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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1135 dell'anno 2023
T R A
(codice fiscale , elettivamente domiciliata in Altamura Parte_1 C.F._1
(BA) alla Via De Pinedo n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Giorgio (codice fiscale
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P. VA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Bari (BA), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla (codice fiscale ), con lui elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Starita n. 6, giusta C.F._3
procura alle liti conferita su separato foglio;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pagina 1 di 7 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la Asl Bari innanzi al Tribunale di Bari, deducendo : Parte_1
a) che in data 31.10.2014, alle ore 13,40 circa, lungo la S.P. 230 (Poggiorsini-Gravina in Puglia), in agro di Gravina in Puglia, mentre viaggiava in qualità di trasportata sulla Volkswagen Polo tg.
DM773WW di sua proprietà e condotta dalla di lei figlia , un cane di taglia Controparte_2 medio-grande improvvisamente attraversava la carreggiata sicchè, per evitarlo, la vettura subiva una brusca sbandata, terminando la corsa fuori strada;
b) di aver patito, in seguito all'accaduto, lesioni personali e danni materiali al veicolo dei quali chiedeva ristoro alla Asl Bari, ritenendola responsabile del sinistro per non aver provveduto al recupero dell'animale IO che li ha provocati.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare la Asl Bari, in persona del suo legale rappresentante p.t., responsabile dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 c.civ., con condanna alla rifusione integrale di tutti i danni biologici, quantificati nella somma complessiva di €
39.297,00 o della diversa somma di giustizia, nonchè dei danni materiali relativi al mezzo VolksWagen
Polo tg. DM773WW, quantificati nella somma complessiva di € 4.750,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre vittoria di spese.
La Asl Bari si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, per non essere responsabile del vagare del cane a causa dell'assenza di prova sulla qualità di IO dell'animale, neanche reperito in loco, oltre vittoria di spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata decisa con sentenza n. 422/2023, emessa e depositata l'08.02.2023, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, condannando alla refusione delle spese di lite in favore della Asl Bari. Parte_1
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato l'08.09.2023 ha proposto appello Pt_1 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. assenza di motivazione in sentenza in merito al diniego di prova testimoniale, ritenuta dal
Tribunale inammissibile ed ultronea nonché inidonea alla dimostrazione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che i capitoli di prova articolati – al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure - non risultano né generici, né ultronei;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ., avendo erroneamente il Tribunale ritenuto non provata la domanda di parte attrice e, quindi, indimostrata la condotta omissiva dell'Asl
Bari ed il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dannoso, poiché il Giudice di Prime
pagina 2 di 7 Cure ha ritenuto inutili allo scopo sia gli articoli di giornale prodotti dall'attrice, sia il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto.
Ha, in particolare, l'appellante evidenziato che, se è vero che gli articoli del giornale locale sono stati pubblicati successivamente all'evento oggetto di causa, è anche vero che Parte_2
l'articolo dell'11.06.2015 dava atto dell'aumento del numero di cani in strada e dell'esistenza di una vera e propria “emergenza randagismo”.
Ha aggiunto che dalla loro lettura emerge, invece, che il fosse interessato Controparte_3 da detta emergenza già nei mesi precedenti alla pubblicazione e che l'Amministrazione
Comunale aveva già predisposto il bando per l'apertura e l'affidamento del canile, chiuso da settembre 2014.
L'appellante ha poi contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.civ. circa l'assenza di colpa in capo all'appellata Asl Bari, non ritenuta dal Tribunale di Prime Cure responsabile dell'accaduto in quanto è risultata indimostrata “la ricorrenza di preventive segnalazioni aventi ad oggetto la presenza dell'animale in zona”.
In proposito, la ha evidenziato che la colpa omissiva della Asl Bari si fonda sui Pt_1 presupposti della mancata predisposizione di un servizio di cattura di un cane IO che, a suo dire, non può essere svolta solo successivamente alle segnalazioni o a seguito di richieste specifiche di intervento, essendo gli organi preposti obbligati (le Asl) a svolgere tale attività, come previsto espressamente della legge regionale pugliese. Secondo l'appellante, quindi,
l'appellata avrebbe dovuto provare la predisposizione di un servizio di accalappiamento dei cani pur in assenza di segnalazioni a riguardo.
In particolare, l'appellante ha richiamato la più recente giurisprudenza formatasi sul tema, secondo cui, che in presenza di obblighi normativi previsti espressamente dalla legge regionale, la discrezionalità amministrativa si arresta poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale, per cui il Giudice di Prime
Cure ha disatteso i suddetti principi, attribuendo erroneamente all'attrice l'onere di provare la sussistenza di una condotta colposa omissiva imputabile all . CP_1
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e in riforma dell'impugnato provvedimento, di dichiarare l'appellata Asl Bari responsabile dei danni biologici patiti dall'appellante, condannandola al pagamento di € 39.297,00 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, e dei danni materiali relativi al mezzo Volkswagen Polo tg. DM773WW, quantificati nella somma complessiva di € 4.750,00 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese di giudizio.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata, evidenziando che correttamente il Tribunale di Bari non ha ammesso la prova orale a mezzo della teste - figlia della e conducente dell'autovettura di Controparte_2 Pt_1 proprietà della appellante - in quanto inidonea alla dimostrazione che il cane che attraversava la strada nelle circostanze spazio-temporali dedotte in giudizio fosse IO.
Ha poi aggiunto che nessuna responsabilità sussiste in capo alla , poiché, in tema di contrasto al CP_1 fenomeno del randagismo, la responsabilità a titolo omissivo, in dipendenza della accertata inerzia della Asl e del è configurabile in relazione alla denuncia della presenza di cani randagi CP_3 potenzialmente pericolosi per le attività umane.
L'appellata ha poi precisato che la non pertinenza del richiamo dell'appellante all'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione del 24.03.2022, n. 9621, che, a suo dire, si inserisce nel solco della
Giurisprudenza successiva al revirement del 2017, la quale ribadisce ulteriormente che, qualora l'Ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare (anche per presunzioni), l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza delle denunce giornalistiche allegate dall'appellante, in quanto generiche e non riportanti la presenza abituale di cani randagi lungo la strada percorsa nelle circostanze spazio-temporali dedotte.
Ha segnalato, infine, che l'appellante non ha mai dato prova del comportamento omissivo della
[...] relativa al mancato assolvimento dell'obbligo di cattura. CP_4
Instaurato il contraddittorio, non coltivata dall'appellante l'istanza di sospensione come articolata nell'atto di appello, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
12.03.2025 previa concessione di termini per note.
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo e secondo motivo di appello :
1) omessa motivazione in sentenza circa la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante, ritenuta dal Tribunale inammissibile ed ultronea nonché inidonea alla dimostrazione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ., avendo erroneamente il Giudice di Prime
Cure ritenuto non provata la domanda di parte attrice e, quindi, indimostrata la condotta omissiva dell'Asl Bari ed il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dannoso, non ritenendo utili a tale scopo né gli articoli di giornale prodotti dall'attrice né il rapporto dei
Carabinieri intervenuti sul posto.
pagina 4 di 7 I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Va brevemente evidenziato in punto di diritto che in materia di danni cagionati da animali randagi grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire, in concreto, la prova rigorosa della condotta colposa degli enti preposti, trattandosi di fattispecie disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. , e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c. e presuppone l'allegazione e la prova, da parte 4 del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.” (Cfr., Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 31- 07-2017, n. 18954) .
Inoltre, “non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. … Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale IO - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale IO che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per e ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14-05-2018, n. 11591).
Da ultimo, il contenuto dell'onere della probatorio a carico del danneggiato è stato mitigato, poiché, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli animali randagi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di pagina 5 di 7 richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621).
Invero, "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord.
n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (ASL) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del
2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.) e che nel caso di specie, come si
è detto, "il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle ASL e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste' rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare", sicché, visto che "l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava alla ASL dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.); che, pertanto,
"solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del
2021, cit.).
Così chiarita la portata dell'onere della prova gravante sulle parti e ricondotta l'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cane IO nell'alveo dell'art. 2043 c.civ., deve evidenziarsi che correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto infondata la domanda perché priva di prova.
Infatti, sussistendo l' obbligo della parte danneggiata di dimostrare l'evento dannoso e che questo rientri nel novero delle attività gravanti in capo alle ASL, ossia che i danni subiti siano derivati dalla presenza di cane IO (il cui recupero spetta alla ASL odierna appellata sulla base della normativa di settore) sulla sede stradale percorsa in auto dalla appellante unitamente alla propria figlia che era alla guida dell'automezzo, giova osservare che la non ha dimostrato che ad attraversare la Pt_1 strada – così cagionando il sinistro per cui è causa - sia stato un cane IO.
La parte appellante, invero, nell'articolare i capitoli di prova della dinamica dell'evento dannoso che qui ci occupa ha articolato la circostanza n. 1 come segue :“Vero è che, in data 31.10.2014, alle ore 13,40 circa, lungo la S.P. 230 (Poggiorsini – Gravina in Puglia), all'altezza del KM 52 circa, in agro di Gravina in
Puglia, mentre la sig.ra conduceva la vettura tg. DM773WW, entro i consentiti limiti di Controparte_2 velocità, un cane di taglia medio-grande attraversava la carreggiata in corsa, tagliandole la strada?”.
Tale capitolo di prova risulta – condividendosi sul punto quanto evidenziato dal Giudice di Prime
Cure - generico, poiché in esso si fa riferimento ad “un cane di taglia medio-grande” senza specificare che pagina 6 di 7 il cane in questione fosse IO (perché privo di padrone o di accessori visibili quali collare, museruola, guinzaglio ecc… atti a denunciarne l'appartenenza a terzi), posto che solo ove il sinistro sia stato cagionato da tale tipologia di animale puo' sorgere – alle condizioni meglio precisate dalla giurisprudenza che precede - la responsabilità della ASL per l'omessa prestazione del servizio di accalappiamento e, di conseguenza, per i danni occorsi all'appellante, questione questa che assorbe e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello come articolati in atti.
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 422/2023, emessa e depositata Parte_1
l'08.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 26.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1135 dell'anno 2023
T R A
(codice fiscale , elettivamente domiciliata in Altamura Parte_1 C.F._1
(BA) alla Via De Pinedo n. 42, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Giorgio (codice fiscale
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P. VA , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Bari (BA), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Cazzolla (codice fiscale ), con lui elettivamente domiciliata in Bari, al Lungomare Starita n. 6, giusta C.F._3
procura alle liti conferita su separato foglio;
APPELLATA
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 12.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate pagina 1 di 7 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la Asl Bari innanzi al Tribunale di Bari, deducendo : Parte_1
a) che in data 31.10.2014, alle ore 13,40 circa, lungo la S.P. 230 (Poggiorsini-Gravina in Puglia), in agro di Gravina in Puglia, mentre viaggiava in qualità di trasportata sulla Volkswagen Polo tg.
DM773WW di sua proprietà e condotta dalla di lei figlia , un cane di taglia Controparte_2 medio-grande improvvisamente attraversava la carreggiata sicchè, per evitarlo, la vettura subiva una brusca sbandata, terminando la corsa fuori strada;
b) di aver patito, in seguito all'accaduto, lesioni personali e danni materiali al veicolo dei quali chiedeva ristoro alla Asl Bari, ritenendola responsabile del sinistro per non aver provveduto al recupero dell'animale IO che li ha provocati.
Ha richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di dichiarare la Asl Bari, in persona del suo legale rappresentante p.t., responsabile dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 e/o 2051 c.civ., con condanna alla rifusione integrale di tutti i danni biologici, quantificati nella somma complessiva di €
39.297,00 o della diversa somma di giustizia, nonchè dei danni materiali relativi al mezzo VolksWagen
Polo tg. DM773WW, quantificati nella somma complessiva di € 4.750,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre vittoria di spese.
La Asl Bari si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, per non essere responsabile del vagare del cane a causa dell'assenza di prova sulla qualità di IO dell'animale, neanche reperito in loco, oltre vittoria di spese.
La causa, istruita sulla base della documentazione in atti, è stata decisa con sentenza n. 422/2023, emessa e depositata l'08.02.2023, con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda, condannando alla refusione delle spese di lite in favore della Asl Bari. Parte_1
Avverso tale sentenza la con atto di citazione notificato l'08.09.2023 ha proposto appello Pt_1 innanzi a questa Corte sulla base dei seguenti motivi:
1. assenza di motivazione in sentenza in merito al diniego di prova testimoniale, ritenuta dal
Tribunale inammissibile ed ultronea nonché inidonea alla dimostrazione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, atteso che i capitoli di prova articolati – al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure - non risultano né generici, né ultronei;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ., avendo erroneamente il Tribunale ritenuto non provata la domanda di parte attrice e, quindi, indimostrata la condotta omissiva dell'Asl
Bari ed il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dannoso, poiché il Giudice di Prime
pagina 2 di 7 Cure ha ritenuto inutili allo scopo sia gli articoli di giornale prodotti dall'attrice, sia il rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto.
Ha, in particolare, l'appellante evidenziato che, se è vero che gli articoli del giornale locale sono stati pubblicati successivamente all'evento oggetto di causa, è anche vero che Parte_2
l'articolo dell'11.06.2015 dava atto dell'aumento del numero di cani in strada e dell'esistenza di una vera e propria “emergenza randagismo”.
Ha aggiunto che dalla loro lettura emerge, invece, che il fosse interessato Controparte_3 da detta emergenza già nei mesi precedenti alla pubblicazione e che l'Amministrazione
Comunale aveva già predisposto il bando per l'apertura e l'affidamento del canile, chiuso da settembre 2014.
L'appellante ha poi contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.civ. circa l'assenza di colpa in capo all'appellata Asl Bari, non ritenuta dal Tribunale di Prime Cure responsabile dell'accaduto in quanto è risultata indimostrata “la ricorrenza di preventive segnalazioni aventi ad oggetto la presenza dell'animale in zona”.
In proposito, la ha evidenziato che la colpa omissiva della Asl Bari si fonda sui Pt_1 presupposti della mancata predisposizione di un servizio di cattura di un cane IO che, a suo dire, non può essere svolta solo successivamente alle segnalazioni o a seguito di richieste specifiche di intervento, essendo gli organi preposti obbligati (le Asl) a svolgere tale attività, come previsto espressamente della legge regionale pugliese. Secondo l'appellante, quindi,
l'appellata avrebbe dovuto provare la predisposizione di un servizio di accalappiamento dei cani pur in assenza di segnalazioni a riguardo.
In particolare, l'appellante ha richiamato la più recente giurisprudenza formatasi sul tema, secondo cui, che in presenza di obblighi normativi previsti espressamente dalla legge regionale, la discrezionalità amministrativa si arresta poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale, per cui il Giudice di Prime
Cure ha disatteso i suddetti principi, attribuendo erroneamente all'attrice l'onere di provare la sussistenza di una condotta colposa omissiva imputabile all . CP_1
Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e in riforma dell'impugnato provvedimento, di dichiarare l'appellata Asl Bari responsabile dei danni biologici patiti dall'appellante, condannandola al pagamento di € 39.297,00 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, e dei danni materiali relativi al mezzo Volkswagen Polo tg. DM773WW, quantificati nella somma complessiva di € 4.750,00 ovvero nella diversa somma quantificata di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e vittoria di spese di giudizio.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata, evidenziando che correttamente il Tribunale di Bari non ha ammesso la prova orale a mezzo della teste - figlia della e conducente dell'autovettura di Controparte_2 Pt_1 proprietà della appellante - in quanto inidonea alla dimostrazione che il cane che attraversava la strada nelle circostanze spazio-temporali dedotte in giudizio fosse IO.
Ha poi aggiunto che nessuna responsabilità sussiste in capo alla , poiché, in tema di contrasto al CP_1 fenomeno del randagismo, la responsabilità a titolo omissivo, in dipendenza della accertata inerzia della Asl e del è configurabile in relazione alla denuncia della presenza di cani randagi CP_3 potenzialmente pericolosi per le attività umane.
L'appellata ha poi precisato che la non pertinenza del richiamo dell'appellante all'ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione del 24.03.2022, n. 9621, che, a suo dire, si inserisce nel solco della
Giurisprudenza successiva al revirement del 2017, la quale ribadisce ulteriormente che, qualora l'Ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, il danneggiato sarà tenuto a dimostrare (anche per presunzioni), l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza delle denunce giornalistiche allegate dall'appellante, in quanto generiche e non riportanti la presenza abituale di cani randagi lungo la strada percorsa nelle circostanze spazio-temporali dedotte.
Ha segnalato, infine, che l'appellante non ha mai dato prova del comportamento omissivo della
[...] relativa al mancato assolvimento dell'obbligo di cattura. CP_4
Instaurato il contraddittorio, non coltivata dall'appellante l'istanza di sospensione come articolata nell'atto di appello, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
12.03.2025 previa concessione di termini per note.
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo e secondo motivo di appello :
1) omessa motivazione in sentenza circa la mancata ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante, ritenuta dal Tribunale inammissibile ed ultronea nonché inidonea alla dimostrazione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.civ., avendo erroneamente il Giudice di Prime
Cure ritenuto non provata la domanda di parte attrice e, quindi, indimostrata la condotta omissiva dell'Asl Bari ed il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dannoso, non ritenendo utili a tale scopo né gli articoli di giornale prodotti dall'attrice né il rapporto dei
Carabinieri intervenuti sul posto.
pagina 4 di 7 I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
Va brevemente evidenziato in punto di diritto che in materia di danni cagionati da animali randagi grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire, in concreto, la prova rigorosa della condotta colposa degli enti preposti, trattandosi di fattispecie disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. , e non da quelle stabilite dall'art. 2052 c.c. e presuppone l'allegazione e la prova, da parte 4 del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.” (Cfr., Cass. civ. Sez. III
Ordinanza, 31- 07-2017, n. 18954) .
Inoltre, “non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza di puntuale allegazione e prova. … Questo equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale IO - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale IO che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per e ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14-05-2018, n. 11591).
Da ultimo, il contenuto dell'onere della probatorio a carico del danneggiato è stato mitigato, poiché, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli animali randagi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di pagina 5 di 7 richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022, n.9621).
Invero, "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord.
n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (ASL) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del
2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.) e che nel caso di specie, come si
è detto, "il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle ASL e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste' rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare", sicché, visto che "l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava alla ASL dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.); che, pertanto,
"solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del
2021, cit.).
Così chiarita la portata dell'onere della prova gravante sulle parti e ricondotta l'ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da cane IO nell'alveo dell'art. 2043 c.civ., deve evidenziarsi che correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto infondata la domanda perché priva di prova.
Infatti, sussistendo l' obbligo della parte danneggiata di dimostrare l'evento dannoso e che questo rientri nel novero delle attività gravanti in capo alle ASL, ossia che i danni subiti siano derivati dalla presenza di cane IO (il cui recupero spetta alla ASL odierna appellata sulla base della normativa di settore) sulla sede stradale percorsa in auto dalla appellante unitamente alla propria figlia che era alla guida dell'automezzo, giova osservare che la non ha dimostrato che ad attraversare la Pt_1 strada – così cagionando il sinistro per cui è causa - sia stato un cane IO.
La parte appellante, invero, nell'articolare i capitoli di prova della dinamica dell'evento dannoso che qui ci occupa ha articolato la circostanza n. 1 come segue :“Vero è che, in data 31.10.2014, alle ore 13,40 circa, lungo la S.P. 230 (Poggiorsini – Gravina in Puglia), all'altezza del KM 52 circa, in agro di Gravina in
Puglia, mentre la sig.ra conduceva la vettura tg. DM773WW, entro i consentiti limiti di Controparte_2 velocità, un cane di taglia medio-grande attraversava la carreggiata in corsa, tagliandole la strada?”.
Tale capitolo di prova risulta – condividendosi sul punto quanto evidenziato dal Giudice di Prime
Cure - generico, poiché in esso si fa riferimento ad “un cane di taglia medio-grande” senza specificare che pagina 6 di 7 il cane in questione fosse IO (perché privo di padrone o di accessori visibili quali collare, museruola, guinzaglio ecc… atti a denunciarne l'appartenenza a terzi), posto che solo ove il sinistro sia stato cagionato da tale tipologia di animale puo' sorgere – alle condizioni meglio precisate dalla giurisprudenza che precede - la responsabilità della ASL per l'omessa prestazione del servizio di accalappiamento e, di conseguenza, per i danni occorsi all'appellante, questione questa che assorbe e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di appello come articolati in atti.
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni prospettate, seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 422/2023, emessa e depositata Parte_1
l'08.02.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto;
➢ Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del pesente giudizio, liquidate in € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 26.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
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