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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'appello, Terza Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1571/2019 promossa da:
avente codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Calandruccio;
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Sara Tardio;
pagina 1 di 9
Va, anzitutto, illustrata la scaturigine in fatto dell'odierno procedimento come segue.
Con atto notarile del 20 dicembre 1980, il di vendette alla società CP_2 CP_1 [...]
un lotto di terreno edificabile, compreso nel comparto Parte_2
P.I.P. , precedentemente oggetto di espropriazione. CP_3
Al punto 2) della voce “Precisazioni” del rogito veniva previsto l'obbligo per l'acquirente di rimborsare pro quota al l'eventuale conguaglio che lo stesso avrebbe dovuto versare ai CP_2
precedenti proprietari delle aree.
In data 19 gennaio 1984, il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della suindicata società e dei soci illimitatamente responsabili, compreso dunque l'odierno appellante.
In data 6 agosto 1986, il suindicato ufficio emetteva decreto di trasferimento del suindicato lotto in favore di . Parte_3
In data 21 marzo 2001, il Tribunale omologava il concordato fallimentare.
Con provvedimento del 9 dicembre 2002, lo dichiarava eseguito.
Il Comune di Parma, con missiva del 5 aprile 2006, comunicava a la ripartizione Parte_1
dei maggiori oneri espropriativi tra gli assegnatari dei lotti di terreno.
In particolare, il Comune invocava quanto contemplato nell'atto notarile di compravendita, al punto 2) della voce “Precisazioni”.
Con successiva comunicazione del 5 maggio 2006, il Comune di Parma intimava al il Pt_1
pagamento entro il 31 ottobre 2006 della suddetta quota di maggiori oneri, quantificati in
€53.547,94.
*
Con atto di citazione del gennaio 2016, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa, nei suoi confronti, da per il Controparte_1 recupero della somma di € 68.760,00, richiesta a titolo di “oneri di espropriazione” spettanti al
Comune di Parma, come da intimazione di pagamento del 5.5.2006.
*
Con sentenza n. 566/2019, pubblicata in data 5 aprile 2019, il Tribunale di Parma, decidendo nel contradditorio delle parti, revocava l'opposta ingiunzione e condannava a Parte_1
versare a Controparte_1 acquistato da , la somma complessiva di € 20.868,89, oltre Parte_2
pagina 2 di 9 interessi legali dalla data dell'esborso del Comune di Parma al saldo.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello nel luglio 2019 , insistendo per Parte_1
l'integrale accoglimento della sua opposizione.
Formulava, in via subordinata, la seguente domanda: Parte_1
al pagamento in favore di fino alla concorrenza di Euro 3.338,88, Controparte_1
pari al 16% (percentuale concordataria) di Euro 20.868,89 importo oggetto della condanna di primo grado>.
*
Resisteva Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 16.5.2023, con ordinanza depositata il 23.5.2023, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
Rimessa la causa sul ruolo per comporre diversamente il collegio, le parti precisavano nuovamente le conclusioni in relazione all'udienza cartolare del 22.10.2024, rinunciando ad una ulteriore concessione di termini, per aver già depositato comparse conclusionali e memorie di replica, e la causa veniva nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, in buona sostanza, come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che l'obbligazione in esame non fosse una obbligazione propter rem.
Ribadisce tale natura, in considerazione della quale essa graverebbe su Parte_3
beneficiario del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Parma il 6 agosto 1986.
Osserva come tale natura risulti dall'atto notarile> e sia indicata
(cfr. doc. 9 – fascicolo di primo grado) ove viene espressamente indicato che “il terreno in oggetto è stato compravenduto:…omissis…con tutti i patti, clausole e condizioni di cui al titolo….>..
2)Il motivo in esame è infondato, pur imponendo un'integrazione della motivazione del primo pagina 3 di 9 giudice che ha escluso la natura di obligatio propter rem dell'obbligazione de qua, senza spiegarne le ragioni.
3)Vanno, anzitutto, illustrati i caratteri propri delle obbligazioni propter rem, riportando uno stralcio, chiarissimo e pienamente condiviso dal collegio, tratto dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 35873/22, come segue:
“In via generale, si è affermato che le obbligazioni propter rem sono caratterizzate oltre che dalla accessorietà (dal lato soggettivo passivo) e dalla ambulatorietà, dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse non possono essere liberamente costituite dall'autonomia privata, ma sono ammissibili solo nei casi voluti dalla legge, e cioè quando la legge consente che, in relazione a un determinato diritto reale, il soggetto si obblighi ad una prestazione accessoria, la quale può consistere anche in un facere (Cass. Sez. 2, 23/08/1978 n. 3931). In tale prospettiva, quindi, il tratto specifico e qualificante della obligatio propter rem «consiste in una connessione indissolubile tra l'obbligazione e la cosa, per cui risulta debitore colui il quale nei confronti della cosa gode di una posizione di diritto reale. Secondo la nozione più accreditata, l'obbligazione reale di ampio e diverso contenuto positivo o negativo è connessa con il diritto, di cui il debitore è titolare: diritto del quale l'obbligazione segue le vicende, in considerazione della sua funzione causale, trovando la propria ragione d'essere nella titolarità del diritto, come conseguenza del principio secondo il quale chi gode di determinati vantaggi non può non subire gli eventuali riflessi negativi» (Cass. Sez. 2, 05/09/2000 n. 11684; Cass. Sez. 2, 05/09/2000 n. 11684).
Resta, a questo punto, da evidenziare che parte appellante neppure individui, con la sua prolissa ed argomentazione, la necessaria fonte normativa, facendo mero riferimento a clausole negoziali, peraltro assolutamente generiche e di stile.
4)Con il secondo motivo, si contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, motivato, in modo approfondito, dal primo giudice come segue:
“Allo scopo di decidere sull'eccezione, si rende necessario interpretare la clausola contrattuale fonte del suddetto diritto. In proposito, già sulla base della chiaro dato testuale del punto 2) della voce “Precisazioni” (“gli acquirenti dovranno rimborsare pro quota al l'eventuale conguaglio che lo stesso dovrà CP_2 versare ai precedenti proprietari delle aree P.I.P.”), si ritiene che essa vada interpretata quale disposizione pattizia, con cui le parti hanno voluto subordinare l'efficacia dell'obbligo di rimborso all'atto materiale del pagamento del conguaglio, con la precisa finalità di sollevare la pubblica amministrazione dal rischio derivante dal prevedibile aggravio di costi, conseguenti alla prevista modifica normativa, in un'ottica conservativa del patrimonio pubblico. Ne consegue che l'obbligo, per l'acquirente, di corrispondere il rimborso risulta essere divenuto attuale solo dal momento dell'avvenuto pagamento, da parte del del conguaglio ai CP_2 proprietari originari. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., il credito non può, pertanto, ritenersi prescritto. Tale principio è affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15973/06, nella quale si legge: dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, la illegittimità
pagina 4 di 9 costituzionale della legge 28 luglio 1980, n. 385 e delle successive leggi di proroga che avevano reintrodotto, in via provvisoria e salvo conguaglio, criteri di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità, analoghi a quelli previsti dall'art. 16 della legge n. 865 del
1971, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, quanto alle aree fabbricabili, con sentenza n. 5 del 1980, e rimasta regolata la liquidazione della indennità di esproprio - prima delle innovazioni apportate dall'art.
5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992 - dalle norme generali della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le quali avevano riacquistato la loro originaria efficacia al Comune che, in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza n.223 del 1983, avesse concesso ad una società il diritto di superficie su di un'area per la realizzazione di abitazioni di tipo economico e popolare, per un corrispettivo pari all'iniziale costo di acquisizione, non può addebitarsi la inerzia nella nuova quantificazione del costo di acquisizione delle aree a seguito della sentenza medesima, e del conseguente conguaglio del prezzo della cessione volontaria spettante al proprietario, né nella offerta della relativa somma, con successiva richiesta di rimborso alla concessionaria, nella incertezza sulla effettiva richiesta del conguaglio. Pertanto, il termine prescrizionale del diritto del di ottenere CP_2 dalla società concessionaria il rimborso delle somme spettanti al proprietario espropriato comincia a decorrere solo dal momento dell'effettivo pagamento della indennità dovuta a quest'ultimo, come rideterminata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del
1983>.
5)Riportata interamente l'esaustiva motivazione del primo giudice, va da subito posta in evidente la carenza di specificità del motivo, con il quale si insiste per il riconoscimento della prescrizione, senza tenere in alcuna considerazione il principio espresso dalla Corte di Cassazione, testualmente riportato dal primo giudice e, peraltro, pienamente condiviso dal collegio.
6)Prima di esaminare il terzo ed ultimo motivo, col quale parte appellante si duole del mancato, integrale, riconoscimento dell'eccepito effetto esdebitatorio, conseguente al suindicato concordato, occorre, per esigenze di chiarezza, riportare la parte di motivazione, con la quale il primo giudice esamina, sempre in modo approfondito, la tematica, come segue:
“In merito all'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente e riguardante l'effetto esdebitatorio del concordato fallimentare, che ha interessato la società “
[...]
Parte_2 nonché i soci e (concordato dichiarato Parte_1 Parte_2 Persona_1 eseguito dal Tribunale di Parma con provvedimento del 09.12.2002, cfr. doc. 5 fascicolo di parte opponente), si osserva quanto segue.
Come ha allegato parte opposta e risulta provato documentalmente, Il comparto PIP, assegnato nel 1980 dal Comune di Parma a proviene da acquisti Parte_2 effettuati dal stesso nei confronti di , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e .
[...] Parte_7
Gli originari proprietari, in virtù del diritto derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale
n. 223/1983, hanno instaurato diversi contenziosi che hanno poi visto la soccombenza del
Comune di Parma nei loro confronti per il pagamento dei maggiori oneri di esproprio.
In particolare: ha convenuto il Comune di Parma, con atto notificato il Parte_8
28.2.1987, assumendo l'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del corrispettivo convenuto e, in subordine, la necessità di procedere alla sua definitiva quantificazione sulla base dei criteri pagina 5 di 9 stabiliti dagli artt. 39 e segg. L 2359/1865; il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1467 del 30.11/31.12.1992, ha condannato l'Ente territoriale al pagamento, in favore del a titolo di conguaglio del prezzo dei beni volontariamente ceduti, la somma di lire Pt_8
6.331.077.188 oltre svalutazione monetaria secondo gli indici Istat dell'aumento del costo della vita a far tempo dal 3.5.1985 fino alla data della sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data al dì del soddisfo, sulla somma come sopra rivalutata;
nelle more del gravame interposto dal con delibera della Giunta 29.5.1996 n. 131/40 (doc. 4) è stato proposto al i CP_2 Pt_8 definire in sede stragiudiziale la vertenza e, raggiunto l'accordo, il in sua esecuzione, ha CP_2 deliberato di corrispondergli complessive lire 5.726.666.783; conseguentemente, con provvedimenti n. 99 e 102 del 20.12.1996, il Comune di Parma ha effettuato i pagamenti nei confronti del doc. 5 - 6). Pt_8
Analogamente, , con atto del 2.11.1989, ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_4 Parma al fine di ottenere dallo stesso la corresponsione del conguaglio a saldo dell'indennità di espropriazione;
disposta la Ctu, è stata pronunciata sentenza n. 64/98, con la quale il Tribunale di Parma ha condannato il a corrispondere all'attore la somma di lire 249.682.720, oltre CP_2 interessi al saggio legale dalla corresponsione dell'acconto al saldo;
seguito appello del soccombente, secondo quanto risulta da delibera 306/3 del 18.12.1998 (doc. 7), in data 12.5.1998 il ha fatto pervenire al Comune una nota con la quale ha manifestato la propria volontà di Pt_4 definire in sede stragiudiziale la vertenza in essere;
l'accordo raggiunto ha previsto la corresponsione al della somma di lire 585.402.536, quale conguaglio dovuto sul prezzo Pt_4 di cessione, rinuncia all'appello e sospensione degli interessi a far tempo dal 1.4.1998; sottoscritta la transazione, con provvedimento n. 172 del 21.12.1998, il ha provveduto al CP_2 pagamento del dovuto nei confronti del (doc. 8). Pt_4
Infine, con atto di citazione 7.6.1989, e hanno convenuto il Parte_5 Parte_6 di Parma per ottenere il pagamento, ad integrazione di quanto versato a titolo di acconto CP_2 (lire 137.814.690), della somma di € 393.814,17 con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data del rogito notarile (4.10.1980) al saldo effettivo;
il si è costituito CP_2 in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e sostenendo che l'illegittimità della legge 385/1980 non avrebbe potuto esplicare alcun effetto sulla cessione già avvenuta delle aree dette;
a seguito di Ctu, l'intestato Tribunale, con sentenza n. 10014/2005 del 25.3.2005, depositata il 31.3.2005, ha condannato il al pagamento in favore delle attrici, di € 393.814,17 oltre CP_2 interessi legali dal 4.10.1980 e spese legali;
al fine di dare esecuzione alla sopra citata sentenza, con provvedimenti n. 111989 del 3.8.2005 e n. 60 del 24.8.2005, sono stati predisposti i relativi pagamenti a favore di e (doc. 9 - 10). Parte_5 Parte_6
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'eccezione di esdebitazione debba essere esaminata solamente per il credito sorto a favore del Comune di Parma prima del 9.12.2002 (data di chiusura del concordato fallimentare), per effetto dei pagamenti eseguiti a e Parte_8
, e non per quello sorto successivamente a tale data, per effetto dei pagamenti Parte_4 eseguiti a e , in quanto non esistenti all'epoca della procedura Parte_5 Parte_6 cui è stata sottoposta. Pt_2 Passando all'esame dell'eccezione, si osserva che, ai sensi dell'art. 135 L.F., “Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo….” (comma 1); “I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso” (comma 2). Secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità, “L'art. 135 legge fall. - secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo - si applica anche ai creditori (anteriori al fallimento), rimasti estranei alla procedura di concordato,
pagina 6 di 9 dovendo tutti i creditori anteriori alla procedura concorsuale, anche se non concorrenti e a prescindere dal motivo della mancata presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, ricevere il medesimo trattamento e subire la riduzione, stabilita nel concordato, nel pagamento del credito” (v. Cass. n. 4139/1995). Pertanto, si ritiene che, una volta approvato ed omologato il concordato fallimentare, il c.d.
Effetto esdebitatorio del concordato comporti la definitiva riduzione del credito non insinuato al passivo alla percentuale offerta;
ovvero, ai sensi dell'art. 135, 1° comma L.Fall., i creditori concorsuali non insinuati conserveranno il diritto ad ottenere il pagamento del proprio credito, sebbene nella ridotta misura prevista dalla proposta concordataria. In tale ottica deve essere interpretata la previsione di cui al punto 3 della voce “ulteriori condizioni”, secondo la quale: “Con l'adempimento del Concordato la ed i signori Parte_2
, e si intendono liberati da ogni obbligazione”. Parte_1 Persona_1 Parte_2 Alla luce di quanto sopra, poiché, secondo quanto ha allegato lo stesso opponente nell'atto introduttivo ed è provato documentalmente (v. doc. 5 parte opponente), il Tribunale di Parma ha dichiarato eseguito il concordato fallimentare dopo aver preso atto che sono state ultimate le operazioni di liquidazione con pagamento integrale dei creditori privilegiati, di quelli chirografari e delle spese del procedimento, anche il Comune di Parma ha diritto all'integrale soddisfazione del credito, pari al costo aggiuntivo, pro quota, legato all'aggravamento dell'indennità da riconoscersi al precedente proprietario, calcolata sulla base dei nuovi criteri normativi, medio tempore introdotti>
7)Con motivo in esame, si rileva, anzitutto, come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'intervenuta liberazione del con la seguente motivazione: Pt_1
“…..la mancata insinuazione al passivo, la chiusura del fallimento, la mancata opposizione all'omologa, come d'altro canto affermato dall'Ill.mo Sig. Giudice nell'ordinanza del 10.03.2016 per la sospensiva dell'ingiunzione di pagamento (………) hanno comportato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti del Sig. per effetto della chiusura della procedura Pt_1
concordataria>.
8)La censura in esame deve ritenersi infondata a fronte del chiaro dettato dell'art. 135 L. Fall., secondo cui “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo
L'art. 135 legge fall. - secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo - si applica anche ai creditori (anteriori al fallimento), rimasti estranei alla procedura di concordato, dovendo tutti i creditori anteriori alla procedura concorsuale, anche se non concorrenti e a prescindere dal motivo della mancata presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, ricevere il medesimo trattamento e subire la riduzione, stabilita nel concordato, nel pagamento del credito (cfr: Cass. n. 4139/1995).
pagina 7 di 9 9)Va richiamata al riguardo, per mera esigenza di completezza, anche la sentenza della Corte di cassazione n. 11/13447, secondo la quale “Il divieto per i creditori di azioni esecutive nei confronti del fallito, ex art. 51 legge fall. e l'obbligo, per quelli che intendano soddisfarsi sul ricavato della liquidazione dei beni del fallito, di proporre, ex art. 52 legge fall., domanda di insinuazione al passivo per l'accertamento dei propri crediti, non escludono, in capo al creditore che non abbia presentato tale domanda, il diritto di promuovere azione esecutiva nei confronti del terzo, già datore di ipoteca su propri beni a garanzia dei debiti del fallito;
tuttavia dopo l'omologazione e l'esecuzione del concordato fallimentare, obbligatorio ai sensi dell'art. 135 legge fall. per tutti i creditori anteriori al fallimento, ancorché non abbiano presentato domanda di insinuazione al passivo, il relativo effetto esdebitatorio, cioè di riduzione del credito alla sola percentuale offerta, si applica anche nei confronti del predetto terzo, tenuto nei soli limiti della citata percentuale, poiché né la mancata partecipazione al concorso, che resta facoltativa, produce per il creditore l'estinzione del titolo esecutivo di cui sia eventualmente munito verso il fallito, né il concordato fallimentare opera a sua volta come causa di estinzione, per novazione, del credito stesso, né verso il fallito né verso l'eventuale soggetto obbligato>.
10)A conclusione dell'appello, parte appellante insiste per l'applicazione della concordataria nella misura del 16% in relazione alla somme rideterminate dal CTU e precisamente il 16% dell'importo corrisposto dal in favore dei Sig.ri e CP_2 Pt_8 Pt_4
pari ad Euro 3.338,88 (16 % di Euro 20.868,89)>. Parte_5
11)La richiesta in esame non può essere esaminata, in quanto formulata senza censurare la motivazione del primo giudice, sopra riportata testualmente, neppure presa in alcun modo in considerazione.
12)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad 26.000, seguono la soccombenza.
13) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n.1571/2019 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, liquidate in € 4.888, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'appello in data 15.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina
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