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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5753/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11891/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 01/07/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 07120240078590764 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 160,37 in favore della Camera di
Commercio di Napoli del Diritto annuale Camera di commercio per l'anno 2020 per la società Immobiliare
Società_1 S.r.l.
Il contribuente con il proprio atto esponeva come la società Immobiliare Società_1 S.r.l., liquidata il 27.01.1995, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.12.2023 e, pertanto, essendo estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c., qualsiasi pretesa doveva essere previamente rivolta alla società stessa, come chiarito dalla giurisprudenza, la notifica della cartella, dunque, era stata illegittimamente eseguita al sig. Ricorrente_1 in proprio, invece che nella sua qualità di ex amministratore o ex socio della società estinta.
Si costituiva nel giudizio di I grado Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo alle avverse pretese sostenendo la legittimità del proprio operato.
Si costituiva, altresì, la Camera di Commercio di Napoli, la quale precisava che il diritto a non pagare il contributo camerale si maturava solo con la domanda di cancellazione da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello dell'estinzione societaria.
Con Sent. n. 11891/2025, depositata il 01.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso sostenendo la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e, dunque, annullando la cartella di pagamento impugnata disponendo: " “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna la Camera di Commercio di Napoli al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro
150,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, in favore del Avv. Difensore_1, antistatario.”.
Avverso tale ultimo punto proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare in parte qua la gravata decisione in considerazione del fatto che vi fosse una illegittimità della liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tabellari e carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 95 c.p.c. e
2233 c.c., nonché del D.M. n. 55/2014..
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva, anche in questa sede, la propria estraneità atteso che, per quanto di sua competenza, aveva dimostrato la regolarità della procedura ad essa affidata.
Non si costituiva la Camera di Commercio di Napoli.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va' accolto.
Giova precisare che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata.
Non si potrà, inoltre, discostarsi da quelli che sono i parametri forensi per la determinazione dei compensi da liquidare in favore del difensore della parte vittoriosa.
E, invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, i parametri forensi sono un faro per il Giudicante nella determinazione di un congruo e dignitoso compenso che tenga conto della complessità del giudizio e delle questioni trattate nonché del valore della causa stessa.
Ad ogni buon conto, Il principio della inderogabilità dei minimi parametrici è assunto e principio costante, ribadito da ultimo da Cass. 11.7.2025 n.19049 affermando che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Alla stregua di quanto sin qui detto la decisione del Collegio di prime cure risulta viziata atteso che ci si è allontanati dai minimi tabellari anche volendo tener conto dell'applicazione di una riduzione al 50% dei compensi.
Per tali ragioni la decisione, in parte qua, andrà riformata.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. In riforma della gravata sentenza condanna, la Camera di Commercio di Napoli alla refusione delle spese di lite del I grado e determina le stesse in € 300,00 oltre accessori se dovuti in favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario. Condanna altresì la Camera di
Commercio di Napoli al pagamento delle spese di lite del presente giudizio pari ad € 500,00, oltre accessori se dovuti, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5753/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11891/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 01/07/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente, Ricorrente_1 , impugnava la cartella di pagamento n. 07120240078590764 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 160,37 in favore della Camera di
Commercio di Napoli del Diritto annuale Camera di commercio per l'anno 2020 per la società Immobiliare
Società_1 S.r.l.
Il contribuente con il proprio atto esponeva come la società Immobiliare Società_1 S.r.l., liquidata il 27.01.1995, era stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.12.2023 e, pertanto, essendo estinta ai sensi dell'art. 2495 c.c., qualsiasi pretesa doveva essere previamente rivolta alla società stessa, come chiarito dalla giurisprudenza, la notifica della cartella, dunque, era stata illegittimamente eseguita al sig. Ricorrente_1 in proprio, invece che nella sua qualità di ex amministratore o ex socio della società estinta.
Si costituiva nel giudizio di I grado Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo alle avverse pretese sostenendo la legittimità del proprio operato.
Si costituiva, altresì, la Camera di Commercio di Napoli, la quale precisava che il diritto a non pagare il contributo camerale si maturava solo con la domanda di cancellazione da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello dell'estinzione societaria.
Con Sent. n. 11891/2025, depositata il 01.07.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso sostenendo la fondatezza delle eccezioni di parte ricorrente e, dunque, annullando la cartella di pagamento impugnata disponendo: " “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna la Camera di Commercio di Napoli al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro
150,00, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, in favore del Avv. Difensore_1, antistatario.”.
Avverso tale ultimo punto proponeva appello il contribuente chiedendo di riformare in parte qua la gravata decisione in considerazione del fatto che vi fosse una illegittimità della liquidazione delle spese al di sotto dei minimi tabellari e carenza di motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 95 c.p.c. e
2233 c.c., nonché del D.M. n. 55/2014..
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ribadiva, anche in questa sede, la propria estraneità atteso che, per quanto di sua competenza, aveva dimostrato la regolarità della procedura ad essa affidata.
Non si costituiva la Camera di Commercio di Napoli.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va' accolto.
Giova precisare che costituisce principio generale dell'ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., in applicazione del principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l'onere delle spese di lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata.
Non si potrà, inoltre, discostarsi da quelli che sono i parametri forensi per la determinazione dei compensi da liquidare in favore del difensore della parte vittoriosa.
E, invero, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, i parametri forensi sono un faro per il Giudicante nella determinazione di un congruo e dignitoso compenso che tenga conto della complessità del giudizio e delle questioni trattate nonché del valore della causa stessa.
Ad ogni buon conto, Il principio della inderogabilità dei minimi parametrici è assunto e principio costante, ribadito da ultimo da Cass. 11.7.2025 n.19049 affermando che “Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
Alla stregua di quanto sin qui detto la decisione del Collegio di prime cure risulta viziata atteso che ci si è allontanati dai minimi tabellari anche volendo tener conto dell'applicazione di una riduzione al 50% dei compensi.
Per tali ragioni la decisione, in parte qua, andrà riformata.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. In riforma della gravata sentenza condanna, la Camera di Commercio di Napoli alla refusione delle spese di lite del I grado e determina le stesse in € 300,00 oltre accessori se dovuti in favore del procuratore costituito che si è dichiarato anticipatario. Condanna altresì la Camera di
Commercio di Napoli al pagamento delle spese di lite del presente giudizio pari ad € 500,00, oltre accessori se dovuti, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.