Articolo 72 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 71Articolo 73
Versione
15 marzo 1973
Art. 72.
Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1973, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e da leggi speciali, lire 250.000.000;
2) concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e della legge 31 luglio 1956, n. 1005 , lire 380.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , lire 60.000.000;
b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949 , lire 20.000.000;
c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480 , modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 20.000.000;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949 , modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 250.000.000 di cui lire 150.000.000 per le opere previste dall' articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506 ;
e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell' articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , modificata dall' articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649 , nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550 , lire 30.000.000;
3) contributi a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all' articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , ed all' articolo 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 , lire 50 milioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
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