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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZERI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZERI Controparte_1 C.F._2
PAOLA;
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia revocare l'attuale regime di affidamento genitoriale, i diritti di visita paterni e gli attuali aspetti economici relativi al mantenimento della minore e disporre le seguenti condizioni:
a. sarà affidata alla sig.ra secondo il regime dell'affido super esclusivo. Per_1 Parte_1
b. Il padre potrà vedere la bambina ogni qualvolta lo vorrà, alla presenza della sig.ra Panzeri, previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1
c. Fintantoché il sig. sarà privo di occupazione lavorativa, verrà esonerato a corrispondere CP_1
alla sig.ra Panzeri sia il contributo al mantenimento ordinario sia il contributo alle c.d. spese straordinarie.
Il sig. riprenderà a contribuire al mantenimento di nel momento in cui troverà CP_1 Per_1 un'occupazione lavorativa.
d. Le spese per questo giudizio sono a carico esclusivo della sig.ra .” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla cui Parte_1 Controparte_1
unione è nata la figlia minore il 31.07.2012. Per_1
Il Tribunale di Lecco, con provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco il 12.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1232/2015, ha regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore prevedendo in particolare il regime dell'affido esclusivo di Per_1
alla madre, con assegnazione a quest'ultima dell'abitazione sita in Calco-Via Nuova Per_1
Provinciale n. 16, di proprietà del padre della sig.ra . Quanto al diritto di visita paterno Parte_1
ha disposto che il padre possa vedere la figlia minore a weekend alternati dal venerdì sera alle ore
20.00 sino alle 19.00 della domenica, oltre una sera dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, sera concordata di volta in volta dai genitori. In punto economico ha disposto che il sig. versi alla Controparte_1
sig.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di Parte_1 Per_1
€ 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario regionale resesi necessarie per le spese scolastiche, le spese sportive nonché tutte le altre spese c.d. Per_1
“straordinarie”. Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica in ordine all'affidamento della minore, al diritto di visita paterno ed agli aspetti economici relativi al mantenimento di In particolare, hanno dato atto delle criticità in atto del ricorrente Per_1
il quale a fronte della dipendenza da alcool di cui è affetto, manifestatasi con CP_1
comportamenti inadeguati ed incapacità a garantire alla minore un contesto tutelante, si è Per_1 attivato rivolgendosi all'Azienda Isola, sita in Terno d'Isola (BG) per essere aiutato nel suo recupero fisico e psichico. Inoltre, hanno esposto che il ricorrente non sta più svolgendo alcuna attività lavorativa a far tempo dal mese di novembre 2024.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, che prevede l'esonero per il padre a contribuire economicamente al mantenimento della figlia, evidenziando che tale previsione può ritenersi giustificata unicamente in considerazione dell'eccezionalità dell'attuale situazione in cui versa il padre, che riveste carattere temporaneo, sicchè non appena possibile l'obbligo contributivo dovrà essere ripristinato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco il
12.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1232/2015, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 663/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZERI PAOLA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZERI Controparte_1 C.F._2
PAOLA;
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale CONCLUSIONI
Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia revocare l'attuale regime di affidamento genitoriale, i diritti di visita paterni e gli attuali aspetti economici relativi al mantenimento della minore e disporre le seguenti condizioni:
a. sarà affidata alla sig.ra secondo il regime dell'affido super esclusivo. Per_1 Parte_1
b. Il padre potrà vedere la bambina ogni qualvolta lo vorrà, alla presenza della sig.ra Panzeri, previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici di Per_1
c. Fintantoché il sig. sarà privo di occupazione lavorativa, verrà esonerato a corrispondere CP_1
alla sig.ra Panzeri sia il contributo al mantenimento ordinario sia il contributo alle c.d. spese straordinarie.
Il sig. riprenderà a contribuire al mantenimento di nel momento in cui troverà CP_1 Per_1 un'occupazione lavorativa.
d. Le spese per questo giudizio sono a carico esclusivo della sig.ra .” Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
anno intrattenuto una relazione more uxorio dalla cui Parte_1 Controparte_1
unione è nata la figlia minore il 31.07.2012. Per_1
Il Tribunale di Lecco, con provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco il 12.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1232/2015, ha regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore prevedendo in particolare il regime dell'affido esclusivo di Per_1
alla madre, con assegnazione a quest'ultima dell'abitazione sita in Calco-Via Nuova Per_1
Provinciale n. 16, di proprietà del padre della sig.ra . Quanto al diritto di visita paterno Parte_1
ha disposto che il padre possa vedere la figlia minore a weekend alternati dal venerdì sera alle ore
20.00 sino alle 19.00 della domenica, oltre una sera dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, sera concordata di volta in volta dai genitori. In punto economico ha disposto che il sig. versi alla Controparte_1
sig.ra , quale contributo per il mantenimento della figlia minore la somma di Parte_1 Per_1
€ 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario regionale resesi necessarie per le spese scolastiche, le spese sportive nonché tutte le altre spese c.d. Per_1
“straordinarie”. Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 30/04/2025, le parti hanno chiesto la modifica in ordine all'affidamento della minore, al diritto di visita paterno ed agli aspetti economici relativi al mantenimento di In particolare, hanno dato atto delle criticità in atto del ricorrente Per_1
il quale a fronte della dipendenza da alcool di cui è affetto, manifestatasi con CP_1
comportamenti inadeguati ed incapacità a garantire alla minore un contesto tutelante, si è Per_1 attivato rivolgendosi all'Azienda Isola, sita in Terno d'Isola (BG) per essere aiutato nel suo recupero fisico e psichico. Inoltre, hanno esposto che il ricorrente non sta più svolgendo alcuna attività lavorativa a far tempo dal mese di novembre 2024.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, che prevede l'esonero per il padre a contribuire economicamente al mantenimento della figlia, evidenziando che tale previsione può ritenersi giustificata unicamente in considerazione dell'eccezionalità dell'attuale situazione in cui versa il padre, che riveste carattere temporaneo, sicchè non appena possibile l'obbligo contributivo dovrà essere ripristinato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco il
12.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1232/2015, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 20/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada