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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1991/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Tiziana De Marzi
e
Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Gianluca Franchi
coniugi sposati in Tremezzina, in data 12.10.2018 (atto iscritto nei Registi dello Stato Civile del Comune di
Tremezzina - anno 2018, atto n. 67, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Griante (CO), Via Brentano n. 10/B, distinta in Catasto Fabbricati a foglio
4, particella 1361 sub 3, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata (rectius, rimarrà in godimento) al OR;
Parte_2
3. La ORa dovrà lasciare la casa coniugale assegnata (rectius, lasciata in godimento) Parte_1 al marito entro il termine di mesi 6 decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, asportando i propri beni ed effetti personali e trasferendo anche la relativa residenza;
qualora durante tale periodo di permanenza, il OR avrà la necessità di rientrare nell'abitazione coniugale per Parte_2 eventuale richiesta di arresti domiciliari o altre esigenze, la ORa dovrà liberare Pt_1
l'appartamento entro tre mesi dalla richiesta;
4. La ORa corrisponderà al OR , mediante bonifico bancario, il 50% delle Pt_1 Parte_2 spese per consumi di elettricità e riscaldamento a far tempo dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc e dalla rimessione della causa in decisione sino all'effettiva permanenza della stessa presso la casa coniugale;
5. Per le spese arretrate, i coniugi hanno concordato che la ORa rimborserà al OR Parte_1
l'importo omnicomprensivo di euro 600,00; la ORa verserà tale importo in favore Pt_2 Pt_1 del OR , con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla rimessione della causa in decisione;
Pt_2
6. I coniugi hanno già diviso in parti uguali i risparmi e, pertanto, le attuali giacenze del conto corrente ancora cointestato tra gli stessi – Conto Corrente Banca Popolare di Sondrio n. 184/0015815, filiale di Menaggio, sul quale vi è un saldo di euro 218.667,00 (saldo fine maggio 2025) (doc. 16), sono assegnate in via esclusiva al OR il quale dovrà appena possibile dovrà provvedere a Parte_2 regolarizzare la relativa intestazione così da divenire l'unico intestatario di tale conto corrente;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà tra loro reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
8. L'autovettura modello Toyota Ego acquistata prima del matrimonio ed intestata a Parte_1 resterà in uso ed in esclusiva proprietà della stessa;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza del 19.9.2925 con il deposito di e hanno CP_1 dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , coniugi sposati in Parte_1 Parte_2
Tremezzina, in data 12.10.2018 (atto iscritto nei Registi dello Stato Civile del Comune di Tremezzina - anno
2018, atto n. 67, parte I);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tremezzina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...]
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Tiziana De Marzi
e
Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Gianluca Franchi
coniugi sposati in Tremezzina, in data 12.10.2018 (atto iscritto nei Registi dello Stato Civile del Comune di
Tremezzina - anno 2018, atto n. 67, parte I)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Griante (CO), Via Brentano n. 10/B, distinta in Catasto Fabbricati a foglio
4, particella 1361 sub 3, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata (rectius, rimarrà in godimento) al OR;
Parte_2
3. La ORa dovrà lasciare la casa coniugale assegnata (rectius, lasciata in godimento) Parte_1 al marito entro il termine di mesi 6 decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, asportando i propri beni ed effetti personali e trasferendo anche la relativa residenza;
qualora durante tale periodo di permanenza, il OR avrà la necessità di rientrare nell'abitazione coniugale per Parte_2 eventuale richiesta di arresti domiciliari o altre esigenze, la ORa dovrà liberare Pt_1
l'appartamento entro tre mesi dalla richiesta;
4. La ORa corrisponderà al OR , mediante bonifico bancario, il 50% delle Pt_1 Parte_2 spese per consumi di elettricità e riscaldamento a far tempo dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc e dalla rimessione della causa in decisione sino all'effettiva permanenza della stessa presso la casa coniugale;
5. Per le spese arretrate, i coniugi hanno concordato che la ORa rimborserà al OR Parte_1
l'importo omnicomprensivo di euro 600,00; la ORa verserà tale importo in favore Pt_2 Pt_1 del OR , con bonifico bancario, entro 10 giorni dalla rimessione della causa in decisione;
Pt_2
6. I coniugi hanno già diviso in parti uguali i risparmi e, pertanto, le attuali giacenze del conto corrente ancora cointestato tra gli stessi – Conto Corrente Banca Popolare di Sondrio n. 184/0015815, filiale di Menaggio, sul quale vi è un saldo di euro 218.667,00 (saldo fine maggio 2025) (doc. 16), sono assegnate in via esclusiva al OR il quale dovrà appena possibile dovrà provvedere a Parte_2 regolarizzare la relativa intestazione così da divenire l'unico intestatario di tale conto corrente;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà tra loro reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
8. L'autovettura modello Toyota Ego acquistata prima del matrimonio ed intestata a Parte_1 resterà in uso ed in esclusiva proprietà della stessa;
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza del 19.9.2925 con il deposito di e hanno CP_1 dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , coniugi sposati in Parte_1 Parte_2
Tremezzina, in data 12.10.2018 (atto iscritto nei Registi dello Stato Civile del Comune di Tremezzina - anno
2018, atto n. 67, parte I);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tremezzina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 19.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao