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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3394/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 3394/2024 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Luca Sprezzola con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Donà di Piave (VE) in data 26.10.2002 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, parte II^, Serie A, n. 93; che dall'unione sono nati i figli (in data 10.12.2001) e (in Persona_1 Persona_2 data 08.11.2006); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Donà di Piave (Ve) in Via Pola, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà di viene assegnata a quest'ultimo. Parte_2 pagina 1 di 3 ha già trasferito la propria residenza in via Brusade, 107/9, San Donà di Piave (Ve). Parte_1
Il figlio nelle more dello svolgimento della presente procedura di separazione, è Persona_2 divenut data 8.11.2024, di tal ché non si declina nulla in ordine all'affidamento, né per lui, né per l'altro figlio già maggiorenne e di anni 23. Persona_1
Si precisa che entrambi i figli hanno trasferito la loro residenza presso la madre in via Brusade, 107/9, San Donà di Piave (Ve).
3. Entrambi i coniugi verseranno nel c/c del figlio acceso presso banca Mediolanum Persona_2 ed il cui IBAN è [...] la somma di euro 125,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Entrambi i coniugi verseranno altresì nel c/c dell'altro figlio acceso presso Persona_1 banca Mediolanum ed il cui IBAN è [...] i euro 125,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, specificando altresì i coniugi che rientrano nel 50% delle spese straordinarie le seguenti voci esemplificative e non esaustive: contratto utenze telefoniche mobili dei figli, vestiario, gita scolastica, libri, rette scolastiche, hobby, trasporti.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco con la precisazione che Parte_1 percepirà il 100% dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli.
7. La sig.ra è proprietaria di autovettura Lancia Ypsilon TG. FY483EX che rimarrà Parte_1 nella sua es lità. Il dott. è proprietario di autovettura Volkswagen Parte_2
PASSAT TG. EY295MM che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
8. I c/c di rispettiva proprietà restano nella piena ed unica disponibilità dei proprietari.
9. La casa di via Pola, 10, San Donà di Piave resta affidata in via esclusiva al proprietario Parte_2
[...]
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
12. I coniugi chiedono l'omologazione.”;
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 19.05.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ., pagina 2 di 3 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) (N. 93 Parte II Serie A dell'anno 2002).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati di dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 3394/2024 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Luca Sprezzola con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Donà di Piave (VE) in data 26.10.2002 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, parte II^, Serie A, n. 93; che dall'unione sono nati i figli (in data 10.12.2001) e (in Persona_1 Persona_2 data 08.11.2006); che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Donà di Piave (Ve) in Via Pola, 10, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà di viene assegnata a quest'ultimo. Parte_2 pagina 1 di 3 ha già trasferito la propria residenza in via Brusade, 107/9, San Donà di Piave (Ve). Parte_1
Il figlio nelle more dello svolgimento della presente procedura di separazione, è Persona_2 divenut data 8.11.2024, di tal ché non si declina nulla in ordine all'affidamento, né per lui, né per l'altro figlio già maggiorenne e di anni 23. Persona_1
Si precisa che entrambi i figli hanno trasferito la loro residenza presso la madre in via Brusade, 107/9, San Donà di Piave (Ve).
3. Entrambi i coniugi verseranno nel c/c del figlio acceso presso banca Mediolanum Persona_2 ed il cui IBAN è [...] la somma di euro 125,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Entrambi i coniugi verseranno altresì nel c/c dell'altro figlio acceso presso Persona_1 banca Mediolanum ed il cui IBAN è [...] i euro 125,00 ciascuno, entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il criterio dettato dal Protocollo di Venezia e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, specificando altresì i coniugi che rientrano nel 50% delle spese straordinarie le seguenti voci esemplificative e non esaustive: contratto utenze telefoniche mobili dei figli, vestiario, gita scolastica, libri, rette scolastiche, hobby, trasporti.
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, gli stessi si dichiarano autosufficienti e rinunciano al mantenimento reciproco con la precisazione che Parte_1 percepirà il 100% dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli.
7. La sig.ra è proprietaria di autovettura Lancia Ypsilon TG. FY483EX che rimarrà Parte_1 nella sua es lità. Il dott. è proprietario di autovettura Volkswagen Parte_2
PASSAT TG. EY295MM che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
8. I c/c di rispettiva proprietà restano nella piena ed unica disponibilità dei proprietari.
9. La casa di via Pola, 10, San Donà di Piave resta affidata in via esclusiva al proprietario Parte_2
[...]
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
11. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
12. I coniugi chiedono l'omologazione.”;
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 19.05.2025 esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ., pagina 2 di 3 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) (N. 93 Parte II Serie A dell'anno 2002).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 26.6.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3