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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 274 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Lucia Matilde Vincenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Varese, alla Via
Morazzone n 2
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Ferruccio Colaci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Galatina al Corso Armando Diaz, n. 72
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
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1 MOTIVAZIONE
§ 1. Con sentenza n. 456/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 07.02.2024, notificata il 12.02.2024, il
Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda formulata con atto di citazione del 01.02.2021 da , Controparte_1 dichiarava tenuto a contribuire nella percentuale del 50%, in qualità di comproprietario Parte_1 dell'immobile sito in Galatina (LE), alla via Montegrappa n. 85, alle spese necessarie per la conservazione di detto immobile, giusta quantificazione effettuata dal CTU in sede di procedimento per ATP;
dichiarava il convenuto tenuto alla rifusione della metà delle spese anticipate dall'attrice a titolo di compenso del CTU, nominato nel procedimento per ATP;
per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di €
10.958,35, oltre accessori di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice.
1.1. Invero, esponendo di essere comproprietaria, unitamente all'ex coniuge, Controparte_1 Parte_1 per la quota del 50% ciascuno, dell'immobile sito in Galatina alla Via Montegrappa n. 85, agiva in
[...] giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare l'obbligo del convenuto di contribuire, nella misura pari alla metà, alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, complessivamente valutate nel giudizio per ATP
(R.G. n. 7703/2019), instaurato dall'attrice, in € 20.000,00. Pertanto, ponendo a fondamento della pretesa le risultanze della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 c.p.c., chiedeva la condanna del comproprietario alla corresponsione della somma di € 10.958,35, pari alla metà dell'importo indicato dal c.t.u. maggiorato della metà delle spese di consulenza ( € 1.919,69) liquidate in giudizio.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni avverse, assumendo di Parte_1 non essere tenuto a contribuire alle spese, considerato che dopo la separazione dei coniugi l'attrice aveva adibito l'immobile, acquistato in comunione ordinaria pro quota al 50% per trascorrervi le vacanze estive, a propria abitazione principale, escludendo il dal godimento del bene. Eccepiva la nullità della CTU perché redatta Pt_1 in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevandone l'inattendibilità in ragione di presunte incongruenze sotto il profilo contenutistico.
Contestando la pretesa attorea anche in ordine al quantum, ne chiedeva il rigetto.
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§ 2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ATP, il primo giudice, non riscontrando alcuna lesione del diritto di difesa delle parti, rilevava la legittimità e, pertanto, l'utilizzabilità dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP. Quindi, facendone proprie le conclusioni, il Tribunale evidenziava lo stato di deterioramento in cui versava l'immobile, tanto da ravvisarne l'inagibilità, insalubrità e invivibilità. L'incuria che connotava l'abitazione scaturiva, tra l'altro, dalla presenza di ampi distacchi di intonaco, “con conseguente quadro fessurativo determinato da sollecitazioni meccaniche insistenti sullo schema strutturale del solaio, conseguenza di uno stato di deterioramento generale del piano copertura”, nonché dalle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal piano di copertura dell'appartamento, mai oggetto di interventi manutentivi. Al fine di porre rimedio al cattivo stato di manutenzione dell'immobile, il giudice reputava opportuno eseguire le opere dettagliatamente descritte (a pag. 5 dell'elaborato peritale) dal CTU, il quale aveva quantificato i relativi costi in complessivi € 20.000,00. Conseguentemente, il Tribunale, richiamato l'obbligo ex art. 1110 cc di
2 tutti i comproprietari di contribuire alle spese necessarie per l'utilizzo del bene comune, nonché una recente pronuncia di legittimità in forza della quale l'obbligo del comproprietario non assegnatario dell'immobile non viene meno nel caso in cui le spese non siano state oggetto di accordo in sede di separazione (Cass. Civ., sent. n. 2194 del 4 febbraio 2016), dichiarava tenuto a contribuire nella percentuale del 50%, in qualità Parte_1 di comproprietario dell'immobile de quo, alle spese necessarie per la conservazione dello stesso e, per l'effetto, lo condannava al pagamento della complessiva somma di € 10.958,35, in favore di Controparte_1
Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
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§ 3. Motivi di appello
Con atto di citazione notificato il 13.03.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la legittimità e conseguente utilizzabilità della perizia svolta in sede di ATP, a firma dell'Arch. laddove, invece, sarebbe Persona_1 affetta da nullità e, pertanto, era inutilizzabile, poiché redatta in contrasto con il principio di cui all'art. 195
c.p.c.: a sostegno di tale doglianza, l'appellante richiama il complesso iter redazionale della CTU (durato circa un anno), contestandola anche sotto il profilo formale, posto che, lungi dal redigere una perizia in modo imparziale ed equidistante dalle parti, l'ausiliario del giudice si sarebbe limitato a stilare un elaborato composto da sei punti di replica alle osservazioni del CTP. Lamenta, altresì, che il primo giudice abbia condiviso, facendole proprie, le argomentazioni della CTU, senza avvedersi della contraddittorietà e invalidità delle stesse per le seguenti ragioni:
-per aver individuato la causa delle infiltrazioni nel vano prospiciente la Via Montegrappa nelle
“sollecitazioni meccaniche derivanti dall'aumento di volume delle nervate in calcestruzzo per effetto del fenomeno di carbonatazione”, senza aver previamente accertato se le nervate del solaio fossero effettivamente in calcestruzzo o eventualmente in metallo, tant'è per il relativo ripristino il CTU individua differenti possibilità a seconda del materiale di costituzione delle nervate del solaio;
-per non aver chiarito quali interventi realizzare ai fini del ripristino, avendo il CTU dapprima evidenziato la possibilità di ricorrere ad un risanamento (come indicato a pag. 2 e 3) e poi optato per una demolizione o ricostruzione (come sostenuto a pag. 5 dell'allegato 1).
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, riportando quanto sostenuto dal consulente, ha rilevato “la presenza di distacchi d'intonaco con conseguente quadro fessurativo determinato da sollecitazioni meccaniche insistenti sullo schema strutturale del solaio, conseguenza di uno stato di deterioramento generale del piano di copertura”, circostanza smentita dal compendio fotografico agli atti, da cui emerge che trattasi non già di disacchi di intonaco, ma di una esfoliazione dello strato di pittura, cagionato dall'infiltrazione dell'acqua piovana derivante da una fessura, peraltro già presente al momento dell'acquisto dell'immobile. Quanto poi alla causa delle infiltrazioni, imputate dal CTU alle sollecitazioni meccaniche, il deducente puntualizza che le asserite
3 sollecitazioni non sono sussistenti e, pertanto, non hanno cagionato il quadro fessurativo, di cui oltretutto non vi è prova, così come rilevato correttamente dal CTP.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato la causa del dissesto statico nelle continue infiltrazioni d'acqua proveniente dal piano di copertura, circostanza che avrebbe reso l'immobile de quo inagibile e invivibile. Tale statuizione non terrebbe conto del certificato di agibilità, rilasciato dal Comune di Galatina il 27 maggio 2013, nonché la ridotta piovosità dell'area geografica che non potrebbe determinare danni tali da incidere sull'agibilità, oltre alla sussistenza di un impianto elettrico per il riscaldamento ambientale. Tanto troverebbe riscontro nel contegno di parte appellata, la quale, senza realizzare gli interventi prospettati dal CTU, ha trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di causa, per cui l'alloggio non sarebbe privo di staticità né di agibilità e insalubrità.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado affida alla CTU l'accertamento di circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere oggetto di prova testimoniale o documentale ex art. 2697 c.c. (rilievo di distacchi di intonaco da parte del consulente tecnico, omessa manutenzione dell'immobile, esistenza di aloni di umidità sui muri), per cui, non avendo parte attrice fornito adeguato riscontro probatorio, il Tribunale avrebbe dovuto respingere le pretese avverse.
5. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale quantifica il costo dei lavori di ripristino dell'immobile in € 20.000,00, come descritti a pag. 5 della CTU, operando, tuttavia, un richiamo ad una pagina in cui non sono indicati lavori da realizzarsi.
6. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha richiamato la sentenza della Suprema Corte
n. 2194 del 4 febbraio 2016 al fine di rimarcare l'obbligo del comproprietario, anche non assegnatario dell'immobile in comunione, di contribuire alle spese necessarie secondo la sua destinazione, trattandosi di una pronuncia inconferente al caso di specie. E ciò in quanto la non solo non è coniuge assegnataria CP_1 dell'immobile per cui è causa, ma ha anche occupato l'intero appartamento, utilizzandolo in maniera esclusiva e personale, precludendo al comproprietario il pari godimento, in violazione dell'art. 1102 c.c., sicchè l'appellata dovrebbe versare a titolo di canone di locazione pro quota la somma di € 500,00 mensili. A tal proposito,
l'appellante precisa che i lavori da realizzarsi, lungi dall'essere preordinati alla migliore conservazione dell'immobile, sarebbero, invece, finalizzati ad un godimento più intenso del bene, ragion per cui l'importo delle spese sarebbe da porre a unicamente carico della appellata , quale comproprietaria che intende CP_1 apportarle, in conformità a quanto sancito dall'art. 1102 c.c., non dovendo farsi applicazione dell'art. 1110 c.c. indicato in sentenza.
3.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, contesta, in via preliminare, l'avversa affermazione Controparte_1 secondo cui l'oggetto del presente giudizio sarebbe “rimborso spese conservazione immobile” (in epigrafe dell'avverso atto di appello), trattandosi, invece, di “azione a difesa della proprietà”, come indicato in sentenza. Eccepisce
l'illegittimità, oltre che infondatezza, della prima censura per l'intervento del giudicato interno sul contenuto della perizia, per effetto delle decadenze in cui è incorsa controparte ex artt. 166 e 167 c.p.c., per essersi costituita tardivamente nel presente giudizio, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
4 L'appellata precisa, inoltre, che trattasi di spese afferenti alla conservazione dell'immobile, da adibire ad abitazione principale della stessa, non disponendo di ulteriori immobili a seguito dell'intervenuta sentenza di divorzio (sent.
n. 830/2023, pubblicata dal Tribunale di Varese il 31-07-2023, già passata in giudicato). Al fine di accertare l'attuale stato dei luoghi e il progressivo peggioramento delle condizioni, chiede l'ispezione dell'immobile oggetto di causa ex artt. 258 e s.s. c.p.c., formulando istanza di acquisizione del fascicolo telematico dell'ATP n. 7703/2019 R.G. del Tribunale Civile di Lecce.
3.2. All'udienza del 04.07.2024 l'appellante, alla luce della diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio data in sentenza, ha sottolineato la necessità, ai fini della procedibilità del giudizio di appello, di disporre la mediazione obbligatoria. Nelle more quindi l'appellante ha provveduto anche al pagamento del minore importo di Euro
943,00, ragion per cui, essendo mutato il petitum del giudizio, l'appellata ha formulato istanza di mediazione obbligatoria, ex art. 5 quater, D. Lgs. 04/03/2010, n. 28.
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§ 4. Alla prima udienza il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 07.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 5. Istanze istruttorie ed eccezioni preliminari
Vanno preliminarmente disattese le istanze istruttorie formulate da parte appellata in quanto l'acquisizione ex art. 210 cpc del fascicolo del procedimento per ATP è ultronea essendo già stato il fascicolo acquisito in primo grado, sicché fa già parte del corredo probatorio del giudizio, laddove la richiesta di ispezione dell'immobile << per la quantificazione del maggior danno tuttora subito dall'immobile >> integra prova nuova relativa a domanda risarcitoria nuova ( “maggior danno”) che incontra il divieto di cui all'art. 345 cpc. Peraltro, per quanto si dirà in prosieguo, è comunque una prova del tutto ininfluente ai fini del decidere, anche con riferimento a situazioni sopravvenute al giudizio di primo grado, che sfuggirebbero al divieto di nova.
5.1. Anche la eccezione sollevata dalla appellata di un mutamento e/o una diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio è capziosa ed infondata, posto che una diversa qualificazione giuridica della domanda – nella specie di rimborso e non di “atti a difesa della proprietà” - non comporta alcun rilevante mutamento del petitum e della causa petendi. Correlativamente la pretesa circa la necessità, ai fini della procedibilità del giudizio di appello, di disporre la mediazione obbligatoria per la diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio, operata in sentenza, non ha pregio alcuno.
5 5.2. Del tutto ultronea, estemporanea e comunque estranea all'oggetto della lite è infine la proposta di vendita della quota formulata da parte dell'appellante in atti ed il rifiuto della appellata all'acquisto, che potrà trovare adeguata soluzione in altra sede, ma che non potrà essere oggetto di disamina alcuna da parte della Corte.
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§ 6. Eccezione di nullità della c.t.u.
Vanno disattese le eccezioni di nullità della c.t.u. articolate nei primi due motivi di appello.
Il primo motivo di appello è invero privo di pregio, laddove deduce una nullità della indagine peritale perché redatta in sede di ATP senza che le parti abbiano potuto proporre osservazioni: detta nullità non sussiste. Come rilevato già in sentenza, la bozza di c.t.u. risulta sottoposta a disamina da parte di
[...]
che ha formulato con atto del 15.9.2020 in atti le sue osservazioni, cui il c.t.u. arch. Parte_1 ha puntualmente risposto nella stesura definitiva del 30.9.2020. Alcuna violazione del diritto Per_1 di difesa e del contradditorio si è dunque verificata, di per sé sufficiente ad inficiare l'intera indagine peritale svolta, ove si consideri che tali esiti sono stati esaminati dalle parti, le quali sono state messe in condizione di contraddirvi e difendersi. L'omesso contraddittorio sulla indagine peritale è stato quindi recuperato dal giudice dopo il deposito della perizia, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni. Pertanto, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, non si determina una nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, restando "assorbito"
l'operato del consulente da quello del giudice (vedi Cassazione civile sez. III, 13/09/2024, n.24695).
Con il secondo motivo l'appellante introduce altre censure di nullità della c.t.u., che involgono il merito della indagine peritale, ma nessuna nullità è ravvisabile. Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., esulano dal perimetro della invocata sanzione di nullità. Le questioni dedotte costituiscono piuttosto argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ( Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7356). Le cesure alla c.t.u. di fatto ripropongono, nella specie, solo le osservazioni tecniche già svolte e sulle quali il c.t.u. ha già reso puntuale argomentazione. La sentenza che sul punto riproduce la relazione del c.t.u. facendola propria è immune da censure, essendo idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
6 Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
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§ 7. Quarto motivo.
È fondato, per quanto di ragione e con effetto assorbente di ogni altra censura, il quarto motivo di appello, che nell'ottica della “ragione più liquida” consente la definizione della lite.
L'appellante deduce che le opere oggetto di domanda non integrino opere necessarie alla conservazione del bene, poste ex art. 1110 c.c. a carico dei comproprietari, ma solo opere finalizzate a migliorare il godimento del bene, atteso che la ha iniziato ad utilizzare l'immobile come sua abitazione CP_1 principale, sicché come tali le spese vanno sostenute invece unicamente da colui che si serva della cosa comune.
Tale assunto non è convincente, perché dalla lettura della c.t.u. emerge invece con evidenza che le opere in esame sono necessarie alla conservazione dell'immobile in comunione, atteso che a pag.
4 - ad esempio
- è riferito come lo stato di degrado descritto << ha alterato lo schema statico della struttura per ciò che concerne il vano adibito a cucina omissis compromettendo la staticità dell'intero immobile>> ed a pagina 3 che <…punti estesi di esfoliazione dello strato finale dell'intonaco e una rilevante percentuale di tasso di umidità relativa interna che contribuisce
a rendere insalubre l'ambiente di chi vi abita … è ovvio che per tali condizioni l'immobile non può considerarsi agibile >>.
Le foto allegate alla c.t.u. corroborano e confermano tale valutazione: trattasi effettivamente di opere necessarie alla conservazione del bene, e non già di opere che ricadono nelle migliorie al godimento ex art. 1102 c.c., che gravano solo sull'utilizzatore del bene;
l'art. 1102 cc infatti, affermando il potere del comproprietario di servirsi della cosa comune ed i relativi limiti, detta il correlativo diritto di apportarvi a proprie spese modificazioni, ove funzionali ad un migliore godimento della cosa.
Si tratta, invece, di spese necessarie per opere funzionali alla conservazione del bene comune, sicché devono essere sostenute da tutti i comproprietari in egual misura. La doglianza quindi che vorrebbe riportare le spese nell'orbita dell'art. 1102 c.c. non ha pregio. Ricondotta la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 1104 c.c., come ritenuto correttamente dal tribunale, emerge tuttavia un profilo ulteriore da
7 esaminare: la norma dell'art. 1104 c.c. stabilisce, in uno con l'art. 1110 c.c., che il partecipante alla comunione ordinaria che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso, qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori. L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuratezza degli altri, limitatamente a quelle spese “necessarie per la conservazione della cosa”, ossia al mantenimento della sua integrità: tra tali spese possono rientrare anche quelle per la sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come, nella specie, quelle sostenute per sostituire parti inservibili dell'impianto di riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare;
lo stesso articolo, escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore e solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso;
incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori;
la mancata prestazione del consenso da parte dell'altro comproprietario è del tutto irrilevante, per escludere tale obbligo, posto che il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l'inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie( Cassazione civile sez. II, 16/12/2019,
n.33158, Cassazione civile sez. II, 09/09/2013, n.20652).
Quindi trattandosi nel caso qui scrutinato di spese relative alle parti comuni di un bene, l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti, in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così che al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., spetta unicamente il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute, necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione;
le prescrizioni dell'art. 1110 c.c. debbono ritenersi applicabili sia alle spese per la conservazione, che alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Quindi le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari - da accertarsi in fatto - possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse va chiesto il rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, n.2195)
7.1. Alla luce di tali considerazioni, appare dirimente nell'ottica della ragione liquida rilevare che effettivamente manca il presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna, considerato che la non ha sostenuto al momento alcuna spesa, che la legittimi al rimborso, perché l'azione possibile CP_1 dev'essere correttamente intesa e riqualificata come una domanda di rimborso di spese sostenute ex artt.
1104 e 1110 c.c.: la tutela della cosa comune, delineata dal codice civile, è configurata come una tutela
8 restitutoria, perché prevede che il partecipante alla comunione ottenga il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
Nessuna spese è stata sostenuta allo stato.
L'importo di € 20.000 indicato dal c.t.u. (a pag. 5 della bozza e a pag. 6 della relazione in data 30.9.2020)
è solo una stima preventiva del costo presumibilmente necessario alla esecuzione delle opere, indicate nella relazione peritale, e che sono sicuramente necessarie ed urgenti per la conservazione dell'immobile e per la sua funzione, rispetto alle quali è provata anche l'inerzia ed anzi il rifiuto dell'altro comproprietario. Ma senza un esborso, non vi è diritto a rimborso, né può configurarsi un diritto al pagamento di somme calcolate in via preventiva.
La soluzione cui è pervenuto il tribunale, quindi, merita di essere emendata.
La domanda introduttiva, proposta in data 1.2.2021 da va dunque accolta solo in Controparte_1 parte, con riferimento cioè alla domanda di accertamento dell'obbligo giuridico del comproprietario di contribuire alla metà delle spese necessarie alla conservazione dell'immobile Parte_1 comune, ricorrendo tutti i presupposti di tale obbligazione, ma non può essere pronunciata la condanna dello stesso al pagamento della metà dell'importo di € 20.000 indicato dal c.t.u. come costo di dette opere, perché invece questi dovrà sostenere e/o rimborsare all'altra parte la metà delle spese che occorreranno in concreto e che saranno anticipate per la realizzazione di dette opere, spese che potranno anche essere diverse per eccesso o per difetto dall'importo indicato dal c.t.u., sicché dovrà Parte_1 versare la metà di dette spese.
Entro detti termini l'appello - sulla base di tale ragione liquida – è fondato e va accolto.
Va precisato che, invece, la metà della somma liquidata al c.t.u in sede di ATP – che non è stata oggetto di censura in appello – è comunque dovuta da perché l'importo va a comporre Parte_1 le spese complessive della lite. Di regola le spese liquidate per l'accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente, in via esclusiva, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità; tuttavia, laddove l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito, tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente. Nella specie le spese del giudizio di primo grado sono state compensate fra le parti, e come tali anche le spese dell'ATP sono compensate sicché vanno poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50%.
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§ 8. Spese
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che
9 in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate fra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 13.03.24 nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 456/2024, pubblicata in data 07.02.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad € 958,35 in luogo di € 10.958,35, la somma per cui è condanna in sentenza a carico Parte_1
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 274 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Lucia Matilde Vincenti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Varese, alla Via
Morazzone n 2
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_1 C.F._2 comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Ferruccio Colaci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Galatina al Corso Armando Diaz, n. 72
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025 fissata ex art. 352 cpc
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1 MOTIVAZIONE
§ 1. Con sentenza n. 456/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 07.02.2024, notificata il 12.02.2024, il
Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda formulata con atto di citazione del 01.02.2021 da , Controparte_1 dichiarava tenuto a contribuire nella percentuale del 50%, in qualità di comproprietario Parte_1 dell'immobile sito in Galatina (LE), alla via Montegrappa n. 85, alle spese necessarie per la conservazione di detto immobile, giusta quantificazione effettuata dal CTU in sede di procedimento per ATP;
dichiarava il convenuto tenuto alla rifusione della metà delle spese anticipate dall'attrice a titolo di compenso del CTU, nominato nel procedimento per ATP;
per l'effetto, condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di €
10.958,35, oltre accessori di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo, in favore dell'attrice.
1.1. Invero, esponendo di essere comproprietaria, unitamente all'ex coniuge, Controparte_1 Parte_1 per la quota del 50% ciascuno, dell'immobile sito in Galatina alla Via Montegrappa n. 85, agiva in
[...] giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare l'obbligo del convenuto di contribuire, nella misura pari alla metà, alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune, complessivamente valutate nel giudizio per ATP
(R.G. n. 7703/2019), instaurato dall'attrice, in € 20.000,00. Pertanto, ponendo a fondamento della pretesa le risultanze della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 c.p.c., chiedeva la condanna del comproprietario alla corresponsione della somma di € 10.958,35, pari alla metà dell'importo indicato dal c.t.u. maggiorato della metà delle spese di consulenza ( € 1.919,69) liquidate in giudizio.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni avverse, assumendo di Parte_1 non essere tenuto a contribuire alle spese, considerato che dopo la separazione dei coniugi l'attrice aveva adibito l'immobile, acquistato in comunione ordinaria pro quota al 50% per trascorrervi le vacanze estive, a propria abitazione principale, escludendo il dal godimento del bene. Eccepiva la nullità della CTU perché redatta Pt_1 in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevandone l'inattendibilità in ragione di presunte incongruenze sotto il profilo contenutistico.
Contestando la pretesa attorea anche in ordine al quantum, ne chiedeva il rigetto.
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§ 2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per ATP, il primo giudice, non riscontrando alcuna lesione del diritto di difesa delle parti, rilevava la legittimità e, pertanto, l'utilizzabilità dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP. Quindi, facendone proprie le conclusioni, il Tribunale evidenziava lo stato di deterioramento in cui versava l'immobile, tanto da ravvisarne l'inagibilità, insalubrità e invivibilità. L'incuria che connotava l'abitazione scaturiva, tra l'altro, dalla presenza di ampi distacchi di intonaco, “con conseguente quadro fessurativo determinato da sollecitazioni meccaniche insistenti sullo schema strutturale del solaio, conseguenza di uno stato di deterioramento generale del piano copertura”, nonché dalle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal piano di copertura dell'appartamento, mai oggetto di interventi manutentivi. Al fine di porre rimedio al cattivo stato di manutenzione dell'immobile, il giudice reputava opportuno eseguire le opere dettagliatamente descritte (a pag. 5 dell'elaborato peritale) dal CTU, il quale aveva quantificato i relativi costi in complessivi € 20.000,00. Conseguentemente, il Tribunale, richiamato l'obbligo ex art. 1110 cc di
2 tutti i comproprietari di contribuire alle spese necessarie per l'utilizzo del bene comune, nonché una recente pronuncia di legittimità in forza della quale l'obbligo del comproprietario non assegnatario dell'immobile non viene meno nel caso in cui le spese non siano state oggetto di accordo in sede di separazione (Cass. Civ., sent. n. 2194 del 4 febbraio 2016), dichiarava tenuto a contribuire nella percentuale del 50%, in qualità Parte_1 di comproprietario dell'immobile de quo, alle spese necessarie per la conservazione dello stesso e, per l'effetto, lo condannava al pagamento della complessiva somma di € 10.958,35, in favore di Controparte_1
Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti.
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§ 3. Motivi di appello
Con atto di citazione notificato il 13.03.2024 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la legittimità e conseguente utilizzabilità della perizia svolta in sede di ATP, a firma dell'Arch. laddove, invece, sarebbe Persona_1 affetta da nullità e, pertanto, era inutilizzabile, poiché redatta in contrasto con il principio di cui all'art. 195
c.p.c.: a sostegno di tale doglianza, l'appellante richiama il complesso iter redazionale della CTU (durato circa un anno), contestandola anche sotto il profilo formale, posto che, lungi dal redigere una perizia in modo imparziale ed equidistante dalle parti, l'ausiliario del giudice si sarebbe limitato a stilare un elaborato composto da sei punti di replica alle osservazioni del CTP. Lamenta, altresì, che il primo giudice abbia condiviso, facendole proprie, le argomentazioni della CTU, senza avvedersi della contraddittorietà e invalidità delle stesse per le seguenti ragioni:
-per aver individuato la causa delle infiltrazioni nel vano prospiciente la Via Montegrappa nelle
“sollecitazioni meccaniche derivanti dall'aumento di volume delle nervate in calcestruzzo per effetto del fenomeno di carbonatazione”, senza aver previamente accertato se le nervate del solaio fossero effettivamente in calcestruzzo o eventualmente in metallo, tant'è per il relativo ripristino il CTU individua differenti possibilità a seconda del materiale di costituzione delle nervate del solaio;
-per non aver chiarito quali interventi realizzare ai fini del ripristino, avendo il CTU dapprima evidenziato la possibilità di ricorrere ad un risanamento (come indicato a pag. 2 e 3) e poi optato per una demolizione o ricostruzione (come sostenuto a pag. 5 dell'allegato 1).
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, riportando quanto sostenuto dal consulente, ha rilevato “la presenza di distacchi d'intonaco con conseguente quadro fessurativo determinato da sollecitazioni meccaniche insistenti sullo schema strutturale del solaio, conseguenza di uno stato di deterioramento generale del piano di copertura”, circostanza smentita dal compendio fotografico agli atti, da cui emerge che trattasi non già di disacchi di intonaco, ma di una esfoliazione dello strato di pittura, cagionato dall'infiltrazione dell'acqua piovana derivante da una fessura, peraltro già presente al momento dell'acquisto dell'immobile. Quanto poi alla causa delle infiltrazioni, imputate dal CTU alle sollecitazioni meccaniche, il deducente puntualizza che le asserite
3 sollecitazioni non sono sussistenti e, pertanto, non hanno cagionato il quadro fessurativo, di cui oltretutto non vi è prova, così come rilevato correttamente dal CTP.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ravvisato la causa del dissesto statico nelle continue infiltrazioni d'acqua proveniente dal piano di copertura, circostanza che avrebbe reso l'immobile de quo inagibile e invivibile. Tale statuizione non terrebbe conto del certificato di agibilità, rilasciato dal Comune di Galatina il 27 maggio 2013, nonché la ridotta piovosità dell'area geografica che non potrebbe determinare danni tali da incidere sull'agibilità, oltre alla sussistenza di un impianto elettrico per il riscaldamento ambientale. Tanto troverebbe riscontro nel contegno di parte appellata, la quale, senza realizzare gli interventi prospettati dal CTU, ha trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di causa, per cui l'alloggio non sarebbe privo di staticità né di agibilità e insalubrità.
4. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado affida alla CTU l'accertamento di circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere oggetto di prova testimoniale o documentale ex art. 2697 c.c. (rilievo di distacchi di intonaco da parte del consulente tecnico, omessa manutenzione dell'immobile, esistenza di aloni di umidità sui muri), per cui, non avendo parte attrice fornito adeguato riscontro probatorio, il Tribunale avrebbe dovuto respingere le pretese avverse.
5. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale quantifica il costo dei lavori di ripristino dell'immobile in € 20.000,00, come descritti a pag. 5 della CTU, operando, tuttavia, un richiamo ad una pagina in cui non sono indicati lavori da realizzarsi.
6. Erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha richiamato la sentenza della Suprema Corte
n. 2194 del 4 febbraio 2016 al fine di rimarcare l'obbligo del comproprietario, anche non assegnatario dell'immobile in comunione, di contribuire alle spese necessarie secondo la sua destinazione, trattandosi di una pronuncia inconferente al caso di specie. E ciò in quanto la non solo non è coniuge assegnataria CP_1 dell'immobile per cui è causa, ma ha anche occupato l'intero appartamento, utilizzandolo in maniera esclusiva e personale, precludendo al comproprietario il pari godimento, in violazione dell'art. 1102 c.c., sicchè l'appellata dovrebbe versare a titolo di canone di locazione pro quota la somma di € 500,00 mensili. A tal proposito,
l'appellante precisa che i lavori da realizzarsi, lungi dall'essere preordinati alla migliore conservazione dell'immobile, sarebbero, invece, finalizzati ad un godimento più intenso del bene, ragion per cui l'importo delle spese sarebbe da porre a unicamente carico della appellata , quale comproprietaria che intende CP_1 apportarle, in conformità a quanto sancito dall'art. 1102 c.c., non dovendo farsi applicazione dell'art. 1110 c.c. indicato in sentenza.
3.1. Ritualmente costituitasi in giudizio, contesta, in via preliminare, l'avversa affermazione Controparte_1 secondo cui l'oggetto del presente giudizio sarebbe “rimborso spese conservazione immobile” (in epigrafe dell'avverso atto di appello), trattandosi, invece, di “azione a difesa della proprietà”, come indicato in sentenza. Eccepisce
l'illegittimità, oltre che infondatezza, della prima censura per l'intervento del giudicato interno sul contenuto della perizia, per effetto delle decadenze in cui è incorsa controparte ex artt. 166 e 167 c.p.c., per essersi costituita tardivamente nel presente giudizio, con conseguente impossibilità di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
4 L'appellata precisa, inoltre, che trattasi di spese afferenti alla conservazione dell'immobile, da adibire ad abitazione principale della stessa, non disponendo di ulteriori immobili a seguito dell'intervenuta sentenza di divorzio (sent.
n. 830/2023, pubblicata dal Tribunale di Varese il 31-07-2023, già passata in giudicato). Al fine di accertare l'attuale stato dei luoghi e il progressivo peggioramento delle condizioni, chiede l'ispezione dell'immobile oggetto di causa ex artt. 258 e s.s. c.p.c., formulando istanza di acquisizione del fascicolo telematico dell'ATP n. 7703/2019 R.G. del Tribunale Civile di Lecce.
3.2. All'udienza del 04.07.2024 l'appellante, alla luce della diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio data in sentenza, ha sottolineato la necessità, ai fini della procedibilità del giudizio di appello, di disporre la mediazione obbligatoria. Nelle more quindi l'appellante ha provveduto anche al pagamento del minore importo di Euro
943,00, ragion per cui, essendo mutato il petitum del giudizio, l'appellata ha formulato istanza di mediazione obbligatoria, ex art. 5 quater, D. Lgs. 04/03/2010, n. 28.
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§ 4. Alla prima udienza il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 07.10.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 5. Istanze istruttorie ed eccezioni preliminari
Vanno preliminarmente disattese le istanze istruttorie formulate da parte appellata in quanto l'acquisizione ex art. 210 cpc del fascicolo del procedimento per ATP è ultronea essendo già stato il fascicolo acquisito in primo grado, sicché fa già parte del corredo probatorio del giudizio, laddove la richiesta di ispezione dell'immobile << per la quantificazione del maggior danno tuttora subito dall'immobile >> integra prova nuova relativa a domanda risarcitoria nuova ( “maggior danno”) che incontra il divieto di cui all'art. 345 cpc. Peraltro, per quanto si dirà in prosieguo, è comunque una prova del tutto ininfluente ai fini del decidere, anche con riferimento a situazioni sopravvenute al giudizio di primo grado, che sfuggirebbero al divieto di nova.
5.1. Anche la eccezione sollevata dalla appellata di un mutamento e/o una diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio è capziosa ed infondata, posto che una diversa qualificazione giuridica della domanda – nella specie di rimborso e non di “atti a difesa della proprietà” - non comporta alcun rilevante mutamento del petitum e della causa petendi. Correlativamente la pretesa circa la necessità, ai fini della procedibilità del giudizio di appello, di disporre la mediazione obbligatoria per la diversa qualificazione dell'oggetto del giudizio, operata in sentenza, non ha pregio alcuno.
5 5.2. Del tutto ultronea, estemporanea e comunque estranea all'oggetto della lite è infine la proposta di vendita della quota formulata da parte dell'appellante in atti ed il rifiuto della appellata all'acquisto, che potrà trovare adeguata soluzione in altra sede, ma che non potrà essere oggetto di disamina alcuna da parte della Corte.
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§ 6. Eccezione di nullità della c.t.u.
Vanno disattese le eccezioni di nullità della c.t.u. articolate nei primi due motivi di appello.
Il primo motivo di appello è invero privo di pregio, laddove deduce una nullità della indagine peritale perché redatta in sede di ATP senza che le parti abbiano potuto proporre osservazioni: detta nullità non sussiste. Come rilevato già in sentenza, la bozza di c.t.u. risulta sottoposta a disamina da parte di
[...]
che ha formulato con atto del 15.9.2020 in atti le sue osservazioni, cui il c.t.u. arch. Parte_1 ha puntualmente risposto nella stesura definitiva del 30.9.2020. Alcuna violazione del diritto Per_1 di difesa e del contradditorio si è dunque verificata, di per sé sufficiente ad inficiare l'intera indagine peritale svolta, ove si consideri che tali esiti sono stati esaminati dalle parti, le quali sono state messe in condizione di contraddirvi e difendersi. L'omesso contraddittorio sulla indagine peritale è stato quindi recuperato dal giudice dopo il deposito della perizia, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni. Pertanto, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, non si determina una nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, restando "assorbito"
l'operato del consulente da quello del giudice (vedi Cassazione civile sez. III, 13/09/2024, n.24695).
Con il secondo motivo l'appellante introduce altre censure di nullità della c.t.u., che involgono il merito della indagine peritale, ma nessuna nullità è ravvisabile. Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., esulano dal perimetro della invocata sanzione di nullità. Le questioni dedotte costituiscono piuttosto argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico- giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ( Cassazione civile sez. I, 19/03/2025, n.7356). Le cesure alla c.t.u. di fatto ripropongono, nella specie, solo le osservazioni tecniche già svolte e sulle quali il c.t.u. ha già reso puntuale argomentazione. La sentenza che sul punto riproduce la relazione del c.t.u. facendola propria è immune da censure, essendo idonea a giustificare la soluzione adottata, in armonia con i principi, che impongono al giudicante di fornire un'adeguata motivazione della sua scelta, solo ove intenda discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
6 Se invece il giudice condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. La giurisprudenza di legittimità più recente ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33742) ricorda che ove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
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§ 7. Quarto motivo.
È fondato, per quanto di ragione e con effetto assorbente di ogni altra censura, il quarto motivo di appello, che nell'ottica della “ragione più liquida” consente la definizione della lite.
L'appellante deduce che le opere oggetto di domanda non integrino opere necessarie alla conservazione del bene, poste ex art. 1110 c.c. a carico dei comproprietari, ma solo opere finalizzate a migliorare il godimento del bene, atteso che la ha iniziato ad utilizzare l'immobile come sua abitazione CP_1 principale, sicché come tali le spese vanno sostenute invece unicamente da colui che si serva della cosa comune.
Tale assunto non è convincente, perché dalla lettura della c.t.u. emerge invece con evidenza che le opere in esame sono necessarie alla conservazione dell'immobile in comunione, atteso che a pag.
4 - ad esempio
- è riferito come lo stato di degrado descritto << ha alterato lo schema statico della struttura per ciò che concerne il vano adibito a cucina omissis compromettendo la staticità dell'intero immobile>> ed a pagina 3 che <…punti estesi di esfoliazione dello strato finale dell'intonaco e una rilevante percentuale di tasso di umidità relativa interna che contribuisce
a rendere insalubre l'ambiente di chi vi abita … è ovvio che per tali condizioni l'immobile non può considerarsi agibile >>.
Le foto allegate alla c.t.u. corroborano e confermano tale valutazione: trattasi effettivamente di opere necessarie alla conservazione del bene, e non già di opere che ricadono nelle migliorie al godimento ex art. 1102 c.c., che gravano solo sull'utilizzatore del bene;
l'art. 1102 cc infatti, affermando il potere del comproprietario di servirsi della cosa comune ed i relativi limiti, detta il correlativo diritto di apportarvi a proprie spese modificazioni, ove funzionali ad un migliore godimento della cosa.
Si tratta, invece, di spese necessarie per opere funzionali alla conservazione del bene comune, sicché devono essere sostenute da tutti i comproprietari in egual misura. La doglianza quindi che vorrebbe riportare le spese nell'orbita dell'art. 1102 c.c. non ha pregio. Ricondotta la fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 1104 c.c., come ritenuto correttamente dal tribunale, emerge tuttavia un profilo ulteriore da
7 esaminare: la norma dell'art. 1104 c.c. stabilisce, in uno con l'art. 1110 c.c., che il partecipante alla comunione ordinaria che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso, qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità e l'urgenza dei lavori. L'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuratezza degli altri, limitatamente a quelle spese “necessarie per la conservazione della cosa”, ossia al mantenimento della sua integrità: tra tali spese possono rientrare anche quelle per la sostituzione di parti costitutive indispensabili per il funzionamento della cosa, come, nella specie, quelle sostenute per sostituire parti inservibili dell'impianto di riscaldamento che altrimenti non avrebbe potuto funzionare;
lo stesso articolo, escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore e solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso;
incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori;
la mancata prestazione del consenso da parte dell'altro comproprietario è del tutto irrilevante, per escludere tale obbligo, posto che il presupposto del rimborso sono la trascuranza ovvero l'inattività degli altri comunisti che non adottano le iniziative necessarie( Cassazione civile sez. II, 16/12/2019,
n.33158, Cassazione civile sez. II, 09/09/2013, n.20652).
Quindi trattandosi nel caso qui scrutinato di spese relative alle parti comuni di un bene, l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti, in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così che al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c., spetta unicamente il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute, necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione;
le prescrizioni dell'art. 1110 c.c. debbono ritenersi applicabili sia alle spese per la conservazione, che alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Quindi le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari - da accertarsi in fatto - possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse va chiesto il rimborso (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/02/2016, n.2195)
7.1. Alla luce di tali considerazioni, appare dirimente nell'ottica della ragione liquida rilevare che effettivamente manca il presupposto per l'accoglimento della domanda di condanna, considerato che la non ha sostenuto al momento alcuna spesa, che la legittimi al rimborso, perché l'azione possibile CP_1 dev'essere correttamente intesa e riqualificata come una domanda di rimborso di spese sostenute ex artt.
1104 e 1110 c.c.: la tutela della cosa comune, delineata dal codice civile, è configurata come una tutela
8 restitutoria, perché prevede che il partecipante alla comunione ottenga il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione.
Nessuna spese è stata sostenuta allo stato.
L'importo di € 20.000 indicato dal c.t.u. (a pag. 5 della bozza e a pag. 6 della relazione in data 30.9.2020)
è solo una stima preventiva del costo presumibilmente necessario alla esecuzione delle opere, indicate nella relazione peritale, e che sono sicuramente necessarie ed urgenti per la conservazione dell'immobile e per la sua funzione, rispetto alle quali è provata anche l'inerzia ed anzi il rifiuto dell'altro comproprietario. Ma senza un esborso, non vi è diritto a rimborso, né può configurarsi un diritto al pagamento di somme calcolate in via preventiva.
La soluzione cui è pervenuto il tribunale, quindi, merita di essere emendata.
La domanda introduttiva, proposta in data 1.2.2021 da va dunque accolta solo in Controparte_1 parte, con riferimento cioè alla domanda di accertamento dell'obbligo giuridico del comproprietario di contribuire alla metà delle spese necessarie alla conservazione dell'immobile Parte_1 comune, ricorrendo tutti i presupposti di tale obbligazione, ma non può essere pronunciata la condanna dello stesso al pagamento della metà dell'importo di € 20.000 indicato dal c.t.u. come costo di dette opere, perché invece questi dovrà sostenere e/o rimborsare all'altra parte la metà delle spese che occorreranno in concreto e che saranno anticipate per la realizzazione di dette opere, spese che potranno anche essere diverse per eccesso o per difetto dall'importo indicato dal c.t.u., sicché dovrà Parte_1 versare la metà di dette spese.
Entro detti termini l'appello - sulla base di tale ragione liquida – è fondato e va accolto.
Va precisato che, invece, la metà della somma liquidata al c.t.u in sede di ATP – che non è stata oggetto di censura in appello – è comunque dovuta da perché l'importo va a comporre Parte_1 le spese complessive della lite. Di regola le spese liquidate per l'accertamento tecnico preventivo sono a carico della parte ricorrente, in via esclusiva, in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità; tuttavia, laddove l'accertamento tecnico venga acquisito nel successivo giudizio di merito, tali spese devono essere liquidate quali spese giudiziali gravanti sulla parte soccombente. Nella specie le spese del giudizio di primo grado sono state compensate fra le parti, e come tali anche le spese dell'ATP sono compensate sicché vanno poste a carico di ciascuna parte in ragione del 50%.
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§ 8. Spese
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado. Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che
9 in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate fra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza, alla luce dell'esito complessivo del processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 13.03.24 nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 456/2024, pubblicata in data 07.02.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce ad € 958,35 in luogo di € 10.958,35, la somma per cui è condanna in sentenza a carico Parte_1
2. Conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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