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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6970 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR LI LU LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3543 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Fabio Parte_1 P.IVA_1 Basili e Claudio Basili nel cui studio in Roma, Via Valadier n. 36 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Renato CP_1 P.IVA_2 Negroni e Massimo Negroni nel cui studio in Roma, Via Albalonga n. 40 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19791 pubblicata il 21/12/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 12 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti della per sentire accogliere le
CP_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la si è
CP_1 resa inadempiente al contratto sottoscritto in data 01/04/2016 e che ha illegittimamente deciso di recedere dallo stesso contratto;
2) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione
CP_1 dell'importo di euro 24.400,00, oltre interessi e rivalutazione, corrispondenti al contributo ricevuto;
3) condannare la al
CP_1 pagamento dell'importo di euro 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017, corrispondenti al valore dei due tintometri in comodato e non restituiti;
4) condannare la al risarcimento dei danni
CP_1 conseguenti all'illegittimo recesso, da liquidarsi in via equitativa;
5) con vittoria delle spese ed onorari del giudizio in favore dei difensori antistatari”.
L'attrice, a tal fine, ha esposto: 1) di essere un distributore per la promozione e la vendita dei prodotti vernicianti per carrozzeria IK e ON in forza di contratto stipulato con tali società; 2) di aver sottoscritto con la in data 1/04/2016, un contratto avente a CP_1 oggetto la vendita dei prodotti IK e ON, da lei distribuiti, e il miglioramento della posizione di mercato e della funzionalità aziendale della stessa con nuovi investimenti;
3) di aver provveduto, in virtù CP_1 di quanto stabilito contrattualmente, all'approvvigionamento dei prodotti a marchio IK e ON in favore della 4) di aver CP_1 riconosciuto alla conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del CP_1 suddetto contratto e come risultante dalla fatt. n. 85 del 15/7/2016, un contributo nella misura di € 20.000,00 più IVA, per un importo complessivo di € 24.400,00, allo scopo di migliorare la posizione di mercato della convenuta;
5) che l'importo di € 24.400,00 era stato corrisposto mediante compensazione di partite, come si evinceva dall'estratto conto allegato;
6) di aver consegnato in comodato alla in data 27/05/2016, sempre CP_1 al fine di favorire il collocamento di quest'ultima in una più favorevole posizione di mercato con l'apertura di una nuova sede, n. 2 tintometri completi, di cui il primo aveva un valore di € 8.989,30, con documento di trasporto n. 1749 sottoscritto dalla convenuta, e il secondo aveva un valore di € 13.226,30, con documento di trasporto n. 1750, parimenti sottoscritto dalla stessa;
7) che, dopo un primo periodo di proficua collaborazione, i rapporti tra le parti si erano deteriorati in conseguenza delle ripetute e gravi inadempienze della 8) che la convenuta, in primo CP_1 luogo, non aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 735 del 30/11/2016, n. 805 del 30/12/2016, n. 62 del 31/1/2017 e n. 129 del 28/02/2017, relative a forniture di prodotti vernicianti;
di aver pertanto richiesto e ottenuto, per conseguire il pagamento del complessivo importo di € 25.392,87 di cui alle suddette fatture, il decreto ingiuntivo n.
pag. 2 di 12 19218/2017, emesso da questo Tribunale in data 17/8/2017 e notificato in data 30/08/2017, successivamente opposto dalla 9) che CP_1 inoltre la convenuta, a decorrere dal mese di marzo 2017, aveva deciso di recedere o comunque di cessare di dare esecuzione al contratto prima del termine di scadenza dell'1/04/2021, interrompendo l'emissione di ogni ordine di acquisto e comunicando la propria volontà con mail del 14/03/2017, con ciò venendo meno all'obbligazione contrattuale assunta di acquistare prodotti vernicianti IK e ON per un importo non inferiore a € 200.000,00 più IVA, entro la durata del contratto (1/4/2016 – 1/4/2021), ovvero € 40.000,000 più IVA per ciascun anno, e non provvedendo alla restituzione del contributo ricevuto di € 24.400,00 previsto contrattualmente dall'art. 3; 10) che controparte, infine, non aveva provveduto alla restituzione dei due tintometri concessi in comodato in data 27/05/2016, nonostante l'espressa diffida inviata in data 27/6/2017; 11) di aver addebitato alla a causa della mancata restituzione, gli CP_1 importi relativi al valore dei due tintometri con l'emissione in data 17/10/2017 delle fatture n. 615 per € 8.985,30 e n. 616 per € 13.126,30; di aver quindi trasmesso alla convenuta, con racc. a.r., anticipata a mezzo PEC in data 19/10/2017, le fatture n. 615 e 616, diffidandola all'immediato pagamento del corrispondente importo di € 22.111,60 e ottenendo risposta negativa;
