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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG nr. 270/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21 aprile 2021, da (C.F. e P. IVA , Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Venezia, Dorsoduro n. 3500/D, Pt_1 con l'avv. Sergio Aprile Parte appellante contro (P. IVA e C.F. Controparte_1
P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Emilio, Marilena Sessa e Silvia Ortis del Foro di Venezia, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2020, resa dal Tribunale di Venezia, sez. lav., all'esito del contenzioso sub R.G. 1420/2019 e pubblicata il 21.10.2020 e non notificata. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare gli impugnati avvisi di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in essi portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per le ampie ragioni esposte in narrativa, i motivi d'appello formulati dall' e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1 sentenza n. 343/2020 resa dal Tribunale di Vene zione lavoro e qui impugnata dall
[...]
[..
[...] IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Parte_2
Corte ritenesse di discostarsi, anche solo in parte, dalle statuizioni del Giudice di prime cure, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla società odierna appellata nel ricorso di prime cure, che qui si riportano testualmente per maggior comodità: “IN VIA PRINCIPALE: § 1. dichiarare la nullità degli inviti a regolarizzare trasmessi dall' in data 7.3.2018, 27.11.2018, 10.1.2019 e 17.4.2019 in Pt_1 ragione del mancato rispetto dei requisiti contenutistici prescritti ex lege per i motivi i cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare in via derivata la nullità e dunque revocare o comunque dichiarare privi di effetto, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati. Conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante, nulla deve
[...] comunque dichiarare privi di effetto, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio sussistente in capo all' previdenziale per i motivi di cui in narrativa, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 Pt_2
00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nulla de annullare, revocare e comunque dichiarare privi di effetto, per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per la mancata integrazione delle fattispecie di cui all'art. 116, c. 8, lett. a) e b) L. 388/2000 di volta in volta richiamate, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante, nulla dev
[...]
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: con specifico riferimento alla mensilità di agosto 2018 di cui agli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002539 24 000 e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati, disporsi il mutamento del titolo delle sanzioni applicate e loro sussunzione entro la fattispecie normativa dell'omissione di cui all'art. 116, c. 8 lett. a) L. 388/2000, riducendo poi le pretese avanzate a tale titolo con i due avvisi addebiti sopra specificati in applicazione della minor percentuale di sanzione prevista dalla sopra citata norma e, per l'effetto, rideterminare gli importi dovuto a tale titolo. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: ridursi, per i motivi di cui in narrativa, gli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni riducendone il quantum sia sotto il profilo del riferimento temporale sia in ragione nel necessario rispetto dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza e non retroattività delle sanzioni”. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia ha, con la sentenza impugnata, totalmente accolto l'opposizione proposta da CP_1 Controparte_1 avverso i seguenti tre avvisi di addebito:
▪ n. 419 2019 00002539 24 000 emesso in data 24.5.2019 - notificato a mezzo pec in data 29.5.2019 - dell'importo di euro 15.163,35 a titolo di
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto – novembre/dicembre 2018, impugnato con esclusivo riferimento alle inadempienze contestate e alle sanzioni applicate con riguardo al mese di agosto 2018 (euro 1.485,00 + 366,16);
2 ▪ n. 419 2019 00002540 25 000 emesso in data 24.5.2019 - notificato a mezzo pec in data 29.5.2019 - dell'importo di euro 18.872,37 a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, periodo dicembre 2016/giugno 2018;
▪ n. 419 2019 00003249 83 000 emesso in data 8.6.2019 - notificato a mezzo pec in data 13.6.2019 - dell'importo di euro 1.285,33 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto/settembre 2018.
1.1. Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso in esame si verte in materia di recupero di sgravi contributivi <a seguito di emissione di DURC negativi per ricalcolo delle note di rettifica giacenti in stato di “emesso” per le quali alla data dell'1.9.2017 non era mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo>>.
Risulta in particolare che gli opposti avvisi di addebito trovano causa nel recupero di agevolazioni contributive di cui l'appellata ha fruito e da Pt_1 revocate in ragione della mancata regolarizzazione di inadempienze (estranee ai benefici goduti) nonostante invito in tal senso avanzato da Pt_1
1.2. Ancor più nel dettaglio, risulta che l'appellata ha fruito di sgravi contributivi pur lungo periodo con decorrenza dal dicembre 2016 e che Pt_1
a decorrere dal dicembre 2017, abbia accertato irregolarità contributive non attinenti agli sgravi goduti.
Trattandosi, a detta di di irregolarità non sanate nel termine concesso di Pt_1
15 giorni, l' previdenziale ha revocato i benefici contributivi inerenti non CP_2 solo al periodo di accertata irregolarità bensì afferenti a tutto il suddetto periodo di godimento degli sgravi. Da qui l'emissione da parte di di note Pt_1 di rettifica e, sulla base di queste, la notifica dei tre avvisi di addebito ai quali opposta. Parte_3
1.3. Quanto alle ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, in Tribunale di Venezia, pur dando atto di conoscere l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 – quindi apparentemente aderendo il Tribunale di Venezia alla tesi per cui il Durc interno negativo produce effetti retroattivi – ha evidenziato come <gli inviti a regolarizzare oggetto di causa riguardano sì irregolarità non tempestivamente sanate dalla società opponente ex art 1 comma 1175 legge 296/2006, ma non effettive inadempienze al momento del recupero degli sgravi ancora concretamente in essere>>.
Tesi del Tribunale di Venezia pare quindi essere quella secondo cui le inadempienze sono irrilevanti (non possono quindi determinare la revoca dei
3 benefici concessi) ove sanate (seppur tardivamente) all'atto del recupero degli sgravi concessi. Ed infatti, così motiva il Tribunale di Venezia: <
1. con l'invito a regolarizzare del 07/03/2018 sono state segnalate le irregolarità relative al DM insoluto periodo 12/2017 e DM provvisorio riferito al periodo 10/2016 rispettivamente la prima quale “Inadempienza Aperta” per un importo dovuto pari a 6.728,00 euro, oltre a 65,90 euro a titolo di sanzione, per un totale a debito di 6.793,90 euro, la seconda come
“Denuncia non presentata” indentificata con la dicitura “flusso provvisorio da sistemare come da msg. 5207 del 06.08.2015”.
Il pagamento dell'inadempienza riferita al periodo 12/2017 è stato eseguito in data 02/05/2018 per il debito contributivo e il 02/07/2018 per le sanzioni e il flusso provvisorio riferito al periodo 10/2016 è stato sistemato dal consulente del lavoro dell'Azienda in data 26/03/2019.
2. Con invito a regolarizzare del 27/11/2018 è stata riproposta l'irregolarità del DM 10/2016 in quanto non era ancora stata corretta e sono state evidenziate tutte le inadempienze riferite alle note di rettifica da addebito articolo 1 co. 1175 L.296/2006 dal 12/2016 al 02/2018 generate dal DURC negativo precedente;
sono state inoltre segnalate l'inadempienza periodo 06/2013 (parzialmente oggetto di regolarizzazione in lavorazione) e l'inadempienza riferita al DM parzialmente insoluto periodo 08/2018.
L' inadempienza periodo 6/2013 è stata sanata in data 17.7.2019 e il DM insoluto periodo 08/2018 in data 12.11.2018.
3. L' invito a regolarizzare del 10/01/2019 è, per così dire, meramente riepilogativo delle inadempienze già oggetto del due precedenti inviti a regolarizzare e come tale ai fini della perdita del diritto agli sgravi che qui interessa neutro.
4. L' invito a regolarizzare del 19/02/2019 è riepilogativo delle irregolarità precedenti con l'aggiunta dell'inadempienza riferita a DM insoluto periodo 11/2018, iscritto a ruolo il 13/05/2019, rispetto al quale l'azienda ha presentato istanza di dilazione presso ADR con versamento della prima rata il 26/07/2019.
5. L'invito a regolarizzare del 17/04/2019 è riepilogativo delle irregolarità precedenti con l'aggiunta dell'inadempienza riferita a DM insoluto periodo 12/2018 al netto del flusso provvisorio periodo 10/2016 in quanto l'azienda aveva provveduto alla sistemazione in data 26/03/2019>>.
Da quanto sopra – conclude il Tribunale di Venezia - sarebbe derivata <la fondatezza dell'opposizione in quanto gli avvisi di addebito opposti riguardano:
4
1. il n. 419-2019-00002540-25 (euro 18.872,37 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo dicembre 2016 / giugno 2018: tutto contestato) le note di rettifica periodo dal 12/2016 al 06/2018 generate dal rilascio dei DURC negativi del 07/03/2018 e 27/11/2018, ovvero riguarda il recupero degli sgravi contributivi fruiti nel periodo dicembre 2016/giugno 2018 a seguito di emissione di Durc negativo a causa della squadratura dell'ottobre 2016, costituita da irregolarità meramente formale, non accompagnata da alcun ritardo o omesso pagamento;
2. il n. 419-2019-00002539-24 nella parte impugnata, ovvero inadempienze e sanzioni applicate con riguardo al mese di agosto 2018 (= euro 1.485,00 + 366,16), riguarda la trasmissione di un flusso Uniemens parzialmente insoluto a causa della “non capienza” dell' importo dedotto in compensazione con la regolarizzazione trasmessa nella stessa data, con una posizione addirittura di credito dell' azienda verso l' per euro 1.491,00; Pt_1
3. il n. 419-2019-00003249-83 (euro 1.285,33 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto / settembre 2018) è relativo al credito contributivo evidenziato dalle note di rettifica relative ai periodi 08/-09/2018 e all' inadempienza periodo 06/2013 , sanate rispettivamente la prima in data 12.11.2018 e la seconda in data 17.7.2019>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 21/4/2021, sulla base di due motivi di appello. Pt_1
2.1. Parte appellante, con il primo motivo di appello, contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione mensile ai fini della regolarità Pt_4 contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei Pt_1 benefici contributivi precedentemente fruiti.
Contesta in particolare parte appellante che le inadempienze meramente formali non possano determinare la revoca dei benefici contributivi concessi.
2.2. con il secondo motivo di appello, contesta la sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della tardiva sistemazione della scopertura contributiva ai fini della complessiva regolarità contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici Pt_1 contributivi precedentemente fruiti.
3. Si è costituito con Controparte_1 memoria depositata in data 10/6/2022 preliminarmente fornendo propria ricostruzione della vicenda volta a dar dimostrazione del fatto che le inadempienze contestatele avevano carattere puramente formale e quindi
5 prendendo specifica posizione sui motivi di appello in particolare evidenziando come le inadempienze contestate avessero in effetti natura meramente formale e, come tali, fossero irrilevanti, come il termine di 15 giorni di cui all'art. 31, co. 8, DL 69/2010 e 4, co. 1 DM 30/1/2015 non fosse/sia perentorio e come gli inviti a regolarizzare in data 7.3.2018, 27.11.2018, 10.1.2019 e 17.4.2019 dovessero considerarsi nulli con conseguente invalidità degli atti consequenziali e, quindi, degli avvisi di addebito.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 23/6/2022 (decreto del 28/4/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 3/6/2022, del 14/9/2022, del 21/3/2023, del 14/3/2024 e del 19/10/2024), è stata trattata all'udienza del 12/12/2024 e quindi rinviata al 29/5/2024 e definitivamente decisa, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., come da dispositivo depositato in data 26/6/2025 a seguito di note dimesse dalle parti entro il termine concesso del 25/6/2025.
* 5. l'appello, salvo quanto verrà meglio chiarito in motivazione, è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. La sentenza appellata ha accertato – dovendo invero sul punto essere parzialmente corretta – avere la parte appellata fruito di sgravi contributivi nei seguenti periodi: dal 4/16 al 6/17 ed inoltre dal 8/17 al 9/17.
Tuttavia – come peraltro emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione che le parti hanno dimesso e commentato - gli sgravi contributivi qui rilevanti attengono a differente e più esteso periodo rispetto a quello indicato dal Tribunale di Venezia, questi in particolare attenendo ai seguenti periodi: - dal 8/18 al 12/18 ; - dal 12/16 al 6/18 ; - dal 8/18 al 9/18. Quindi, nel complesso: dal 12/2016 al 6/2018 e dal 8/2018 al 12/2018.
Risulta inoltre come a decorrere da dicembre 2017, abbia accertato Pt_1 irregolarità contributive certamente non afferenti agli sgravi goduti;
si trattava, infatti, di irregolarità che ha reputato non integralmente sanate nei 15 Pt_1 giorni successivi decorrenti dalla richiesta di sanatoria dalla stessa Pt_1 inviata.
sulla scorta di quanto sopra, ha quindi revocato i benefici contributivi Pt_1 inerenti non solo al periodo di accertata irregolarità bensì afferenti a tutto il periodo suddetto di godimento degli sgravi;
ciò secondo quanto affermato
6 dalla Corte di cassazione – con sentenza n. 27107/2018 (di cui si dirà meglio subito qui di seguito) - e condiviso da questa Corte. ha quindi emesso note di rettifica e, sulla base di queste, ha emesso i tre Pt_1 avvisi di addebito di cui in questa sede si discute.
È quindi pacifico tra le parti che gli avvisi di addebito opposti attengono al recupero da parte di di benefici contributivi revocati. Pt_1
7. Ciò premesso, reputa il Collegio che, salvo che per una limitata porzione, in accoglimento delle difese della parte appellata, l'appello debba essere accolto.
7.1. Deve innanzitutto essere rammentato come questa Corte (tra le molteplici, sent. nn. 734/2024 e 112/2025) condivida quanto costantemente affermato dalla Corte di legittimità (tra tutte, cass. civ. 27107/20181) in tema 1 <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo Pt_1 art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità Pt_1 verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma Pt_1 dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte Pt_ dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
7 di effetto retroattivo del durc interno negativo e circa l'irrilevanza della correttezza/invio dell'invito a regolarizzare da parte dell' Pt_1
7.2. Deve poi essere evidenziato, in fatto, come la pronuncia di primo grado qui appellata, sul punto non contestata dalle parti, attesti la sussistenza di pagamenti (invero cospicui e persino in forma rateale) da parte di sanatoria di irregolarità. Controparte_1
Pagamenti che, a ben vedere, confermano come le inadempienze che hanno generato l'emissione del durc interno negativo per cui è qui causa non fossero meramente formali, bensì attenessero ad omessi pagamenti che, quindi, parte appellata non contesta di avere effettuato e non contesta essere dalla stessa dovuti, in tal modo confermando di essere stata inadempiente.
Ed infatti, tralasciando le inadempienze (inerenti la squadratura del flusso DM 10/2016) meramente formali che questa Corte in effetti reputa irrilevanti e tali da non consentire l'emissione di un durc interno negativo (da ultimo, CdA Venezia n. 424/25 in data 23/5/2025), occorre porre in evidenza come la pronuncia appellata, sul punto non contrastata da alcuna delle parti, abbia accertato quanto segue: inadempienza Invito a a regolarizzazione CP_3 afferente a regolarizzare del
7/3/2018
10/1/2019 DM 12/2017 Luglio 2018 per € 6.728,00 19/2/2019
17/4/2019
La suddetta pacifica inadempienza – evidentemente non meramente formale (essendo formale solo quella attinente al DM 10/2016 in relazione al quale, in effetti, i contributi risultano versati) –, integralmente sanata solo a luglio 2018, certamente consente la revoca dei benefici goduti dall'appellata fino al
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
8 momento della sanatoria (luglio 2018) ed oltre, posto che fino a tale momento l'appellata si trovava in una situazione di irregolarità contributiva.
Irregolarità contributiva che quindi certamente determina – come spiegato dalla Corte di cassazione (la sopra richiamata cass. civ. 27107/2018) - la perdita retroattiva ed ultrattiva dei benefici goduti (posto che, come affermato dalla Cassazione, la regolarità contributiva non solo deve sussistere all'atto della richiesta di accesso al beneficio, ma deve permanere lungo tutto il periodo di godimento dello stesso di modo che, nel momento in cui si manifesta l'irregolarità, ancorchè non attinente al beneficio che poi viene revocato, questa travolge tutti i benefici in godimento).
Ed infatti, quanto alla sussistenza di una simile irregolarità ed al momento di sanatoria della stessa, deve essere rilevato come sia assodato – lo afferma la stessa parte appellata - che in data 7.3.2018 l'appellata riceveva a mezzo pec una comunicazione con la quale l' contestava, tra le altre cose, una Pt_1 irregolarità contributiva - con invito a regolarizzare – inerente al periodo 12/2017, per un importo dovuto pari ad € 6.728,00, oltre ad € 65,90 a titolo di sanzioni, per un totale a debito di € 6.793,90.
È poi assodato – sempre in considerazione del fatto che lo afferma l'appellata
– che tale inadempienza è stata sanata nel mese di maggio 2018 e quindi, quanto alle sanzioni, a luglio 2018; ciò è tanto vero che è la stessa appellata a documentare il pagamento – con effetto parzialmente sanante - intervenuto tra maggio e luglio 2018; parzialmente sanante in quanto il pagamento ha eliminato l'inadempienza ma non i negativi effetti della stessa sul godimento dei benefici contributivi derivanti dell'emissione di un durc interno negativo.
Quanto sopra è quindi sufficiente per affermare che Controparte_1
a causa dell'inadempienza afferente al mancato
[...] versamento di contributi 12/2017, non sanata fino a luglio 2018, ha perso tutti i benefici contributivi di cui ha goduto e di cui avrebbe goduto.
Con riferimento poi agli ulteriori periodi di godimento di benefici ed a corroborare le conclusioni di cui sopra, deve essere rilevato come, trattandosi invero di circostanza (affermata dalla sentenza appellata) non messa in discussione da alcuna delle parti, le inadempienze di cui al DM 12/2016 fino a quella di cui al DM 2/18 sono la conseguenza diretta della suddetta inadempienza.
9 Da quanto sopra appena detto derivando (sempre schematicamente) quanto segue: inadempienza Invito a Pagamento a regolarizzazione afferente a regolarizzare
DM da 12/2016 a 27/11/2018 2/18 10/1/2019
Istanza di dilazione con prima rata 19/2/2019 pagata a luglio 2019 DM 8/18 17/4/2019
DM 11/18 19/2/2019
7.3. Ora alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio potersi affermare che, certamente non vertendosi in materia di inadempimenti meramente formali, i pagamenti effettuati dall'appellata solamente a luglio 2019, a fronte di inadempienze riferibili ad esteso arco temporale (dal mese di dicembre 2016 fino a fine anno 2018), giustifichino la pretesa di che ha Pt_1 ritenuto, correttamente, di poter revocare, alla luce dei principi giuridici espressi dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, i benefici contributivi di cui l'appellata ha goduto nell'altrettanto esteso periodo di cui si è sopra detto (da dicembre 2016 a dicembre 2018).
Ciò in definitiva comporta che gli avvisi di addebito opposti, entro i quali è trasfusa la suddetta (fondata) pretesa dell' sono corretti e, come tali, da Pt_1 confermare salvo quanto si dirà qui in appresso a proposito delle sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000.
7.4. Devono quindi dirsi inaccoglibili le tesi di parte appellata la quale muove dal presupposto errato – invero neppure affermato dalla sentenza di primo grado - che nella fattispecie concreta si versava in ipotesi di inadempienze formali2.
10 8. Merita tuttavia accoglimento limitata porzione delle difese spese dalla parte appellata la quale ha rilevato come in uno degli avviso di addebito ricevuti – il n. 419 2019 00002539 24 000 – siano state indicate sanzioni (in misura pari ad
€ 366,16) per l'ipotesi di evasione contributiva.
Ora, dal momento che nel caso di specie ricorre ipotesi di revoca, con effetto retroattivo, dei benefici contributivi che sono stati goduti in presenza di tutti i presupposti tranne che della regolarità contributiva emersa in modo postumo, non ritiene il Collegio la ricorrenza di ipotesi di evasione (bensì solo di omissione). Ed infatti il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale, disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000, prevede tra le c.d. sanzioni civili, quelle conseguenti ad omissione contributiva e quelle conseguenti ad evasione. Le prime ricorrono in ipotesi di ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, le seconde allorquando le registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero.
Nel caso in esame, infatti, è evidente, non si versa in ipotesi di occultamento del dovuto bensì di ritardata regolarizzazione di una situazione del tutto palese e in alcun modo celata dalla parte appellata.
D'altronde la stessa ha, negli altri due avvisi di addebito opposto, Pt_1 indicato sanzioni per omissione e non certo per evasione.
9. Concludendo, ritiene il Collegio come, in accoglimento dell'appello, debba essere rigettata l'iniziale domanda di opposizione proposta da
[...] avverso gli avvisi di addebito n. 419 2019 Controparte_1
00002540 25 000 e n. 419 2019 00003249 83 000 dovendo essere invece annullato, tuttavia con rideterminazione della somma dallo stesso portata, dell'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000, essendo in relazione a questo creditrice della minor somma pari ad € 14.797,19 (15.163,35 – Pt_1
366,16) non essendole dovute sanzioni per evasione bensì, solo, per omissione (come peraltro ha domandato con gli altri avvisi di addebito qui Pt_1 integralmente confermati).
gli inviti a regolarizzare oggetto di causa riguardano sì irregolarità non tempestivamente sanate dalla società opponente ex art 1 comma 1175 legge 296/2006, ma non effettive inadempienze al momento del recupero degli sgravi ancora concretamente in essere>>.
11 10. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della limitatissima incidenza delle difese di parte appellata che in questa sede vengono accolte, le stesse non possono che essere soggette al principio di soccombenza ed essere poste, con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio a carico di Controparte_1
d essere liquidate nella misura di cui al dispositivo
[...] tenuto conto di quanto stabilito dal DM 55/2014 e successive modificazioni e, quindi, del valore di controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria al fine della decisione della lite.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'opposizione in primo grado proposta dalla parte appellata avverso gli avvisi di addebito n. 419 2019 00002540 25 000 e n. 419 2019 00003249 83 000;
- annulla, limitatamente alla pretesa afferente al mese di agosto 2018, l'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000 ed accerta, in relazione ai titoli fondanti il detto avviso di addebito, essere creditrice della minor somma Pt_1 pari ad € 14.797,19 e conseguentemente condanna parte appellata, con riferimento al mese di agosto 2018, a pagare in favore della parte appellante la somma di € 1.485,00 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio a tale titolo liquidando, per il primo grado di giudizio, la somma di € 3.727,00, e per il presente grado, la somma di € 4.030,50 di cui € 64,50 per spese, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La parte appellata, infatti, nella memoria di costituzione in appello affermava che <Nel caso di specie, infatti, si rammenta che le irregolarità riscontrate dall ad oggetto degli inviti a Pt_1 regolarizzare non hanno riguardato effettive inadempienze della bensì unicamente delle CP_1 squadrature meramente formali – errori, dunque, di inserimento nel sistema senza che a ciò corrispondesse o da ciò originasse un debito della Società nei confronti dell (vedasi la vicenda relativa alla posizione di Pt_1
) – ovvero, addirittura, ipotesi di credito della nei confronti dell (vedasi la Parte_5 CP_1 Pt_1 NF di )>>; mentre la se ppellata dava atto di Persona_1 inadempienze sanate anteriormente alla notificazione degli avvisi di addebito, tanto che il Tribunale di Venezia (il sottolineato è dello scrivente) affermava che <Va accolta in quanto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 21 aprile 2021, da (C.F. e P. IVA , Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Venezia, Dorsoduro n. 3500/D, Pt_1 con l'avv. Sergio Aprile Parte appellante contro (P. IVA e C.F. Controparte_1
P.IVA_3 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Emilio, Marilena Sessa e Silvia Ortis del Foro di Venezia, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 343/2020, resa dal Tribunale di Venezia, sez. lav., all'esito del contenzioso sub R.G. 1420/2019 e pubblicata il 21.10.2020 e non notificata. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro: - rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermare gli impugnati avvisi di addebito o, in ogni caso, accertare e dichiarare la debenza a favore dell' delle somme in essi portate, con condanna Pt_1 dell'appellato al relativo versamento;
- condannarsi contro lla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Per parte appellata: NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per le ampie ragioni esposte in narrativa, i motivi d'appello formulati dall' e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1 sentenza n. 343/2020 resa dal Tribunale di Vene zione lavoro e qui impugnata dall
[...]
[..
[...] IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Parte_2
Corte ritenesse di discostarsi, anche solo in parte, dalle statuizioni del Giudice di prime cure, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla società odierna appellata nel ricorso di prime cure, che qui si riportano testualmente per maggior comodità: “IN VIA PRINCIPALE: § 1. dichiarare la nullità degli inviti a regolarizzare trasmessi dall' in data 7.3.2018, 27.11.2018, 10.1.2019 e 17.4.2019 in Pt_1 ragione del mancato rispetto dei requisiti contenutistici prescritti ex lege per i motivi i cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare in via derivata la nullità e dunque revocare o comunque dichiarare privi di effetto, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati. Conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante, nulla deve
[...] comunque dichiarare privi di effetto, in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio sussistente in capo all' previdenziale per i motivi di cui in narrativa, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 Pt_2
00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nulla de annullare, revocare e comunque dichiarare privi di effetto, per i motivi di cui in narrativa e, in particolare, per la mancata integrazione delle fattispecie di cui all'art. 116, c. 8, lett. a) e b) L. 388/2000 di volta in volta richiamate, gli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002540 25 000, n. 419 2019 00002539 24 000 (limitatamente alla pretesa concernente il mese di agosto 2018) e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati e, conseguentemente, dichiarare ed accertare che la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante, nulla dev
[...]
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: con specifico riferimento alla mensilità di agosto 2018 di cui agli avvisi d'addebito n. 419 2019 00002539 24 000 e n. 419 2019 00003249 83 000 qui impugnati, disporsi il mutamento del titolo delle sanzioni applicate e loro sussunzione entro la fattispecie normativa dell'omissione di cui all'art. 116, c. 8 lett. a) L. 388/2000, riducendo poi le pretese avanzate a tale titolo con i due avvisi addebiti sopra specificati in applicazione della minor percentuale di sanzione prevista dalla sopra citata norma e, per l'effetto, rideterminare gli importi dovuto a tale titolo. IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: ridursi, per i motivi di cui in narrativa, gli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni riducendone il quantum sia sotto il profilo del riferimento temporale sia in ragione nel necessario rispetto dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza e non retroattività delle sanzioni”. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Venezia ha, con la sentenza impugnata, totalmente accolto l'opposizione proposta da CP_1 Controparte_1 avverso i seguenti tre avvisi di addebito:
▪ n. 419 2019 00002539 24 000 emesso in data 24.5.2019 - notificato a mezzo pec in data 29.5.2019 - dell'importo di euro 15.163,35 a titolo di
“Gestione aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto – novembre/dicembre 2018, impugnato con esclusivo riferimento alle inadempienze contestate e alle sanzioni applicate con riguardo al mese di agosto 2018 (euro 1.485,00 + 366,16);
2 ▪ n. 419 2019 00002540 25 000 emesso in data 24.5.2019 - notificato a mezzo pec in data 29.5.2019 - dell'importo di euro 18.872,37 a titolo di
“Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”, periodo dicembre 2016/giugno 2018;
▪ n. 419 2019 00003249 83 000 emesso in data 8.6.2019 - notificato a mezzo pec in data 13.6.2019 - dell'importo di euro 1.285,33 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto/settembre 2018.
1.1. Dalla sentenza gravata si ricava che nel caso in esame si verte in materia di recupero di sgravi contributivi <a seguito di emissione di DURC negativi per ricalcolo delle note di rettifica giacenti in stato di “emesso” per le quali alla data dell'1.9.2017 non era mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo>>.
Risulta in particolare che gli opposti avvisi di addebito trovano causa nel recupero di agevolazioni contributive di cui l'appellata ha fruito e da Pt_1 revocate in ragione della mancata regolarizzazione di inadempienze (estranee ai benefici goduti) nonostante invito in tal senso avanzato da Pt_1
1.2. Ancor più nel dettaglio, risulta che l'appellata ha fruito di sgravi contributivi pur lungo periodo con decorrenza dal dicembre 2016 e che Pt_1
a decorrere dal dicembre 2017, abbia accertato irregolarità contributive non attinenti agli sgravi goduti.
Trattandosi, a detta di di irregolarità non sanate nel termine concesso di Pt_1
15 giorni, l' previdenziale ha revocato i benefici contributivi inerenti non CP_2 solo al periodo di accertata irregolarità bensì afferenti a tutto il suddetto periodo di godimento degli sgravi. Da qui l'emissione da parte di di note Pt_1 di rettifica e, sulla base di queste, la notifica dei tre avvisi di addebito ai quali opposta. Parte_3
1.3. Quanto alle ragioni dell'accoglimento dell'opposizione, in Tribunale di Venezia, pur dando atto di conoscere l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 27107/2018 – quindi apparentemente aderendo il Tribunale di Venezia alla tesi per cui il Durc interno negativo produce effetti retroattivi – ha evidenziato come <gli inviti a regolarizzare oggetto di causa riguardano sì irregolarità non tempestivamente sanate dalla società opponente ex art 1 comma 1175 legge 296/2006, ma non effettive inadempienze al momento del recupero degli sgravi ancora concretamente in essere>>.
Tesi del Tribunale di Venezia pare quindi essere quella secondo cui le inadempienze sono irrilevanti (non possono quindi determinare la revoca dei
3 benefici concessi) ove sanate (seppur tardivamente) all'atto del recupero degli sgravi concessi. Ed infatti, così motiva il Tribunale di Venezia: <
1. con l'invito a regolarizzare del 07/03/2018 sono state segnalate le irregolarità relative al DM insoluto periodo 12/2017 e DM provvisorio riferito al periodo 10/2016 rispettivamente la prima quale “Inadempienza Aperta” per un importo dovuto pari a 6.728,00 euro, oltre a 65,90 euro a titolo di sanzione, per un totale a debito di 6.793,90 euro, la seconda come
“Denuncia non presentata” indentificata con la dicitura “flusso provvisorio da sistemare come da msg. 5207 del 06.08.2015”.
Il pagamento dell'inadempienza riferita al periodo 12/2017 è stato eseguito in data 02/05/2018 per il debito contributivo e il 02/07/2018 per le sanzioni e il flusso provvisorio riferito al periodo 10/2016 è stato sistemato dal consulente del lavoro dell'Azienda in data 26/03/2019.
2. Con invito a regolarizzare del 27/11/2018 è stata riproposta l'irregolarità del DM 10/2016 in quanto non era ancora stata corretta e sono state evidenziate tutte le inadempienze riferite alle note di rettifica da addebito articolo 1 co. 1175 L.296/2006 dal 12/2016 al 02/2018 generate dal DURC negativo precedente;
sono state inoltre segnalate l'inadempienza periodo 06/2013 (parzialmente oggetto di regolarizzazione in lavorazione) e l'inadempienza riferita al DM parzialmente insoluto periodo 08/2018.
L' inadempienza periodo 6/2013 è stata sanata in data 17.7.2019 e il DM insoluto periodo 08/2018 in data 12.11.2018.
3. L' invito a regolarizzare del 10/01/2019 è, per così dire, meramente riepilogativo delle inadempienze già oggetto del due precedenti inviti a regolarizzare e come tale ai fini della perdita del diritto agli sgravi che qui interessa neutro.
4. L' invito a regolarizzare del 19/02/2019 è riepilogativo delle irregolarità precedenti con l'aggiunta dell'inadempienza riferita a DM insoluto periodo 11/2018, iscritto a ruolo il 13/05/2019, rispetto al quale l'azienda ha presentato istanza di dilazione presso ADR con versamento della prima rata il 26/07/2019.
5. L'invito a regolarizzare del 17/04/2019 è riepilogativo delle irregolarità precedenti con l'aggiunta dell'inadempienza riferita a DM insoluto periodo 12/2018 al netto del flusso provvisorio periodo 10/2016 in quanto l'azienda aveva provveduto alla sistemazione in data 26/03/2019>>.
Da quanto sopra – conclude il Tribunale di Venezia - sarebbe derivata <la fondatezza dell'opposizione in quanto gli avvisi di addebito opposti riguardano:
4
1. il n. 419-2019-00002540-25 (euro 18.872,37 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo dicembre 2016 / giugno 2018: tutto contestato) le note di rettifica periodo dal 12/2016 al 06/2018 generate dal rilascio dei DURC negativi del 07/03/2018 e 27/11/2018, ovvero riguarda il recupero degli sgravi contributivi fruiti nel periodo dicembre 2016/giugno 2018 a seguito di emissione di Durc negativo a causa della squadratura dell'ottobre 2016, costituita da irregolarità meramente formale, non accompagnata da alcun ritardo o omesso pagamento;
2. il n. 419-2019-00002539-24 nella parte impugnata, ovvero inadempienze e sanzioni applicate con riguardo al mese di agosto 2018 (= euro 1.485,00 + 366,16), riguarda la trasmissione di un flusso Uniemens parzialmente insoluto a causa della “non capienza” dell' importo dedotto in compensazione con la regolarizzazione trasmessa nella stessa data, con una posizione addirittura di credito dell' azienda verso l' per euro 1.491,00; Pt_1
3. il n. 419-2019-00003249-83 (euro 1.285,33 a titolo di “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti” periodo agosto / settembre 2018) è relativo al credito contributivo evidenziato dalle note di rettifica relative ai periodi 08/-09/2018 e all' inadempienza periodo 06/2013 , sanate rispettivamente la prima in data 12.11.2018 e la seconda in data 17.7.2019>>.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione, con ricorso in data 21/4/2021, sulla base di due motivi di appello. Pt_1
2.1. Parte appellante, con il primo motivo di appello, contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della mancata o tardiva presentazione della dichiarazione mensile ai fini della regolarità Pt_4 contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei Pt_1 benefici contributivi precedentemente fruiti.
Contesta in particolare parte appellante che le inadempienze meramente formali non possano determinare la revoca dei benefici contributivi concessi.
2.2. con il secondo motivo di appello, contesta la sentenza gravata Pt_1 nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza della tardiva sistemazione della scopertura contributiva ai fini della complessiva regolarità contributiva con conseguente illegittimità della revoca operata dall' dei benefici Pt_1 contributivi precedentemente fruiti.
3. Si è costituito con Controparte_1 memoria depositata in data 10/6/2022 preliminarmente fornendo propria ricostruzione della vicenda volta a dar dimostrazione del fatto che le inadempienze contestatele avevano carattere puramente formale e quindi
5 prendendo specifica posizione sui motivi di appello in particolare evidenziando come le inadempienze contestate avessero in effetti natura meramente formale e, come tali, fossero irrilevanti, come il termine di 15 giorni di cui all'art. 31, co. 8, DL 69/2010 e 4, co. 1 DM 30/1/2015 non fosse/sia perentorio e come gli inviti a regolarizzare in data 7.3.2018, 27.11.2018, 10.1.2019 e 17.4.2019 dovessero considerarsi nulli con conseguente invalidità degli atti consequenziali e, quindi, degli avvisi di addebito.
4. La controversia, con prima udienza fissata al 23/6/2022 (decreto del 28/4/2021), dopo taluni rinvii disposti per ragioni organizzative (con decreti del 3/6/2022, del 14/9/2022, del 21/3/2023, del 14/3/2024 e del 19/10/2024), è stata trattata all'udienza del 12/12/2024 e quindi rinviata al 29/5/2024 e definitivamente decisa, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., come da dispositivo depositato in data 26/6/2025 a seguito di note dimesse dalle parti entro il termine concesso del 25/6/2025.
* 5. l'appello, salvo quanto verrà meglio chiarito in motivazione, è fondato e, come tale, deve essere accolto.
6. La sentenza appellata ha accertato – dovendo invero sul punto essere parzialmente corretta – avere la parte appellata fruito di sgravi contributivi nei seguenti periodi: dal 4/16 al 6/17 ed inoltre dal 8/17 al 9/17.
Tuttavia – come peraltro emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione che le parti hanno dimesso e commentato - gli sgravi contributivi qui rilevanti attengono a differente e più esteso periodo rispetto a quello indicato dal Tribunale di Venezia, questi in particolare attenendo ai seguenti periodi: - dal 8/18 al 12/18 ; - dal 12/16 al 6/18 ; - dal 8/18 al 9/18. Quindi, nel complesso: dal 12/2016 al 6/2018 e dal 8/2018 al 12/2018.
Risulta inoltre come a decorrere da dicembre 2017, abbia accertato Pt_1 irregolarità contributive certamente non afferenti agli sgravi goduti;
si trattava, infatti, di irregolarità che ha reputato non integralmente sanate nei 15 Pt_1 giorni successivi decorrenti dalla richiesta di sanatoria dalla stessa Pt_1 inviata.
sulla scorta di quanto sopra, ha quindi revocato i benefici contributivi Pt_1 inerenti non solo al periodo di accertata irregolarità bensì afferenti a tutto il periodo suddetto di godimento degli sgravi;
ciò secondo quanto affermato
6 dalla Corte di cassazione – con sentenza n. 27107/2018 (di cui si dirà meglio subito qui di seguito) - e condiviso da questa Corte. ha quindi emesso note di rettifica e, sulla base di queste, ha emesso i tre Pt_1 avvisi di addebito di cui in questa sede si discute.
È quindi pacifico tra le parti che gli avvisi di addebito opposti attengono al recupero da parte di di benefici contributivi revocati. Pt_1
7. Ciò premesso, reputa il Collegio che, salvo che per una limitata porzione, in accoglimento delle difese della parte appellata, l'appello debba essere accolto.
7.1. Deve innanzitutto essere rammentato come questa Corte (tra le molteplici, sent. nn. 734/2024 e 112/2025) condivida quanto costantemente affermato dalla Corte di legittimità (tra tutte, cass. civ. 27107/20181) in tema 1 <
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc). Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo Pt_1 art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27. Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo l segnalato la specifica irregolarità Pt_1 verificatasi (consistente, come detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi. La sussistenza di un tale obbligo dell è fuori di dubbio, stante il disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma Pt_1 dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi. Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte Pt_ dell determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti. Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato.
7 di effetto retroattivo del durc interno negativo e circa l'irrilevanza della correttezza/invio dell'invito a regolarizzare da parte dell' Pt_1
7.2. Deve poi essere evidenziato, in fatto, come la pronuncia di primo grado qui appellata, sul punto non contestata dalle parti, attesti la sussistenza di pagamenti (invero cospicui e persino in forma rateale) da parte di sanatoria di irregolarità. Controparte_1
Pagamenti che, a ben vedere, confermano come le inadempienze che hanno generato l'emissione del durc interno negativo per cui è qui causa non fossero meramente formali, bensì attenessero ad omessi pagamenti che, quindi, parte appellata non contesta di avere effettuato e non contesta essere dalla stessa dovuti, in tal modo confermando di essere stata inadempiente.
Ed infatti, tralasciando le inadempienze (inerenti la squadratura del flusso DM 10/2016) meramente formali che questa Corte in effetti reputa irrilevanti e tali da non consentire l'emissione di un durc interno negativo (da ultimo, CdA Venezia n. 424/25 in data 23/5/2025), occorre porre in evidenza come la pronuncia appellata, sul punto non contrastata da alcuna delle parti, abbia accertato quanto segue: inadempienza Invito a a regolarizzazione CP_3 afferente a regolarizzare del
7/3/2018
10/1/2019 DM 12/2017 Luglio 2018 per € 6.728,00 19/2/2019
17/4/2019
La suddetta pacifica inadempienza – evidentemente non meramente formale (essendo formale solo quella attinente al DM 10/2016 in relazione al quale, in effetti, i contributi risultano versati) –, integralmente sanata solo a luglio 2018, certamente consente la revoca dei benefici goduti dall'appellata fino al
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia>>.
8 momento della sanatoria (luglio 2018) ed oltre, posto che fino a tale momento l'appellata si trovava in una situazione di irregolarità contributiva.
Irregolarità contributiva che quindi certamente determina – come spiegato dalla Corte di cassazione (la sopra richiamata cass. civ. 27107/2018) - la perdita retroattiva ed ultrattiva dei benefici goduti (posto che, come affermato dalla Cassazione, la regolarità contributiva non solo deve sussistere all'atto della richiesta di accesso al beneficio, ma deve permanere lungo tutto il periodo di godimento dello stesso di modo che, nel momento in cui si manifesta l'irregolarità, ancorchè non attinente al beneficio che poi viene revocato, questa travolge tutti i benefici in godimento).
Ed infatti, quanto alla sussistenza di una simile irregolarità ed al momento di sanatoria della stessa, deve essere rilevato come sia assodato – lo afferma la stessa parte appellata - che in data 7.3.2018 l'appellata riceveva a mezzo pec una comunicazione con la quale l' contestava, tra le altre cose, una Pt_1 irregolarità contributiva - con invito a regolarizzare – inerente al periodo 12/2017, per un importo dovuto pari ad € 6.728,00, oltre ad € 65,90 a titolo di sanzioni, per un totale a debito di € 6.793,90.
È poi assodato – sempre in considerazione del fatto che lo afferma l'appellata
– che tale inadempienza è stata sanata nel mese di maggio 2018 e quindi, quanto alle sanzioni, a luglio 2018; ciò è tanto vero che è la stessa appellata a documentare il pagamento – con effetto parzialmente sanante - intervenuto tra maggio e luglio 2018; parzialmente sanante in quanto il pagamento ha eliminato l'inadempienza ma non i negativi effetti della stessa sul godimento dei benefici contributivi derivanti dell'emissione di un durc interno negativo.
Quanto sopra è quindi sufficiente per affermare che Controparte_1
a causa dell'inadempienza afferente al mancato
[...] versamento di contributi 12/2017, non sanata fino a luglio 2018, ha perso tutti i benefici contributivi di cui ha goduto e di cui avrebbe goduto.
Con riferimento poi agli ulteriori periodi di godimento di benefici ed a corroborare le conclusioni di cui sopra, deve essere rilevato come, trattandosi invero di circostanza (affermata dalla sentenza appellata) non messa in discussione da alcuna delle parti, le inadempienze di cui al DM 12/2016 fino a quella di cui al DM 2/18 sono la conseguenza diretta della suddetta inadempienza.
9 Da quanto sopra appena detto derivando (sempre schematicamente) quanto segue: inadempienza Invito a Pagamento a regolarizzazione afferente a regolarizzare
DM da 12/2016 a 27/11/2018 2/18 10/1/2019
Istanza di dilazione con prima rata 19/2/2019 pagata a luglio 2019 DM 8/18 17/4/2019
DM 11/18 19/2/2019
7.3. Ora alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio potersi affermare che, certamente non vertendosi in materia di inadempimenti meramente formali, i pagamenti effettuati dall'appellata solamente a luglio 2019, a fronte di inadempienze riferibili ad esteso arco temporale (dal mese di dicembre 2016 fino a fine anno 2018), giustifichino la pretesa di che ha Pt_1 ritenuto, correttamente, di poter revocare, alla luce dei principi giuridici espressi dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, i benefici contributivi di cui l'appellata ha goduto nell'altrettanto esteso periodo di cui si è sopra detto (da dicembre 2016 a dicembre 2018).
Ciò in definitiva comporta che gli avvisi di addebito opposti, entro i quali è trasfusa la suddetta (fondata) pretesa dell' sono corretti e, come tali, da Pt_1 confermare salvo quanto si dirà qui in appresso a proposito delle sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000.
7.4. Devono quindi dirsi inaccoglibili le tesi di parte appellata la quale muove dal presupposto errato – invero neppure affermato dalla sentenza di primo grado - che nella fattispecie concreta si versava in ipotesi di inadempienze formali2.
10 8. Merita tuttavia accoglimento limitata porzione delle difese spese dalla parte appellata la quale ha rilevato come in uno degli avviso di addebito ricevuti – il n. 419 2019 00002539 24 000 – siano state indicate sanzioni (in misura pari ad
€ 366,16) per l'ipotesi di evasione contributiva.
Ora, dal momento che nel caso di specie ricorre ipotesi di revoca, con effetto retroattivo, dei benefici contributivi che sono stati goduti in presenza di tutti i presupposti tranne che della regolarità contributiva emersa in modo postumo, non ritiene il Collegio la ricorrenza di ipotesi di evasione (bensì solo di omissione). Ed infatti il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale, disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000, prevede tra le c.d. sanzioni civili, quelle conseguenti ad omissione contributiva e quelle conseguenti ad evasione. Le prime ricorrono in ipotesi di ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, le seconde allorquando le registrazioni o le denunce contributive mensili siano state del tutto omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero.
Nel caso in esame, infatti, è evidente, non si versa in ipotesi di occultamento del dovuto bensì di ritardata regolarizzazione di una situazione del tutto palese e in alcun modo celata dalla parte appellata.
D'altronde la stessa ha, negli altri due avvisi di addebito opposto, Pt_1 indicato sanzioni per omissione e non certo per evasione.
9. Concludendo, ritiene il Collegio come, in accoglimento dell'appello, debba essere rigettata l'iniziale domanda di opposizione proposta da
[...] avverso gli avvisi di addebito n. 419 2019 Controparte_1
00002540 25 000 e n. 419 2019 00003249 83 000 dovendo essere invece annullato, tuttavia con rideterminazione della somma dallo stesso portata, dell'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000, essendo in relazione a questo creditrice della minor somma pari ad € 14.797,19 (15.163,35 – Pt_1
366,16) non essendole dovute sanzioni per evasione bensì, solo, per omissione (come peraltro ha domandato con gli altri avvisi di addebito qui Pt_1 integralmente confermati).
gli inviti a regolarizzare oggetto di causa riguardano sì irregolarità non tempestivamente sanate dalla società opponente ex art 1 comma 1175 legge 296/2006, ma non effettive inadempienze al momento del recupero degli sgravi ancora concretamente in essere>>.
11 10. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto della limitatissima incidenza delle difese di parte appellata che in questa sede vengono accolte, le stesse non possono che essere soggette al principio di soccombenza ed essere poste, con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio a carico di Controparte_1
d essere liquidate nella misura di cui al dispositivo
[...] tenuto conto di quanto stabilito dal DM 55/2014 e successive modificazioni e, quindi, del valore di controversia e del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria al fine della decisione della lite.
P.Q.M.
La Corte, all'esito di trattazione nelle forme dell'art. 127-ter cpc., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'opposizione in primo grado proposta dalla parte appellata avverso gli avvisi di addebito n. 419 2019 00002540 25 000 e n. 419 2019 00003249 83 000;
- annulla, limitatamente alla pretesa afferente al mese di agosto 2018, l'avviso di addebito n. 419 2019 00002539 24 000 ed accerta, in relazione ai titoli fondanti il detto avviso di addebito, essere creditrice della minor somma Pt_1 pari ad € 14.797,19 e conseguentemente condanna parte appellata, con riferimento al mese di agosto 2018, a pagare in favore della parte appellante la somma di € 1.485,00 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna la parte appellata a rifondere in favore della parte appellante le spese di giudizio a tale titolo liquidando, per il primo grado di giudizio, la somma di € 3.727,00, e per il presente grado, la somma di € 4.030,50 di cui € 64,50 per spese, il tutto oltre a spese generali ed accessori di legge ove dovuti.
Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La parte appellata, infatti, nella memoria di costituzione in appello affermava che <Nel caso di specie, infatti, si rammenta che le irregolarità riscontrate dall ad oggetto degli inviti a Pt_1 regolarizzare non hanno riguardato effettive inadempienze della bensì unicamente delle CP_1 squadrature meramente formali – errori, dunque, di inserimento nel sistema senza che a ciò corrispondesse o da ciò originasse un debito della Società nei confronti dell (vedasi la vicenda relativa alla posizione di Pt_1
) – ovvero, addirittura, ipotesi di credito della nei confronti dell (vedasi la Parte_5 CP_1 Pt_1 NF di )>>; mentre la se ppellata dava atto di Persona_1 inadempienze sanate anteriormente alla notificazione degli avvisi di addebito, tanto che il Tribunale di Venezia (il sottolineato è dello scrivente) affermava che <Va accolta in quanto