CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2649/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2649/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Borrelli (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Palma (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione di primo grado C.F._4
(C.F.: ), CP_2 C.F._5 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) E C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F.: ), quali eredi di Parte_4 C.F._8 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Palma (C.F.: per procura allegata alla C.F._4
comparsa di intervento volontario depositata in data 22.5.2024
(C.F.: ) Parte_5 C.F._9
- APPELLANTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1234/2021 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata in data 11.4.2018, e evocavano Persona_1 Controparte_1
e davanti al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo Parte_1 Parte_5
l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare sottoscritto in
Sant'TI l'1.10.2008, e, in subordine, la sua risoluzione, con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli importi già percepiti a titolo di corrispettivo ed al risarcimento del danno. Vinte le spese, da distrarsi.
A fondamento della domanda allegavano che essi istanti, avendo pagato la somma di euro
157.000,00 a fronte di quella di euro 160.000,00 pattuita per la compravendita degli immobili siti alla Via delle Ginestre n. 30, avevano vanamente convocato i promittenti venditori davanti al
Notaio in data 7.3.2008 per la stipula dell'atto definitivo - di cui nel contratto Persona_2
preliminare non era stato fissato il termine per la stipula - previa corresponsione della somma residua di euro 3.000,00 dovuta a titolo di saldo del prezzo.
, costituendosi, negava di aver sottoscritto il preliminare di vendita azionato e, Parte_1
deducendo l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, dichiarava di voler proporre querela incidentale di falso avverso il documento stesso.
A sostegno della falsità esponeva che il 30.9.2008 aveva sottoscritto due fogli in bianco e che l'indomani non aveva vergato alcun documento, né incontrato gli attori, essendo stata tutto il giorno in compagnia di;
inoltre, il non aveva allegato la stipula di alcun Persona_3 Pt_5
compromesso nel ricorso per sequestro conservativo su tutti i beni in comunione con essa Pt_1
e, infine, in data 3.5.2013 aveva dato in locazione gli stessi immobili oggetto del preliminare a e a , che gli avevano corrisposto i relativi canoni. Parte_6 Persona_4
La convenuta evidenziava che la vicenda era espressione della volontà del di privarla delle Pt_5
quote di comproprietà dei cespiti in comunione perché, in costanza di matrimonio, si era innamorata di un altro uomo con cui aveva concepito il minore del quale il aveva Persona_5 Pt_5
proposto il disconoscimento in cambio della cessione delle quote di comproprietà dei suddetti beni.
Concludeva, pertanto, per la sospensione del giudizio al fine della proposizione della querela incidentale di falso e, in subordine, per la declaratoria di nullità del contratto. Vinte le spese, da distrarsi.
non si costituiva, seppure ritualmente citato. Parte_5
Formalizzata la querela di falso, disposta la sospensione del giudizio principale ed istruito il procedimento incidentale mediante documenti, prove orali e c.t.u., con sentenza n. 1234 pubblicata il 6.5.2021 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la proposta querela e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., disponendo con separata ordinanza per il
[...]
prosieguo del giudizio sospeso.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la querelante, seppure onerata, non aveva fornito la prova univoca della falsità del documento.
Invero, le deposizioni di e , rispettivamente compagno e madre della Persona_3 Testimone_1
- da valutarsi con particolare rigore in considerazione degli stretti rapporti interpersonali, Pt_1
della situazione di forte contrasto tra i due ex coniugi e del carattere antitetico rispetto a quelle rese dai testi di parte querelata - e la c.t.u. grafologica non confortavano l'assunto che il testo del contratto preliminare fosse stato stampato successivamente alla sottoscrizione, da parte della
, di uno (o più) fogli firmati “in bianco” su richiesta del marito e che, Pt_1 Parte_5 alla data dell'1.10.2008, la donna si trovasse a DO, presso l'abitazione della madre, con conseguente impossibilità di sottoscrivere il contratto preliminare in S. TI, come indicato nel documento oggetto di causa.
Per_ Spiegava il Tribunale che il teste , compagno della , aveva narrato eventi a lui noti Pt_1
solo de relato, e dunque scarsamente probanti, mentre la , madre della convenuta, doveva Tes_1
considerarsi inattendibile, stante il contrasto delle sue dichiarazioni con le risultanze della c.t.u.:
invero, ella aveva dichiarato che in data 28.9.2008 la figlia, prima di partire con lei per DO,
aveva sottoscritto, su richiesta del due fogli in bianco, ove quest'ultimo “contrassegnò una Pt_5
x”, ma l'ausiliario aveva accertato che aveva apposto la propria sottoscrizione Parte_1
sulla “x” precedentemente stampata sul foglio, smentendo l'affermazione della secondo Tes_1
cui era stato il ad apporre la “x”, al fine di indicare alla moglie dove firmare, Pt_5
immediatamente prima che ella vergasse il foglio.
Il Tribunale evidenziava che, se così fosse stato, la “x” presente sul documento de quo avrebbe dovuto risultare apposta con l'inchiostro di una penna, e non di una stampante laser (come quella delle fotocopiatrici), e che l'assenza di corrispondenza tra quanto dichiarato dalla teste e quanto accertato in sede di c.t.u. in relazione alla “x” sulla quale la querelante aveva apposto la propria sottoscrizione induceva a dubitare dell'attendibilità della anche in ordine alla circostanza Tes_1
che la figlia avesse lasciato per DO proprio il 28.9.2008, e non qualche giorno Parte_7
dopo, per cui sarebbe stata presente presso la propria abitazione per sottoscrivere il contratto preliminare.
Per converso, i testi e , indotti da controparte, avevano Testimone_2 Testimone_3
dichiarato di aver assistito alla sottoscrizione di un contratto preliminare, già preparato e stampato,
nell'ottobre 2008 a casa della , dove essi avevano accompagnato e Pt_1 Pt_5 CP_1
su richiesta di questi ultimi, che portavano la somma di euro 27.000,00 in contanti, e chiarito
[...]
che in quella circostanza avevano ascoltato la , il marito e i discutere della vendita Pt_1 CP_1 di due appartamenti di proprietà dei primi.
Il aveva anche ricordato che il documento era composto soltanto da un foglio e che Tes_3
ognuna delle parti aveva sottoscritto il contratto una sola volta.
Entrambi i testi, poi, avevano ricordato che il prezzo della compravendita era stato fissato in euro
150.000,00 o 160.000,00, che i avevano pagato un acconto di 27.000,00 euro in contanti, che CP_1
la somma residua avrebbe dovuto essere pagata in rate mensili e, infine, di aver accompagnato successivamente a casa della per il pagamento di alcune rate del Controparte_1 Pt_1
prezzo, assistendo alla consegna del denaro, per importi di 2.000,00 o 3.000,00 euro in contanti.
Quest'ultima circostanza era stata confermata anche da - che aveva Persona_6
svolto, per circa sei mesi dopo la nascita del figlio della , l'attività di collaboratrice Pt_1
domestica per i coniugi - la quale aveva dichiarato di essere stata presente in Controparte_3
diverse occasioni, una al mese, in cui i fratelli , da soli o in compagnia di terzi, si CP_1
presentavano a casa della e consegnavano delle somme in contanti, poggiandole sulla Pt_1
tavola, e che, successivamente, la madre del le aveva riferito che questi pagamenti avevano Pt_5
ad oggetto le rate del prezzo pattuito per la compravendita di due appartamenti siti in . Parte_7
In tale contesto, secondo il Tribunale, assumevano significativa rilevanza le conclusioni cui era giunta la dott.ssa che, incaricata di accertare se il testo del documento denominato Persona_7
“Preliminare di vendita” datato 1.10.2018 fosse coevo ovvero successivo alla sottoscrizione apposta dalla e se vi fosse stato riempimento successivo del foglio precedentemente sottoscritto Pt_1
almeno da una delle parti, con motivazione scevra da errori logici e pienamente condivisibile aveva concluso che la stampante utilizzata per il corpo dell'atto non era la stessa utilizzata per la stampa della “x” (in corrispondenza della quale risultava apposta la firma della ) e dei puntini, per Pt_1
cui il foglio aveva subito almeno due processi di stampa, risultando il testo del contratto prodotto da una stampante a colori, verosimilmente a getto d'inchiostro, mentre la “x” e la linea puntiforme erano prodotte da una stampante laser. aveva apposto la propria firma sul segno della “x” precedentemente stampata, Parte_1
mentre aveva firmato sulla serie di puntini allineati. Controparte_1
La penna utilizzata dalla non era la stessa di quella utilizzata dal e dai fratelli Pt_1 Pt_5
, presentando una colorazione diversa dell'inchiostro, ma tale circostanza, seppur suggestiva, CP_1
non era sufficiente a far ritenere che la firma della prima fosse stata apposta in un momento diverso rispetto a quella delle altre parti del contratto, potendo trovare spiegazione nella scelta della querelante di utilizzare una penna diversa.
Per converso, era rilevante che la avesse firmato su una “x” che non era stata apposta con Pt_1
una penna sul foglio ove era stato stampato il testo del contratto preliminare, ma sulla fotocopia di un precedente foglio.
Le spese del procedimento incidentale andavano poste a carico della , soccombente, e Pt_1
liquidate applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, con distrazione a favore del difensore, che se ne era dichiarato anticipatario.
Il medesimo principio della soccombenza giustificava le spese della c.t.u. a carico della . Pt_1
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata a e il 3.6.2021 e a il Controparte_1 Persona_1 Parte_5
4.6.2021, iscritta a ruolo il 12.6.2021, proponeva gravame avverso la suddetta Parte_1
pronuncia, notificata il 6.5.2021, rassegnando le testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la
attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte querelante, dichiarare dalla prove portate e
dalla Ctu, per l'effetto, la domanda fondata e accogliere la spiegata querela di falso per abusivo
riempimento di foglio in bianco;
2) In riforma della impugnata sentenza dichiarare nullo e/o
impugnabile il compromesso tra e e e Parte_1 Parte_5 Persona_1
in quanto privo di autenticità ovvero falso ovvero frutto di abusivo riempimento Controparte_1
di foglio in bianco 3) Condannare parti convenute al pagamento delle spese e competenze dei due
gradi di giudizio”. e resistevano al gravame, eccependo, in via preliminare, Controparte_1 CP_4
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado della convenuta, con conseguente maturazione delle preclusioni e delle decadenze per le eccezioni in senso stretto anche per il grado d'appello; nel merito, deducevano l'infondatezza dell'impugnazione, per cui concludevano per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_5
Alla prima udienza del 17.11.2021, trasmessi gli atti al P.G., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more dell'udienza all'uopo fissata, si costituivano , CP_2 Parte_3 Pt_2
e quali eredi legittimi di deceduto il 20.2.2023, i quali
[...] Parte_4 Persona_1
rassegnavano le medesime conclusioni del de cuius, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza dell'8.1.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Parte_5
malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.
Va, quindi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché
la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione
temporis al giudizio, atteso che l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata assumendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'insufficiente motivazione.
In particolare, ha dedotto che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente:
a) la deposizione della teste , la quale aveva dichiarato che la mattina del 28.9.2008 la Tes_1
figlia, prima di partire con lei per DO, aveva sottoscritto, su richiesta del due fogli Pt_5
in bianco “dove c'era una x” e non aveva specificato che la “x” fosse stata contrassegnata dal in quell'istante, come ritenuto dal Tribunale, in quanto con l'espressione “il Pt_5 Pt_5
contrassegnò una x” la teste aveva inteso dire che il segno grafico era già presente sui fogli da lui portati.
Del resto, tale dichiarazione concordava con le risultanze della c.t.u. grafologica, secondo la quale la “x” era già presente sui fogli al momento della sottoscrizione, per cui la teste era attendibile,
come d'altronde era stato riconosciuto dalle sentenze emesse all'esito di altri procedimenti che avevano visto coinvolti la querelante ed il Pt_5
b) le risultanze della c.t.u.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'ausiliario aveva verificato che la “x” non scompariva nel procedimento seguito al fine di verificare la coevità delle sottoscrizioni, per cui era comprovato che il documento era stato costruito a tavolino, dopo la sottoscrizione di essa . Pt_1
In particolare, il preliminare era stato redatto su un foglio su cui era stata già indicata, con una “x”,
la posizione dove doveva essere apposta la di lei firma e la “x” doveva costituire il margine entro il quale contenersi per il dettato pattizio, affinché avesse una parvenza di veridicità. Dalla “x”
partivano una serie di puntini di inchiostro che rappresentano gli ulteriori margini entro i quali i promissari acquirenti dovevano apporre le loro sottoscrizioni, sicché era evidente che il foglio era stato preparato affinché sembrasse vero.
Del resto, il c.t.u. aveva accertato che la pigmentazione della “x” e dei puntini tratteggiati era diversa rispetto a quella del testo stampato, che il foglio aveva subito due o più processi di stampa e che essa aveva usato una penna diversa da quella di cui si erano avvalsi gli altri Pt_1
sottoscrittori, sicché era stato provato il riempimento successivo del foglio sottoscritto.
L'appellante si è poi doluta del fatto che il primo giudice, oltre a non valutare correttamente la deposizione della in rapporto con la c.t.u., aveva omesso l'esame della documentazione Tes_1
prodotta, che comprendeva atti processuali relativi a giudizi di cui era stato parte il e che, Pt_5
Per_ da un lato, confortavano l'attendibilità dei testi e e, dall'altro, attestavano che il Tes_1
non aveva mai dichiarato, in precedenza, che gli immobili erano stati promessi in vendita, Pt_5
avendo, anzi, affermato di vantare diritti di credito sui medesimi, da farsi valere in sede di successiva vendita o di divisione del compendio in comunione.
Tali essendo le doglianze mosse dall'appellante alla pronunzia impugnata, ritiene la Corte che esse siano fondate.
All'udienza dell'11.7.2019 ha dichiarato, per quanto rileva in questa sede, “a.d.r.: Persona_8
ricordo che la mattina del 28.09.2008, prima che partissimo per DO mia figlia, su richiesta
di sottoscrisse due fogli in bianco, in basso, non ricordo se a destra o sinistra del Parte_5
foglio ma dove c'era una x, e quasi alla fine di esso, necessari a dire del per far apporre Pt_5
negli appartamenti oggetto di causa i contatori e per la stipula di contratti di fornitura di acqua per
ciascuno degli appartamenti;
A.d.r.: ricordo che detti fogli erano completamente bianchi,
dall'origine di detti alla fine;
A.d.r.: ricordo che detti fogli erano costituiti da due fogli A4, dove il
contrassegnò una “x” di piccole dimensioni, affinché la Parte_5 Parte_1
firmasse proprio in quel preciso posto e non in altro lato o posto del foglio…”.
Le suddette dichiarazioni, criticamente valutate, inducono a ritenere acclarato che, allorquando il ha chiesto alla di sottoscrivere i due fogli in bianco in formato A4, era già Pt_5 Pt_1 presente la “x” dove quest'ultima apponeva la propria sottoscrizione.
Detto convincimento si fonda sull'affermazione “dove c'era una x” e dalla mancata specificazione di qualsiasi gesto da cui inferire che l'apposizione del segno sia avvenuta immediatamente prima della firma da parte della , non avendo la teste riferito che in quel contesto spazio- Pt_1
temporale il avesse in mano una penna e se ne fosse servito per scrivere “x” proprio nel Pt_5
punto in cui la moglie avrebbe firmato immediatamente dopo. Conseguentemente, la successiva affermazione, secondo cui “il contrassegnò una “x” di piccole dimensioni”, non Parte_5
può avere il significato che è stato attribuito dalla pronuncia impugnata, peraltro in contrasto con le risultanze della c.t.u. che ha accertato che la “x” e i puntini apposti sul documento in verifica non derivano da una realizzazione con penna, bensì da un processo di stampa.
L'ausiliario ha, infatti, chiaramente spiegato che “la “X” a prima vista potrebbe apparire come un
segno di riferimento vergato a mano non essendo un carattere meccanografico, ma dalle immagini
ad infrarossi emerge chiaramente che sul foglio in verifica il segno della X non è stato apposto da
una mano, ma tramite un processo di stampa”, atteso che non scompare (al pari del testo e della riga rilevabile sul lato dove ha apposto la firma ), a differenza delle quattro Controparte_1
sottoscrizioni che, riprese ai raggi IR, non sono visibili.
Pertanto, il segno “x” è stato prima vergato a mano su un foglio e poi fotocopiato e/o riprodotto sul foglio oggetto della verifica, avendo il c.t.u. evidenziato che “Nel caso in esame ci troviamo al
cospetto di un processo di stampa seguito da manoscrittura, il velo di materiale oleoso che si
deposita sul materiale da stampa a seguito del passaggio della penna fa sì che questo ultimo
presenti un viraggio cromatico da nero a rosa-violaceo, come nel caso di specie…”
Secondo l'ausiliario, il foglio ha subito almeno due processi di stampa, perché la stampante utilizzata per il testo del contratto è una inkjet a colori, mentre la “x” su cui ha firmato la Pt_1
è stata stampata con toner.
A giudizio di questa Corte, la lettura critica della deposizione della teste e degli Tes_1 accertamenti compiuti dall'ausiliario rende di palmare evidenza che il documento oggetto della querela di falso è stato frutto dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco.
Tale conclusione risulta corroborata dagli ulteriori elementi emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione in atti, tutti convergenti nella direzione che il documento azionato non sia stato genuinamente formato.
Detti elementi sono costituiti:
a) dal fatto che il documento denominato preliminare sia stato posto a fondamento della domanda
ex art. 2932 c.c. solo nel 2018, dopo oltre nove anni dalla data indicata come quella della stipula e dopo sei anni dal pagamento dell'ultima rata, senza il deposito di alcuna quietanza di pagamento,
malgrado i promissari acquirenti avessero allegato di aver corrisposto, dopo la sua sottoscrizione, la cospicua somma di euro 130.000,00 in rate mensili, sempre in contanti, senza allegare le ragioni per cui non hanno fatto ricorso a sistemi di pagamento tracciabili;
b) dalla circostanza che, in questo lasso di tempo di prolungata inerzia da parte dei fratelli CP_1
gli immobili sono stati dal concessi in locazione a terzi e indicati nel ricorso per sequestro Pt_5
conservativo in danno della quali garanzia del danno endofamiliare asseritamente patito Pt_1
per effetto del tradimento, senza menzionare che essi erano stati oggetto di una promessa di vendita;
c) dal fatto, indicato nella pronuncia di separazione in atti, che essi sono stati richiesti in cambio della disponibilità offerta dal a disconoscere il minore nato in Pt_5 Persona_5
costanza di matrimonio con la , ma figlio naturale di , attuale compagno della Pt_1 Persona_3
ed ex cognato del Pt_1 Pt_5
d) dalla circostanza che il restando contumace, ha rinunciato ad offrire una differente Pt_5
lettura della vicenda, avvalorando così il convincimento che l'operazione sottesa all'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco dalla fosse preordinata a privare quest'ultima Pt_1
delle quote di proprietà vantate sui beni indicati nel foglio abusivamente riempito.
Di contro, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_3 , indotti dai germani , induce a ritenere che esse siano state – quanto meno –
[...] CP_1
compiacenti, contrastando con le obiettive risultanze degli accertamenti tecnici compiuti dall'ausiliario.
Le stesse dichiarazioni rese dalla teste non confortano l'assunto dei Persona_6
promissari acquirenti, risultando, da un lato, inattendibili, non avendo la teste nemmeno precisato giorni ed orari in cui, nell'arco di sei mesi dalla nascita di avvenuta il Persona_5
27.5.2008, avrebbe svolto l'attività di collaboratrice domestica nell'interesse dei coniugi
, né indicato le circostanze per cui la madre del primo avrebbe dovuto renderle Controparte_3
noti i motivi della presenza del , specificando anche l'ammontare delle rate di prezzo, e, CP_1
dall'altro, essendo de relato.
In conclusione, il Collegio di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze delle prove orali,
tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u., e non ha valorizzato gli elementi che emergevano dallo stesso atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione formatasi in altri giudizi, comprovanti, senza ombra di dubbio, il confezionamento del preliminare di vendita, al fine di sottrarre alla i beni di cui era comproprietaria. Pt_1
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989). La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità per tutte le fasi processuali, tranne che per quella di trattazione/istruzione del presente giudizio per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 17.11.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
e gli eredi di vanno condannati al relativo pagamento in via Controparte_1 Persona_1
solidale, ex art. 97 c.p.c., trattandosi di controversia da considerarsi di interesse comune, atteso che tutti gli eredi devono partecipare al processo in quanto litisconsorti necessari (v. Cass. civ., sez. III,
20.12.2011, n. 27562)
Nulla va riconosciuto, in assenza di documentazione, per le spese vive.
§ 6. Statuizione accessoria.
Essendo stata accertata la falsità documentale, ai sensi dell'art. 226 c.p.c. vanno date nel dispositivo le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., rubricato “Pronuncia sulla falsità di documenti”.
Conseguentemente, va ordinata la cancellazione totale del testo della scrittura privata denominata
“Preliminare di vendita”, datata Sant'TI (Na) 01.10.2008, da eseguirsi mediante sbarramento dell'intero testo e delle sottoscrizioni apposte in calce e, a seguire, con l'annotazione “Documento
dichiarato falso all'esito del giudizio incidentale di falso promosso da ”. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_5
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1234/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, accerta e dichiara la falsità materiale del contratto preliminare datato 1.10.2008;
c) condanna nonché e Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , al pagamento, in solido tra loro, delle spese di Parte_4 Persona_1 lite in favore di , liquidate per il giudizio di primo grado in euro 10.860,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 10.313,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nonché di Controparte_1 CP_2
e quali eredi di , in solido tra Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
loro;
e) ordina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p,, che la scrittura denominata “Preliminare di vendita”, datata Sant'TI (Na) 1.10.2008, prodotta dagli attori nel giudizio n. 4909/2018 davanti al Tribunale di Napoli Nord, venga totalmente cancellata mediante sbarramento dell'intero testo e delle sottoscrizioni apposte in calce e, a seguire, con l'annotazione
“Documento dichiarato falso all'esito del giudizio incidentale di falso promosso da Parte_1
”.
[...]
Napoli, 12 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2649/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Borrelli (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._3
Palma (C.F.: per procura allegata all'atto di citazione di primo grado C.F._4
(C.F.: ), CP_2 C.F._5 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) E C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F.: ), quali eredi di Parte_4 C.F._8 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Palma (C.F.: per procura allegata alla C.F._4
comparsa di intervento volontario depositata in data 22.5.2024
(C.F.: ) Parte_5 C.F._9
- APPELLANTE -
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1234/2021 del Tribunale di Napoli Nord
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata in data 11.4.2018, e evocavano Persona_1 Controparte_1
e davanti al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo Parte_1 Parte_5
l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare sottoscritto in
Sant'TI l'1.10.2008, e, in subordine, la sua risoluzione, con la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione degli importi già percepiti a titolo di corrispettivo ed al risarcimento del danno. Vinte le spese, da distrarsi.
A fondamento della domanda allegavano che essi istanti, avendo pagato la somma di euro
157.000,00 a fronte di quella di euro 160.000,00 pattuita per la compravendita degli immobili siti alla Via delle Ginestre n. 30, avevano vanamente convocato i promittenti venditori davanti al
Notaio in data 7.3.2008 per la stipula dell'atto definitivo - di cui nel contratto Persona_2
preliminare non era stato fissato il termine per la stipula - previa corresponsione della somma residua di euro 3.000,00 dovuta a titolo di saldo del prezzo.
, costituendosi, negava di aver sottoscritto il preliminare di vendita azionato e, Parte_1
deducendo l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, dichiarava di voler proporre querela incidentale di falso avverso il documento stesso.
A sostegno della falsità esponeva che il 30.9.2008 aveva sottoscritto due fogli in bianco e che l'indomani non aveva vergato alcun documento, né incontrato gli attori, essendo stata tutto il giorno in compagnia di;
inoltre, il non aveva allegato la stipula di alcun Persona_3 Pt_5
compromesso nel ricorso per sequestro conservativo su tutti i beni in comunione con essa Pt_1
e, infine, in data 3.5.2013 aveva dato in locazione gli stessi immobili oggetto del preliminare a e a , che gli avevano corrisposto i relativi canoni. Parte_6 Persona_4
La convenuta evidenziava che la vicenda era espressione della volontà del di privarla delle Pt_5
quote di comproprietà dei cespiti in comunione perché, in costanza di matrimonio, si era innamorata di un altro uomo con cui aveva concepito il minore del quale il aveva Persona_5 Pt_5
proposto il disconoscimento in cambio della cessione delle quote di comproprietà dei suddetti beni.
Concludeva, pertanto, per la sospensione del giudizio al fine della proposizione della querela incidentale di falso e, in subordine, per la declaratoria di nullità del contratto. Vinte le spese, da distrarsi.
non si costituiva, seppure ritualmente citato. Parte_5
Formalizzata la querela di falso, disposta la sospensione del giudizio principale ed istruito il procedimento incidentale mediante documenti, prove orali e c.t.u., con sentenza n. 1234 pubblicata il 6.5.2021 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la proposta querela e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., disponendo con separata ordinanza per il
[...]
prosieguo del giudizio sospeso.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la querelante, seppure onerata, non aveva fornito la prova univoca della falsità del documento.
Invero, le deposizioni di e , rispettivamente compagno e madre della Persona_3 Testimone_1
- da valutarsi con particolare rigore in considerazione degli stretti rapporti interpersonali, Pt_1
della situazione di forte contrasto tra i due ex coniugi e del carattere antitetico rispetto a quelle rese dai testi di parte querelata - e la c.t.u. grafologica non confortavano l'assunto che il testo del contratto preliminare fosse stato stampato successivamente alla sottoscrizione, da parte della
, di uno (o più) fogli firmati “in bianco” su richiesta del marito e che, Pt_1 Parte_5 alla data dell'1.10.2008, la donna si trovasse a DO, presso l'abitazione della madre, con conseguente impossibilità di sottoscrivere il contratto preliminare in S. TI, come indicato nel documento oggetto di causa.
Per_ Spiegava il Tribunale che il teste , compagno della , aveva narrato eventi a lui noti Pt_1
solo de relato, e dunque scarsamente probanti, mentre la , madre della convenuta, doveva Tes_1
considerarsi inattendibile, stante il contrasto delle sue dichiarazioni con le risultanze della c.t.u.:
invero, ella aveva dichiarato che in data 28.9.2008 la figlia, prima di partire con lei per DO,
aveva sottoscritto, su richiesta del due fogli in bianco, ove quest'ultimo “contrassegnò una Pt_5
x”, ma l'ausiliario aveva accertato che aveva apposto la propria sottoscrizione Parte_1
sulla “x” precedentemente stampata sul foglio, smentendo l'affermazione della secondo Tes_1
cui era stato il ad apporre la “x”, al fine di indicare alla moglie dove firmare, Pt_5
immediatamente prima che ella vergasse il foglio.
Il Tribunale evidenziava che, se così fosse stato, la “x” presente sul documento de quo avrebbe dovuto risultare apposta con l'inchiostro di una penna, e non di una stampante laser (come quella delle fotocopiatrici), e che l'assenza di corrispondenza tra quanto dichiarato dalla teste e quanto accertato in sede di c.t.u. in relazione alla “x” sulla quale la querelante aveva apposto la propria sottoscrizione induceva a dubitare dell'attendibilità della anche in ordine alla circostanza Tes_1
che la figlia avesse lasciato per DO proprio il 28.9.2008, e non qualche giorno Parte_7
dopo, per cui sarebbe stata presente presso la propria abitazione per sottoscrivere il contratto preliminare.
Per converso, i testi e , indotti da controparte, avevano Testimone_2 Testimone_3
dichiarato di aver assistito alla sottoscrizione di un contratto preliminare, già preparato e stampato,
nell'ottobre 2008 a casa della , dove essi avevano accompagnato e Pt_1 Pt_5 CP_1
su richiesta di questi ultimi, che portavano la somma di euro 27.000,00 in contanti, e chiarito
[...]
che in quella circostanza avevano ascoltato la , il marito e i discutere della vendita Pt_1 CP_1 di due appartamenti di proprietà dei primi.
Il aveva anche ricordato che il documento era composto soltanto da un foglio e che Tes_3
ognuna delle parti aveva sottoscritto il contratto una sola volta.
Entrambi i testi, poi, avevano ricordato che il prezzo della compravendita era stato fissato in euro
150.000,00 o 160.000,00, che i avevano pagato un acconto di 27.000,00 euro in contanti, che CP_1
la somma residua avrebbe dovuto essere pagata in rate mensili e, infine, di aver accompagnato successivamente a casa della per il pagamento di alcune rate del Controparte_1 Pt_1
prezzo, assistendo alla consegna del denaro, per importi di 2.000,00 o 3.000,00 euro in contanti.
Quest'ultima circostanza era stata confermata anche da - che aveva Persona_6
svolto, per circa sei mesi dopo la nascita del figlio della , l'attività di collaboratrice Pt_1
domestica per i coniugi - la quale aveva dichiarato di essere stata presente in Controparte_3
diverse occasioni, una al mese, in cui i fratelli , da soli o in compagnia di terzi, si CP_1
presentavano a casa della e consegnavano delle somme in contanti, poggiandole sulla Pt_1
tavola, e che, successivamente, la madre del le aveva riferito che questi pagamenti avevano Pt_5
ad oggetto le rate del prezzo pattuito per la compravendita di due appartamenti siti in . Parte_7
In tale contesto, secondo il Tribunale, assumevano significativa rilevanza le conclusioni cui era giunta la dott.ssa che, incaricata di accertare se il testo del documento denominato Persona_7
“Preliminare di vendita” datato 1.10.2018 fosse coevo ovvero successivo alla sottoscrizione apposta dalla e se vi fosse stato riempimento successivo del foglio precedentemente sottoscritto Pt_1
almeno da una delle parti, con motivazione scevra da errori logici e pienamente condivisibile aveva concluso che la stampante utilizzata per il corpo dell'atto non era la stessa utilizzata per la stampa della “x” (in corrispondenza della quale risultava apposta la firma della ) e dei puntini, per Pt_1
cui il foglio aveva subito almeno due processi di stampa, risultando il testo del contratto prodotto da una stampante a colori, verosimilmente a getto d'inchiostro, mentre la “x” e la linea puntiforme erano prodotte da una stampante laser. aveva apposto la propria firma sul segno della “x” precedentemente stampata, Parte_1
mentre aveva firmato sulla serie di puntini allineati. Controparte_1
La penna utilizzata dalla non era la stessa di quella utilizzata dal e dai fratelli Pt_1 Pt_5
, presentando una colorazione diversa dell'inchiostro, ma tale circostanza, seppur suggestiva, CP_1
non era sufficiente a far ritenere che la firma della prima fosse stata apposta in un momento diverso rispetto a quella delle altre parti del contratto, potendo trovare spiegazione nella scelta della querelante di utilizzare una penna diversa.
Per converso, era rilevante che la avesse firmato su una “x” che non era stata apposta con Pt_1
una penna sul foglio ove era stato stampato il testo del contratto preliminare, ma sulla fotocopia di un precedente foglio.
Le spese del procedimento incidentale andavano poste a carico della , soccombente, e Pt_1
liquidate applicando i parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, con distrazione a favore del difensore, che se ne era dichiarato anticipatario.
Il medesimo principio della soccombenza giustificava le spese della c.t.u. a carico della . Pt_1
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata a e il 3.6.2021 e a il Controparte_1 Persona_1 Parte_5
4.6.2021, iscritta a ruolo il 12.6.2021, proponeva gravame avverso la suddetta Parte_1
pronuncia, notificata il 6.5.2021, rassegnando le testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la
attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte querelante, dichiarare dalla prove portate e
dalla Ctu, per l'effetto, la domanda fondata e accogliere la spiegata querela di falso per abusivo
riempimento di foglio in bianco;
2) In riforma della impugnata sentenza dichiarare nullo e/o
impugnabile il compromesso tra e e e Parte_1 Parte_5 Persona_1
in quanto privo di autenticità ovvero falso ovvero frutto di abusivo riempimento Controparte_1
di foglio in bianco 3) Condannare parti convenute al pagamento delle spese e competenze dei due
gradi di giudizio”. e resistevano al gravame, eccependo, in via preliminare, Controparte_1 CP_4
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado della convenuta, con conseguente maturazione delle preclusioni e delle decadenze per le eccezioni in senso stretto anche per il grado d'appello; nel merito, deducevano l'infondatezza dell'impugnazione, per cui concludevano per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
, sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_5
Alla prima udienza del 17.11.2021, trasmessi gli atti al P.G., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more dell'udienza all'uopo fissata, si costituivano , CP_2 Parte_3 Pt_2
e quali eredi legittimi di deceduto il 20.2.2023, i quali
[...] Parte_4 Persona_1
rassegnavano le medesime conclusioni del de cuius, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza dell'8.1.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi in giudizio Parte_5
malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello.
Va, quindi, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché
la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine
litis, ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012, applicabile ratione
temporis al giudizio, atteso che l'impugnazione individua chiaramente le parti contestate della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass. civ., S.U., 13.12.2022, n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata assumendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'insufficiente motivazione.
In particolare, ha dedotto che il primo giudice non avrebbe valutato correttamente:
a) la deposizione della teste , la quale aveva dichiarato che la mattina del 28.9.2008 la Tes_1
figlia, prima di partire con lei per DO, aveva sottoscritto, su richiesta del due fogli Pt_5
in bianco “dove c'era una x” e non aveva specificato che la “x” fosse stata contrassegnata dal in quell'istante, come ritenuto dal Tribunale, in quanto con l'espressione “il Pt_5 Pt_5
contrassegnò una x” la teste aveva inteso dire che il segno grafico era già presente sui fogli da lui portati.
Del resto, tale dichiarazione concordava con le risultanze della c.t.u. grafologica, secondo la quale la “x” era già presente sui fogli al momento della sottoscrizione, per cui la teste era attendibile,
come d'altronde era stato riconosciuto dalle sentenze emesse all'esito di altri procedimenti che avevano visto coinvolti la querelante ed il Pt_5
b) le risultanze della c.t.u.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che l'ausiliario aveva verificato che la “x” non scompariva nel procedimento seguito al fine di verificare la coevità delle sottoscrizioni, per cui era comprovato che il documento era stato costruito a tavolino, dopo la sottoscrizione di essa . Pt_1
In particolare, il preliminare era stato redatto su un foglio su cui era stata già indicata, con una “x”,
la posizione dove doveva essere apposta la di lei firma e la “x” doveva costituire il margine entro il quale contenersi per il dettato pattizio, affinché avesse una parvenza di veridicità. Dalla “x”
partivano una serie di puntini di inchiostro che rappresentano gli ulteriori margini entro i quali i promissari acquirenti dovevano apporre le loro sottoscrizioni, sicché era evidente che il foglio era stato preparato affinché sembrasse vero.
Del resto, il c.t.u. aveva accertato che la pigmentazione della “x” e dei puntini tratteggiati era diversa rispetto a quella del testo stampato, che il foglio aveva subito due o più processi di stampa e che essa aveva usato una penna diversa da quella di cui si erano avvalsi gli altri Pt_1
sottoscrittori, sicché era stato provato il riempimento successivo del foglio sottoscritto.
L'appellante si è poi doluta del fatto che il primo giudice, oltre a non valutare correttamente la deposizione della in rapporto con la c.t.u., aveva omesso l'esame della documentazione Tes_1
prodotta, che comprendeva atti processuali relativi a giudizi di cui era stato parte il e che, Pt_5
Per_ da un lato, confortavano l'attendibilità dei testi e e, dall'altro, attestavano che il Tes_1
non aveva mai dichiarato, in precedenza, che gli immobili erano stati promessi in vendita, Pt_5
avendo, anzi, affermato di vantare diritti di credito sui medesimi, da farsi valere in sede di successiva vendita o di divisione del compendio in comunione.
Tali essendo le doglianze mosse dall'appellante alla pronunzia impugnata, ritiene la Corte che esse siano fondate.
All'udienza dell'11.7.2019 ha dichiarato, per quanto rileva in questa sede, “a.d.r.: Persona_8
ricordo che la mattina del 28.09.2008, prima che partissimo per DO mia figlia, su richiesta
di sottoscrisse due fogli in bianco, in basso, non ricordo se a destra o sinistra del Parte_5
foglio ma dove c'era una x, e quasi alla fine di esso, necessari a dire del per far apporre Pt_5
negli appartamenti oggetto di causa i contatori e per la stipula di contratti di fornitura di acqua per
ciascuno degli appartamenti;
A.d.r.: ricordo che detti fogli erano completamente bianchi,
dall'origine di detti alla fine;
A.d.r.: ricordo che detti fogli erano costituiti da due fogli A4, dove il
contrassegnò una “x” di piccole dimensioni, affinché la Parte_5 Parte_1
firmasse proprio in quel preciso posto e non in altro lato o posto del foglio…”.
Le suddette dichiarazioni, criticamente valutate, inducono a ritenere acclarato che, allorquando il ha chiesto alla di sottoscrivere i due fogli in bianco in formato A4, era già Pt_5 Pt_1 presente la “x” dove quest'ultima apponeva la propria sottoscrizione.
Detto convincimento si fonda sull'affermazione “dove c'era una x” e dalla mancata specificazione di qualsiasi gesto da cui inferire che l'apposizione del segno sia avvenuta immediatamente prima della firma da parte della , non avendo la teste riferito che in quel contesto spazio- Pt_1
temporale il avesse in mano una penna e se ne fosse servito per scrivere “x” proprio nel Pt_5
punto in cui la moglie avrebbe firmato immediatamente dopo. Conseguentemente, la successiva affermazione, secondo cui “il contrassegnò una “x” di piccole dimensioni”, non Parte_5
può avere il significato che è stato attribuito dalla pronuncia impugnata, peraltro in contrasto con le risultanze della c.t.u. che ha accertato che la “x” e i puntini apposti sul documento in verifica non derivano da una realizzazione con penna, bensì da un processo di stampa.
L'ausiliario ha, infatti, chiaramente spiegato che “la “X” a prima vista potrebbe apparire come un
segno di riferimento vergato a mano non essendo un carattere meccanografico, ma dalle immagini
ad infrarossi emerge chiaramente che sul foglio in verifica il segno della X non è stato apposto da
una mano, ma tramite un processo di stampa”, atteso che non scompare (al pari del testo e della riga rilevabile sul lato dove ha apposto la firma ), a differenza delle quattro Controparte_1
sottoscrizioni che, riprese ai raggi IR, non sono visibili.
Pertanto, il segno “x” è stato prima vergato a mano su un foglio e poi fotocopiato e/o riprodotto sul foglio oggetto della verifica, avendo il c.t.u. evidenziato che “Nel caso in esame ci troviamo al
cospetto di un processo di stampa seguito da manoscrittura, il velo di materiale oleoso che si
deposita sul materiale da stampa a seguito del passaggio della penna fa sì che questo ultimo
presenti un viraggio cromatico da nero a rosa-violaceo, come nel caso di specie…”
Secondo l'ausiliario, il foglio ha subito almeno due processi di stampa, perché la stampante utilizzata per il testo del contratto è una inkjet a colori, mentre la “x” su cui ha firmato la Pt_1
è stata stampata con toner.
A giudizio di questa Corte, la lettura critica della deposizione della teste e degli Tes_1 accertamenti compiuti dall'ausiliario rende di palmare evidenza che il documento oggetto della querela di falso è stato frutto dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco.
Tale conclusione risulta corroborata dagli ulteriori elementi emergenti dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione in atti, tutti convergenti nella direzione che il documento azionato non sia stato genuinamente formato.
Detti elementi sono costituiti:
a) dal fatto che il documento denominato preliminare sia stato posto a fondamento della domanda
ex art. 2932 c.c. solo nel 2018, dopo oltre nove anni dalla data indicata come quella della stipula e dopo sei anni dal pagamento dell'ultima rata, senza il deposito di alcuna quietanza di pagamento,
malgrado i promissari acquirenti avessero allegato di aver corrisposto, dopo la sua sottoscrizione, la cospicua somma di euro 130.000,00 in rate mensili, sempre in contanti, senza allegare le ragioni per cui non hanno fatto ricorso a sistemi di pagamento tracciabili;
b) dalla circostanza che, in questo lasso di tempo di prolungata inerzia da parte dei fratelli CP_1
gli immobili sono stati dal concessi in locazione a terzi e indicati nel ricorso per sequestro Pt_5
conservativo in danno della quali garanzia del danno endofamiliare asseritamente patito Pt_1
per effetto del tradimento, senza menzionare che essi erano stati oggetto di una promessa di vendita;
c) dal fatto, indicato nella pronuncia di separazione in atti, che essi sono stati richiesti in cambio della disponibilità offerta dal a disconoscere il minore nato in Pt_5 Persona_5
costanza di matrimonio con la , ma figlio naturale di , attuale compagno della Pt_1 Persona_3
ed ex cognato del Pt_1 Pt_5
d) dalla circostanza che il restando contumace, ha rinunciato ad offrire una differente Pt_5
lettura della vicenda, avvalorando così il convincimento che l'operazione sottesa all'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco dalla fosse preordinata a privare quest'ultima Pt_1
delle quote di proprietà vantate sui beni indicati nel foglio abusivamente riempito.
Di contro, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_3 , indotti dai germani , induce a ritenere che esse siano state – quanto meno –
[...] CP_1
compiacenti, contrastando con le obiettive risultanze degli accertamenti tecnici compiuti dall'ausiliario.
Le stesse dichiarazioni rese dalla teste non confortano l'assunto dei Persona_6
promissari acquirenti, risultando, da un lato, inattendibili, non avendo la teste nemmeno precisato giorni ed orari in cui, nell'arco di sei mesi dalla nascita di avvenuta il Persona_5
27.5.2008, avrebbe svolto l'attività di collaboratrice domestica nell'interesse dei coniugi
, né indicato le circostanze per cui la madre del primo avrebbe dovuto renderle Controparte_3
noti i motivi della presenza del , specificando anche l'ammontare delle rate di prezzo, e, CP_1
dall'altro, essendo de relato.
In conclusione, il Collegio di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze delle prove orali,
tenuto conto dell'esito degli accertamenti tecnici compiuti dal c.t.u., e non ha valorizzato gli elementi che emergevano dallo stesso atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione formatasi in altri giudizi, comprovanti, senza ombra di dubbio, il confezionamento del preliminare di vendita, al fine di sottrarre alla i beni di cui era comproprietaria. Pt_1
§ 5. Le spese di lite.
L'accoglimento dell'appello travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022.
Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III,
ord. 13.7.2021, n. 19989). La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità per tutte le fasi processuali, tranne che per quella di trattazione/istruzione del presente giudizio per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 17.11.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
e gli eredi di vanno condannati al relativo pagamento in via Controparte_1 Persona_1
solidale, ex art. 97 c.p.c., trattandosi di controversia da considerarsi di interesse comune, atteso che tutti gli eredi devono partecipare al processo in quanto litisconsorti necessari (v. Cass. civ., sez. III,
20.12.2011, n. 27562)
Nulla va riconosciuto, in assenza di documentazione, per le spese vive.
§ 6. Statuizione accessoria.
Essendo stata accertata la falsità documentale, ai sensi dell'art. 226 c.p.c. vanno date nel dispositivo le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., rubricato “Pronuncia sulla falsità di documenti”.
Conseguentemente, va ordinata la cancellazione totale del testo della scrittura privata denominata
“Preliminare di vendita”, datata Sant'TI (Na) 01.10.2008, da eseguirsi mediante sbarramento dell'intero testo e delle sottoscrizioni apposte in calce e, a seguire, con l'annotazione “Documento
dichiarato falso all'esito del giudizio incidentale di falso promosso da ”. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di;
Parte_5
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1234/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, accerta e dichiara la falsità materiale del contratto preliminare datato 1.10.2008;
c) condanna nonché e Controparte_1 CP_2 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , al pagamento, in solido tra loro, delle spese di Parte_4 Persona_1 lite in favore di , liquidate per il giudizio di primo grado in euro 10.860,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, e per il presente giudizio in euro 10.313,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nonché di Controparte_1 CP_2
e quali eredi di , in solido tra Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
loro;
e) ordina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p,, che la scrittura denominata “Preliminare di vendita”, datata Sant'TI (Na) 1.10.2008, prodotta dagli attori nel giudizio n. 4909/2018 davanti al Tribunale di Napoli Nord, venga totalmente cancellata mediante sbarramento dell'intero testo e delle sottoscrizioni apposte in calce e, a seguire, con l'annotazione
“Documento dichiarato falso all'esito del giudizio incidentale di falso promosso da Parte_1
”.
[...]
Napoli, 12 giugno 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi