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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2577/2024 R.G. promossa da da
con il patrocinio dell'avv. Cecilia Licitra Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto:assegno mensile d'invalidità
Motivi della decisione
La ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile d'invalidità.
L' si è costituito in giudizio, ribadendo l'insussistenza del requisito CP_1
medico in discussione.
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Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. , ha Per_1
ravvisato una invalidità complessiva del 83% (in luogo di quella del 67% stimata dalla CMI e dal collega della precedente fase del giudizio), valutando la “sindrome fibromialgica” nella misura del 55%, in applicazione analogica del codice tabellare 7335 relativo alla paraparesi con deficit di forma medio;
la “sindrome depressiva endoreattiva” (cod.
2206) e gli “esiti dell'isterectomia” (cod. 6603) nella misura del 25% ciascuna;
mentre la “pieloectasia congenita” (cod. 6473) e la “sindrome da insufficienza venosa” (cod. 6445) in quella del 15% ciascuna.
Quanto al giudizio in ordine alla decorrenza dello stato invalidante, il consulente ha evidenziato che tale condizione sussiste sin dalla visita della CMI, essendo le patologie suelencate già a tale data sussistenti nella medesima entità.
In difetto di plausibili osservazioni, le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e su visita diretta, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Il ricorso, dunque, merita accoglimento.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di
A.T.P. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Vanno altresì poste a carico dell' le spese relative alla consulenza CP_1
tecnica espletata nel corso della presente fase del giudizio, che si liquidano con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per fruire dell'assegno mensile di invalidità, a far data dalla domanda amministrativa;
2) condanna l a rifondere le spese della fase di A.T.P. e del CP_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.700,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) pone a carico dell' le spese relative alla disposta consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Ragusa, 31.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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