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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n.
409/2025 R.G. (18 settembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte depositate;
ritenuto che
non può essere concesso il chiesto rinvio per bonario componimento giacché le parti avevano a disposizione la mediazione per comporre la lite ed erano state avvisate nell'ordinanza di diniego della convalida che “tale procedimento deve essere la sede ideale per la definizione concordata di questa controversia anche al fine di evitare ulteriori esborsi”;
- che il procedimento di mediazione non può essere considerato come una mera parentesi formale, ma quale momento compositivo degli interessi contrapposti in considerazione della sua obbligatorietà prevista dalla legge in materia;
rilevato che nel rito lavoro/locatizio ogni udienza prevede la discussione della causa ai fini della decisione e che devono ritenersi ferme le conclusioni delle parti già ampiamente indicate in atti pronuncia la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il 1° gennaio 1953 e residente a [...]Parte_1
(ME) in C. da Caforchio n. 1 (c.f. ), rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'avv. Santino Piraino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
INTIMANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Patti C. da Caforchio, n.1 (p.i. ), rappresentata e difesa, come P.IVA_1 da procura in atti, dall'avv. Mario Trifilò, presso cui è elettivamente domiciliata
INTIMATO avente per OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso).
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 febbraio 2025 intimava a Parte_1 CP_1 licenza per finita locazione, invitandola a rilasciare l'immobile sito in Patti (ME),
[...]
Contrada Caforchio, n. 1 (in Catasto al Foglio 34 part. 123 sub 2 – 3 Cat. D/1, con annesso terreno di corte) da quest'ultima condotto in locazione per finalità commerciali in forza di accordo stipulato il 12 novembre 2019 e con scadenza il 1° febbraio 2026, rappresentando di avere inviato a controparte nel mese di settembre
2024 una disdetta.
Nella resistenza dell'intimata, costituitasi con comparsa del 28 marzo 2025, all'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, con ordinanza del 4 aprile 2025, il giudice istruttore rigettava la richiesta di rilascio, assegnava il termine per introdurre la procedura di mediazione e visti gli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., e fissava una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi e dei documenti.
Sostituita la prima udienza dal deposito di note scritte e in difetto di richieste istruttorie, la causa viene decisa.
2. – In premessa va dato atto che la domanda è procedibile, giacché è stato versato in atti il verbale (negativo) di mediazione.
Nel merito si osserva che, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 392/1978, il locatore il quale intenda non rinnovare un contratto di locazione commerciale alla prima scadenza ha l'obbligo di comunicare con lettera raccomandata la propria volontà almeno dodici mesi prima della scadenza stessa e deve motivare adeguatamente la disdetta, indicando uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge: esigenze abitative, destinazione dell'immobile a propria attività commerciale, necessità di ristrutturazione o demolizione.
Né tale disciplina avrebbe potuto essere derogata ai sensi dell'art. 79 Legge n.
392/1978 giacché una deroga siffatta si risolverebbe in un vantaggio per il locatore a detrimento del conduttore, parte debole del rapporto che, in quanto tale, è tutelato dall'art. 29 citato all'esito di un bilanciamento tra interessi contrapposti.
Nella specie, la disdetta del 19 settembre 2024, pur se tempestiva, è priva della specifica motivazione richiesta dalla legge, giacché ivi si legge soltanto: La domanda va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate Parte_1 unitariamente, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vincitrice e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 409/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta le domande avanzate da parte intimante di dichiarazione di cessazione del contratto di locazione intervenuto tra le parti per la data del 1° febbraio 2026 e di rilascio dell'immobile locato;
2) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n.
409/2025 R.G. (18 settembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte depositate;
ritenuto che
non può essere concesso il chiesto rinvio per bonario componimento giacché le parti avevano a disposizione la mediazione per comporre la lite ed erano state avvisate nell'ordinanza di diniego della convalida che “tale procedimento deve essere la sede ideale per la definizione concordata di questa controversia anche al fine di evitare ulteriori esborsi”;
- che il procedimento di mediazione non può essere considerato come una mera parentesi formale, ma quale momento compositivo degli interessi contrapposti in considerazione della sua obbligatorietà prevista dalla legge in materia;
rilevato che nel rito lavoro/locatizio ogni udienza prevede la discussione della causa ai fini della decisione e che devono ritenersi ferme le conclusioni delle parti già ampiamente indicate in atti pronuncia la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il 1° gennaio 1953 e residente a [...]Parte_1
(ME) in C. da Caforchio n. 1 (c.f. ), rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1 come da procura in atti, dall'avv. Santino Piraino, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
INTIMANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 legale in Patti C. da Caforchio, n.1 (p.i. ), rappresentata e difesa, come P.IVA_1 da procura in atti, dall'avv. Mario Trifilò, presso cui è elettivamente domiciliata
INTIMATO avente per OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso diverso).
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione dell'11 febbraio 2025 intimava a Parte_1 CP_1 licenza per finita locazione, invitandola a rilasciare l'immobile sito in Patti (ME),
[...]
Contrada Caforchio, n. 1 (in Catasto al Foglio 34 part. 123 sub 2 – 3 Cat. D/1, con annesso terreno di corte) da quest'ultima condotto in locazione per finalità commerciali in forza di accordo stipulato il 12 novembre 2019 e con scadenza il 1° febbraio 2026, rappresentando di avere inviato a controparte nel mese di settembre
2024 una disdetta.
Nella resistenza dell'intimata, costituitasi con comparsa del 28 marzo 2025, all'udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, con ordinanza del 4 aprile 2025, il giudice istruttore rigettava la richiesta di rilascio, assegnava il termine per introdurre la procedura di mediazione e visti gli artt. 667, 426 e 447 bis c.p.c., e fissava una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale previsto dall'art. 447 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per l'integrazione degli atti introduttivi e dei documenti.
Sostituita la prima udienza dal deposito di note scritte e in difetto di richieste istruttorie, la causa viene decisa.
2. – In premessa va dato atto che la domanda è procedibile, giacché è stato versato in atti il verbale (negativo) di mediazione.
Nel merito si osserva che, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 392/1978, il locatore il quale intenda non rinnovare un contratto di locazione commerciale alla prima scadenza ha l'obbligo di comunicare con lettera raccomandata la propria volontà almeno dodici mesi prima della scadenza stessa e deve motivare adeguatamente la disdetta, indicando uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge: esigenze abitative, destinazione dell'immobile a propria attività commerciale, necessità di ristrutturazione o demolizione.
Né tale disciplina avrebbe potuto essere derogata ai sensi dell'art. 79 Legge n.
392/1978 giacché una deroga siffatta si risolverebbe in un vantaggio per il locatore a detrimento del conduttore, parte debole del rapporto che, in quanto tale, è tutelato dall'art. 29 citato all'esito di un bilanciamento tra interessi contrapposti.
Nella specie, la disdetta del 19 settembre 2024, pur se tempestiva, è priva della specifica motivazione richiesta dalla legge, giacché ivi si legge soltanto: La domanda va dunque respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate Parte_1 unitariamente, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla parte vincitrice e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 409/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta le domande avanzate da parte intimante di dichiarazione di cessazione del contratto di locazione intervenuto tra le parti per la data del 1° febbraio 2026 e di rilascio dell'immobile locato;
2) condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi