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11 novembre 2005
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1 marzo 2008
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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Art. 10. (Competenze del Ministero della salute) 1. Il Ministero della salute svolge funzioni di indirizzo e programmazione del settore trasfusionale. Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12.
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attivita' trasfusionali a livello nazionale;
b) attivita' normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;
h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attivita' del servizio trasfusionale nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attivita' trasfusionali.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali di sviluppo delle relative attivita', individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti. (4)(4a) ((5)) 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato "Piano sangue e plasma nazionale".
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 8-bis,
comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di
cordoni ombelicali."
------------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 come modificato dal D.L. 3 giugno
2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che " E' prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all' articolo 10, comma 3,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con
decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche
per la conservazione di cordoni ombelicali." --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che" Il termine di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31
dicembre 2009."
2. Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attivita' trasfusionali a livello nazionale;
b) attivita' normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;
c) controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;
d) controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;
e) autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;
f) registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;
g) promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;
h) definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attivita' del servizio trasfusionale nazionale;
i) individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attivita' trasfusionali.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto, nonche' programmi annuali di sviluppo delle relative attivita', individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti. (4)(4a) ((5)) 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta, emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato "Piano sangue e plasma nazionale".
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 , ha disposto (con l'art. 8-bis,
comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di
cordoni ombelicali."
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AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 come modificato dal D.L. 3 giugno
2008, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 , ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) che " E' prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all' articolo 10, comma 3,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con
decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche
per la conservazione di cordoni ombelicali." --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 35, comma 14) che" Il termine di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 , per la predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, e' differito al 31
dicembre 2009."
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 12/06/2009 n. 155 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 12 giugno 2009 · 1.1162101
QUESITO L\'istante, avendo provveduto ad effettuare insieme al coniuge, nell\'anno 2007, in occasione della nascita del proprio figlio, la "cryo conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo", ha chiesto di conoscere se sia possibile detrarre, ai fini IRPEF, le spese sostenute per detto intervento, documentate da due fatture e dal contratto stipulato con la societa\' ALFA Srl, dal quale risulta che il costo complessivo della prestazione ricevuta e\' pari a euro ..., ripartite nel modo seguente: ? ... comprensivi dei costi relativi ai servizi di raccolta del sangue e relativo trasporto; ? ... comprensivi dei costi di laboratorio e di trattamento …
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/07/2013, n. 1533Provvedimento: […] Sul piano dell'organizzazione, il successivo art. 10, terzo comma, della legge 219/2005 demanda ad una serie di decreti attuativi l'articolazione delle strutture. […]Leggi di più...
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