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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1206 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Sidoti presso il cui studio Parte_1 in Palermo, Piazza Castelnuovo n.35, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Doa, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 10.7.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1651/2022 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, rigettò l'opposizione proposta dalla avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.59620190004591526000 emesso dall' per omesso pagamento di contributi a CP_1 titolo di gestione azienda relativamente al periodo compreso tra l'8/2015 e il 10/2018. Ritenuta l'inammissibilità delle “censure formali prospettate in ricorso”, osservò, nel merito, che l'iscrizione a ruolo riguardava le note di rettifica relative al periodo compreso dal 8/2015 al 10/2018 emesse ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge n.296/2006 e che la mancata regolarità contributiva dell'azienda aveva determinato la revoca dei benefici contributivi di cui all'art.8, comma 9, della legge n.407/90. In siffatto contesto, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritenne irrilevante la mancata osservanza della procedura di sanatoria prevista dall'art. 7 del DM 24.10.2007 del . Controparte_2
Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso Parte_2 depositato in Cancelleria il 14.11.2022. A sostegno del gravame, parte appellante deduce “che in un'ottica ermeneutica di tutela dell'affidamento del contribuente” sia percorribile “la soluzione interpretativa in base alla quale la norma di cui all'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06, seppur” impedisca “per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il
Pag.1 rilascio del DURC, ovvero siano state oggetto di accertamento …. “non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata” (cfr. Tribunale di Chieti, Sez. Lav. 276/2020)”. Rileva che “in questo senso … depone il tenore letterale della norma, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio”. Che “lo stesso art. 4 del D.M. 30 gennaio del 2015, ha previsto una specifica disciplina volta a consentire al contribuente di sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In tale prospettiva, solo all'esito di tale procedimento, nell'ambito del quale il CP_ contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l' potrà, ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296 del 2006 disconoscere, solo per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe ammesso, altrimenti, a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC ovvero all'attivazione di un procedimento come quello di cui all'art. 4 del DM citato”. Sotto altro profilo, lamenta l'omessa pronuncia “in ordine al profilo di illegittimità dell'atto impugnato, poiché” sostiene “le somme in esso richieste sono già state regolarmente pagate”. In particolare, rileva di aver pagato i periodi 11/2018, 10/2018, 9/2018, 7/2018, 4/2018, 3/2018, 2/2018, 1/2018, 12/2017, 11/2017, 10/2017, 9/2017, 8/2017, 6/2017, 4/2017, 3/2017, 11/2017, 12/2016, 10/2016 e 10/2016. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta l'audizione del funzionario responsabile della competente unità CP_1 di processo, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il gravame è infondato. Invero, per come correttamente affermato dal primo Giudice, l'eventuale mancato invito ex art. 7 del D.M. 24.10.2007, ad opera dell' di regolarizzare la posizione CP_1 entro un termine non superiore a 15 giorni, si riverbera soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del Giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello afferente alla regolarità contributiva. In particolare, la Suprema Corte è ormai consolidata nel ritenere “in tema di sgravi ….. che la circostanza che l' non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità CP_1 ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi” (cfr. Cass. n.31608/2024). Né, può ritenersi che, come sembra voler sostenere l'appellante, l'art. 1, comma 1175 della l. n. 296/06 impedisca solo “per il futuro, la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC, ovvero siano state oggetto di accertamento “ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata” in quanto, per come chiarito dalla Suprema Corte, è legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti “discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del Pag.2 DURC negativo, ma precisamente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità ostativa alla fruizione degli sgravi” (Cass. n.12591/2024). E', pertanto, onere della parte che si oppone all'avviso di addebito dimostrare la regolarità contributiva oltre che la sussistenza di tutti i presupposti per la fruizione dei benefici nei periodi considerati (cfr. Cassazione n.16351/2007). Orbene, nel caso di specie, l' appellato già nel corpo della memoria di Pt_3 costituzione depositata in primo grado, aveva precisato che “le inadempienze iscritte a ruolo riguardano note di rettifica emesse nei periodi compresi da 08.2015 a 10.2018 (doc. 6)” scaturenti dalla “mancata regolarità contributiva dell'azienda” che “ha indotto la revoca dei benefici contributivi riguardanti l'esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 pur in presenza del codice autorizzativo 6Y”. Trattasi, si rileva, di circostanza viepiù avvalorata dalle dichiarazioni rese dal funzionario escusso in questa sede (cfr. verbale di udienza 25.3.2025); in CP_1 particolare, (funzionario presso l'unità operativa accertamento e gestione Testimone_1 del credito aziende con D.M.) ha chiarito che il primo DURC irregolare del 9.4.2018 è stato emesso in quanto si è “accertato che vi erano precedenti avvisi di addebito che sono stati pagati con rateazione iniziata il 23.5.2018 presso l'agente della riscossione, conseguentemente il DURC di aprile 2018 in automatico ha proceduto al recupero delle agevolazioni fruite dall'azienda a ritroso fino alla data dell'ultimo DURC ed in particolare nella specie ad agosto 2015”; che quindi il “primo DURC aveva ad oggetto i pregressi AVA mentre il secondo DURC del novembre 2018 aveva a sua volta ad oggetto le note di rettifica generate dal primo DURC in automatico”. Il ha in definitiva precisato che “l'avviso di addebito per cui è causa rappresenta Tes_1 soltanto il recupero delle agevolazioni contributive fruite dall' a causa delle pregresse irregolarità Pt_4 contributive di cui ai precedenti avvisi di addebito di cui ho fatto cenno sopra”. Ad ogni evidenza, dunque, risulta provato che parte appellante, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, non era in regola col versamento dei contributi in forza di pregresse inadempienze rimaste (per altro) del tutto incontestate. Conseguentemente, si osserva, il pagamento “con rateazione iniziata il 23.5.2018” dei
“precedenti avvisi di addebito” deve ritenersi tardivo e, comunque, non idoneo a scongiurare la decadenza dai benefici previsti dalla legge, altrimenti “si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza, insita nella norma di cui all'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, di necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (così in motivazione, Cassazione Sez. L., Sentenza n. 27107 del 25/10/2018). In siffatto contesto, irrilevante, ai fini della decisione, si appalesa l'asserito pagamento dei periodi 11/2018, 10/2018, 9/2018, 7/2018, 4/2018, 3/2018, 2/2018, 1/2018, 12/2017, 11/2017, 10/2017, 9/2017, 8/2017, 6/2017, 4/2017, 3/2017, 11/2017, 12/2016, 10/2016 e 10/2016 (che, per altro, non coprono l'intero arco temporale oggetto di causa), in quanto, a ben vedere, l' (per come emerge dai documenti prodotti da CP_1 entrambe le parti) con l'avviso di addebito opposto ha recuperato soltanto gli sgravi contributivi goduti dalla Esclusive Fix srls, ossia la differenza tra quanto versato dalla società appellante e quanto effettivamente dovuto. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, la sentenza deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore dell' CP_1
Pag.3 Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1651/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €4.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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