TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COTTALI Parte_1 C.F._1
SIMONA
Parte opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMENUTO MARIA GRAZIA
[...] P.IVA_1
Parte opposta
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
Per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare che il decreto ingiuntivo qui opposto risulta prescritto in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 e per una somma complessiva pari ad euro 25.318,31 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo qui opposto.
In via principale e nel merito: Per le causali sopra esposte accertare che nulla è dovuto da parte del Sig.
in favore della Parte_1 Controparte_1 in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-
[...]
2018-2019 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 695/2023
R.G. n. 2306/2023 emesso in data 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa LD CI. pagina 1 di 7 In via subordinata: in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla convenuta opposta attesa l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e comunque di ogni domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre CPA.
Per la parte opposta:
a) respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria;
b) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e condannare in sentenza l'opponente al pagamento di quella CP_2 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori;
c) condannare altresì l'opponente alle spese di lite del predetto giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso Parte_1 dal Tribunale di Brescia in data 20.12.2023, chiesto ed ottenuto da
[...]
(di seguito per la somma di €40.284,83, Controparte_1 CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese, notificato in data 14.2.2024.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto in relazione alle annualità contributive 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per contributo soggettivo, integrativo e di maternità, oltre interessi, maggiorazioni e/o sanzioni.
L'opponente ha esposto che:
è stato iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Brescia al n.4657 dal 26.1.2001 al 31.12.2018; durante le annualità contributive per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo era lavoratore dipendente e tuttora lavora quale dipendente di;
Controparte_3 ha conseguito l'abilitazione alla professione di amministratore di condominio ed è stato iscritto all'ANAMMI dall'ottobre 2009 al dicembre 2015;
a far data dal 13.10.2009 è stato nominato socio amministratore di avente ad oggetto Controparte_4
l'esercizio in forma associativa dell'attività professionale di consulenza in ambito immobiliare, cancellata dal registro delle imprese in data 8.3.2017.
Tutto ciò esposto l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art.3 comma 9 L n.335/1995
pagina 2 di 7 del credito vantato dalla in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012- CP_1
2013-2014-2015-2018-2019 per una somma complessiva di €25.318,31.
L'opponente ha inoltre rilevato la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla CP_1 contestando la legittimità dell'art.5 dello Statuto e dell'art.3 comma 1 del Regolamento di CP_2 attuazione delle norme statutarie della , laddove introducono alcuni presupposti che CP_2 determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla del soggetto iscritto all'albo CP_1 professionale, con eliminazione dei requisiti della continuità dell'esercizio professionale e con l'introduzione di una presunzione iuris tantum, in base alla quale l'iscrizione del geometra all'albo professionale comporta l'esercizio della professione.
Si è costituita per contestare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando di CP_1 avere interrotto il termine prescrizionale – ancor prima della diffida del mese di luglio 2023 (all.22) - come da documenti prodotti da 1 a 22. L'opposta ha poi sostenuto la legittimità dell'art.5 dello Statuto della CP_1
Celebrata la prima udienza di discussione, le parti hanno depositato le note scritte ex art.127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Nei limiti che seguono l'eccezione di prescrizione è fondata.
Il credito contributivo fatto valere da è relativo alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, CP_1
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A fronte dell'eccezione di prescrizione quinquennale, l'opposta ha indistintamente prodotto i documenti da 1 a 22, alcuni dei quali all'evidenza non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, visto che non contengono alcuna richiesta di pagamento o comunque non hanno ad oggetto le annualità per cui è causa.
Ciò vale per:
l'allegato 1 che riguarda l'anno 2005, non oggetto della pretesa creditoria, oltre che una sollecitazione di fornire chiarimenti in merito alla produzione di redditi professionali “con riferimento all'accertamento dei requisiti necessari per iscrizione solo albo”;
l'allegato 2 che ugualmente riguarda l'anno 2005 e riporta una contestazione afferente la mancata comunicazione di chiarimenti in merito alla produzione di redditi professionali;
l'allegato 3 che ha ad oggetto la comunicazione di iscrizione obbligatoria alla;
CP_1
l'allegato 8 che riguarda l'anno 2009, non oggetto della pretesa creditoria;
pagina 3 di 7 l'allegato 9 che ha ad oggetto comunicazione della “riapertura termini dichiarazione reddituale 2015”;
l'allegato 10 che consiste in una richiesta dei redditi e del volume di affari dell'anno 2016;
l'allegato 11 che ha ad oggetto una comunicazione di “proroga scadenze unico 2016 – Rateizzazione in 10 rate”;
l'allegato 13 che consiste in una comunicazione di iscrizione obbligatoria alla per il compimento di CP_1 attività incompatibili con la posizione di iscritti al solo albo.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dalla parte opposta, dall'esame della stessa risulta prescritto il credito contributivo relativamente alle annualità 2010, 2012 e 2015.
Per l'anno 2010, il termine risulta interrotto con la lettera PEC 26.8.2013 (all.4) e successivamente solo con la lettera A/R 1.2.2019 (all.16), allorchè era ormai decorso il termine di cinque anni.
Per l'anno 2012, il termine risulta interrotto con comunicazione e-mail 29.9.2014 e lettera PEC
30.9.2014 (all. 5 e 6) e successivamente solo con lettera A/R 5.12.2019 (all.18) e quindi, anche in tal caso, allorché era ormai decorso il termine di cinque anni.
Per l'anno 2015, il termine risulta interrotto con la lettera A/R 15.3.2022 (all.21), allorchè era ormai decorso il termine di cinque anni.
Non è invece maturata la prescrizione - oltre che per le annualità 2016 2017, in relazione alle quali l'opponente non ha proposto l'eccezione di prescrizione - per le annualità 2011, 2013, 2014, 2018,
2019.
Per l'anno 2011, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 26.8.2013 (all.4), con la lettera PEC
24.9.2015 (all.7), con la lettera A/R 1.2.2019 (all.16), con la lettera A/R 22.6.2020 (doc.19)
Per l'anno 2013, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 24.9.2015 (all.7) e con la lettera A/R
22.6.2020 (doc.19)
Per l'anno 2014, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 23.9.2016 (all.12) e con la lettera A/R
31.7.2017 (all.14), con la lettera A/R 15.3.2022 (all.21). La circostanza, evidenziata dalla parte opponente, per cui dal documento di cui all'allegato 21 emerge la compiuta giacenza non priva l'atto della sua valenza interruttiva, atteso che la compiuta giacenza non impedisce il perfezionamento della spedizione della raccomandata al destinatario.
Per l'anno 2018, il termine è stato interrotto con la lettera A/R 28.6.2023 (all.22) avente ad oggetto
“diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” relativa, tra le altre all'annualità 2018, inviata quando il termine non era ancora spirato atteso che, come da art.15 del regolamento sulla contribuzione (all. E), la riscossione dei contributi è effettuata entro il 15 dicembre pagina 4 di 7 dell'anno di riferimento.
Ugualmente per l'anno 2019, il termine è stato interrotto con la lettera A/R 28.6.2023(all.22), relativa, tra le altre, all'annualità 2019.
***
L'opponente ha rilevato che, seppure iscritto all'albo professionale dei geometri dal 2001 al 2018, non ha mai svolto l'attività di geometra né altra attività ad essa assimilabile e lamenta l'illegittimità degli artt.5 dello Statuto e 3 comma 1 del regolamento di attuazione delle norme statutarie della CP_2
in quanto contrastanti con l'art.22 L.773/1982. CP_2
A tal fine ha esposto che, durante le annualità contributive per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, era lavoratore dipendente di , è stato iscritto all'ANAMMI dall'ottobre 2009 al Controparte_3 dicembre 2015 e nominato a far data dal 13.10.2009 socio amministratore di avente Controparte_4 ad oggetto l'esercizio in forma associativa dell'attività professionale di consulenza in ambito immobiliare, cancellata dal registro delle imprese in data 8.3.2017.
