Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/10/2025, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17570/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07390/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7390 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota -OMISSIS- del 24.03.2022 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa avente ad oggetto “ Maresciallo di 1 ^Classe -OMISSIS- C.F. -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-– Aliquota 31 dicembre 2020 ”, notificata al ricorrente, in servizio presso il 36° Stormo in data 14.04.2022 con la quale, sulla base delle valutazioni della Commissione Permanente Avanzamento Marescialli dell'Aeronautica Militare di cui al verbale 4.5 del 1°marzo 2022, è stata disposta la “ non idoneità ” all'avanzamento al grado superiore e per l'effetto l'inclusione dello stesso nell'aliquota riferita al 31 dicembre 2021;
b) del verbale 4.5 del 1°marzo 2022, con il quale è stata disposta la “ non idoneità ” all'avanzamento al grado superiore e per l'effetto l'inclusione dello stesso nell'aliquota riferita al 31 dicembre 2021;
nonché per il conseguente riconoscimento dell'idoneità del ricorrente alla promozione al grado superiore e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente
a) a riconoscere il ricorrente idoneo all'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31.12.2020, quindi a promuoverlo unitamente agli altri parigrado, valutati e promossi nella stessa aliquota d'avanzamento;
b) al pagamento delle spese tutte di lite oltre - oltre I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa CA EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 giugno 2022 e depositato in data 27 giugno 2022, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, l’atto del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. -OMISSIS- del 24 marzo 2022, notificato in data 14 aprile 2022, con il quale, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Permanente Avanzamento Marescialli dell’Aeronautica Militare nel verbale n. 4.5 del giorno 1 marzo 2022 con riguardo all’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2020, è stata dichiarata la non idoneità dell’istante alla promozione al grado superiore con la seguente motivazione: “ dall’analisi della documentazione disponibile, è emerso che il Mar. 1^ Classe -OMISSIS- si è reso responsabile di un grave comportamento, in evidente contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, al senso di lealtà e al grado rivestito. Tale condotta da cui è scaturita una sanzione disciplinare di Corpo ha evidenziato importanti lacune in quelle qualità etiche e deontologiche che disciplinano e contraddistinguono i valori di ogni militare. Pertanto il Mar. 1^ Classe -OMISSIS- presenta significative carenze per adempiere alle funzioni del grado superiore. Per quanto sopra esposto, la Commissione lo giudica non idoneo all'avanzamento per l'aliquota 2020 ”.
1.1 Il ricorrente espone di avere presentato in data 18 giugno 2020, a seguito di trasferimento avvenuto nel 2016, istanza, unitamente ad altri colleghi, per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 86/2001. La Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica ha fornito riscontro negativo, qualificando i trasferimenti richiamati dai richiedenti come movimenti “ senza oneri per l'Amministrazione ” e chiedendo agli enti di appartenenza la valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento tenuto dai militari con riferimento al dovere di operare con onore e senso di responsabilità, ritenendo le richieste “ formulate temerariamente e in assoluta malafede ”.
1.2 In esito alle disposizioni della Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica, il Comandante di Corpo del ricorrente, in data 11 dicembre 2020, ha inflitto allo stesso la sanzione disciplinare del “ rimprovero ” per aver avuto “ un comportamento non in linea con il suo stato di militare (Intratteneva rapporti con l'Amministrazione Aeronautica non improntati alla massima correttezza e trasparenza) ”.
1.3 Con i provvedimenti impugnati, in occasione della valutazione per l’avanzamento al grado superiore, il ricorrente è stato valutato non idoneo per l'aliquota 2020.
2. In data 13 ottobre 2022 si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa depositando scritto difensivo e documenti.
3. All’udienza del 19 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1050 e ss. del decreto legislativo n. 66 del 2010; eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione dell'art. 1, 1 comma, l. n. 241 del 1990, come modificato dalla l. n. 15 del 2005, violazione dell'art. II-107 Costituzione europea; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento - eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza sotto altro profilo, incongruità della motivazione, violazione art. 3 l. n. 241 del 1990 ”.
L’impugnato provvedimento di non idoneità all'avanzamento sarebbe stato adottato, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, sulla sola base della sanzione disciplinare del rimprovero comminata nel 2020. La motivazione addotta a sostegno della determinazione assunta non offrirebbe evidente e intellegibile contezza delle ragioni poste a supporto e della logicità dell’iter valutativo svolto.
5. L’Amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il quadro di avanzamento relativo all’aliquota del 31 dicembre 2020, di cui al decreto dirigenziale n. -OMISSIS- del 30 marzo 2022.
5.1 Nel merito, la difesa erariale ha eccepito l’infondatezza del ricorso, deducendo la legittimità dell’operato del Ministero in quanto risulterebbe conforme ai principi di coerenza, imparzialità e logicità giudicare non idoneo all’avanzamento colui che abbia assunto un comportamento biasimevole ed in contrasto con le basilari norme deontologiche, perno della disciplina militare e dell’ordinamento delle Forze Armate.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio - preliminarmente - ritiene non fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata da Ministero della Difesa per le ragioni che seguono.
6.1 La parte resistente richiama la sentenza di questo Tribunale n. 4257/2021, secondo cui: “ una volta intervenuta l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria di avanzamento di interesse del ricorrente, era onere di quest’ultimo provvedere successivamente anche all’impugnazione di essa con motivi aggiunti. Orbene, nel caso di specie, non è stata fornita al Collegio alcuna informazione in merito all’approvazione della graduatoria che, con ogni probabilità, visto il lungo tempo decorso, è nelle more intervenuta. Né, tantomeno, si ha cognizione di eventuale iniziativa impugnatoria che il ricorrente abbia assunto avverso la stessa, iniziativa in assenza della quale viene a porsi un problema di improcedibilità sopravvenuta del presente gravame (per omessa impugnazione della graduatoria finale e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati) ”.
6.2 La richiamata decisione di primo grado è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7229/2021, secondo la quale: “ il militare non ha alcun interesse ad impugnare la graduatoria in quanto il bene della vita che mira ad ottenere è la valutazione e l’auspicabile idoneità che lo collocherà nel nuovo grado nella stessa posizione di ruolo che aveva nel precedente grado: trattandosi di un mero giudizio di idoneità senza comparazione con altri colleghi, il suo unico interesse è ottenere l’annullamento della decisione di non sottoporlo a valutazione in quanto medio tempore posto in congedo ”.
7. Quanto sopra posto, il ricorso risulta infondato nel merito e pertanto non meritevole di accoglimento.
7.1 Il giudizio di non idoneità del ricorrente all’avanzamento per l’aliquota del 31 dicembre 2020 ha costituito diretta conseguenza della valutazione del profilo di carriera effettuata sulla base di una congrua istruttoria condotta in ordine alle risultanze documentali e a tutti gli elementi ivi trascritti.
In particolare, la preposta Commissione ha rilevato, nel periodo di valutazione, una condotta caratterizzata da un fatto censurato disciplinarmente con il rimprovero inflitto dal Comandante di Corpo.
All’esito di un bilanciamento tra i titoli conseguiti nel corso della carriera e il precedente disciplinare del ricorrente, l’Amministrazione ha ritenuto prevalente, ai fini del giudizio di non idoneità, la gravità dell’episodio che ha determinato l’inflizione della sanzione disciplinare.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio si richiama, è da ritenersi legittima la prevalenza ascritta, nei giudizi quali quello oggetto di causa, al precedente disciplinare laddove lo stesso sia suscettibile - come appare nel caso di specie - di “ rompere il nesso di assoluta e totale affidabilità che si deve avere su un militare operante in delicatissime funzioni ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 1816/2011).
D’altro canto, “ il giudizio espresso dalla Commissione di Avanzamento sull'idoneità dello scrutinato ad adempiere le funzioni del grado superiore, … , costituisce esercizio di amplissima discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo se viziato ictu oculi da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ovvero se la relativa motivazione sia assente o insufficiente. La motivazione del giudizio di inidoneità non necessariamente deve essere analitica e approfondita, essendo sufficiente che essa risulti ancorata alle risultanze dei precedenti di carriera emergenti dalla documentazione personale dell'interessato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n.2639). Inoltre, sempre ai fini dell'avanzamento, il valutando non solo deve avere ben assolto le funzioni del grado rivestito, ma deve anche possedere i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura per ben esercitare le funzioni del grado cui aspira (TAR Lazio, I-bis, 8 maggio 2022, n. 6313; id. 14 ottobre 2024, n. 17591) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis , sent. n. 14698/2025).
“ Il vizio di eccesso di potere è configurabile solo nel caso in cui l'interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali, maturati nel corso della carriera, da far emergere ictu oculi l'inadeguatezza della valutazione effettuata. Conseguentemente non sono ammissibili le censure che, nella sostanza, sollecitano il giudice amministrativo a sostituirsi alle delicate valutazioni affidate alle Commissioni di avanzamento ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2639/2016).
La motivazione addotta dall’Amministrazione si sottrae, dunque, alle censure proposte con il ricorso all’esame, non essendo ravvisabili profili di manifesta irrazionalità o incongruità nella considerazione secondo cui la condotta oggetto di provvedimento disciplinare è idonea a rivelare una carenza nelle indispensabili qualità che devono viceversa caratterizzare i compiti connessi con il grado superiore cui aspira il ricorrente.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Commissione d'avanzamento abbia operato nel pieno rispetto delle previsioni di legge, avendo proceduto alla valutazione del profilo di carriera del militare solo e soltanto sulla base delle risultanze documentali, prese in esame nella loro interezza, senza alcuna omissione, analizzando tutti gli elementi ivi trascritti e operando un bilanciamento tra i titoli conseguiti nel corso della carriera e il precedente disciplinare.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore di parte resistente delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
DE PP, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
CA EL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA EL AR | DE PP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.