Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1048 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1048/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PENNO CRISTIANO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP
ANNA Resistente
Oggetto: Risarcimento del danno;
***
1
di essere stato assegnato dal 07.10.2009 al reparto di fisiopatologia respiratoria dell'Ospedale di Venere e dal 01.06.2014 alla UOSVD di Dermatologia del medesimo ospedale;
di aver conseguito il riconoscimento del diritto ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, con ordine all' di assumere i relativi provvedimenti, come statuito dalla sentenza n. 314/2022 del CP
03.02.2022 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro - oramai divenuta irrevocabile -; ha domandato, in questa sede, il risarcimento del danno “da perdita di chances derivato dal venir meno della possibilità di conseguire un determinato vantaggio ovvero come risarcimento del danno emergete e lucro cessante” (cfr. pag. 5 del ricorso), lamentando di non essere mai riuscito, di fatto, e nonostante le plurime formali richieste reiterate sin dal 14.10.2009, ad esercitare l'attività intramuraria, a causa del contegno colpevole e contrario ai principi di correttezza e buona fede della parte datoriale, avendo l' illegittimamente omesso la relativa autorizzazione nel complessivo CP periodo dal 2009 al 31.12.2019, “con chiaro pregiudizio economico patitosi nella sfera patrimoniale del ricorrente, per effetto della circostanza che il medesimo non ha avuto accesso alle occasioni di guadagno conseguenti all'espletamento di attività intramuraria” (cfr. pag. 5 del ricorso).
Ciò premesso, - evidenziando di aver proceduto alla quantificazione dei danni risarcibili per il periodo di riferimento (2009/2020) nella complessiva somma di € 195.107,10, come da conteggio analitico sviluppato sulla base dei dati estrapolati dalla “relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria” pubblicata annualmente dal Ministero della salute, - l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Dott. al risarcimento del danno per Parte_1 le causali di cui in premessa e per l'effetto 2. CONDANNARE la parte convenuta a risarcire il danno nei confronti di parte ricorrente quantificato nella misura di € 195.107,10 (centonovantacinquemilacentosetteeuro/10) ovvero in quell'altra cifra maggiore o minore accertata in corsa di causa e/o ritenuta equa e di giustizia”, con il favore di spese di giudizio, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta - nel premettere, tra l'altro, che “con nota della Direzione Medica del P.O. Di Venere – prot. 88575/13 del 20.5.2014 – veniva disposta l'assegnazione del Dirigente Medico alla Controparte_2
, a seguito di chiusura della ”
[...] Controparte_3 (cfr. pag. 2 della memoria difensiva); che “La richiesta avanzata dal medesimo ricorrente, di autorizzazione all'esercizio dell' , non era accolta perché riguardava una Controparte_4 disciplina diversa (non equipollente) a quella di sua appartenenza;
il dott. infatti era Pt_1 inquadrato nell'ambito della “Chirurgia Generale” così come si evinceva dai Ruoli Nominativi Regionali pubblicati sul n. 81 suppl. del 29.6.2004 (trattasi di circostanza pacifica)” (cfr. pag. CP_5 2 della memoria difensiva); che “In ogni caso, l'unica valida richiesta per l'esercizio dell'
[...]
risale al 26.05.2014” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva) - ha contestato la fondatezza CP_4 della domanda, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia condotta illegittima colposa dell'amministrazione, la cui affermazione - a suo dire - non sarebbe rinvenibile nella richiamata sentenza n. 314/2022 del 03.02.2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro. Ha rimarcato, poi, “che il diniego opposto dall'Amministrazione era ben giustificato dall'inquadramento contrattuale del dott. che, non era in “Dermatologia e Venereologia” Pt_1 ma, come emerge pacificamente dagli atti, in Fisiopatologia” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), pur essendo il ricorrente in possesso del titolo accademico di studio di specializzazione in
Dermatologia e Venereologia. Ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
2 Circa l'entità del danno asseritamente subito, la convenuta, contestandone l'avversa CP quantificazione, ha eccepito come la quantificazione debba essere effettuata sulla base degli importi effettivamente realizzati nell'ambito della UOSVD di Dermatologia dell'Ospedale Di Venere nel periodo 2014 - 2019, “i cui volumi erano tali da determinare un compenso complessivo - al netto delle trattenute aziendali previste da regolamento - pari ad € 18.985,60”, da suddividere con altri n. 3 dirigenti medici a rapporto esclusivo autorizzati all'esercizio nella UOSVD di Dermatologia CP_4 dell'Ospedale Di Venere, nel periodo dedotto in giudizio. Tanto premesso, l'azienda sanitaria convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Nel caso di specie, l'istante ha documentato che - a seguito di deposito di ricorso con cui aveva domandato di “-1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, previa regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo (essendo oggi ancora risultante assegnato alla fisiopatologia respiratoria, anziché alla dermatologia), ove prodromico e necessario;
2. ORDINARE alla in persona del lrpt di compiere il procedimento di autorizzazione in pro CP_6 del ricorrente allo svolgimento dell'attività intramuraria e/o intramurale allargata previa regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo (essendo oggi ancora risultante assegnato alla fisiopatologia respiratoria, anziché alla dermatologia), ove prodromico e necessario;
3. in ogni caso AUTORIZZARE il deducente all'esercizio delle attività terapeutiche in regime intramurale e/o intramurale allargata presso il proprio studio costituendo, fino a quando ne concorrono le condizioni abilitanti;
” -, la sentenza n. 314/2022 del 03.02.2022 resa inter partes dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, oramai passata in giudicato, così aveva statuito: “accerta il diritto del ricorrente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, previa regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo e ordina all'asl di assumere i relativi provvedimenti” (v. all. fascicolo di parte ricorrente).
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, oltre che a conseguire la propedeutica regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo, con decorrenza dal passaggio all'area della medicina generale, da quella chirurgia generale.
Invero, nella parte motiva della sentenza n. 314/2022 del 03.02.2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per quel che maggiormente interessa, previo richiamo della disciplina normativa dell'attività intramuraria, è dato testualmente leggersi: “La disciplina di riferimento richiede dunque: a) che il dirigente richiedente sia in rapporto di esclusività; b) che l'autorizzazione sia chiesta nelle discipline di appartenenza. L'asl non contesta assolutamente il rapporto di esclusività del ricorrente (che può ritenersi provato in virtù del principio di non contestazione), ma che il ricorrente risulta ancora inquadrato nell'area di chirurgia generale anziché in quella di medicina. Appare evidente che l'elemento impeditivo costituisca oggetto di un mero disguido, essendo sin dal 2014 il ricorrente transitato presso il reparto di dermatologia dell'ospedale DI Venere e, dunque, da inquadrare nell'area della medicina generale. Con Posto che l'unico argomento di difesa della convenuta consiste nella circostanza che l'attività libero-professionale intramuraria non può essere autorizzata in discipline diverse rispetto a quelle di appartenenza, ed essendo evidente che il ricorrente vada inquadrato nell'area della dermatologia e non in quella della chirurgia, deve concludersi che al ricorrente spetti la richiesta autorizzazione”.
3 Ciò posto, in termini generali, quanto al giudicato esterno si rileva che ai sensi dell'art. 2909 c.c.:
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…” (Cass. civ, sez. 2 4.03.2020 n. 6091).
Giova, altresì, richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 25862 del 21.12.2010, secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo;
l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..”; la stessa Corte ha chiarito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).” (Cass., Sez. Lav., sent. n. 10623 dell'8.05.2009).
Si osserva, poi, che con sentenza n. 18901/2019 la S.C. ha precisato quanto segue: “… la Corte territoriale ha riconosciuto effetto di giudicato, utile a proiettarsi anche verso i successivi periodi oggetto di questa causa, alla pronuncia del Tribunale di Ancona (la n. 567/2008) resa nel primo giudizio inter partes;
non è tuttavia pertinente il richiamo della Corte d'Appello al consolidato principio per cui l'accertamento di un fatto idoneo a produrre determinati "effetti destinati a durare nel tempo" si estende alla "configurazione del rapporto" e "continua ad esplicare i suoi effetti", a situazione normativa e fattuale immutata, sul predetto rapporto (Cass. 15 maggio 2003, n. 7577, fino alla fondante Cass., SU., 7 luglio 1999, n. 383; da ultimo Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493); tale principio originario (di cui a Cass. S.U. 383/1999) è in sé pacifico ed è stato di recente ancora meglio precisato nel senso che l'effetto di giudicato riguarda le obbligazioni periodiche che costituiscono il contenuto del rapporto accertato dal precedente giudicato, sulle quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro (Cass. 20765/2018, cit.; Cass. 15493/2015, cit.); tuttavia, nel pubblico impiego privatizzato, come è noto, lo svolgimento di mansioni superiori non può comportare l'acquisizione delle corrispondenti qualifiche (art. 52, co. 1, seconda parte d. Igs. 165/2001 e, precedentemente, art. 25 D.lgs. n. 29/1993, come modificato dal d. Igs. 80/1998), ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il corrispondente periodo;
ne deriva che, in tale ambito, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di
"effetti destinati a durare nel tempo", né esso è fonte di una stabile modifica alla configurazione del rapporto di durata quale preesistente tra le parti;
4 viceversa il lavoratore è pienamente onerato, per i vari periodi di tempo azionati separatamente in giudizio, della allegazione e dimostrazione del riprodursi dei fatti costitutivi del diritto alle retribuzioni superiori, senza che, da questo punto di vista, in suo favore possano operare, rispetto a periodi successivi, gli effetti giuridici di un pregresso giudicato relativo a periodi antecedenti;
solo una volta accertati tali fatti costitutivi, purché anche il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell'accaduto come esercizio di mansioni superiori, ipotesi che peraltro non è destinata a trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il periodo oggetto della presente causa (come si dirà infra, punto 2.4) ricade sotto la disciplina di un C.C.N.L. diverso da quello che regolava il periodo antecedente, sicché la valutazione va effettuata sulla base della nuova contrattazione;
quanto precedentemente accertato potrà semmai costituire mero indizio rispetto a quanto accaduto successivamente, ma nulla più e non necessariamente, soggiacendo tale elemento istruttorio al concreto atteggiarsi del libero convincimento del Giudice del merito in proposito;
…”.
Ancora, la Suprema Corte ha stabilito: “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti” (Cass n 7577 del 15.5.2003; n 7411 del 19.4.2004).
Applicando al caso di specie detti principi, va allora evidenziato che la precedente sentenza tra le parti, ormai definitiva, ha accertato che la parte ricorrente, sin dall'assegnazione del 01.06.2014 alla UOSVD di Dermatologia dell'Ospedale di Venere, unità afferente all'area della medicina generale, aveva diritto ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, previa regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo.
Così stando le cose, deve senz'altro tenersi conto, ai fini del decidere, della statuizione contenuta nella sentenza n. 314/2022 del 03.02.2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, oramai passata in giudicato, unitamente all'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito all'immutato assetto degli elementi di fatto e di diritto di rilievo nella vicenda da parte dell'ente resistente nell'arco temporale intercorso sino all'epoca di collocamento in quiescenza del ricorrente.
Del resto, quanto alla consistenza ed alle tecniche di tutela della situazione giuridica soggettiva del dirigente sanitario che richieda di svolgere attività intramuraria, mette conto riportare le approfondite argomentazioni di cui alla pronuncia Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, n. 35056 - correttamente segnalata dalla difesa dell'istante - resa in giudizio in cui si domandava il risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia, in un determinato periodo, negato dalla Corte territoriale, la quale aveva “escluso che il D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15- quinquies, comma 4, attribuisca ai dirigenti sanitari un diritto soggettivo perfetto allo svolgimento dell'attività intramuraria, essendo rimessa alle scelte organizzative dei vertici aziendali la determinazione delle unità che possono esercitare la propria attività anche in privato”.
In proposito, Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, n. 35056, nell'accogliere il ricorso del dirigente sanitario, ha osservato: “2. Il ricorso è fondato, dovendo essere rimeditato l'orientamento espresso da questa Corte con l'ordinanza n. 32709/2018, secondo cui "la mancata creazione di idonee strutture e spazi per l'attività intramuraria e in generale la mancata attivazione delle condizioni per
5 l'esercizio della libera professione intramoenia, nell'ambito della normativa applicabile ratione temporis, determina la sola conseguenza espressamente prevista (dalla L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3) della eventuale risoluzione del contratto del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, potendo solo il legislatore prevedere eventuali ulteriori conseguenze della mancata attivazione di dette condizioni...".
3. Si ritiene, infatti, condivisibile il diverso principio espresso da questa Corte nell'ordinanza n.
12785/2023, la quale ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nella L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui "...L'esercizio dell'attività libero- professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse...", e di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 10, che ha sancito l'obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l'esercizio della professione: "...In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono...".
4. Rilevano, inoltre, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1, secondo cui, per quel che qui interessa: "1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione;
salvo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le e'quipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella
6 sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.....10. Resta fermo quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72".
Il D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, art. 4, comma 1, ha modificato la lett. d) del comma 2 aggiungendo il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro", ed ha così sostituito il comma 10: "10. Fermo restando, per l'attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio
2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali".
Il D.L. 23 aprile 2003, n. 89, art. 1, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. n. 141 del 2003 ha poi sostituito le parole: "fino al 31 luglio 2003" con le seguenti: "fino al 31 luglio 2005", mentre il
D.L. 27 maggio 2005, n. 87, art.
1-quinquies, comma 1, conv. dalla L. n. 1489 del 2005 ha sostituito le parole: "fino al 31 luglio 2005" con le seguenti: "fino al 31 luglio 2006" e il D.L. 4 luglio 2006, n.
223, art. 22-bis conv. con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 ha sostituito le parole: "fino al 31 luglio 2006" con le seguenti: "fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".
In tutte le versioni succedutesi nel tempo, è dunque rimasto invariato l'art. 15-quinquies, comma 1 secondo cui il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
5. Ciò premesso, va evidenziato che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciare sulla legittimità costituzionale della L. R. Liguria 31 marzo 2014, n. 6, artt. 1, 2 e 3 rispetto all'art. 117 Cost., con la sentenza n. 54/2015 ha qualificato come vero e proprio diritto soggettivo la posizione giuridica dei dirigenti medici con rapporto di esclusività all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia.
Ricostruendo il quadro normativo anteriore al d. lgs. n. 502/92, ha in particolare precisato che fin dalla L. 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri è stata riconosciuta la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza (art. 43, comma 1, lettera d); il D.P.R. n. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) ha successivamente specificato che il rapporto di lavoro del personale medico poteva essere, a scelta dell'interessato, a tempo pieno ovvero a tempo definito: nel primo caso il medico rinunciava alla attività libero-professionale extra ospedaliera (art. 24, comma
3, lett. a) a fronte di un premio di servizio che compensava detta rinuncia ed aveva "priorità per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dell'ospedale" (art. 47, comma 12), mentre nel secondo caso, il sanitario poteva svolgere l'attività professionale anche fuori dalla struttura sanitaria, nel rispetto, comunque, dell'orario di servizio (art. 24, comma 3, lett. b).
7 Successivamente, la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ha espressamente riconosciuto il diritto allo svolgimento della libera professione al personale medico ed ai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (art. 47, comma 3, n. 4) sul presupposto che ciò potenziasse le capacità del medico, nell'interesse degli utenti e della collettività; così, in attuazione della delega contenuta nella legge richiamata, il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha previsto per il personale medico che avesse scelto il rapporto di lavoro a tempo pieno il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale (art. 35, comma 2, lettera d), mentre al di fuori di tale ambito, l'attività in questione era limitata solo a "consulti e consulenze, non continuativi" specificamente autorizzati (art. 35, comma 2, lett. c).
Per i medici che avessero, invece, optato per il rapporto di lavoro a tempo definito era prevista la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale "anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale", purché tale attività non fosse prestata con rapporto di lavoro subordinato (art. 35, comma 3, lett. c); la L. n. 412 del 1991 ha poi del tutto liberalizzato l'esercizio dell'attività professionale sia extra che intramuraria ed ha incentivato la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal "tempo definito" al "tempo pieno", anche in soprannumero, con la conseguente incidenza sulla retribuzione (ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2007).
Ha, inoltre, evidenziato che il D. Lgs. n. 502 del 1992 ha introdotto meccanismi per incentivare l'attività intra moenia, prevedendo, altresì, la necessità di individuare appositi spazi da riservare allo svolgimento della libera professione intramuraria con la possibilità, in mancanza, di reperirli all'esterno tramite la stipula di convenzioni tra le unità sanitarie e altre case di cura pubbliche o private;
ha infine rimarcato che l'art. 15-quater, comma 4 D.Lgs. cit., come modificato dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, art.
2-septies (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2004, n. 138, ha riconosciuto a tutti i dirigenti sanitari pubblici la possibilità di optare per il rapporto di lavoro esclusivo, ovvero per quello non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, salva la facoltà per le Regioni di stabilire una cadenza temporale più breve, mentre l'art. 15-quinquies del citato decreto, introdotto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13 ha stabilito che il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda con impegno orario contrattualmente definito.
Ha, poi, evidenziato che all'opzione per tale tipologia di rapporto segue il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, d'intesa con il collegio di direzione, aggiungendo che la medesima disposizione ha altresì fissato dei limiti al volume di tale attività al fine di assicurare un
"corretto ed equilibrato rapporto" tra di essa e l'attività istituzionale stabilendo che l'attività libero- professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, rinviando alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto equilibrio tra le due tipologie di attività (comma 3).
La L. n. 120 del 2007, art. 1 ha, infine, fatto carico alle Regioni di predisporre le strutture necessarie per consentire al personale medico lo svolgimento dell'attività intramuraria, consentendo, in mancanza e nelle more della loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, previa autorizzazione, studi professionali privati;
tale disposizione ha, inoltre, stabilito che "le Regioni debbano garantire, attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto esercizio", ed ha individuato le modalità con cui tale finalità deve essere assicurata.
In particolare, è prevista l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti
8 nell'orario di lavoro (comma 4, lett. a); il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo (comma 4, lett. b); la definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari (comma 4, lett. c); la prevenzione delle situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma
4, lett. e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria "al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale" (comma 4, lett. g). Il giudice delle leggi ha, dunque, valorizzato la circostanza che lo svolgimento dell'attività libero- professionale all'interno della struttura sanitaria è stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario e le ha attribuito il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione, deponendo in tal senso la circostanza che nel settore sanitario l'esercizio dell'attività libero-professionale si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari sia quanto alle conseguenze che l'opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative all'organizzazione delle strutture sanitarie nelle quali essa è esercitata.
Sotto il primo profilo ha rimarcato che l'opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria determina l'assoggettamento del sanitario al rapporto di lavoro esclusivo (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15- quater, comma 1), con la conseguente totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'azienda, nonché l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività libero-professionale extra moenia, secondo quanto stabilito dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 5.
Sotto il secondo profilo ha evidenziato che la necessità per le strutture sanitarie di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria per il personale medico e sanitario che abbia esercitato la relativa opzione determina il sorgere dell'onere per le stesse di assumere le iniziative volte a reperire gli spazi a tal fine necessari, predisporre gli strumenti organizzativi per le attività di supporto (quali il servizio di prenotazione e di riscossione degli onorari), individuare sistemi e moduli organizzativi per il controllo dei volumi delle prestazioni libero- professionali, prevenire situazioni che possano determinare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale (L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4).
6. La Corte Costituzionale ha, dunque, individuato una relazione di corrispettività tra il diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale inframuraria per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario ed il loro assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo, evidenziando che la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria realizza una mediazione tra contrapposti interessi.
Nella medesima prospettiva, questa Corte ha individuato la ratio dell'istituto nell'abbattimento delle liste di attesa dell'utenza che necessita di prestazioni mediche, con reciproco beneficio della struttura ospedaliera e del medico (quest'ultimo si avvale del personale e delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale, che a sua volta percepisce parte dei proventi della struttura: v. Cass. n. 12804/2023).
7. Si collocano nella medesima direzione le disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11, secondo cui: "E' confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più
9 gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 8.
Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal
, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 192, n. 502, art. 1, comma 7, e successive Controparte_7 modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
1997", nonché il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 duodecies aggiunto dal D.Lgs. n. 254 del 2000, art. 1, comma 1, secondo cui: " 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di Lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui alla richiamata L. n. 67 del 1988, art. 20 utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 3. Fermo restando la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 72, comma 11, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta".
Gli obblighi imposti al Direttore Generale, il cui inadempimento impedisce il rinnovo dell'incarico, del quale giustifica anche la revoca nei casi di maggiore gravità, e la previsione della nomina da parte della Regione di un commissario ad acta, smentiscono la tesi, sostenuta dalla Corte territoriale, della discrezionalità degli atti finalizzati all'attivazione dell'attività professionale intramuraria.
8. Le disposizioni collettive si collocano nella medesima prospettiva.
L'art. 54 CCNL 8.6.2000 (I biennio economico) comma 2 prevede infatti: "2. In particolare, l'azienda
- fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi della L. n. 448 del 1998, art. 72, comma 11
e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività", mentre l'art. 56 del medesimo CCNL così stabilisce: "1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 2 l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medici e veterinari all'utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo;
b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati;
c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'azienda. Gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dal dirigente, il quale detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite massimo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle trattenute di legge e relativi conguagli;
d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1.".
9. Inoltre, ai sensi del D.P.C.M. 27 marzo 2000, art. 5, commi 1 e 2 "1. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità
10 organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in e'quipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.
2. L'atto aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri: a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e distinti, da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lett. a) vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni...".
10. In conclusione, dal complesso delle disposizioni legali e contrattuali fin qui esaminate, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015, si desume che la posizione giuridica del dirigente medico è stata configurata dal legislatore come diritto soggettivo;
ne consegue che va riconosciuto il risarcimento del danno qualora l'Amministrazione si renda ingiustificatamente inadempiente.
In forza di tali disposizioni, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad assumere tempestive iniziative per consentire al dirigente medico in regime di esclusività di svolgere libere prestazioni intramurarie ove intenda effettuarle;
non sono dunque libere di attivare o meno l'attività intramuraria, ma hanno una discrezionalità limitata alla selezione degli spazi.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, n. 35056).
Nel cassare con rinvio la sentenza gravata, la Suprema Corte, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Grava, pertanto, sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato. L'inadempimento dell'Azienda e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14/12/2023, n. 35056).
In altre parole, come la Suprema Corte ha più volte efficacemente precisato, la regola sovrana in questa materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione (non adempiuta). Egli può poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di allegare e provare il proprio adempimento o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 13533/2001, Cass.29909/2021 e Cass.13640/2022).
Questo non comporta l'affermazione tout court di una responsabilità oggettiva, nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore ex art. 1218 c.c..
Calando i suesposti principi nell'ipotesi in esame, acclarato, nel caso di specie, il diritto del ricorrente a conseguire l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intramurale e/o intramurale allargata nell'ambito della dermatologia, con ordine all' di assumere i relativi provvedimenti, come CP statuito dalla sentenza n. 314/2022 del 03.02.2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, quanto alle cause dell'inadempimento della parte datoriale e, in sostanza, alla pretesa legittimità del contegno osservato dall'azienda sanitaria resistente, quest'ultima si è limitata ad arguire che “La richiesta avanzata dal medesimo ricorrente, di autorizzazione all'esercizio dell' , non Controparte_4 era accolta perché riguardava una disciplina diversa (non equipollente) a quella di sua appartenenza;
il dott. infatti era inquadrato nell'ambito della “Chirurgia Generale” così Pt_1
11 come si evinceva dai Ruoli Nominativi Regionali pubblicati sul n. 81 suppl. del 29.6.2004 CP_5 (trattasi di circostanza pacifica)” (cfr. pag. 2 della memoria difensiva), asserendo l'insussistenza di qualsivoglia condotta illegittima dell'amministrazione. Con maggior sforzo esplicativo, l'azienda sanitaria convenuta ha rimarcato, poi, “che il diniego opposto dall'Amministrazione era ben giustificato dall'inquadramento contrattuale del dott. Pt_1 che, non era in “Dermatologia e Venereologia” ma, come emerge pacificamente dagli atti, in Fisiopatologia” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva), pur essendo pacificamente il ricorrente in possesso del titolo accademico di studio di specializzazione in Dermatologia e Venereologia.
Orbene, come già osservato più sopra, stando a quanto sancito nella parte motiva della sentenza n.
314/2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria avrebbe dovuto essere concessa al ricorrente dal 2014, ovverosia sin dall'assegnazione del ricorrente all'unità di dermatologia, con conseguente inquadramento nell'area della medicina generale.
Viceversa, la parte resistente non ha inteso fornire, nemmeno nel presente giudizio, adeguate giustificazioni in ordine all'inesatto inquadramento lavorativo (e al mantenimento) del ricorrente nell'ambito della Fisiopatologia e non in e Venereologia”, nonostante la stessa azienda CP_4 sanitaria, nella propria memoria difensiva, abbia dato conto della circostanza che “con nota della Direzione Medica del P.O. Di Venere – prot. 88575/13 del 20.5.2014 – veniva disposta l'assegnazione del Dirigente Medico alla UOSVD (Unità Operativa a CP_2 [...]
) di Dermatologia, a seguito di chiusura della ” CP_2 Controparte_3
(cfr. pag. 2 della memoria difensiva), nonché - ovviamente - del fatto che “il dott. fosse in Pt_1 possesso del titolo accademico di studio di specializzazione in Dermatologia e Venereologia” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva).
Dunque, non può ritenersi che la mancata autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, così come, a monte, l'omessa regolarizzazione giuridica dell'inquadramento lavorativo del dirigente, incombente senz'altro demandato alla parte datoriale, non siano alla medesima imputabili.
È, pertanto, fondata la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo evidente la sussistenza del nesso di causalità tra l'ingiustificata omissione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria e il mancato guadagno consistente nei proventi derivabili dall'esercizio della cennata attività.
Circa la quantificazione del danno, deve rilevarsi che la parte ricorrente, nel fare riferimento al dato della media nazionale del compenso annuo del professionista che eroga prestazioni pari a circa CP_4
€ 17.100,00, ricavato dalla “relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero- professionale intramuraria” del Ministero della Salute, non si è fatta minimamente carico del necessario raffronto del volume delle prestazioni Alpi erogate e/o erogabili con il volume di prestazioni effettivamente assicurato per i compiti istituzionali e, in ogni caso, con il concreto volume di prestazioni specificamente erogate e/o richieste, nel periodo d riferimento, presso la UOSVD di Dermatologia dell'Ospedale di Venere.
Difatti, come visto, rilevano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies aggiunto dal D. Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma 1, secondo cui, per quel che qui interessa: “3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina
12 contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
”.
Del resto, vale la pena di osservare che in seno alla “relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria” del Ministero della Salute relativa all'anno 2014 è dato leggersi quanto segue: “Grazie ai dati raccolti nella sezione A2 – Dirigenti medici - della scheda di rilevazione per l'anno 2014, è possibile analizzare il fenomeno anche da un altro punto di vista, ossia quello del guadagno del professionista. Si tratta, ovviamente di una stima che è possibile ottenere suddividendo l'ammontare della “compartecipazione al personale”, ossia la quota di ricavi per prestazioni ALPI (area specialistica, area ospedaliera ed altro) che spetta per gran parte ai dirigenti medici (in parte residuale al personale di supporto), per il numero complessivo di medici che esercitano la libera professione intramuraria, si perviene ad una stima di massima del guadagno medio per professionista per singola Regione.
Mediamente, il compenso annuo percepito del professionista che eroga prestazioni ALPI è pari a circa 17.500 euro, ma si conferma, anche in questo caso, una forte variabilità tra le Regioni. In particolare i guadagni maggiori si registrano in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Marche e
Toscana. Sopra la media nazionale sono, inoltre, gli introiti percepiti dai medici delle Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte e Lazio. Nettamente sotto la media nazionale risultano i guadagni registrati in Calabria, Basilicata, Campania, Sardegna Puglia Sicilia e Abruzzo e, oltre che nella P.A. di Bolzano nella quale però, la libera professione non è molto diffusa (la quota dei dirigenti medici che esercitano pari solo al 18%). … omissis … In conclusione, l'analisi dei CP_4 dati permette senz'altro di affermare che le Regioni del Centro-Nord fanno registrare un volume di ricavi per prestazioni in Intramoenia maggiore, mentre la spesa procapite nelle Regioni meridionali ed insulari è generalmente piuttosto esigua.” (cfr. Relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria del Ministero della Salute anno 2014 - all. fascicolo di parte ricorrente). Mette conto evidenziare che tale paragrafo viene, poi, ripetuto, in versione sostanzialmente invariata, in ciascuna delle relazioni sullo stato nazionale dello svolgimento di attività libero professionale intramuraria elaborate dal Ministero della Salute per gli anni successivi al 2014 relative al periodo dedotto in giudizio.
E, allora, -non appalesandosi aderente al caso di specie, né, tantomeno, congruo il conteggio analitico, sviluppato dal ricorrente sulla base del dato medio nazionale del compenso annuo percepito del professionista che eroga prestazioni ALPI estrapolato dalla “relazione sullo stato di attuazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria” - devono essere adottati i parametri di riferimento di cui alla prospettazione contabile di parte resistente, secondo la quale la quantificazione va effettuata sulla base degli importi effettivamente realizzati nell'ambito della UOSVD di Dermatologia dell'Ospedale Di Venere nel periodo 2014 - 2019, “i cui volumi erano tali da determinare un compenso complessivo - al netto delle trattenute aziendali previste da regolamento - pari ad € 18.985,60”, da suddividere con altri n. 3 dirigenti medici a rapporto esclusivo autorizzati all'esercizio nella UOSVD di Dermatologia dell'Ospedale Di Venere, nel predetto arco CP_4 temporale (v. prospetto sinottico - all. fascicolo parte resistente).
Ne discende la condanna della parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alla somma di € 4.746,40, oltre a interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, il ridimensionamento della pretesa attorea giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, mentre la residua parte segue la
13 soccombenza dell' convenuta e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del Controparte_8 valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 25.01.2023, così
[...] provvede:
-accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 4.746,40, oltre a interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo;
-compensa le spese processuali nella misura di 2/3 e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della residua parte liquidata in € 1.800,00 per compensi, oltre a € 379,50 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 20.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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