Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3914/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3914/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), la prima, rappresentata e difesa dall'avv. Franca Luigia C.F._2
Mariano, il secondo, dall'avv. Stefania Domina Pancosta, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.12.2024
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 20.09.2024 e Parte_1 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 27.08.2009 Parte_2
e che dalla loro unione nasceva (18.12.2011); - che, con decreto Persona_1 depositato il 01.06.2022, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 27.08.2009, è intervenuta separazione personale omologata dal
Tribunale di Lecce con decreto depositato il 01.06.2022.
2 Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente della figlia, oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 08.09.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monteroni di
Lecce il 27.08.2009 da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (Atto n. 29, Parte Parte_2
II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteroni di Lecce per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 22.01.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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