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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 397/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione atto di precetto, art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Norina SCORZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Praia a Mare
(CS) alla Via C. Colombo n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
- a socio unico, in p.l.r.p.t, (C.F. ) rappresentata e difesa l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Reda ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, Via
XXIV Maggio n. 49/L, giusta procura allegata all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c.;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso TR C.F._2 dall'avv. Ugo Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in ANta
Maria del Cedro (CS) alla Via Matisse, 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
Nonché
(C.F. ) in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
-AVV. (C.F. ) in qualità di custode giudiziario Parte_2 C.F._3 nell'esecuzione immobiliare R.E.I. n. 94/2016;
- (C.F. ) in qualità di debitore esecutato;
Parte_3 C.F._4
in persona del curatore fallimentare Parte_4 Controparte_4
p.t. avv. IO CI;
(C.F. in qualità di debitrice alienante;
CP_5 C.F._5
OPPOSTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale le parti opposte, deducendo che: con atto di precetto del 18.4.2016, il BA di OL S.p.a., (ora NT ), intimava alla società Controparte_6 Parte_5
in p.l.r.p.t., il pagamento della somma di € 857.355,13 oltre interessi, spese ed accessori
[...] con specifica avvertenza ai coniugi e che, in difetto di pagamento, si sarebbe Parte_1 Pt_3 proceduto ad esecuzione forzata ai loro danni quali terzi acquirenti dell'unità immobiliare ipotecata;
indi con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 6.7.2016, la banca creditrice sottoponeva a pignoramento il fabbricato unifamiliare con terreno circostante, sito in Tortora, riportato al Catasto fabbricati, al foglio n. 40, p.lla n. 896, sub 1, di proprietà dei coniugi Parte_1
e , cui seguiva la procedura esecutiva n. 94/2026; la sig.ra proponeva opposizione Pt_3 Parte_1 al pignoramento immobiliare e, con ordinanza del 23.1.2020, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando il termine di 90 giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito;
tra i motivi di opposizione, la sig.ra ha eccepito in primis Parte_1
l'insussistenza del credito azionato dalla banca, in quanto lo stesso, oltre che prescritto, non sarebbe riconducibile all'opponente essendo l'iscrizione ipotecaria del 23.04.1994 nn. 10180/906, riferita ad un mutuo concesso, con contratto del 22.04.1994, dal BA di OL SP alla società
[...]
in p.l.r.pt., dalla quale, i sig.ri e Parte_5 TR CP_5
suoi danti causa, avevano a loro volta acquistato, con contratto del 6.11.97, l'immobile
[...] oggetto di causa;
con successivo contratto del 29.1.2007, i coniugi e vendevano CP_2 CP_5
l'immobile all'opponente obbligandosi a curare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità; nell'atto di compravendita suddetto, la parte alienante dichiarava, che la pretesa creditoria garantita dalla predetta iscrizione ipotecaria era oggetto di contestazione, che il relativo giudizio era in corso, e che comunque si obbligava a curare, a sue spese, la cancellazione nei tempi tecnici necessari e dopo la conclusione del giudizi, prevedendo altresì che, nell'ipotesi in cui la parte acquirente avesse subito l'evizione del bene, a qualsiasi titolo, la parte alienante, si impegnava a restituire all'acquirente il prezzo riscosso, oltre gli interessi convenzionali del 10% all'anno e le spese documentate sostenute dalla parte acquirente per rifinire l'immobile acquistato;
nello stesso contratto, la parte alienante dichiarava di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della Controparte_7 quanto da essa richiesto, come risultava dall'assegno circolare di
[...]
€18.075,99,emesso il 24.07.2006 dalla Bcc all'ordine della curatela fallimentare;
parte opponente eccepiva altresì la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla banca essendo trascorsi 20 anni tra la data di costituzione dell'ipoteca del 23.04.1994 e la notifica del precetto avvenuta solo in data 18.4.2016; infine la parte opponente eccepiva la mancanza del requisito della certezza del credito in quanto nell'atto di precetto non venivano indicati i relativi conteggi né si dava atto delle somme già corrisposte nonché l'usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: in via principale accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_8 con l'instaurazione del procedimento di esecuzione n. R.G. 94/2016 del Parte_1
Tribunale di Paola, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata laddove ritenuta legittima l'esecuzione immobiliare come intentata da , accertarsi e Controparte_8 dichiararsi la responsabilità dei coniugi per aver alienato l'immobile Controparte_9 impegnandosi alla cancellazione dell'ipoteca e alla manleva e, per l'effetto, condannarsi i predetti alla restituzione delle somme incassate per la compravendita dell'immobile nonché per la ristrutturazione dello stesso e al risarcimento di ogni pregiudizio subito dalla , con Parte_1 quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio intesa la quale impugnava e contestava tutte le domande ex adverso formulate, in quanto CP_10 infondate in fatto ed in diritto, e domandava: rigettarsi la domanda spiegata da Parte_1 rivolta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'
[...] Controparte_11 di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti e, per l'effetto dichiarare che l'esecuzione n.
94/16 R.E. promossa dal BA di OL PA, ora , è legittima e validamente Controparte_11 instaurata;
rigettarsi la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc formulata contro la convenuta CP_12 in considerazione dell'assoluta infondatezza degli argomenti posti a base della stessa;
con la condanna di al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore della Parte_1
. Controparte_11
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio,
[...]
, che impugnava e contestava le domande avverse in quanto destituite di ogni CP_2 fondamento, e domandava: rigettarsi la domanda proposta da nei confronti Parte_1 del sig. , per tutte le ragioni indicate e suffragate dalla produzione documentale versata in CP_2 atti;
accogliersi la domanda avanzata nei confronti dell'istituto di credito per i motivi e le ragioni esplicitate dalla difesa della nell'atto introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese Parte_1 difensive da distrarsi.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio a socio Controparte_1 unico, nella qualità di cessionaria del credito, in forza di contratto di cessione di crediti, concluso in data 10.12.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 145 del 12 dicembre 2020, con cui
, cedeva in suo favore il credito oggetto di causa, riportandosi integralmente a Controparte_11 tutti i relativi atti difensivi già svolti dalla Banca cedente e chiedendo la formale estromissione di quest'ultima dal giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei convenuti,
[...]
, e Controparte_13 Controparte_3 Parte_2
, regolarmente evocati in giudizio e non costituiti, espletata la prova testimoniale e Parte_3
l'interrogatorio formale, all'udienza del 3.06.2025, tenuta secondo le modalità a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da non appare fondata e, Parte_1 dunque, suscettibile di accoglimento, in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
In primo luogo, sussiste la legittimazione processuale dell'opponente a proporre opposizione esecutiva avverso atti dell'esecuzione che lo riguardano direttamente.
Invero, poiché il terzo proprietario dell'immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., può proporre opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) in proprio, e non in via surrogatoria del suo dante causa-debitore. Va inoltre sottolineato che, qualora l'opposizione sia all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il terzo può far valere anche le ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal proprio dante causa anche derivanti da fatti sopravvenuti, verso il creditore e verso tutte le altre parti del giudizio vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario che deve coinvolgere anche il debitore.
Tanto chiarito, occorre rilevare innanzitutto che, secondo pacifica giurisprudenza, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente (cfr., in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 29.03.2006 n. 7225). Dunque, il processo di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, in riferimento ai suoi elementi costitutivi, nel petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e nella causa petendi, consistente nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr., in questo senso, Cass. civ. n. 17630 del 2002; Cass. civ. n. 8219 del
2004; Cass. civ. n. 24047 del 2009). Dal punto di vista soggettivo, quindi, l'opponente (vale a dire il soggetto esecutato o precettato), assume la veste sostanziale e processuale di attore;
cosicché, le eventuali "eccezioni" sollevate da tale parte per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 21074 del 2010; Cass. civ. n. 3477 del 2003; Cass. civ. ord. n. 1328 del 2011;
Cass. civ. n. 16541 del 2011). Spetta, pertanto, all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. L'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha, quindi, per contro, la posizione sostanziale e processuale del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che la controparte assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti essa vuole trarre (cfr., in ordine a quanto sinora rilevato, anche Cass. civ. sez. III del 20.03.2012 n. 4380, in motivazione;
nonché, in senso conforme, anche da ultimo, Cass. civ. n. 5635 del 2017, in motivazione, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”).
Tanto detto, venendo al merito della controversia in esame, dal compendio probatorio in atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la pretesa creditoria azionata dalla banca in via esecutiva è fondata su titolo valido e tuttora efficace, non risultando provata l'estinzione del credito né la prescrizione dello stesso.
Deve osservarsi infatti che, non risulta meritevole di plauso, la prima doglianza prospettata dalla parte opponente, la quale eccepisce sostanzialmente la non riconducibilità alla stessa del credito azionato stante la propria estraneità al rapporto debitorio intervenuto tra il creditore originario,
NT AN LO PA (già BA di OL SP), e la debitrice esecutata, Parte_5
in virtù del contratto di mutuo, concesso in data 22.04.1994, garantito dalla
[...] iscrizione ipotecaria del 23.04.1994 nn. 10180/906, dalla quale i sig.ri e TR
suoi danti causa, avevano a loro volta acquistato l'immobile oggetto di causa, con CP_5 contratto di compravendita del 6.11.97. In particolare, relativamente all'efficacia nei suoi confronti della predetta iscrizione ipotecaria,
l'opponente deduce che, nel successivo contratto di compravendita del 29.1.2007, Rep. 95021
Raccolta n. 28923 redatto dal Notaio in Scalea, trascritto il 21.2.2007, versato in atti (cfr Per_1 allegato all'atto di citazione) in forza del quale la stessa aveva acquistato l'immobile gravato, gli alienanti, si erano obbligati a curare la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità e dichiarando inoltre di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della Controparte_7
quanto da essa richiesto, come risultava dall'assegno circolare di €18.075,99 emesso il
[...]
24.07.2006 dalla Bcc di Verbicaro, all'ordine della curatela fallimentare.
Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che, l'ipoteca, annoverata tra le cause legittime di prelazione, costituisce un diritto reale di garanzia, disciplinato dall'art. 2808 e seguenti del Codice
Civile, secondo cui «l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione».
L'ipoteca, dunque, ha efficacia anche nei confronti dei terzi acquirenti l'immobile gravato da tale garanzia, posteriormente all'iscrizione, res transit cum onere suo, e ciò a prescindere dall'estraneità del terzo acquirente rispetto al rapporto obbligatorio.
Indi il creditore ipotecario in virtù dello ius sequelae ha il diritto di sottoporre a esecuzione forzata i beni gravati da ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito anche quando questi siano stati venduti o concessi in godimento a terzi a condizione che la stessa sia validamente costituita mediante trascrizione nei registri immobiliari.
È noto altresì che, in tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale, come nel caso di mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge, comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente, non obbligato personalmente nei suoi confronti (cfr., tra le tante, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5628 del 12 marzo 2014).
Fatte queste debite premesse, venendo al caso di specie, dall'esame della produzione documentale in atti, risulta che, la pretesa creditoria oggetto di causa trae origine dal contratto di mutuo stipulato per AR , in data 22.4.1994, registrato in Belvedere Marittimo il 4.5.1994 al Persona_2
n. 133, munito di formula esecutiva in data 6.5.1994, con il quale il BA di OL SP (ora NT
AN LO SP) concedeva alla in persona Parte_5 dell'amministratore unico p.t., a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1993,
l'importo di £. 900.000,00 (ora € 464,811,21). Con il medesimo contratto, veniva concessa dalla a favore Parte_5 dell'istituto di credito, ipoteca volontaria per € 1.162.028,02 (£. 2.250.000.000) iscritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza in data 23.4.1994 al n. 10180 R.G. e n. 906 R.P., sui seguenti beni immobili siti nel comune di Tortora, Località AN Brancato: “interi n. 8 fabbricati in costruzione, denominati rispettivamente, A, B, n. 2 tipo C, D, E, N, e tipo F, per un totale di n. 13 abitazioni, individuati al Catasto Terreni, al Foglio n. 40, particelle n. 345 e 189”.
Risulta altresì che, con atto del 6.11.1997, Rep. 69874, rogato dal notaio , la Persona_3 in persona del l.r.p.t. vendeva a Parte_5 TR
, coniugato in regime di comunione dei beni alla sig. il fabbricato
[...] CP_5 unifamiliare con terreno circostante, sito in Tortora, indicato nel Catasto terreni al Foglio n. 40, particella n. 896 (attualmente p.lla n. 896, sub 1) in corso di costruzione.
Successivamente, con contratto preliminare del 6.7.2006, prometteva di TR vendere alla sig.ra , il predetto fabbricato dichiarando che, il terreno su cui era stato Parte_1 realizzato il fabbricato rustico promesso in vendita, era gravato da vincolo di ipoteca volontaria in favore del BA di OL, iscritta a Cosenza il 23.4.1994 al n. 906 R.P. e R.G. 10180 nascente da un contratto di finanziamento -garanzia di mutuo, rogato dal notaio in Praia a Mare, Per_2
Rep. 31060. Racc. 12802; l'iscrizione era riportata anche nell'atto di vendita da cui risultava la provenienza dell'immobile promesso in vendita, stipulato da con la TR
, successivamente dichiarata fallita, impegnandosi a cancellare la predetta Parte_5 iscrizione ipotecaria entro la data di stipula del definitivo fissata al 30.1.2007. nello stesso contratto preliminare, il si impegnava ad attivarsi presso la Curatela del fallimento della CP_2 [...] ad estinguere il suo debito verso la Curatela e ad ottenere Parte_5
l'autorizzazione del curatore a stipulare l'atto notarile di compravendita (cfr. art. 4 del contratto preliminare allegato alla comparsa di costituzione di ). TR
Sicché, in data 29.1.2007 le parti promittenti, stipulavano il contratto definitivo di compravendita, per AR , Rep. 95021 Raccolta n. 28923, nel quale la parte alienante si obbligava a Per_1 curare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità, dichiarando che la pretesa creditoria garantita dalla predetta iscrizione ipotecaria era oggetto di contestazione, che il relativo giudizio era in corso e che comunque si obbligava a curare, a sue spese, la cancellazione nei tempi tecnici necessari e dopo la conclusione del giudizi, prevedendo altresì che, nell'ipotesi in cui la parte acquirente avesse subito l'evizione del bene, a qualsiasi titolo, la parte alienante, si impegnava a restituire all'acquirente il prezzo riscosso, oltre gli interessi convenzionali del 10% all'anno e le spese documentate sostenute dalla parte acquirente per rifinire l'immobile acquistato. Nello stesso contratto la parte alienante dichiarava di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della quanto da essa richiesto, come Controparte_7 risultava dall'assegno circolare di €18.075,99, emesso il 24.07.2006 dalla Bcc all'ordine del fallimento.
Dal compendio istruttorio risulta poi che, con sentenza del 2.3.2001, il Tribunale di Paola, Sez.
Fallimentare, dichiarava il fallimento della e del socio Parte_5 accomandatario , e che la relativa procedura concorsuale veniva chiusa con decreto del Parte_5
18.11.2014, depositato il 20.11.2014, per avvenuta ripartizione dell'attivo (cfr. decreto cron.
477/2014 in atti).
In data 9.8.2016, il BA di OL SP, notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti della , in qualità di terza acquirente dell'immobile vincolato a garanzia del suo credito, cui Parte_1 seguiva l'iscrizione della procedura esecutiva n. 94/2016 e la relativa opposizione che ha portato all'instaurazione del presente giudizio di merito.
Nelle more del giudizio il credito de quo è stato ceduto da NT AN LO SP (già BA di
OL SP) alla in forza di contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e Controparte_1
7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 10.12.2020 (cfr copia G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020 allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.).
Tanto premesso, nella spiegata opposizione, la ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1 azionato dalla banca procedente, e, dunque l'illegittimità della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti. Tuttavia, tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto, come opportunamente evidenziato anche dalla parte opposta, in virtù del consolidato orientamento dei giudici di legittimità, in caso di contratto di mutuo, il termine di prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto medesimo, bensì dalla scadenza dell'ultima rata.
E' opportuno rammentare infatti che, per tale tipologia di contratto, il pagamento delle rate configura un'unica obbligazione e, pertanto, il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, di conseguenza, è da quest'ultimo momento che decorre il termine di prescrizione: “La restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Per tale ragione, non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., Ord. 10 febbraio 2023, n.
4232). Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare,
è stato stipulato il 23.4.1994 e munito di formula esecutiva il 6.5.1994, e prevedeva la restituzione rateale del finanziamento in 10 anni, pertanto, in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
A ciò aggiungasi che la parte opposta ha dato prova sia della rinnovazione dell'ipoteca entro il termine dei venti anni, per come si evince dalla nota di trascrizione del 15.4.2014 contenuta nel fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare n. 94/16 R.E, sia dell'interruzione della prescrizione, mediante l'atto di precetto notificato in data 29.10.2004 dal BA di OL PA al sig.
[...]
, dante causa dell'opponente, e l'atto di precetto notificato alla stessa CP_2 Parte_1 in data 11.11.2008 (cfr allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte
[...] opposta).
In merito, è opportuno precisare che, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che, in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, in quanto “appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando
l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale” (In questo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191/2022; Cass., Sentenza n. 27848/2022).
Pertanto, deve ritenersi che le doglianze prospettate dall'opponente in relazione all'asserita illegittimità e/o inefficacia dell'ipoteca per decorrenza del termine ventennale nonché per l'avvenuta prescrizione del credito azionato dalla banca procedente risultano infondate e, in quanto tali, meritevoli di rigetto.
Parimenti infondata risulta l'asserzione difensiva prospettata dall'opponente e dal sig.
[...]
, dante causa della sig.ra , secondo la quale, la banca procedente non CP_2 Parte_1 avrebbe il diritto ad agire in via esecutiva essendo stato il credito azionato soddisfatto in via transattiva nell'ambito della procedura concorsuale a carico della società Parte_5
e del socio accomandatario sig. .
[...] Parte_5 Alla luce dell'istruttoria svolta e dell'esame della produzione documentale in atti, deve ritenersi che la transazione intervenuta tra il curatore fallimentare ed il , nel corso della procedura CP_2 concorsuale a carico della non ha determinato l'estinzione dell'ipoteca Parte_5 iscritta a favore della Banca procedente, la quale, peraltro, non prendeva parte alla transazione né risulta che la stessa, abbia mai acconsentito alla cancellazione del vincolo ipotecario.
Tanto si evince sia dal tenore letterale degli atti versati in giudizio sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante la fase istruttoria.
In particolare, dal compendio istruttorio, risulta che, con missiva del 1.10.2002, il curatore fallimentare, comunicava al di aver riscontrato una sua posizione TR debitoria nei confronti del fallimento della pari a Lire 70.000.000 (€ Parte_5
36.151,98) dovuto a saldo del prezzo di acquisto dell'immobile ubicato in Tortora, trasferito con atto di compravendita 6.11.1997 (cfr doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione del sig.
). CP_2
La suddetta missiva veniva riscontrata dal , per il tramite del suo legale, in data 29.2.2002, CP_2 il quale ne contestava il contenuto, assumendo di essere a sua volta creditore della società fallita per un importo di € 7.457, 64 in forza della fornitura di materiali elettrici, di cui alle fatture allegate (cfr doc. Nota avv. del 29.1.2002 allegato alla comparsa di costituzione del sig. ). Per_4 CP_2
Risulta altresì che, decreto del 25.3.2004, depositato il 30.3.2004, il Tribunale di Paola, ritenuta la convenienza per il fallimento della proposta di pagamento del 50% del prezzo di acquisto di n. 6 unità immobiliari, e acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, autorizzava il curatore a transigere le vertenze sorte e autorizzandolo alla cancellazione del relativo atto di citazione, una volta avvenuto l'adempimento degli obblighi assunti con la transazione, da parte delle controparti (cfr. doc. 5, produzione documentale del sig. ). CP_2
Sicché in data 6.11.2006, il curatore fallimentare dichiarava di accettare la somma di € 18.075, 99, ricevuta tramite assegno circolare intestato alla procedura a transazione e a completo saldo e tacitazione di quanto dovuto dal a titolo di saldo del prezzo di acquisto dell'immobile CP_2 oggetto di causa, dichiarando di non aver più null'altro a pretendere, rilasciando la quietanza liberatoria versata in atti, che non contiene alcuna menzione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore del BA di OL S.p.a. (cfr. doc. 6 e 16 allegati alla comparsa del sig. ). Invero, dall'esame della corrispondenza intervenuta tra il sig. e il CP_2 CP_2 curatore fallimentare, si evince che, il aveva richiesto di subordinare il pagamento della CP_2 suddetta somma alla cancellazione della più volte menzionata iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di parte opposta), tuttavia, il teste IO CI, escusso all'udienza del
12.7.2023, premesso di avere rivestito la qualità di Curatore del fallimento della
[...] in relazione a tale specifico punto, precisava “di aver ricevuto una Parte_5 comunicazione, con racc. A/R del 13.01.2004 direttamente dal sig. e nell'offerta CP_2 evidenziava che la stessa era condizionata alla cancellazione da parte del BA di OL dei vincoli per ipoteca pregiudiziale. Di seguito, quindi, è stato ribadito che l'offerta non poteva essere condizionata alla cancellazione delle trascrizioni pregiudiziali perché non rientrava nella disponibilità della curatela fallimentare. Di tanto ne dava atto anche l'avv. Francesco Procopio con missiva del 20.12.2004. Di seguito, ancora, il sig. , con missiva del 31.12.2004, CP_2 all'indirizzo dell'avv. Procopio, comunicava che il mancato pagamento di quanto offerto a titolo transattivo in favore della curatela fallimentare era da ricondurre ad un suo dubbio se con pagamento della somma offerta l'immobile venisse o meno liberato dall'ipoteca iscritta in favore del BA di OL. Si ribadiva, quindi, che non rientrava nella disponibilità della curatela fallimentare”.
Il teste precisava inoltre che “ il G.D. del tempo, con provvedimento del 3.3.2004 chiariva che, visto il parere del curatore e del comitato dei creditori, viste le proposte transattive in atti, osservato che le medesime fanno riferimento alla liberazione di pesi e vincoli e ipoteche volontarie da parte dell'istituto bancario, rappresenta che detta liberazione non è nella disponibilità del fallimento, al quale sono comunque dovute le somme, bensì nella disponibilità del creditore procedente”.
Alla udienza del 9.11.2022 veniva escusso il teste avv. , il quale, premesso di aver Testimone_1 ricevuto incarico dal per definire la propria posizione debitoria nei confronti del CP_2
Fallimento della Nuova Edil Praia S.p.a., confermava “che la proposta transattiva era subordinata all'accettazione da parte della curatela e dell'istituto procedente, BA di OL all' accettazione della cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile di proprietà del
” . CP_2
Se ne deduce che, al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, del 29.1.2007, intervenuto tra la e il , non era intervenuta alcuna estinzione e/o cancellazione Parte_1 CP_2 dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di trasferimento, tantomeno con la necessaria partecipazione e assenso dell'istituto di credito procedente.
In particolare, nell'atto di compravendita del 29.1.2007, si è dato atto del pagamento integrale da parte dell'alienate, di quanto dovuto alla curatela del fallimento (a saldo del prezzo di vendita dell'immobile) ma ciò non ha implicato di per sé estinzione del credito in favore della banca procedente e, di conseguenza, l'estinzione della ipoteca.
Al riguardo, parte alienante ha solamente dichiarato, assumendosene la responsabilità, di aver tacitato il debito nei confronti della procedura fallimentare attraverso l'assegno circolare di €
18.075, 99, emesso dalla B.C.C. Alto Tirreno di Verbicaro all'ordine del fallimento, e, consapevole dell'assenza di effetti liberatori del suddetto pagamento nei confronti dell'istituto procedente, si obbligava a manlevare la parte acquirente in caso di evizione del bene, stante l'iscrizione ipotecaria esistente sull'immobile.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, non è revocabile in dubbio la legittimità dell'azione esecutiva promossa nei confronti della , in qualità di terza acquirente dell'immobile Parte_1 gravato da ipoteca in favore della banca procedente.
Risultano altresì infondate le ulteriori eccezioni circa la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo l'atto di precetto conforme ai requisiti di legge, e non rilevando, ai fini dell'opposizione, le dedotte contestazioni circa la quantificazione del credito o la pattuizione originaria di interessi. Rispetto, invece, all'asserita applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, essa, oltre che infondata, non è supportata da nessuna specifica allegazione, né riscontro probatorio.
Come noto, infatti, le disposizioni introdotte dalla legge n. 108/1996 non trovano applicazione, per effetto dell'art. 1 del decreto legge n. 394/2000 (convertito con modificazioni nella legge n.
24/2001) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002, in relazione a rapporti giuridici insorti o perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore del medesimo corpus normativo, a ciò ostando, in maniera incontrovertibile, il generale principio di irretroattività delle previsioni legislative.
Sicché non possono essere qualificati come illegittimi interessi che tali non erano secondo la legge vigente al momento in cui è sorto il negozio giuridico, da cui il credito fatto valere è derivato.
Inoltre, anche volendo ipotizzare la disamina del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per effetto della cosiddetta “usura sopravvenuta” (comunque non ammessa alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19.10.2017), va ribadito che, in ogni caso, parte opponente si è limitata ad enunciare generici principi senza alcuna precisa contestualizzazione nella fattispecie concreta. Alcunché, infatti, è stato dedotto e provato in ordine alle rate di ammortamento in cui i tassi di interesse applicati sarebbero stati superiori a quelli trimestralmente rilevati dal Ministero dell'Economia né la stessa parte alcunché ha indicato relativamente alla misura in cui i limiti stabiliti da tali fonti normative sarebbero stati travalicati.
Tale doglianza dunque risulta essere generica non avendo l'opponente dedotto per quale motivo gli interessi applicati abbiano carattere indebito. Come evidenziato in modo condivisibile da autorevole giurisprudenza di merito: “il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate”
(Tribunale di Roma, sentenza n. 21490/16, Trib. Di Ragusa sentenza n. 1807/2022 del 22-12-2022).
In ordine alla domanda subordinata proposta nei confronti dei venditori e non CP_2 CP_5 può ritenersi accertata, nel presente giudizio, una responsabilità risarcitoria contrattuale nei loro confronti, né sussistono elementi sufficienti per disporre la restituzione del prezzo o delle spese sostenute dall'acquirente, atteso che detta obbligazione – quand'anche esistente – attiene a distinto rapporto obbligatorio che non può essere utilmente scrutinato in questa sede, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e non di cognizione ordinaria in materia contrattuale.
In applicazione dei principi sopra enunciati, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere quindi rigettata e va conferma la legittimità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
94/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte opponente va condannata alla loro rifusione in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento al D.M. 55/2014 (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Nondimeno, la posizione convergente tra la Parte_1
e , giustifica la compensazione delle spese tra loro.
[...] TR
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 397/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione in favore di - a socio unico, in Parte_1 Controparte_1
p.l.r.p.t, p.t., delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 14.598,00, ridotta del 50 % stante l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) in € 7.299,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge ponendo il pagamento a carico dell'erario.
4. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di . TR
Paola, 24.9.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 397/2020 R.G. avente ad oggetto: opposizione atto di precetto, art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Norina SCORZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Praia a Mare
(CS) alla Via C. Colombo n. 4, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
- a socio unico, in p.l.r.p.t, (C.F. ) rappresentata e difesa l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Reda ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, Via
XXIV Maggio n. 49/L, giusta procura allegata all'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c.;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso TR C.F._2 dall'avv. Ugo Vetere ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in ANta
Maria del Cedro (CS) alla Via Matisse, 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
Nonché
(C.F. ) in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
-AVV. (C.F. ) in qualità di custode giudiziario Parte_2 C.F._3 nell'esecuzione immobiliare R.E.I. n. 94/2016;
- (C.F. ) in qualità di debitore esecutato;
Parte_3 C.F._4
in persona del curatore fallimentare Parte_4 Controparte_4
p.t. avv. IO CI;
(C.F. in qualità di debitrice alienante;
CP_5 C.F._5
OPPOSTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale le parti opposte, deducendo che: con atto di precetto del 18.4.2016, il BA di OL S.p.a., (ora NT ), intimava alla società Controparte_6 Parte_5
in p.l.r.p.t., il pagamento della somma di € 857.355,13 oltre interessi, spese ed accessori
[...] con specifica avvertenza ai coniugi e che, in difetto di pagamento, si sarebbe Parte_1 Pt_3 proceduto ad esecuzione forzata ai loro danni quali terzi acquirenti dell'unità immobiliare ipotecata;
indi con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 6.7.2016, la banca creditrice sottoponeva a pignoramento il fabbricato unifamiliare con terreno circostante, sito in Tortora, riportato al Catasto fabbricati, al foglio n. 40, p.lla n. 896, sub 1, di proprietà dei coniugi Parte_1
e , cui seguiva la procedura esecutiva n. 94/2026; la sig.ra proponeva opposizione Pt_3 Parte_1 al pignoramento immobiliare e, con ordinanza del 23.1.2020, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando il termine di 90 giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito;
tra i motivi di opposizione, la sig.ra ha eccepito in primis Parte_1
l'insussistenza del credito azionato dalla banca, in quanto lo stesso, oltre che prescritto, non sarebbe riconducibile all'opponente essendo l'iscrizione ipotecaria del 23.04.1994 nn. 10180/906, riferita ad un mutuo concesso, con contratto del 22.04.1994, dal BA di OL SP alla società
[...]
in p.l.r.pt., dalla quale, i sig.ri e Parte_5 TR CP_5
suoi danti causa, avevano a loro volta acquistato, con contratto del 6.11.97, l'immobile
[...] oggetto di causa;
con successivo contratto del 29.1.2007, i coniugi e vendevano CP_2 CP_5
l'immobile all'opponente obbligandosi a curare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità; nell'atto di compravendita suddetto, la parte alienante dichiarava, che la pretesa creditoria garantita dalla predetta iscrizione ipotecaria era oggetto di contestazione, che il relativo giudizio era in corso, e che comunque si obbligava a curare, a sue spese, la cancellazione nei tempi tecnici necessari e dopo la conclusione del giudizi, prevedendo altresì che, nell'ipotesi in cui la parte acquirente avesse subito l'evizione del bene, a qualsiasi titolo, la parte alienante, si impegnava a restituire all'acquirente il prezzo riscosso, oltre gli interessi convenzionali del 10% all'anno e le spese documentate sostenute dalla parte acquirente per rifinire l'immobile acquistato;
nello stesso contratto, la parte alienante dichiarava di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della Controparte_7 quanto da essa richiesto, come risultava dall'assegno circolare di
[...]
€18.075,99,emesso il 24.07.2006 dalla Bcc all'ordine della curatela fallimentare;
parte opponente eccepiva altresì la prescrizione della pretesa creditoria azionata dalla banca essendo trascorsi 20 anni tra la data di costituzione dell'ipoteca del 23.04.1994 e la notifica del precetto avvenuta solo in data 18.4.2016; infine la parte opponente eccepiva la mancanza del requisito della certezza del credito in quanto nell'atto di precetto non venivano indicati i relativi conteggi né si dava atto delle somme già corrisposte nonché l'usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia.
In ragione di tanto, parte opponente domandava: in via principale accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_8 con l'instaurazione del procedimento di esecuzione n. R.G. 94/2016 del Parte_1
Tribunale di Paola, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti;
in via subordinata laddove ritenuta legittima l'esecuzione immobiliare come intentata da , accertarsi e Controparte_8 dichiararsi la responsabilità dei coniugi per aver alienato l'immobile Controparte_9 impegnandosi alla cancellazione dell'ipoteca e alla manleva e, per l'effetto, condannarsi i predetti alla restituzione delle somme incassate per la compravendita dell'immobile nonché per la ristrutturazione dello stesso e al risarcimento di ogni pregiudizio subito dalla , con Parte_1 quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio intesa la quale impugnava e contestava tutte le domande ex adverso formulate, in quanto CP_10 infondate in fatto ed in diritto, e domandava: rigettarsi la domanda spiegata da Parte_1 rivolta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza del diritto dell'
[...] Controparte_11 di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti e, per l'effetto dichiarare che l'esecuzione n.
94/16 R.E. promossa dal BA di OL PA, ora , è legittima e validamente Controparte_11 instaurata;
rigettarsi la domanda di risarcimento ex art. 96 cpc formulata contro la convenuta CP_12 in considerazione dell'assoluta infondatezza degli argomenti posti a base della stessa;
con la condanna di al pagamento delle spese e competenze di giudizio a favore della Parte_1
. Controparte_11
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio,
[...]
, che impugnava e contestava le domande avverse in quanto destituite di ogni CP_2 fondamento, e domandava: rigettarsi la domanda proposta da nei confronti Parte_1 del sig. , per tutte le ragioni indicate e suffragate dalla produzione documentale versata in CP_2 atti;
accogliersi la domanda avanzata nei confronti dell'istituto di credito per i motivi e le ragioni esplicitate dalla difesa della nell'atto introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese Parte_1 difensive da distrarsi.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio a socio Controparte_1 unico, nella qualità di cessionaria del credito, in forza di contratto di cessione di crediti, concluso in data 10.12.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 145 del 12 dicembre 2020, con cui
, cedeva in suo favore il credito oggetto di causa, riportandosi integralmente a Controparte_11 tutti i relativi atti difensivi già svolti dalla Banca cedente e chiedendo la formale estromissione di quest'ultima dal giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, dichiarata la contumacia dei convenuti,
[...]
, e Controparte_13 Controparte_3 Parte_2
, regolarmente evocati in giudizio e non costituiti, espletata la prova testimoniale e Parte_3
l'interrogatorio formale, all'udienza del 3.06.2025, tenuta secondo le modalità a trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta da non appare fondata e, Parte_1 dunque, suscettibile di accoglimento, in ragione di quanto indicato nel prosieguo.
In primo luogo, sussiste la legittimazione processuale dell'opponente a proporre opposizione esecutiva avverso atti dell'esecuzione che lo riguardano direttamente.
Invero, poiché il terzo proprietario dell'immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., può proporre opposizione all'esecuzione
(art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) in proprio, e non in via surrogatoria del suo dante causa-debitore. Va inoltre sottolineato che, qualora l'opposizione sia all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., il terzo può far valere anche le ragioni che avrebbero potuto essere sollevate dal proprio dante causa anche derivanti da fatti sopravvenuti, verso il creditore e verso tutte le altre parti del giudizio vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario che deve coinvolgere anche il debitore.
Tanto chiarito, occorre rilevare innanzitutto che, secondo pacifica giurisprudenza, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. si sostanzia in una domanda tendente all'accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente (cfr., in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 29.03.2006 n. 7225). Dunque, il processo di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, in riferimento ai suoi elementi costitutivi, nel petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e nella causa petendi, consistente nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento dell'assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr., in questo senso, Cass. civ. n. 17630 del 2002; Cass. civ. n. 8219 del
2004; Cass. civ. n. 24047 del 2009). Dal punto di vista soggettivo, quindi, l'opponente (vale a dire il soggetto esecutato o precettato), assume la veste sostanziale e processuale di attore;
cosicché, le eventuali "eccezioni" sollevate da tale parte per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 21074 del 2010; Cass. civ. n. 3477 del 2003; Cass. civ. ord. n. 1328 del 2011;
Cass. civ. n. 16541 del 2011). Spetta, pertanto, all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione. L'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha, quindi, per contro, la posizione sostanziale e processuale del convenuto e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che la controparte assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti essa vuole trarre (cfr., in ordine a quanto sinora rilevato, anche Cass. civ. sez. III del 20.03.2012 n. 4380, in motivazione;
nonché, in senso conforme, anche da ultimo, Cass. civ. n. 5635 del 2017, in motivazione, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”).
Tanto detto, venendo al merito della controversia in esame, dal compendio probatorio in atti risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la pretesa creditoria azionata dalla banca in via esecutiva è fondata su titolo valido e tuttora efficace, non risultando provata l'estinzione del credito né la prescrizione dello stesso.
Deve osservarsi infatti che, non risulta meritevole di plauso, la prima doglianza prospettata dalla parte opponente, la quale eccepisce sostanzialmente la non riconducibilità alla stessa del credito azionato stante la propria estraneità al rapporto debitorio intervenuto tra il creditore originario,
NT AN LO PA (già BA di OL SP), e la debitrice esecutata, Parte_5
in virtù del contratto di mutuo, concesso in data 22.04.1994, garantito dalla
[...] iscrizione ipotecaria del 23.04.1994 nn. 10180/906, dalla quale i sig.ri e TR
suoi danti causa, avevano a loro volta acquistato l'immobile oggetto di causa, con CP_5 contratto di compravendita del 6.11.97. In particolare, relativamente all'efficacia nei suoi confronti della predetta iscrizione ipotecaria,
l'opponente deduce che, nel successivo contratto di compravendita del 29.1.2007, Rep. 95021
Raccolta n. 28923 redatto dal Notaio in Scalea, trascritto il 21.2.2007, versato in atti (cfr Per_1 allegato all'atto di citazione) in forza del quale la stessa aveva acquistato l'immobile gravato, gli alienanti, si erano obbligati a curare la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità e dichiarando inoltre di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della Controparte_7
quanto da essa richiesto, come risultava dall'assegno circolare di €18.075,99 emesso il
[...]
24.07.2006 dalla Bcc di Verbicaro, all'ordine della curatela fallimentare.
Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che, l'ipoteca, annoverata tra le cause legittime di prelazione, costituisce un diritto reale di garanzia, disciplinato dall'art. 2808 e seguenti del Codice
Civile, secondo cui «l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione».
L'ipoteca, dunque, ha efficacia anche nei confronti dei terzi acquirenti l'immobile gravato da tale garanzia, posteriormente all'iscrizione, res transit cum onere suo, e ciò a prescindere dall'estraneità del terzo acquirente rispetto al rapporto obbligatorio.
Indi il creditore ipotecario in virtù dello ius sequelae ha il diritto di sottoporre a esecuzione forzata i beni gravati da ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito anche quando questi siano stati venduti o concessi in godimento a terzi a condizione che la stessa sia validamente costituita mediante trascrizione nei registri immobiliari.
È noto altresì che, in tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale, come nel caso di mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge, comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente, non obbligato personalmente nei suoi confronti (cfr., tra le tante, Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5628 del 12 marzo 2014).
Fatte queste debite premesse, venendo al caso di specie, dall'esame della produzione documentale in atti, risulta che, la pretesa creditoria oggetto di causa trae origine dal contratto di mutuo stipulato per AR , in data 22.4.1994, registrato in Belvedere Marittimo il 4.5.1994 al Persona_2
n. 133, munito di formula esecutiva in data 6.5.1994, con il quale il BA di OL SP (ora NT
AN LO SP) concedeva alla in persona Parte_5 dell'amministratore unico p.t., a titolo di mutuo, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 385/1993,
l'importo di £. 900.000,00 (ora € 464,811,21). Con il medesimo contratto, veniva concessa dalla a favore Parte_5 dell'istituto di credito, ipoteca volontaria per € 1.162.028,02 (£. 2.250.000.000) iscritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza in data 23.4.1994 al n. 10180 R.G. e n. 906 R.P., sui seguenti beni immobili siti nel comune di Tortora, Località AN Brancato: “interi n. 8 fabbricati in costruzione, denominati rispettivamente, A, B, n. 2 tipo C, D, E, N, e tipo F, per un totale di n. 13 abitazioni, individuati al Catasto Terreni, al Foglio n. 40, particelle n. 345 e 189”.
Risulta altresì che, con atto del 6.11.1997, Rep. 69874, rogato dal notaio , la Persona_3 in persona del l.r.p.t. vendeva a Parte_5 TR
, coniugato in regime di comunione dei beni alla sig. il fabbricato
[...] CP_5 unifamiliare con terreno circostante, sito in Tortora, indicato nel Catasto terreni al Foglio n. 40, particella n. 896 (attualmente p.lla n. 896, sub 1) in corso di costruzione.
Successivamente, con contratto preliminare del 6.7.2006, prometteva di TR vendere alla sig.ra , il predetto fabbricato dichiarando che, il terreno su cui era stato Parte_1 realizzato il fabbricato rustico promesso in vendita, era gravato da vincolo di ipoteca volontaria in favore del BA di OL, iscritta a Cosenza il 23.4.1994 al n. 906 R.P. e R.G. 10180 nascente da un contratto di finanziamento -garanzia di mutuo, rogato dal notaio in Praia a Mare, Per_2
Rep. 31060. Racc. 12802; l'iscrizione era riportata anche nell'atto di vendita da cui risultava la provenienza dell'immobile promesso in vendita, stipulato da con la TR
, successivamente dichiarata fallita, impegnandosi a cancellare la predetta Parte_5 iscrizione ipotecaria entro la data di stipula del definitivo fissata al 30.1.2007. nello stesso contratto preliminare, il si impegnava ad attivarsi presso la Curatela del fallimento della CP_2 [...] ad estinguere il suo debito verso la Curatela e ad ottenere Parte_5
l'autorizzazione del curatore a stipulare l'atto notarile di compravendita (cfr. art. 4 del contratto preliminare allegato alla comparsa di costituzione di ). TR
Sicché, in data 29.1.2007 le parti promittenti, stipulavano il contratto definitivo di compravendita, per AR , Rep. 95021 Raccolta n. 28923, nel quale la parte alienante si obbligava a Per_1 curare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria manlevando la parte acquirente da ogni molestia, pagamento o responsabilità, dichiarando che la pretesa creditoria garantita dalla predetta iscrizione ipotecaria era oggetto di contestazione, che il relativo giudizio era in corso e che comunque si obbligava a curare, a sue spese, la cancellazione nei tempi tecnici necessari e dopo la conclusione del giudizi, prevedendo altresì che, nell'ipotesi in cui la parte acquirente avesse subito l'evizione del bene, a qualsiasi titolo, la parte alienante, si impegnava a restituire all'acquirente il prezzo riscosso, oltre gli interessi convenzionali del 10% all'anno e le spese documentate sostenute dalla parte acquirente per rifinire l'immobile acquistato. Nello stesso contratto la parte alienante dichiarava di aver provveduto a pagare alla curatela del fallimento della quanto da essa richiesto, come Controparte_7 risultava dall'assegno circolare di €18.075,99, emesso il 24.07.2006 dalla Bcc all'ordine del fallimento.
Dal compendio istruttorio risulta poi che, con sentenza del 2.3.2001, il Tribunale di Paola, Sez.
Fallimentare, dichiarava il fallimento della e del socio Parte_5 accomandatario , e che la relativa procedura concorsuale veniva chiusa con decreto del Parte_5
18.11.2014, depositato il 20.11.2014, per avvenuta ripartizione dell'attivo (cfr. decreto cron.
477/2014 in atti).
In data 9.8.2016, il BA di OL SP, notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti della , in qualità di terza acquirente dell'immobile vincolato a garanzia del suo credito, cui Parte_1 seguiva l'iscrizione della procedura esecutiva n. 94/2016 e la relativa opposizione che ha portato all'instaurazione del presente giudizio di merito.
Nelle more del giudizio il credito de quo è stato ceduto da NT AN LO SP (già BA di
OL SP) alla in forza di contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e Controparte_1
7.1 della Legge 130/1999, concluso in data 10.12.2020 (cfr copia G.U. Parte Seconda n. 145 del
12.12.2020 allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.).
Tanto premesso, nella spiegata opposizione, la ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1 azionato dalla banca procedente, e, dunque l'illegittimità della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti. Tuttavia, tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto, come opportunamente evidenziato anche dalla parte opposta, in virtù del consolidato orientamento dei giudici di legittimità, in caso di contratto di mutuo, il termine di prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto medesimo, bensì dalla scadenza dell'ultima rata.
E' opportuno rammentare infatti che, per tale tipologia di contratto, il pagamento delle rate configura un'unica obbligazione e, pertanto, il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, di conseguenza, è da quest'ultimo momento che decorre il termine di prescrizione: “La restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Per tale ragione, non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., Ord. 10 febbraio 2023, n.
4232). Nel caso di specie, il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'esecuzione immobiliare,
è stato stipulato il 23.4.1994 e munito di formula esecutiva il 6.5.1994, e prevedeva la restituzione rateale del finanziamento in 10 anni, pertanto, in considerazione della giurisprudenza sopra richiamata, nessuna prescrizione può dirsi maturata.
A ciò aggiungasi che la parte opposta ha dato prova sia della rinnovazione dell'ipoteca entro il termine dei venti anni, per come si evince dalla nota di trascrizione del 15.4.2014 contenuta nel fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare n. 94/16 R.E, sia dell'interruzione della prescrizione, mediante l'atto di precetto notificato in data 29.10.2004 dal BA di OL PA al sig.
[...]
, dante causa dell'opponente, e l'atto di precetto notificato alla stessa CP_2 Parte_1 in data 11.11.2008 (cfr allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte
[...] opposta).
In merito, è opportuno precisare che, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che, in tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato, in quanto “appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando
l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale” (In questo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191/2022; Cass., Sentenza n. 27848/2022).
Pertanto, deve ritenersi che le doglianze prospettate dall'opponente in relazione all'asserita illegittimità e/o inefficacia dell'ipoteca per decorrenza del termine ventennale nonché per l'avvenuta prescrizione del credito azionato dalla banca procedente risultano infondate e, in quanto tali, meritevoli di rigetto.
Parimenti infondata risulta l'asserzione difensiva prospettata dall'opponente e dal sig.
[...]
, dante causa della sig.ra , secondo la quale, la banca procedente non CP_2 Parte_1 avrebbe il diritto ad agire in via esecutiva essendo stato il credito azionato soddisfatto in via transattiva nell'ambito della procedura concorsuale a carico della società Parte_5
e del socio accomandatario sig. .
[...] Parte_5 Alla luce dell'istruttoria svolta e dell'esame della produzione documentale in atti, deve ritenersi che la transazione intervenuta tra il curatore fallimentare ed il , nel corso della procedura CP_2 concorsuale a carico della non ha determinato l'estinzione dell'ipoteca Parte_5 iscritta a favore della Banca procedente, la quale, peraltro, non prendeva parte alla transazione né risulta che la stessa, abbia mai acconsentito alla cancellazione del vincolo ipotecario.
Tanto si evince sia dal tenore letterale degli atti versati in giudizio sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi durante la fase istruttoria.
In particolare, dal compendio istruttorio, risulta che, con missiva del 1.10.2002, il curatore fallimentare, comunicava al di aver riscontrato una sua posizione TR debitoria nei confronti del fallimento della pari a Lire 70.000.000 (€ Parte_5
36.151,98) dovuto a saldo del prezzo di acquisto dell'immobile ubicato in Tortora, trasferito con atto di compravendita 6.11.1997 (cfr doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione del sig.
). CP_2
La suddetta missiva veniva riscontrata dal , per il tramite del suo legale, in data 29.2.2002, CP_2 il quale ne contestava il contenuto, assumendo di essere a sua volta creditore della società fallita per un importo di € 7.457, 64 in forza della fornitura di materiali elettrici, di cui alle fatture allegate (cfr doc. Nota avv. del 29.1.2002 allegato alla comparsa di costituzione del sig. ). Per_4 CP_2
Risulta altresì che, decreto del 25.3.2004, depositato il 30.3.2004, il Tribunale di Paola, ritenuta la convenienza per il fallimento della proposta di pagamento del 50% del prezzo di acquisto di n. 6 unità immobiliari, e acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori, autorizzava il curatore a transigere le vertenze sorte e autorizzandolo alla cancellazione del relativo atto di citazione, una volta avvenuto l'adempimento degli obblighi assunti con la transazione, da parte delle controparti (cfr. doc. 5, produzione documentale del sig. ). CP_2
Sicché in data 6.11.2006, il curatore fallimentare dichiarava di accettare la somma di € 18.075, 99, ricevuta tramite assegno circolare intestato alla procedura a transazione e a completo saldo e tacitazione di quanto dovuto dal a titolo di saldo del prezzo di acquisto dell'immobile CP_2 oggetto di causa, dichiarando di non aver più null'altro a pretendere, rilasciando la quietanza liberatoria versata in atti, che non contiene alcuna menzione relativa alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in favore del BA di OL S.p.a. (cfr. doc. 6 e 16 allegati alla comparsa del sig. ). Invero, dall'esame della corrispondenza intervenuta tra il sig. e il CP_2 CP_2 curatore fallimentare, si evince che, il aveva richiesto di subordinare il pagamento della CP_2 suddetta somma alla cancellazione della più volte menzionata iscrizione ipotecaria (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di parte opposta), tuttavia, il teste IO CI, escusso all'udienza del
12.7.2023, premesso di avere rivestito la qualità di Curatore del fallimento della
[...] in relazione a tale specifico punto, precisava “di aver ricevuto una Parte_5 comunicazione, con racc. A/R del 13.01.2004 direttamente dal sig. e nell'offerta CP_2 evidenziava che la stessa era condizionata alla cancellazione da parte del BA di OL dei vincoli per ipoteca pregiudiziale. Di seguito, quindi, è stato ribadito che l'offerta non poteva essere condizionata alla cancellazione delle trascrizioni pregiudiziali perché non rientrava nella disponibilità della curatela fallimentare. Di tanto ne dava atto anche l'avv. Francesco Procopio con missiva del 20.12.2004. Di seguito, ancora, il sig. , con missiva del 31.12.2004, CP_2 all'indirizzo dell'avv. Procopio, comunicava che il mancato pagamento di quanto offerto a titolo transattivo in favore della curatela fallimentare era da ricondurre ad un suo dubbio se con pagamento della somma offerta l'immobile venisse o meno liberato dall'ipoteca iscritta in favore del BA di OL. Si ribadiva, quindi, che non rientrava nella disponibilità della curatela fallimentare”.
