Articolo 8 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 gennaio 1972
Art. 8. (Licenza d'uso)

Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilita', se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, e' sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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