12) di avere pertanto diritto, in conseguenza delle reiterate e gravissime inadempienze contrattuali, di ottenere dalla la CP_1 restituzione dell'importo di € 24.400,00, oltre il pagamento dell'importo di
€ 22.111,60 corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato e non restituiti, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo recesso contrattuale da determinarsi in via equitativa, tenendo conto del corrispettivo convenuto contrattualmente per l'intero periodo e dalla circostanza che aveva provveduto all'approvvigionamento dei materiali per le forniture;
che peraltro, l'illegittimo recesso della le aveva provocato gravi problemi CP_1 anche con la casa madre Akzonobel, con conseguente e rilevante calo del suo fatturato. Si è costituita tardivamente in giudizio la chiedendo CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Il rigetto delle avverse domande, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte. In subordine, si voglia tener conto, quale eccezione riconvenzionale, del danno subito dalla in virtù dei cattivi CP_1 funzionamenti dei macchinari consegnati, nonché dei ritardi e nelle omissioni delle forniture di vernici e merci da parte della per Parte_1 un importo pari a quanto ex adverso richiesto”. La convenuta, in particolare, ha eccepito: 1) l'inadempimento della alle obbligazioni che aveva assunto con il suddetto contratto, Parte_1 non avendo fornito la merce o avendola fornita in ritardo;
2) che il comodato dei tintometri si era in realtà rivelato dannoso, perché i pag. 3 di 12 macchinari non erano funzionanti e avevano causato ulteriori ritardi che si erano accumulati a quelli derivanti dalla mancata fornitura di merci, con conseguente danno all'immagine nei confronti della clientela;
3) la mancanza di prova circa i versamenti che la assumeva di aver Parte_1 eseguito a suo favore, atteso che essi non si evidenziavano all'interno dell'estratto conto;
4) di non aver mai negato la propria collaborazione per il ritiro dei tintometri, anzi, più volte, era stata lei stessa a sollecitare il ritiro dei macchinari, ma sempre senza esito;
5) che gli inadempimenti di controparte le avevano causato dei ritardi nel ciclo lavorativo e quindi nella riconsegna delle autovetture ai clienti;
6) di non aver posto in essere alcun inadempimento, per cui alcuna somma era dovuta alla né Parte_1 per i presunti incentivi, né per il controvalore dei tintometri, che parte attrice si era sempre rifiutata di ritirare;
7) che la sua mail del 14/3/17, con la quale la riteneva si fosse esercitato il recesso dal contratto, Parte_1 era in realtà l'ennesima lamentela e contestazione della mancata fornitura di merce, nella quale aveva rappresentato che sarebbe rimasta in attesa di riscontro, essendo costretta altrimenti ad acquistare merce da terzi. L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta alla stregua dell'ordinanza del 17/12/2018 che qui si intende riportata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibili l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale avanzate dalla ha condannato la al pagamento, in favore della CP_1 CP_1
della somma di € 24.400,00 oltre interessi legali dal Parte_1 28/06/2017 sino all'effettivo soddisfo;
ha rigettato la domande di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017 e la domanda risarcitoria formulate dalla Parte_1 nei confronti della ha infine compensato tra le parti le spese CP_1 di giudizio;
.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In via preliminare va evidenziato che l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale formulate dalla con la comparsa di costituzione - trattandosi di eccezioni di CP_1 merito riferite a diritti disponibili e, pertanto, non rilevabili d'ufficio - devono essere dichiarate inammissibili, essendosi la convenuta costituita solo il giorno prima dell'udienza di comparizione e, quindi, tardivamente. Si deve rammentare, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 2°e 171, comma 2°, c.p.c. il convenuto ha l'onere di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, già al momento della comparsa di risposta, e di costituirsi almeno venti giorni prima pag. 4 di 12 dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c.. Ebbene, nella specie, la a fronte CP_1 dell'udienza di prima comparizione fissata in data 15/05/2018, risulta essersi costituita solo il 14/05/2018 e, dunque, tardivamente. Sul punto si osserva che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376). Ciò posto, occorre premettere in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Ebbene, la a fondamento delle sue domande ha prodotto: Parte_1
1) il contratto stipulato, in data 1/04/2016, con la avente a oggetto CP_1 la vendita dei prodotti a marchio IK e ON da essa distribuiti e il miglioramento della posizione di mercato e della funzionalità aziendale con nuovi investimenti della suddetta società, nel quale - all'art.
2 - si legge:
“allo scopo di migliorare la sua posizione di mercato, si Parte_2 impegna a riconoscere a un contributo nella misura di €
CP_1 20.000,00 più Iva al 22%...”, e - all'art. 3, par.
2 - si legge: “nel caso in cui decidesse di recedere o comunque di cessare in via di fatto di
CP_1 dare esecuzione al contratto prima del termine prestabilito (01/04/2021), sarà tenuta a rimborsare alla la somma
CP_1 Parte_2 anitcipatagli, oltre agli interessi di mora ex Dlgs 231/2002…”; 2) la copia della fattura n. 95 del 15/07/2016 emessa dalla nella quale viene
CP_1 indicato il pagamento di € 24.400,00 a titolo di “premio come da contratto del 01/04/2016”, avvenuto tramite compensazione di fatture;
3) la copia del suo estratto conto, relativo ai rapporti di dare avere con la nel
CP_1 quale si dà atto del pagamento di € 24.400,00 a mezzo di compensazione fatture;
4) il decreto ingiuntivo n. 19218/2017, emesso da questo Tribunale
pag. 5 di 12 a carico della per il mancato pagamento delle fatture n. 735 del CP_1 30/11/2016, n. 805 del 30/12/2016, n. 62 del 31/1/2017 e n. 129 del 28/02/2017, relative a forniture di prodotti vernicianti;
5) la e-mail della datata 14/03/2017, con la quale quest'ultima rappresenta quanto CP_1 segue: “a seguito delle numerose discordanze con il fornitore ci Parte_2 troviamo costretti ad interrompere le forniture. Pertanto rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, altresì ci troveremo costretti a fornirci altrove” (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice). Detta produzione, in conformità al condivisibile principio di diritto dell'attore che agisce per l'adempimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico dell'attrice, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del contratto stipulato con la nonché allegato CP_1
l'inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento di alcune fatture emesse per la fornitura di materiali vernicianti e, a seguito del recesso o comunque della cessazione del rapporto contrattuale provocato da quest'ultima, nel mancato rimborso della somma anticipatale pari a € 24.400,00. A fronte di tale dimostrazione spettava, pertanto, alla CP_1 fornire la prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, come anticipato, le eccezioni sollevate da parte convenuta sono inammissibili e quindi non possono essere valutate per contrastare la pretesa attorea. Deve pertanto reputarsi che dalle suddette risultanze emerga, in primo luogo, che il recesso o comunque l'anticipata cessazione del rapporto contrattuale provocata dalla convenuta sia ingiustificata, atteso che la stessa era inadempiente. Va aggiunto che la documentazione allegata comprova l'effettivo esborso da parte della della suddetta cifra a favore della Parte_1
posto che tale dazione - prevista dal contratto concluso tra le parti CP_1
- è riscontrata dalla fattura n. 95 del 15/07/2016 emessa dalla stessa convenuta e dal citato estratto conto. Occorre infine evidenziare che la e-mail inviata dalla in CP_1 data 14/03/2017, con la quale quest'ultima interrompeva il rapporto contrattuale per cui è causa, legittima parte attrice a richiedere la restituzione del citato importo di € 24.400,00, atteso che l'art. 3 del contratto di somministrazione subordinava tale pretesa non solo al recesso della ma anche alla cessazione in via di fatto dell'esecuzione del CP_1 contratto prima del termine prestabilito (1/04/2021). Da tanto deriva l'accoglimento della domanda attorea sopra indicata sub 2, con condanna della convenuta a corrispondere in favore della la somma di € 24.400,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 ricezione della diffida (28/06/2017; cfr. doc. 10, allegato al fascicolo di parte attrice) fino al saldo. Non spetta la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
pag. 6 di 12 La domanda attorea di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60, corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato, deve essere invece disattesa. Invero, in base alla normativa codicistica (cfr. artt. 1803, 1804 co. 3 e 1809 c.c.) l'obbligazione a carico del comodatario consiste nella restituzione materiale della cosa mobile consegnatagli – nel caso di specie i due tintometri –, e non nella corresponsione del loro controvalore economico. Né risulta dagli atti che tali beni siano andati distrutti. Ne deriva che la avrebbe dovuto chiedere la restituzione Parte_1 dei tintometri concessi in comodato e non la condanna del comodatario al pagamento del loro controvalore, con conseguente rigetto della relativa domanda. Infine, anche la richiesta di risarcimento dei danni deve essere rigettata. Per quanto concerne il calo del fatturato che l'attrice avrebbe subito a causa del recesso operato dalla convenuta e dei conseguenti gravi problemi che avrebbe avuto con la società madre Akzonobel, è appena il caso di evidenziare che la stessa non ha offerto alcuna prova di tale pregiudizio. Con riferimento al danno da lucro cessante relativo ai corrispettivi delle somministrazioni non fornite alla occorre precisare che non CP_1 appare possibile quantificare tale mancato guadagno, non avendo la Pt_1 indicato il costo di acquisto dei prodotti vernicianti che avrebbe
[...] dovuto somministrare alla CP_1 A fronte delle carenze di prova come sopra indicate, la domanda di risarcimento del danno deve essere dunque disattesa, non potendo darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127). Considerato, da ultimo, che si ha soccombenza reciproca a norma dell'art. 92 c.p.c., non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli più domande di cui una soltanto sia accolta (cfr. Cass. 14/5/2009 n. 11193 in Guida al diritto, 2009, n. 35, p. 34), e che tale pag. 7 di 12 situazione si ravvisa nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 19791/2021, meglio specificata in premessa ed oggetto della presente impugnativa, per i motivi di cui al presente atto di appello, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e nella successiva memoria ex 183, co. VI n. 1 c.p.c. e pertanto : A. Previa conferma della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che la si CP_1 è resa inadempiente al contratto sottoscritto in dara 01/04/2016 e che ha illegittimamente deciso di recedere dallo stesso contratto, ed ha conseguentemente condannato la appellata alla restituzione CP_1 dell'importo di Euro 24.400,00 oltre interessi e rivalutazione, corrispondenti al contributo ricevuto;
In riforma della sentenza n. 19791/2021: B. Condannare la al pagamento dell'importo di CP_1 euro 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017, corrispondenti al valore dei due tintometri in comodato e non restituiti;
C. Condannare la al risarcimento dei danni conseguenti CP_1 all'illegittimo recesso, da liquidarsi in via equitativa;
D. Con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio in favore dei difensori antistatari”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“…il rigetto dell'appello con condanna alle spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
All'udienza del 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata pag. 8 di 12 nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'importo corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato – Omesso esame della documentazione in atti”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60, sull'erroneo presupposto che essa appellante avesse dovuto richiedere la loro restituzione anziché l'equivalente in denaro, trascurando che la avrebbe confessato di non averli restituiti, potendo in tal caso il CP_1 comodante reclamare il corrispondente valore a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità oggettiva della restituzione, non avendo la provveduto alla restituzione al momento del pur illegittimo recesso CP_1 esercitato il 14/3/2017, né tantomeno a seguito della diffida con la raccomandata del 27/6/2017, tanto più che risulterebbe documentalmente dalla mail del 27/4/2017 che i due tintometri sarebbero stati smaltiti come rifiuti ovvero resi inservibili.
Il motivo è infondato.
pag. 9 di 12 E' pacifico che i due tintometri non siano stati restituiti nonostante la abbia diffidato la alla loro restituzione con la Parte_1 CP_1 raccomandata del 27/6/2017. Non è vero che l'omessa restituzione determini l'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligazione restitutoria propria del comodatario, e di conseguenza non è invocabile l'inadempimento da impossibilità della prestazione restitutoria che darebbe luogo al risarcimento del danno per equivalente. Molto più semplicemente la restituzione chiesta stragiudizialmente andava domandata anche nel giudizio, sulla base della facoltà propria del comodante di esigere la restituzione immediata in mancanza di termine, ovvero sulla base del disimpegno contrattuale manifestato dal comodatario il 14/3/2017. Non è neppure vero che i due tintometri sarebbero stati smaltiti come rifiuti ovvero resi inservibili. La circostanza è rimasta non provata, come anche il primo giudice ha rilevato, dal momento che con la mail del 27/4/2017 la metteva CP_1
a disposizione per il ritiro il “computer” della (ma pare che Parte_1 l'espressione indichi i tintometri), che in caso di mancato ritiro sarebbe stato smaltito come rifiuto, non risultando neppure smentita l'allegazione della per cui i tintometri sarebbero tuttora a disposizione per il ritiro, CP_1 costituendo per essa un mero ingombro all'interno dell'attività commerciale. Dunque, la non aveva affatto smaltito come rifiuto i due CP_1 tintometri, ma li aveva messi a disposizione per il ritiro, sicchè, se anche la avesse preteso di riceverli anziché di ritirarli a proprie cure e Parte_1 spese, avrebbe semmai dovuto chiedere la restituzione in giudizio, non già il loro controvalore economico a titolo risarcitorio.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la legittima richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice alla luce del grave inadempimento della convenuta – Mancata valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva escluso il danno da mancato guadagno, sull'erroneo presupposto che essa appellante non avesse fornito la prova del calo di fatturato e del lucro cessante, trascurando che al momento di introdurre il giudizio, a causa del recesso del comodatario e ben prima della naturale scadenza del contratto, non avrebbe potuto dare tale prova, circostanze che avrebbero giustificato la valutazione equitativa del danno.
Il motivo è infondato.
pag. 10 di 12 Nella narrativa della citazione di primo grado si legge che
“l'illegittimo recesso della dal contratto inter partes ha CP_1 provocato gravi problemi anche tra la Società attrice e la casa madre AKZONOBEL, con conseguente e rilevante calo del fatturato dell'attrice”. Viene, in altre parole, postulato un calo di fatturato immediatamente percepibile, di cui tuttavia la non ha fornito alcuna prova, Parte_1 nonostante sarebbe bastato un semplice raffronto con le precedenti annualità per apprezzarlo, restando pure vago il contrasto che sarebbe stato indotto con la propria casa madre nella prospettiva della compromissione anche degli affari futuri. D'altra parte, come ricorda il primo giudice, anche il danno da lucro cessante lamentato rispetto ai corrispettivi delle somministrazioni non fornite alla manca persino dell'indicazione del costo di acquisto CP_1 dei prodotti vernicianti che avrebbe dovuto somministrare.
Vero è che lo sfogo della liquidazione equitativa del danno è condizionato dall'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare, non esonerando la parte onerata dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 in relazione all'effettivo valore della causa, indicato dallo stesso appellante, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. 19791 Parte_1 CP_1 pubblicata il 21/12/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di , e per essa in favore dei procuratori CP_1
pag. 11 di 12 dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
AR LI LU LL LA ZZ
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LA ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. AR LI LU LL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3543 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Fabio Parte_1 P.IVA_1 Basili e Claudio Basili nel cui studio in Roma, Via Valadier n. 36 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli avvocati Renato CP_1 P.IVA_2 Negroni e Massimo Negroni nel cui studio in Roma, Via Albalonga n. 40 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19791 pubblicata il 21/12/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 12 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti della per sentire accogliere le
CP_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la si è
CP_1 resa inadempiente al contratto sottoscritto in data 01/04/2016 e che ha illegittimamente deciso di recedere dallo stesso contratto;
2) conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione
CP_1 dell'importo di euro 24.400,00, oltre interessi e rivalutazione, corrispondenti al contributo ricevuto;
3) condannare la al
CP_1 pagamento dell'importo di euro 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017, corrispondenti al valore dei due tintometri in comodato e non restituiti;
4) condannare la al risarcimento dei danni
CP_1 conseguenti all'illegittimo recesso, da liquidarsi in via equitativa;
5) con vittoria delle spese ed onorari del giudizio in favore dei difensori antistatari”.
