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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 359 dell'anno 2025, promossa da e entrambi con l'Avv. Barbara Studer Parte_1 Parte_2
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 29 giugno 2009, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 2009, parte II, n. 27,
Serie A, Ufficio 1;
- che dalla loro unione è nata il [...]; Per_1 - che il tribunale di Tivoli ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi medesimi con decreto n. 4994/2021 del 2 novembre 2021;
- che datta data di pronuncia della separazione alla data odierna sono trascorsi ormai molti anni durante i quali i coniugi non hanno avuto alcuna comunanza di vita, né materiale, né spirituale, sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1 della legge n.55 del 6 maggio 2015 in modifica dell'art. 3, n. 2), lett. B) della legge n. 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno da divorziati con l'obbligo di mutuo rispetto e di comunicare l'un
l'altro gli eventuali cambi di residenza;
2) la figlia sarà affidata in modo condiviso e paritario ad entrambi i Persona_2 genitori, che ne cureranno l'educazione e l'istruzione;
3) la figlia vivrà in modo stabile e prevalente con la madre, Sig.ra Persona_2 Pt_2
con la quale attualmente vive, presso la residenza di quest'ultima, sita in Guidonia
[...]
Montecelio, Via Giuseppe Giusti n. 9/E;
4) Il padre, Sig. , potrà vedere e tenere con sé la figlia in maniera Parte_1 Per_1
più ampia e comunque nei tempi e con le modalità di seguito indicati: almeno due pomeriggi la settimana, generalmente il lunedì e giovedì, prelevando la figlia da scuola
e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 20.00 circa, oltre naturalmente ai fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10:00 circa fino alla domenica, quando la riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 19:00 c.a.; in merito al periodo estivo che sarà di 15 gg. consecutivi, i genitori concorderanno entro il
31 maggio di ciascun anno, in relazione alle loro reciproche esigenze di lavoro, in quale periodo del mese di giugno, luglio o agosto la figlia trascorrerà le vacanze con il padre
e con la madre. I genitori potranno avere la figlia con sé durante le festività natalizie per una settimana, nella quale, alternativamente negli anni, ricada o il Natale o il
Capodanno, nonché, alternativamente negli anni, per il periodo delle festività pasquali e delle altre festività di calendario;
nelle ulteriori occasioni di vacanze scolastiche (ponti, carnevale, ecc.) i genitori concorderanno le modalità di incontro;
4) Il padre, Sig. , si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro Parte_1 Parte_2 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, a titolo di mantenimento della figlia , rivalutabile in base all'Indice Istat corrente, nonché il 50% delle spese Per_1
straordinarie; in ordine alla determinazione delle voci di spesa che devono considerarsi caratterizzate dalla straordinarietà le parti condividono e accettano l'indicazione contenuta nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Tivoli che si allega;
5) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
6) Il Sig. rinuncia sin d'ora e per il futuro a richiedere l'assegno Parte_1 familiare per sé impegnandosi a garantirne l'utilizzo a favore della Sig.ra che Pt_2
attualmente lo percepisce;
7) i coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto.
All'udienza del 4 aprile 2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse della figlia minorenne.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse della minore delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 359 dell'anno 2025 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Pt_1
e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Taranto dell'anno 2009, parte II, n. 27, Seria A, Ufficio 1, alle condizioni riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai