Ordinanza cautelare 1 dicembre 2021
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 02203/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano Prot. nr. 0218608 del 18/6/2021, notificato in data 9/9/2021, di rigetto dell'istanza di rinnovo per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno nr. I14741649, ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, del testo unico (doc. 1).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, di nazionalità peruviana, si trova in Italia dal 12.11.2009 in virtù del visto per ricongiungimento familiare con la madre.
Ha ottenuto per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione il permesso di soggiorno nr. I14741649 rilasciato dalla Questura di Milano e scaduto il 05/07/2020.
Con istanza numero 061553989106 del 22/06/2020 ha chiesto il rinnovo del premesso di soggiorno.
Con provvedimento del 18.6.2021 la Questura di Milano disponeva, ai sensi degli artt. 4, comma 3, 4-bis e 5 comma 5, TUI, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno poiché riscontrava la presenza di un precedente penale ostativo al rilascio del rinnovo e formulava un giudizio di pericolosità sociale nei confronti dell’istante attesa la sua capacità e propensione a delinquere, concreta ed attuale, che contrasta con i motivi per cui è stato richiesto il permesso di soggiorno.
La Questura con provvedimento del 9.9.2021 decretava l’espulsione dal territorio nazionale e disponeva che il cittadino straniero fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano – centro Corelli.
Il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 18.6.2021 affidando il gravame a tre motivi con i quali contesta i presupposti normativi per il rinnovo del permesso.
Con il primo motivo deduce l’eccesso di potere per difetto la violazione del difetto di istruttoria e di motivazione poiché, si afferma, la Questura si è limitato ad una mera applicazione meccanica della normativa sul rinnovo del permesso di soggiorno, senza in alcun modo esaminare e valutare la questione nella sua concretezza, anche in considerazione che la sentenza di condanna di primo grado è stata impugnata mediante il deposito di atto di appello e, ad oggi, la Corte d’Appello di Milano non ha ancora fissata l’udienza di discussione.
In questo modo la Questura, contravvenendo al principio di presunzione di innocenza, ha “recepito supinamente l’unico precedente penale del ricorrente, peraltro non definitivo, facendo discendere solo ed esclusivamente da questi il suo giudizio di pericolosità sociale”, non considerando peraltro che il ricorrente è convivente con la sig.ra -OMISSIS- ed è titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, circostanze rilevanti “per la necessaria permanenza del ricorrente in Italia e dimostra come lo stesso abbia una fonte di sostentamento lecita”.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 (motivi ostativi) in quanto la Questura ha precisato che “l’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede la possibilità di omettere la comunicazione di avvio in caso di “particolari esigenze di celerità del procedimento” che nel caso di specie si ritengono sussistenti a seguito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie a carico di -OMISSIS-”.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, che impone di tener conto “della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, nonché … della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Vi è stata infatti la totale assenza di considerazione dei legami familiari intrapresi dal ricorrente, ed è stata del tutto ignorata la permanenza in Italia dello stesso da circa 12 anni.
Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza, depositato la documentazione a supporto del provvedimento gravato, senza svolgere attività difensionale. Ha depositato in particolare la nota del 28.2.2025 nella quale si dà atto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 9846/2024, provvedimento n. 5952/2024 SIUS del 1.10.2024, ha ammesso il ricorrente all’affidamento in prova ai servizi sociali.
Con ordinanza n. 1298/2022, la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari.
All’udienza del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia va inquadrata all’interno della seguente cornice normativa.
La disciplina sul rinnovo del permesso di soggiorno è contenuta nell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 (TUI), ai sensi del quale “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nella disposizione si specifica inoltre che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
L’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, indica tra “requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato” l’assenza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., “per i reati inerenti … la libertà sessuale”.
Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero presente nel territorio italiano che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare è subordinato alla presenza di una condanna, anche non definitiva, “per i reati inerenti … la libertà sessuale” e alla valutazione “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché … della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Viceversa, per lo straniero che non gode del diritto al ricongiungimento familiare il legislatore ha espressamente stabilito che il rinnovo del permesso di soggiorno è negato laddove questi ha conseguito una condanna o una sentenza di patteggiamento “per i reati inerenti … la libertà sessuale”.
In questo secondo caso, l’amministrazione è titolare di un potere vincolato e non può dunque sottrarsi, pur in presenza di una condanna non definitiva, dall’adottare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, senza poter accedere ad ulteriori valutazioni in quanto la pericolosità sociale dello straniero che ha subito una condanna per questa tipologia di reati è già stata valutata in via preventiva dal legislatore.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente alla luce del quadro normativo su esposto.
In relazione al caso di specie non può mettersi in discussione che il ricorrente è stato condannato per un reato attinente “la libertà sessuale”.
In data 26/10/2020 il Tribunale Ordinario di Milano – Sez. IX Penale, con sentenza n. 8317/20 ha infatti condannato il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 5 e n. 11-quinques, 609-bis, comma 1, c.p., in danno di una donna che si trovava nella propria abitazione per motivi di lavoro (baby sitter) alla presenza della propria figlia minore.
Del resto, il Ministero ha depositato in giudizio la nota del 28.2.2025 nella quale si dà atto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 9846/2024, provvedimento n. 5952/2024 SIUS del 1.10.2024, ha ammesso il ricorrente all’affidamento in prova ai servizi sociali. La circostanza non risulta smentita dal ricorrente, sicché può ritenersi non contestato che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato a seguito della reiezione dell’atto di appello.
L’amministrazione ha quindi correttamente indicato la sussistenza di un’idonea fattispecie di reato ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
Tuttavia, l’amministrazione non ha fatto precedere il provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno dalla previa comunicazione dei motivi ostativi come prevede l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in presenza di provvedimenti di natura discrezionale qual è quello di specie.
Difatti, l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, prevede che laddove il soggetto interessato al rinnovo del permesso di soggiorno abbia in essere “vincoli familiari” nel territorio italiano, l’amministrazione prima di adottare il provvedimento definitivo deve tenere conto della natura e della effettività dei “vincoli familiari”, oltre che della durata del soggiorno del ricorrente nel territorio nazionale (in questo senso il precedente della Sezione n. 1260/2025).
L’amministrazione è titolare di un potere discrezionale e non può dunque sottrarsi, pur in presenza di una condanna definitiva per reati sessuali, dal valutare se vi siano, e quale intensità abbiano, legami familiari tra l’interessato e la propria famiglia presente nel territorio italiano, tali da essere pregiudicati a causa dell’allontanamento coattivo del richiedente il rinnovo, oltre al grado di affidamento raggiunto da questi nella permanenza nello Stato in relazione alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
Si tratta di una valutazione discrezionale nell’ambito della quale andrà ponderato, tramite la preventiva partecipazione procedimentale dell’interessato, l’interesse del ricorrente al mantenimento del vincolo familiare in Italia e quello dello stesso minore al mantenimento del legame con il genitore, unitamente al grado di affidamento raggiunto da questi nella permanenza nel territorio nazionale e all’interesse pubblico all’ordine a alla sicurezza.
È vero che nel provvedimento gravato l’amministrazione ha tenuto conto del vincolo familiare del ricorrente in Italia, ritenendo quest’ultimo recessivo in quanto la condotta posta in essere è stata perpetrata proprio “in ambiente domestico, in danno di un’ospite, e in presenza della figlia minore d’età”.
Tuttavia, tale valutazione è viziata dalla mancata considerazione in concreto della posizione del ricorrente in ordine alla natura ed effettività del rapporto con la figlia minore e quindi in ultima analisi con l’interesse della stessa minore che si troverebbe, in caso di allontanamento del padre, priva del genitore naturale.
L’amministrazione quindi, nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno, si è basata soltanto sull’episodio ostativo della condanna la cui valenza ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno va vagliata, a seguito del c.d. contradditorio procedimentale, alla luce dei legami familiari che l’interessato ha in Italia con la figlia minore, della sua attuale permanenza e soprattutto dell’interesse della minore.
Il ricorso è quindi fondato nei limiti innanzi esposti e va pertanto accolto.
L’amministrazione è tenuta a conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati, rinnovando il procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La peculiarità dell’oggetto della controversia e l’esame delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.