L'attrice, a tal fine, ha esposto: 1) di essere un distributore per la promozione e la vendita dei prodotti vernicianti per carrozzeria IK e ON in forza di contratto stipulato con tali società; 2) di aver sottoscritto con la in data 1/04/2016, un contratto avente a CP_1 oggetto la vendita dei prodotti IK e ON, da lei distribuiti, e il miglioramento della posizione di mercato e della funzionalità aziendale della stessa con nuovi investimenti;
3) di aver provveduto, in virtù CP_1 di quanto stabilito contrattualmente, all'approvvigionamento dei prodotti a marchio IK e ON in favore della 4) di aver CP_1 riconosciuto alla conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del CP_1 suddetto contratto e come risultante dalla fatt. n. 85 del 15/7/2016, un contributo nella misura di € 20.000,00 più IVA, per un importo complessivo di € 24.400,00, allo scopo di migliorare la posizione di mercato della convenuta;
5) che l'importo di € 24.400,00 era stato corrisposto mediante compensazione di partite, come si evinceva dall'estratto conto allegato;
6) di aver consegnato in comodato alla in data 27/05/2016, sempre CP_1 al fine di favorire il collocamento di quest'ultima in una più favorevole posizione di mercato con l'apertura di una nuova sede, n. 2 tintometri completi, di cui il primo aveva un valore di € 8.989,30, con documento di trasporto n. 1749 sottoscritto dalla convenuta, e il secondo aveva un valore di € 13.226,30, con documento di trasporto n. 1750, parimenti sottoscritto dalla stessa;
7) che, dopo un primo periodo di proficua collaborazione, i rapporti tra le parti si erano deteriorati in conseguenza delle ripetute e gravi inadempienze della 8) che la convenuta, in primo CP_1 luogo, non aveva provveduto al pagamento delle fatture n. 735 del 30/11/2016, n. 805 del 30/12/2016, n. 62 del 31/1/2017 e n. 129 del 28/02/2017, relative a forniture di prodotti vernicianti;
di aver pertanto richiesto e ottenuto, per conseguire il pagamento del complessivo importo di € 25.392,87 di cui alle suddette fatture, il decreto ingiuntivo n.
pag. 2 di 12 19218/2017, emesso da questo Tribunale in data 17/8/2017 e notificato in data 30/08/2017, successivamente opposto dalla 9) che CP_1 inoltre la convenuta, a decorrere dal mese di marzo 2017, aveva deciso di recedere o comunque di cessare di dare esecuzione al contratto prima del termine di scadenza dell'1/04/2021, interrompendo l'emissione di ogni ordine di acquisto e comunicando la propria volontà con mail del 14/03/2017, con ciò venendo meno all'obbligazione contrattuale assunta di acquistare prodotti vernicianti IK e ON per un importo non inferiore a € 200.000,00 più IVA, entro la durata del contratto (1/4/2016 – 1/4/2021), ovvero € 40.000,000 più IVA per ciascun anno, e non provvedendo alla restituzione del contributo ricevuto di € 24.400,00 previsto contrattualmente dall'art. 3; 10) che controparte, infine, non aveva provveduto alla restituzione dei due tintometri concessi in comodato in data 27/05/2016, nonostante l'espressa diffida inviata in data 27/6/2017; 11) di aver addebitato alla a causa della mancata restituzione, gli CP_1 importi relativi al valore dei due tintometri con l'emissione in data 17/10/2017 delle fatture n. 615 per € 8.985,30 e n. 616 per € 13.126,30; di aver quindi trasmesso alla convenuta, con racc. a.r., anticipata a mezzo PEC in data 19/10/2017, le fatture n. 615 e 616, diffidandola all'immediato pagamento del corrispondente importo di € 22.111,60 e ottenendo risposta negativa;
12) di avere pertanto diritto, in conseguenza delle reiterate e gravissime inadempienze contrattuali, di ottenere dalla la CP_1 restituzione dell'importo di € 24.400,00, oltre il pagamento dell'importo di
€ 22.111,60 corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato e non restituiti, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo recesso contrattuale da determinarsi in via equitativa, tenendo conto del corrispettivo convenuto contrattualmente per l'intero periodo e dalla circostanza che aveva provveduto all'approvvigionamento dei materiali per le forniture;
che peraltro, l'illegittimo recesso della le aveva provocato gravi problemi CP_1 anche con la casa madre Akzonobel, con conseguente e rilevante calo del suo fatturato. Si è costituita tardivamente in giudizio la chiedendo CP_1 di accogliere le seguenti conclusioni: “Il rigetto delle avverse domande, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esposte. In subordine, si voglia tener conto, quale eccezione riconvenzionale, del danno subito dalla in virtù dei cattivi CP_1 funzionamenti dei macchinari consegnati, nonché dei ritardi e nelle omissioni delle forniture di vernici e merci da parte della per Parte_1 un importo pari a quanto ex adverso richiesto”. La convenuta, in particolare, ha eccepito: 1) l'inadempimento della alle obbligazioni che aveva assunto con il suddetto contratto, Parte_1 non avendo fornito la merce o avendola fornita in ritardo;
2) che il comodato dei tintometri si era in realtà rivelato dannoso, perché i pag. 3 di 12 macchinari non erano funzionanti e avevano causato ulteriori ritardi che si erano accumulati a quelli derivanti dalla mancata fornitura di merci, con conseguente danno all'immagine nei confronti della clientela;
3) la mancanza di prova circa i versamenti che la assumeva di aver Parte_1 eseguito a suo favore, atteso che essi non si evidenziavano all'interno dell'estratto conto;
4) di non aver mai negato la propria collaborazione per il ritiro dei tintometri, anzi, più volte, era stata lei stessa a sollecitare il ritiro dei macchinari, ma sempre senza esito;
5) che gli inadempimenti di controparte le avevano causato dei ritardi nel ciclo lavorativo e quindi nella riconsegna delle autovetture ai clienti;
6) di non aver posto in essere alcun inadempimento, per cui alcuna somma era dovuta alla né Parte_1 per i presunti incentivi, né per il controvalore dei tintometri, che parte attrice si era sempre rifiutata di ritirare;
7) che la sua mail del 14/3/17, con la quale la riteneva si fosse esercitato il recesso dal contratto, Parte_1 era in realtà l'ennesima lamentela e contestazione della mancata fornitura di merce, nella quale aveva rappresentato che sarebbe rimasta in attesa di riscontro, essendo costretta altrimenti ad acquistare merce da terzi. L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, essendo state rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta alla stregua dell'ordinanza del 17/12/2018 che qui si intende riportata e confermata;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato inammissibili l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale avanzate dalla ha condannato la al pagamento, in favore della CP_1 CP_1
della somma di € 24.400,00 oltre interessi legali dal Parte_1 28/06/2017 sino all'effettivo soddisfo;
ha rigettato la domande di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017 e la domanda risarcitoria formulate dalla Parte_1 nei confronti della ha infine compensato tra le parti le spese CP_1 di giudizio;
.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “In via preliminare va evidenziato che l'eccezione di inadempimento e l'eccezione riconvenzionale formulate dalla con la comparsa di costituzione - trattandosi di eccezioni di CP_1 merito riferite a diritti disponibili e, pertanto, non rilevabili d'ufficio - devono essere dichiarate inammissibili, essendosi la convenuta costituita solo il giorno prima dell'udienza di comparizione e, quindi, tardivamente. Si deve rammentare, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 166, 167, comma 2°e 171, comma 2°, c.p.c. il convenuto ha l'onere di proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, già al momento della comparsa di risposta, e di costituirsi almeno venti giorni prima pag. 4 di 12 dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma c.p.c.. Ebbene, nella specie, la a fronte CP_1 dell'udienza di prima comparizione fissata in data 15/05/2018, risulta essersi costituita solo il 14/05/2018 e, dunque, tardivamente. Sul punto si osserva che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cass. Civ. Sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376). Ciò posto, occorre premettere in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Ebbene, la a fondamento delle sue domande ha prodotto: Parte_1
1) il contratto stipulato, in data 1/04/2016, con la avente a oggetto CP_1 la vendita dei prodotti a marchio IK e ON da essa distribuiti e il miglioramento della posizione di mercato e della funzionalità aziendale con nuovi investimenti della suddetta società, nel quale - all'art.
2 - si legge:
“allo scopo di migliorare la sua posizione di mercato, si Parte_2 impegna a riconoscere a un contributo nella misura di €
CP_1 20.000,00 più Iva al 22%...”, e - all'art. 3, par.
2 - si legge: “nel caso in cui decidesse di recedere o comunque di cessare in via di fatto di
CP_1 dare esecuzione al contratto prima del termine prestabilito (01/04/2021), sarà tenuta a rimborsare alla la somma
CP_1 Parte_2 anitcipatagli, oltre agli interessi di mora ex Dlgs 231/2002…”; 2) la copia della fattura n. 95 del 15/07/2016 emessa dalla nella quale viene
CP_1 indicato il pagamento di € 24.400,00 a titolo di “premio come da contratto del 01/04/2016”, avvenuto tramite compensazione di fatture;
3) la copia del suo estratto conto, relativo ai rapporti di dare avere con la nel
CP_1 quale si dà atto del pagamento di € 24.400,00 a mezzo di compensazione fatture;
4) il decreto ingiuntivo n. 19218/2017, emesso da questo Tribunale
pag. 5 di 12 a carico della per il mancato pagamento delle fatture n. 735 del CP_1 30/11/2016, n. 805 del 30/12/2016, n. 62 del 31/1/2017 e n. 129 del 28/02/2017, relative a forniture di prodotti vernicianti;
5) la e-mail della datata 14/03/2017, con la quale quest'ultima rappresenta quanto CP_1 segue: “a seguito delle numerose discordanze con il fornitore ci Parte_2 troviamo costretti ad interrompere le forniture. Pertanto rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, altresì ci troveremo costretti a fornirci altrove” (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte attrice). Detta produzione, in conformità al condivisibile principio di diritto dell'attore che agisce per l'adempimento, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico dell'attrice, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del contratto stipulato con la nonché allegato CP_1
l'inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento di alcune fatture emesse per la fornitura di materiali vernicianti e, a seguito del recesso o comunque della cessazione del rapporto contrattuale provocato da quest'ultima, nel mancato rimborso della somma anticipatale pari a € 24.400,00. A fronte di tale dimostrazione spettava, pertanto, alla CP_1 fornire la prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni. Tuttavia, come anticipato, le eccezioni sollevate da parte convenuta sono inammissibili e quindi non possono essere valutate per contrastare la pretesa attorea. Deve pertanto reputarsi che dalle suddette risultanze emerga, in primo luogo, che il recesso o comunque l'anticipata cessazione del rapporto contrattuale provocata dalla convenuta sia ingiustificata, atteso che la stessa era inadempiente. Va aggiunto che la documentazione allegata comprova l'effettivo esborso da parte della della suddetta cifra a favore della Parte_1
posto che tale dazione - prevista dal contratto concluso tra le parti CP_1
- è riscontrata dalla fattura n. 95 del 15/07/2016 emessa dalla stessa convenuta e dal citato estratto conto. Occorre infine evidenziare che la e-mail inviata dalla in CP_1 data 14/03/2017, con la quale quest'ultima interrompeva il rapporto contrattuale per cui è causa, legittima parte attrice a richiedere la restituzione del citato importo di € 24.400,00, atteso che l'art. 3 del contratto di somministrazione subordinava tale pretesa non solo al recesso della ma anche alla cessazione in via di fatto dell'esecuzione del CP_1 contratto prima del termine prestabilito (1/04/2021). Da tanto deriva l'accoglimento della domanda attorea sopra indicata sub 2, con condanna della convenuta a corrispondere in favore della la somma di € 24.400,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 ricezione della diffida (28/06/2017; cfr. doc. 10, allegato al fascicolo di parte attrice) fino al saldo. Non spetta la rivalutazione in difetto di prova del maggior danno non coperto dagli interessi.
pag. 6 di 12 La domanda attorea di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60, corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato, deve essere invece disattesa. Invero, in base alla normativa codicistica (cfr. artt. 1803, 1804 co. 3 e 1809 c.c.) l'obbligazione a carico del comodatario consiste nella restituzione materiale della cosa mobile consegnatagli – nel caso di specie i due tintometri –, e non nella corresponsione del loro controvalore economico. Né risulta dagli atti che tali beni siano andati distrutti. Ne deriva che la avrebbe dovuto chiedere la restituzione Parte_1 dei tintometri concessi in comodato e non la condanna del comodatario al pagamento del loro controvalore, con conseguente rigetto della relativa domanda. Infine, anche la richiesta di risarcimento dei danni deve essere rigettata. Per quanto concerne il calo del fatturato che l'attrice avrebbe subito a causa del recesso operato dalla convenuta e dei conseguenti gravi problemi che avrebbe avuto con la società madre Akzonobel, è appena il caso di evidenziare che la stessa non ha offerto alcuna prova di tale pregiudizio. Con riferimento al danno da lucro cessante relativo ai corrispettivi delle somministrazioni non fornite alla occorre precisare che non CP_1 appare possibile quantificare tale mancato guadagno, non avendo la Pt_1 indicato il costo di acquisto dei prodotti vernicianti che avrebbe
[...] dovuto somministrare alla CP_1 A fronte delle carenze di prova come sopra indicate, la domanda di risarcimento del danno deve essere dunque disattesa, non potendo darsi ingresso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a una valutazione equitativa del danno nell'ipotesi in cui – come nel caso in esame – la prova dell'entità del pregiudizio subito non era per il danneggiato né impossibile, né molto difficoltosa. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. Cass. Civ., Sez. VI, 19/12/2011, n. 27447; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. III, 08/01/2016, n. 127). Considerato, da ultimo, che si ha soccombenza reciproca a norma dell'art. 92 c.p.c., non solo quando il giudice respinga la domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, ma anche quando la parte formuli più domande di cui una soltanto sia accolta (cfr. Cass. 14/5/2009 n. 11193 in Guida al diritto, 2009, n. 35, p. 34), e che tale pag. 7 di 12 situazione si ravvisa nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza, riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 19791/2021, meglio specificata in premessa ed oggetto della presente impugnativa, per i motivi di cui al presente atto di appello, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio e nella successiva memoria ex 183, co. VI n. 1 c.p.c. e pertanto : A. Previa conferma della sentenza nella parte in cui ha accertato e dichiarato che la si CP_1 è resa inadempiente al contratto sottoscritto in dara 01/04/2016 e che ha illegittimamente deciso di recedere dallo stesso contratto, ed ha conseguentemente condannato la appellata alla restituzione CP_1 dell'importo di Euro 24.400,00 oltre interessi e rivalutazione, corrispondenti al contributo ricevuto;
In riforma della sentenza n. 19791/2021: B. Condannare la al pagamento dell'importo di CP_1 euro 22.111,60 di cui alle fatture n. 615 e n. 616 del 17/10/2017, corrispondenti al valore dei due tintometri in comodato e non restituiti;
C. Condannare la al risarcimento dei danni conseguenti CP_1 all'illegittimo recesso, da liquidarsi in via equitativa;
D. Con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio in favore dei difensori antistatari”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“…il rigetto dell'appello con condanna alle spese competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
All'udienza del 21/11/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata pag. 8 di 12 nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Erroneità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'importo corrispondente al valore dei tintometri concessi in comodato – Omesso esame della documentazione in atti”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento dell'importo di € 22.111,60, sull'erroneo presupposto che essa appellante avesse dovuto richiedere la loro restituzione anziché l'equivalente in denaro, trascurando che la avrebbe confessato di non averli restituiti, potendo in tal caso il CP_1 comodante reclamare il corrispondente valore a titolo di risarcimento del danno per l'impossibilità oggettiva della restituzione, non avendo la provveduto alla restituzione al momento del pur illegittimo recesso CP_1 esercitato il 14/3/2017, né tantomeno a seguito della diffida con la raccomandata del 27/6/2017, tanto più che risulterebbe documentalmente dalla mail del 27/4/2017 che i due tintometri sarebbero stati smaltiti come rifiuti ovvero resi inservibili.
Il motivo è infondato.
pag. 9 di 12 E' pacifico che i due tintometri non siano stati restituiti nonostante la abbia diffidato la alla loro restituzione con la Parte_1 CP_1 raccomandata del 27/6/2017. Non è vero che l'omessa restituzione determini l'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligazione restitutoria propria del comodatario, e di conseguenza non è invocabile l'inadempimento da impossibilità della prestazione restitutoria che darebbe luogo al risarcimento del danno per equivalente. Molto più semplicemente la restituzione chiesta stragiudizialmente andava domandata anche nel giudizio, sulla base della facoltà propria del comodante di esigere la restituzione immediata in mancanza di termine, ovvero sulla base del disimpegno contrattuale manifestato dal comodatario il 14/3/2017. Non è neppure vero che i due tintometri sarebbero stati smaltiti come rifiuti ovvero resi inservibili. La circostanza è rimasta non provata, come anche il primo giudice ha rilevato, dal momento che con la mail del 27/4/2017 la metteva CP_1
a disposizione per il ritiro il “computer” della (ma pare che Parte_1 l'espressione indichi i tintometri), che in caso di mancato ritiro sarebbe stato smaltito come rifiuto, non risultando neppure smentita l'allegazione della per cui i tintometri sarebbero tuttora a disposizione per il ritiro, CP_1 costituendo per essa un mero ingombro all'interno dell'attività commerciale. Dunque, la non aveva affatto smaltito come rifiuto i due CP_1 tintometri, ma li aveva messi a disposizione per il ritiro, sicchè, se anche la avesse preteso di riceverli anziché di ritirarli a proprie cure e Parte_1 spese, avrebbe semmai dovuto chiedere la restituzione in giudizio, non già il loro controvalore economico a titolo risarcitorio.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha rigettato la legittima richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice alla luce del grave inadempimento della convenuta – Mancata valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale aveva escluso il danno da mancato guadagno, sull'erroneo presupposto che essa appellante non avesse fornito la prova del calo di fatturato e del lucro cessante, trascurando che al momento di introdurre il giudizio, a causa del recesso del comodatario e ben prima della naturale scadenza del contratto, non avrebbe potuto dare tale prova, circostanze che avrebbero giustificato la valutazione equitativa del danno.
Il motivo è infondato.
pag. 10 di 12 Nella narrativa della citazione di primo grado si legge che
“l'illegittimo recesso della dal contratto inter partes ha CP_1 provocato gravi problemi anche tra la Società attrice e la casa madre AKZONOBEL, con conseguente e rilevante calo del fatturato dell'attrice”. Viene, in altre parole, postulato un calo di fatturato immediatamente percepibile, di cui tuttavia la non ha fornito alcuna prova, Parte_1 nonostante sarebbe bastato un semplice raffronto con le precedenti annualità per apprezzarlo, restando pure vago il contrasto che sarebbe stato indotto con la propria casa madre nella prospettiva della compromissione anche degli affari futuri. D'altra parte, come ricorda il primo giudice, anche il danno da lucro cessante lamentato rispetto ai corrispettivi delle somministrazioni non fornite alla manca persino dell'indicazione del costo di acquisto CP_1 dei prodotti vernicianti che avrebbe dovuto somministrare.
Vero è che lo sfogo della liquidazione equitativa del danno è condizionato dall'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare, non esonerando la parte onerata dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 in relazione all'effettivo valore della causa, indicato dallo stesso appellante, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. 19791 Parte_1 CP_1 pubblicata il 21/12/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di , e per essa in favore dei procuratori CP_1
pag. 11 di 12 dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
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