Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3377/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Parte_1
Ganci, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il Controparte_1
funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. Controparte_2
-resistente-
Avente ad oggetto: riallineamento carriera ex art. 4, comma 3, D.P.R. n. 399 del 23 agosto 1988
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1.Con ricorso depositato in data 30 marzo 2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere docente abilitata per la classe di concorso scuola primaria;
- di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data Controparte_1
01.09.2016 e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di
Belpasso (CT);
1
- che il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera, ha applicato la disposizione CP_1 contenuta nell'articolo 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, ai sensi della quale “…il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo…”;
- che con decreto prot. n. 139 del 03.05.2018 del Dirigente dell' Parte_2
(rectius, Lucca 7), l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto ai fini giuridici ed economici un'anzianità complessiva preruolo di 15 anni e 4 mesi, e ai soli fini economici di 5 anni e 8 mesi;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 23 agosto 1988 n. 399, “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”;
- che, in virtù della citata disposizione, ha maturato il diritto al “riallineamento della carriera” già
a partire dall'01.05.2018, cioè al compimento del diciottesimo anno di servizio, sicchè a tale data il avrebbe dovuto riconoscerle l'anzianità di servizio valutata nel decreto di ricostruzione ai CP_1
soli fini economici;
- che il diritto del docente al riallineamento della carriera, ossia al recupero degli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti utili ai soli fini economici nel decreto di ricostruzione della carriera, matura automaticamente, senza necessità di alcuna domanda amministrativa, al compimento del sedicesimo anno di insegnamento, incombendo sul docente il solo obbligo di presentare la domanda di ricostruzione della carriera;
- che il mancato riallineamento della carriera da parte del ha comportato un rallentamento CP_1
della progressione stipendiale alla stessa spettante, come si evince dal prospetto allegato al ricorso, atteso che già in data 01.09.2020 avrebbe dovuto essere collocata nello scaglione 27-35, laddove, in assenza di riallineamento, conseguibile solo in data 30.04.2028;
- che ha diffidato l'Amministrazione resistente con lettera di messa in mora del 15.02.2024, rimasta priva di riscontro;
2 - che, pertanto, ha diritto al riallineamento della carriera, alla collocazione nel corretto scaglione stipendiale, nonché alla corresponsione delle differenze retributive spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale e ammontanti a complessivi euro 5.424,36, oltre quota tredicesima ed interessi, computate segnatamente, considerando: - che la differenza tra la fascia 15-20 e la fascia
21-27 è pari ad € 151,88 mensili, sicchè nel periodo dal 14.02.2019 al 01.05.2021 (data in cui aveva già raggiunto la fascia 21-27) l'importo dovuto ammonta a € 4.024,82 a titolo di retribuzione tabellare (151,88 x 26,5), oltre € 278,11 per quota T.F.R., e quota di tredicesima;
che la differenza tra la fascia 21-27 e la fascia 28-34 è pari ad € 149,85 mensili, sicchè nel periodo a decorrere dal
01.09.2023 (in cui doveva essere inserita in fascia 28-34) le somme dovute ammontano ad €
1.048,95 per retribuzione tabellare (149,85 x 7), € 72,48 per quota T.F.R., oltre alla quota di tredicesima.
Ciò posto, ha concluso chiedendo: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988, al riallineamento della carriera;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di servizio (01.05.2016), degli anni di servizio non di ruolo utili ai soli fini economici, come interamente validi ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a partire dal 01.05.2018, della posizione stipendiale “21-27” - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a partire dal
01.09.2023, della posizione stipendiale “28-34”; - CONDANNARE, per l'effetto,
l'Amministrazione resistente a riconoscere alla ricorrente, a far data dal 01.05.2018 e cioè al compimento del diciottesimo anno di servizio, l'anzianità di servizio utile ai soli fini economici (3 anni e 8 mesi) come interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. - condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella corretta posizione stipendiale;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 27 maggio 2024, si è costituito il CP_1
convenuto, eccependo la carenza di contendere, atteso che la maturazione degli scatti stipendiali avviene in automatico e senza necessità decretazioni intermedie, nonchè la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c..
3 Ciò posto, l'Amministrazione resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso;
Nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova;
- In subordine, contenere ogni statuizione nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale. - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.”.
1.3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al c.d. “riallineamento della carriera” previsto dall'art. 4, co. 3
D.P.R. 399/1988, richiamato dall'art. 66, co. 6 CCNL Comparto Scuola, con conseguente attribuzione, a partire dal 01.05.2018, della posizione stipendiale “21-27”, nonchè, a partire dal
01.09.2023, della posizione stipendiale “28-34”, con condanna del convenuto al CP_1
pagamento delle differenze retributive.
2.2 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di “carenza di contendere” sollevata dall'Amministrazione resistente, tenuto conto che, come si evince dalla documentazione in atti (cfr. cedolino di allegato al ricorso), la ricorrente alla data di gennaio 2024 risultava ancora collocata nella fascia stipendiale 21 fino al 30.4.2028, laddove la stessa in ricorso reclama, per effetto del riallineamento di carriera, l'assegnazione già dall'01.05.2018 della posizione stipendiale “21-27” e a decorrere dall'1.9.2023 della posizione stipendiale “28-34”.
2.3 Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Al riguardo, occorre evidenziare che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (ex multis, Cass. n. 9060/2004).
In particolare, la Suprema Corte con sentenza n. 2232/2020 ha affermato che: “2.4. è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559 -);
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2.5. ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo nella scuola materna - richiamandosi, al riguardo, l'orientamento costituito da Cass., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 e le successive conformi Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass. 12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791 -), sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. 22 agosto 1991, n.
9022; Cass. 5 gennaio 1993, n. 36; Cass. 24 settembre 1996, n. 8430; Cass. n. 4076/2004 cit.;
Cass. n. 15893/2007 cit.; Cass. n. 16958/2009 cit.);
2.6. l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numerò di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione;
2.7. in particolare il diritto ad una diversa fascia retributiva ha natura autonoma e si estingue se non viene fatto valere entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., ma poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere
l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto”.
Nel caso di specie, considerato che in virtù del riallineamento della carriera la ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento dello scaglione 21-27 (e delle correlate differenze retributive) a far data dall'1.5.2018, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata, in conformità peraltro alla prospettazione di parte ricorrente in seno al ricorso (cfr. ricorso pagg. 8 e 9), relativamente ai crediti maturati nel periodo precedente il 15.2.2019, tenuto conto della notifica della diffida a mezzo PEC ricevuta dal convenuto in data 15.2.2024. CP_1
2.4 Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento secondo quanto di seguito esposto.
5 Parte ricorrente, docente di scuola elementare/materna, assunta in ruolo in data 1.9.2016, lamenta come l'Amministrazione scolastica non abbia provveduto, al compimento del diciottesimo anno di anzianità da lei raggiunto in data 1.5.2018, al c.d. riallineamento della carriera, previsto dall'art. 4, co. 3 D.P.R. 399/1988, non tenendo conto, ai fini delle progressioni stipendiali, anche del periodo di servizio pre ruolo già riconosciutole ai soli fini economici in sede di ricostruzione della carriera
(pari a 5 anni e 8 mesi), così ritardando il suo accesso alla fasce stipendiali superiori.
In punto di fatto, dalla disamina del cedolino di gennaio 2024 allegato al ricorso emerge come la docente risulti inquadrata nella fascia stipendiale “C1/Fascia: 21” fino al 30.4.2028 (cfr. cedolino fascicolo ricorrente), a ciò conseguendo, quindi, la maturazione della successiva posizione stipendiale 28-34 a far data dall'1.5.2028.
Inoltre, dalla consultazione del decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 139 del 3.5.2018 del
Dirigente Scolastico dell'I.C. Lucca 7, versato in atti da parte ricorrente, si apprende che l'Amministrazione scolastica, in sede di ricostruzione della carriera della docente, ai fini della sua collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, ha applicato l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che nella versione ratione temporis applicabile (ossia antecedente alle modifiche apportate con il d.l. n. 69/2023 convertito dalla legge n. 103/2023), disponeva: “Al personale docente di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive
a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
Conseguentemente, alla data dell'1.9.2016 in cui la docente è stata confermata in ruolo, le è stata riconosciuta un'anzianità totale di anni 16 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, e di anni 5 e mesi
8 ai soli fini economici;
segnatamente, l'anzianità complessiva preruolo è stata valutata, ai sensi del citato art. 485 del d. lgs. n. 297/1994, in anni 15 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici, e in anni 5 e mesi 8 ai soli fini economici, con la precisazione che “l'anzianità utile ai soli fini economici (anni 5 mesi 8 giorni 0) sarà utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95” (art.2).
La ricorrente è stata dunque inquadrata alla data dell'1.9.2016 di conferma in ruolo alla posizione stipendiale corrispondente a 15 anni di anzianità, con la previsione che il conseguimento della successiva posizione, corrispondente ad anni 21 di anzianità, sarebbe avvenuta alla data
6 dell'1.5.2018, ai sensi dell'art. 4, c.
3. Del DPR n. 399/88, con un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 23 e mesi 8, di cui anni 5 e mesi 8 di anzianità economica (art. 3).
In sostanza, con il decreto di ricostruzione della carriera, in applicazione del citato art. 485 del D.lgs
297/1994, la docente, a fronte di tutto il servizio non di ruolo svolto, ha avuto il riconoscimento immediato di anni 15 e mesi 4 ai fini giuridici ed economici per la collocazione negli scaglioni stipendiali, mentre anni 5 e mesi 8 sono stati riconosciuti ai soli fini economici.
Al riguardo, si rileva che la ricostruzione della carriera permette al personale scolastico di essere inquadrato nella fascia stipendiale spettante in base al riconoscimento (almeno parziale) del servizio pre-ruolo, mentre il riallineamento è funzionale ad attribuire in concreto l'incremento stipendiale secondo fasce stipendiali prestabilite, stante che per il personale docente e ATA una quota di anzianità maturata durante il pre ruolo (e precisamente quella utile ai soli fini economici) è
"accantonata" al momento della ricostruzione della carriera, per essere successivamente recuperata una volta raggiunta la prefissata anzianità di ruolo di servizio da computarsi tenendo conto del pre ruolo così come riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Orbene, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 23 agosto 1988, n. 399, con riferimento ai docenti della scuola materna ed elementare, l'anzianità di servizio utile ai soli fini economici deve essere integralmente recuperata al raggiungimento di diciotto anni di insegnamento. Infatti, la citata disposizione prevede che: “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
La portata della disciplina in parola va coordinata con le particolari ed articolate modalità della ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola e, per quanto riguarda il personale docente, che viene in rilievo in questa sede, con il citato art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, nella formulazione previgente al d.l. n. 69/2023.
Appare opportuno evidenziare, peraltro, come la disposizione contenuta all'art. 4, comma 3, del
DPR n. 399/1988 non ha cessato di essere efficace a seguito della c.d. “contrattualizzazione” (o
“privatizzazione”) del pubblico impiego e della successiva stipulazione dei correlati CCNL, in quanto esclusa dall'elenco delle “Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a
7 seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto” (cfr. lett. o dell'Allegato A al D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.).
Inoltre, l'art. 66, comma 6, del CCNL del 4/8/1995 relativo al comparto scuola stabilisce espressamente che “ Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n.
370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tutti i successivi contratti collettivi di comparto che si sono susseguiti hanno sempre confermato la vigenza del predetto art. 66, che, a sua volta, richiamava l'art. 4 del DPR in esame il quale, pertanto, deve ritenersi vigente ed applicabile al caso di specie.
Nel caso in esame, la docente alla data dell'1.5.2018 aveva raggiunto il diciottesimo anno di servizio e quindi aveva maturato il diritto al “riallineamento della carriera” con il recupero dell'anzianità di servizio non di ruolo utile ai soli fini economici valutata in sede di ricostruzione carriera (5 anni e 8 mesi), con la conseguenza che a tale data la stessa aveva già conseguito la posizione stipendiale 21-27, avendo maturato un'anzianità di 23 anni e 8 mesi (come, peraltro, previsto anche all'art. 3 del decreto di ricostruzione della carriera).
Per altro verso, il recupero dell'anzianità di servizio non di ruolo utile ai soli fini economici avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere più celermente le fasce stipendiali superiori e, in particolare, di raggiungere lo scaglione stipendiale 28-34 a partire dall'1.9.2023 anziché dall'1.5.2028.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto della ricorrente al riallineamento della carriera e al riconoscimento della posizione stipendiale “21-27” a far data dall'1.5.2018, nonché nella posizione stipendiale “28-34” a far data dall'1.9.2023; per l'effetto, alla luce delle conclusioni formulate da parte ricorrente (“condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella corretta posizione stipendiale”), il convenuto va condannato al CP_1
pagamento delle relative differenze retributive maturate dalla ricorrente a partire dal 15.2.2019 in ragione del suo collocamento nel corretto scaglione stipendiale superiore, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, maggiorate del 10% in ragione dell'utilizzo di
8 tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti depositati, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il diritto di al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, DPR Parte_1
n. 399/1988 e al riconoscimento della posizione stipendiale 21-27 a far data dall'1.5.2018, nonché della posizione stipendiale 28-34 a far data dall'1.9.2023 e, per l'effetto condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive Controparte_1 maturate a partire dall'15.2.2019 dovute in virtù del suo collocamento nel corretto scaglione stipendiale;
condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.437,30, di cui € 2.318,80 per compensi ed €
118,50 per rimborso C.U., oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari.
Catania, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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