Il teste precisava inoltre che “ il G.D. del tempo, con provvedimento del 3.3.2004 chiariva che, visto il parere del curatore e del comitato dei creditori, viste le proposte transattive in atti, osservato che le medesime fanno riferimento alla liberazione di pesi e vincoli e ipoteche volontarie da parte dell'istituto bancario, rappresenta che detta liberazione non è nella disponibilità del fallimento, al quale sono comunque dovute le somme, bensì nella disponibilità del creditore procedente”.
Alla udienza del 9.11.2022 veniva escusso il teste avv. , il quale, premesso di aver Testimone_1 ricevuto incarico dal per definire la propria posizione debitoria nei confronti del CP_2
Fallimento della Nuova Edil Praia S.p.a., confermava “che la proposta transattiva era subordinata all'accettazione da parte della curatela e dell'istituto procedente, BA di OL all' accettazione della cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli gravanti sull'immobile di proprietà del
” . CP_2
Se ne deduce che, al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, del 29.1.2007, intervenuto tra la e il , non era intervenuta alcuna estinzione e/o cancellazione Parte_1 CP_2 dell'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di trasferimento, tantomeno con la necessaria partecipazione e assenso dell'istituto di credito procedente.
In particolare, nell'atto di compravendita del 29.1.2007, si è dato atto del pagamento integrale da parte dell'alienate, di quanto dovuto alla curatela del fallimento (a saldo del prezzo di vendita dell'immobile) ma ciò non ha implicato di per sé estinzione del credito in favore della banca procedente e, di conseguenza, l'estinzione della ipoteca.
Al riguardo, parte alienante ha solamente dichiarato, assumendosene la responsabilità, di aver tacitato il debito nei confronti della procedura fallimentare attraverso l'assegno circolare di €
18.075, 99, emesso dalla B.C.C. Alto Tirreno di Verbicaro all'ordine del fallimento, e, consapevole dell'assenza di effetti liberatori del suddetto pagamento nei confronti dell'istituto procedente, si obbligava a manlevare la parte acquirente in caso di evizione del bene, stante l'iscrizione ipotecaria esistente sull'immobile.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria svolta, non è revocabile in dubbio la legittimità dell'azione esecutiva promossa nei confronti della , in qualità di terza acquirente dell'immobile Parte_1 gravato da ipoteca in favore della banca procedente.
Risultano altresì infondate le ulteriori eccezioni circa la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo l'atto di precetto conforme ai requisiti di legge, e non rilevando, ai fini dell'opposizione, le dedotte contestazioni circa la quantificazione del credito o la pattuizione originaria di interessi. Rispetto, invece, all'asserita applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto, essa, oltre che infondata, non è supportata da nessuna specifica allegazione, né riscontro probatorio.
Come noto, infatti, le disposizioni introdotte dalla legge n. 108/1996 non trovano applicazione, per effetto dell'art. 1 del decreto legge n. 394/2000 (convertito con modificazioni nella legge n.
24/2001) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2002, in relazione a rapporti giuridici insorti o perfezionatisi anteriormente all'entrata in vigore del medesimo corpus normativo, a ciò ostando, in maniera incontrovertibile, il generale principio di irretroattività delle previsioni legislative.
Sicché non possono essere qualificati come illegittimi interessi che tali non erano secondo la legge vigente al momento in cui è sorto il negozio giuridico, da cui il credito fatto valere è derivato.
Inoltre, anche volendo ipotizzare la disamina del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per effetto della cosiddetta “usura sopravvenuta” (comunque non ammessa alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24675 del 19.10.2017), va ribadito che, in ogni caso, parte opponente si è limitata ad enunciare generici principi senza alcuna precisa contestualizzazione nella fattispecie concreta. Alcunché, infatti, è stato dedotto e provato in ordine alle rate di ammortamento in cui i tassi di interesse applicati sarebbero stati superiori a quelli trimestralmente rilevati dal Ministero dell'Economia né la stessa parte alcunché ha indicato relativamente alla misura in cui i limiti stabiliti da tali fonti normative sarebbero stati travalicati.
Tale doglianza dunque risulta essere generica non avendo l'opponente dedotto per quale motivo gli interessi applicati abbiano carattere indebito. Come evidenziato in modo condivisibile da autorevole giurisprudenza di merito: “il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultra legali), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate”
(Tribunale di Roma, sentenza n. 21490/16, Trib. Di Ragusa sentenza n. 1807/2022 del 22-12-2022).
In ordine alla domanda subordinata proposta nei confronti dei venditori e non CP_2 CP_5 può ritenersi accertata, nel presente giudizio, una responsabilità risarcitoria contrattuale nei loro confronti, né sussistono elementi sufficienti per disporre la restituzione del prezzo o delle spese sostenute dall'acquirente, atteso che detta obbligazione – quand'anche esistente – attiene a distinto rapporto obbligatorio che non può essere utilmente scrutinato in questa sede, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e non di cognizione ordinaria in materia contrattuale.
In applicazione dei principi sopra enunciati, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere quindi rigettata e va conferma la legittimità della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
94/2016.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché la parte opponente va condannata alla loro rifusione in favore della società opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento al D.M. 55/2014 (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000) tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Nondimeno, la posizione convergente tra la Parte_1
e , giustifica la compensazione delle spese tra loro.
[...] TR
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 397/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
3. Condanna alla refusione in favore di - a socio unico, in Parte_1 Controparte_1
p.l.r.p.t, p.t., delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 14.598,00, ridotta del 50 % stante l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) in € 7.299,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge ponendo il pagamento a carico dell'erario.
4. Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di . TR
Paola, 24.9.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli