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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1356/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1356 del 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO UB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Mazzini n.
2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Isabel Evangelisti e dall'Avv. Patrizio Panini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Via Oberdan n. 24 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 473 bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di aver intrapreso una convivenza more uxorio con e che dalla Controparte_1 loro unione nasceva, a Latina, in data 29.02.2016, la figlia , riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori all'atto di nascita. La convivenza era divenuta difficile e problematica, sicché le parti avevano deciso di non vivere più insieme e ciò rendeva necessario che il
Tribunale adito regolamentasse le condizioni di gestione della figlia minore, per le difficoltà a raggiungerle consensualmente. In particolare, la chiedeva disporsi l'affidamento Pt_1 condiviso della minore alle seguenti condizioni: 1) che la residenza anagrafica della figlia minore sia fissata nel domicilio della madre sito in Latina in Via Umberto Saba n.43 dove vivrà con la madre. Pertanto, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. 2) che il padre (al quale verrà concessa la facoltà di poter visitare la figlia quando vorrà presso la casa della madre) ogni settimana si occupi di andare a ritirare la minore a scuola e tenerla con sé per almeno un giorno a sua scelta, compatibilmente con le esigenze della minore e certamente previo preavviso telefonico;
che la tenga con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
3) che il padre possa tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerla con sé per due settimane consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
4) che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT; che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50%; 5) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva: “a Codesto Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al sig. voglia: A) pronunciare, come in Controparte_1 premessa in ordine al regime di affidamento, di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, Controparte_1 previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
B) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore con Controparte_1 la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente. Con pronuncia immediatamente esecutiva e vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva in toto alle richieste della Controparte_1 ricorrente in merito alle modalità e tempi di permanenza della minore, nonché in relazione alla corresponsione del mantenimento mensile. Precisava di essere disoccupato, percependo l'indennità di disoccupazione, per un importo mensile di circa € 700,00, che non era proprietario di beni immobili o mobili registrati e che aveva già provveduto a spostare il proprio domicilio. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Premesso quanto sopra Controparte_1 esposto e dedotto, si chiede che l'adito Giudicante Voglia: “Previ gli incombenti di legge, disporre l'affidamento della figlia , congiuntamente ad entrambe i Persona_1 genitori con collocamento preferenziale e prevalente presso l'abitazione materna sita in
04100 Latina alla via Umberto Saba n. 43; alle seguenti condizioni: 1) La figlia venga affidata ad entrambe i genitori e fissata la sua residenza Persona_1 anagrafica in Latina alla via Umberto Saba n. 43, dove vivrà con la madre, ciò al fine di mantenere una continuità scolastica presso la scuola elementare frequentata dalla bambina, nonché una continuità nelle amicizie, nei giochi e nello sport;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nel mentre le decisioni di maggiori interesse per la figlia afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3) Il padre potrà visitare la figlia ogni qual volta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni della minore e ogni settimana si occuperà di andare a prendere e ritirare la minore a scuola tenendola con sé per almeno un giorno a settimana a sua scelta, compatibilmente con le esigenze della minore e previo preavviso telefonico;
il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati, dalle ore 18,30 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica;
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale
e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerla con sé per due settimane consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Il Sig. provvederà Controparte_1 inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche e ludiche) che si renderanno necessarie per la figlia avendo quale riferimento il
Protocollo di intesa adottato dall'intestato Tribunale;
6) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedere reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio”. Con pronuncia immediatamente esecutiva e vittoria di compensi e onorari da distrarsi”.
Con nota di deposito del 10.03.2025 le parti provvedevano al deposito di accordo tra di loro sottoscritto, riproducente le condizioni riportate nel ricorso dalla e, all'udienza di Pt_1 prima comparizione dell'11.03.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare confermando le condizioni di cui all'accordo raggiunto, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
Tanto premesso, le condizioni concordate tra le parti, di cui all'accordo sottoscritto in data
10.03.2025, sono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e Parte_2 dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età e delle esigenze della stessa per come emergenti dal piano genitoriale in atti.
Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Si reputa congruo compensare le spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1356 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, alle condizioni Per_1 di cui all'accordo raggiunto tra le parti di cui in parte motiva, da intendersi integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese di lite. Latina, 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1356 del 2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO UB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Viale Mazzini n.
2, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Isabel Evangelisti e dall'Avv. Patrizio Panini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Via Oberdan n. 24 giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 316 e 473 bis c.p.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 deducendo di aver intrapreso una convivenza more uxorio con e che dalla Controparte_1 loro unione nasceva, a Latina, in data 29.02.2016, la figlia , riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori all'atto di nascita. La convivenza era divenuta difficile e problematica, sicché le parti avevano deciso di non vivere più insieme e ciò rendeva necessario che il
Tribunale adito regolamentasse le condizioni di gestione della figlia minore, per le difficoltà a raggiungerle consensualmente. In particolare, la chiedeva disporsi l'affidamento Pt_1 condiviso della minore alle seguenti condizioni: 1) che la residenza anagrafica della figlia minore sia fissata nel domicilio della madre sito in Latina in Via Umberto Saba n.43 dove vivrà con la madre. Pertanto, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti all'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. 2) che il padre (al quale verrà concessa la facoltà di poter visitare la figlia quando vorrà presso la casa della madre) ogni settimana si occupi di andare a ritirare la minore a scuola e tenerla con sé per almeno un giorno a sua scelta, compatibilmente con le esigenze della minore e certamente previo preavviso telefonico;
che la tenga con sé a fine settimana alternati, dalle ore 18.30 del venerdì sino alle ore 21.30 della domenica;
3) che il padre possa tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerla con sé per due settimane consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
4) che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni
ISTAT; che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del 50%; 5) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva: “a Codesto Ill.mo Tribunale adito affinché, previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al sig. voglia: A) pronunciare, come in Controparte_1 premessa in ordine al regime di affidamento, di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, Controparte_1 previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
B) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore con Controparte_1 la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente. Con pronuncia immediatamente esecutiva e vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva in toto alle richieste della Controparte_1 ricorrente in merito alle modalità e tempi di permanenza della minore, nonché in relazione alla corresponsione del mantenimento mensile. Precisava di essere disoccupato, percependo l'indennità di disoccupazione, per un importo mensile di circa € 700,00, che non era proprietario di beni immobili o mobili registrati e che aveva già provveduto a spostare il proprio domicilio. rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Premesso quanto sopra Controparte_1 esposto e dedotto, si chiede che l'adito Giudicante Voglia: “Previ gli incombenti di legge, disporre l'affidamento della figlia , congiuntamente ad entrambe i Persona_1 genitori con collocamento preferenziale e prevalente presso l'abitazione materna sita in
04100 Latina alla via Umberto Saba n. 43; alle seguenti condizioni: 1) La figlia venga affidata ad entrambe i genitori e fissata la sua residenza Persona_1 anagrafica in Latina alla via Umberto Saba n. 43, dove vivrà con la madre, ciò al fine di mantenere una continuità scolastica presso la scuola elementare frequentata dalla bambina, nonché una continuità nelle amicizie, nei giochi e nello sport;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro, nel mentre le decisioni di maggiori interesse per la figlia afferenti l'educazione,
l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
3) Il padre potrà visitare la figlia ogni qual volta lo riterrà opportuno, compatibilmente con gli impegni della minore e ogni settimana si occuperà di andare a prendere e ritirare la minore a scuola tenendola con sé per almeno un giorno a settimana a sua scelta, compatibilmente con le esigenze della minore e previo preavviso telefonico;
il padre terrà con sé la minore a fine settimana alternati, dalle ore 18,30 del venerdì sino alle ore 21,30 della domenica;
4) Il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale
e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerla con sé per due settimane consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00, tale somma verrà rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT. Il Sig. provvederà Controparte_1 inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie (scolastiche, sportive, mediche e ludiche) che si renderanno necessarie per la figlia avendo quale riferimento il
Protocollo di intesa adottato dall'intestato Tribunale;
6) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura e a concedere reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio”. Con pronuncia immediatamente esecutiva e vittoria di compensi e onorari da distrarsi”.
Con nota di deposito del 10.03.2025 le parti provvedevano al deposito di accordo tra di loro sottoscritto, riproducente le condizioni riportate nel ricorso dalla e, all'udienza di Pt_1 prima comparizione dell'11.03.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare confermando le condizioni di cui all'accordo raggiunto, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione e all'udienza del 04.11.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
Tanto premesso, le condizioni concordate tra le parti, di cui all'accordo sottoscritto in data
10.03.2025, sono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre e Parte_2 dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto dell'età e delle esigenze della stessa per come emergenti dal piano genitoriale in atti.
Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Si reputa congruo compensare le spese di lite, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1356 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, alle condizioni Per_1 di cui all'accordo raggiunto tra le parti di cui in parte motiva, da intendersi integralmente richiamato;
- compensa integralmente le spese di lite. Latina, 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino