Articolo 4 della Legge 29 aprile 1976, n. 354
Articolo 3
Versione
20 giugno 1976
Art. 4.
All'onere di lire 55 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 giugno 1976