Come noto, ai sensi dell'art.22 L.773/1982, presupposto dell'obbligo di iscrizione a è lo CP_2 svolgimento, da parte degli iscritti all'albo dei geometri, della libera professione con carattere di continuità, unitamente alla non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Invece, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27.2.2003, tale obbligo è stato CP_2 esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Con la medesima disposizione ha altresì CP_2 introdotto una presunzione di esercizio della libera professione sulla base della mera iscrizione all'albo stesso.
La disposizione citata infatti stabilisce: “sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30.6.1994, n. 509”.
La previsione statutaria richiamata deve ritenersi legittima, aderendo questo Tribunale ai principi già espressi dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza 143/2019 e al più recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (ex multis Cass. Civ. 25/2020; Cass. Civ.
4568/2021), che ha ritenuto la legittimità di tale intervento della quale attuazione CP_2
pagina 5 di 7 dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciutale dall'art.2 d.lgs. 504/1994 e dall'art. 3 l. 335/1995.
È stato osservato, infatti, che “il sistema regolamentare della ha esteso l'obbligo di CP_5 iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla l. 335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”
(Cass. 4568/2021 cit.).
Riconosciuta quindi la legittimità dell'art.5 dello Statuto , deve evidenziarsi che la disposizione CP_2 stabilisce una presunzione di esercizio (“l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo, salva la prova contraria …”).
La previsione è coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero-professionale perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito albo professionale.
In sostanza, l'iscrizione all'albo professionale va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione all'Albo CP_1 professionale.
In ragione della richiamata previsione statutaria è dunque onere del contribuente fornire prova contraria dell'esercizio della professione.
Nel caso di specie, il ricorrente – pacifica la sua iscrizione all'albo dei geometri dal 26.1.2001 al
31.12.2018 - non ha fornito elementi atti a dimostrare, per superare la presunzione citata, il mancato esercizio di attività libero professionale nel periodo in contestazione.
Il ricorrente ha chiesto di dimostrare con la prova per testi che è stato lavoratore dipendente delle società indicate in ricorso negli anni oggetto della pretesa creditoria. La circostanza dedotta – che peraltro ben poteva essere dimostrata attraverso la prova documentale - anche ove dimostrata è irrilevante in quanto il lavoro dipendente – del quale l'opponente non ha neppure indicato l'articolazione oraria – non è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.
E peraltro, il contegno del che, ricevute le comunicazioni di cui agli allegati 1 e 13 della Parte_1 parte opposta, non ha neppure contestato l'iscrizione obbligatoria alla e la relativa richiesta di CP_1 contribuzione obbligatoria, costituisce conferma della presunzione posta dal citato art.5 dello Statuto, non senza aggiungere che la parte non ha neppure adempiuto all'obbligo di fornire la prova del mancato esercizio della professione secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione
Non essendo stato assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, la richiesta di contribuzione pagina 6 di 7 relativamente alla annualità per cui non è maturato il termine di prescrizione - 2011, 2013, 2014, 2016,
2017, 2018, 2019 - è legittima.
Il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato in quanto emesso per la somma di €40.284,83 e cioè per un importo superiore al dovuto, essendo prescritte, come si è detto, le annualità contributive
2010, 2012 e 2015.
In conseguenza della prescrizione e visto il prospetto di sintesi dell'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, alla è CP_1 CP_1 dovuto il minor importo di €32.329,79, oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara prescritte le annualità contributive 2010,
2012 e 2015 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di €32.329,79, oltre Controparte_1 interessi e maggiorazioni e/o sanzioni;
2) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia 695/2023;
3) compensa le spese del giudizio.
Brescia, 1 dicembre 2025
La giudice
LD CI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice LD CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COTTALI Parte_1 C.F._1
SIMONA
Parte opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOMENUTO MARIA GRAZIA
[...] P.IVA_1
Parte opposta
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
Per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare che il decreto ingiuntivo qui opposto risulta prescritto in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2018-2019 e per una somma complessiva pari ad euro 25.318,31 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo qui opposto.
In via principale e nel merito: Per le causali sopra esposte accertare che nulla è dovuto da parte del Sig.
in favore della Parte_1 Controparte_1 in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-
[...]
2018-2019 e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 695/2023
R.G. n. 2306/2023 emesso in data 20 dicembre 2023 dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice dott.ssa LD CI. pagina 1 di 7 In via subordinata: in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla convenuta opposta attesa l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e comunque di ogni domanda formulata dalla convenuta opposta nei confronti dell'opponente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre CPA.
Per la parte opposta:
a) respingere in toto l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi ritenere fondata la pretesa creditoria;
b) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, si chiede di rideterminare il credito di e condannare in sentenza l'opponente al pagamento di quella CP_2 diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'On.le Giudice adito dovesse ritenere equa e giusta, oltre accessori;
c) condannare altresì l'opponente alle spese di lite del predetto giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso Parte_1 dal Tribunale di Brescia in data 20.12.2023, chiesto ed ottenuto da
[...]
(di seguito per la somma di €40.284,83, Controparte_1 CP_1 oltre interessi, rivalutazione e spese, notificato in data 14.2.2024.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto in relazione alle annualità contributive 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per contributo soggettivo, integrativo e di maternità, oltre interessi, maggiorazioni e/o sanzioni.
L'opponente ha esposto che:
è stato iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Brescia al n.4657 dal 26.1.2001 al 31.12.2018; durante le annualità contributive per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo era lavoratore dipendente e tuttora lavora quale dipendente di;
Controparte_3 ha conseguito l'abilitazione alla professione di amministratore di condominio ed è stato iscritto all'ANAMMI dall'ottobre 2009 al dicembre 2015;
a far data dal 13.10.2009 è stato nominato socio amministratore di avente ad oggetto Controparte_4
l'esercizio in forma associativa dell'attività professionale di consulenza in ambito immobiliare, cancellata dal registro delle imprese in data 8.3.2017.
Tutto ciò esposto l'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art.3 comma 9 L n.335/1995
pagina 2 di 7 del credito vantato dalla in relazione alle annualità contributive 2010-2011-2012- CP_1
2013-2014-2015-2018-2019 per una somma complessiva di €25.318,31.
L'opponente ha inoltre rilevato la mancanza dei presupposti per l'iscrizione alla CP_1 contestando la legittimità dell'art.5 dello Statuto e dell'art.3 comma 1 del Regolamento di CP_2 attuazione delle norme statutarie della , laddove introducono alcuni presupposti che CP_2 determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla del soggetto iscritto all'albo CP_1 professionale, con eliminazione dei requisiti della continuità dell'esercizio professionale e con l'introduzione di una presunzione iuris tantum, in base alla quale l'iscrizione del geometra all'albo professionale comporta l'esercizio della professione.
Si è costituita per contestare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando di CP_1 avere interrotto il termine prescrizionale – ancor prima della diffida del mese di luglio 2023 (all.22) - come da documenti prodotti da 1 a 22. L'opposta ha poi sostenuto la legittimità dell'art.5 dello Statuto della CP_1
Celebrata la prima udienza di discussione, le parti hanno depositato le note scritte ex art.127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Nei limiti che seguono l'eccezione di prescrizione è fondata.
Il credito contributivo fatto valere da è relativo alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, CP_1
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
A fronte dell'eccezione di prescrizione quinquennale, l'opposta ha indistintamente prodotto i documenti da 1 a 22, alcuni dei quali all'evidenza non costituiscono atti interruttivi della prescrizione, visto che non contengono alcuna richiesta di pagamento o comunque non hanno ad oggetto le annualità per cui è causa.
Ciò vale per:
l'allegato 1 che riguarda l'anno 2005, non oggetto della pretesa creditoria, oltre che una sollecitazione di fornire chiarimenti in merito alla produzione di redditi professionali “con riferimento all'accertamento dei requisiti necessari per iscrizione solo albo”;
l'allegato 2 che ugualmente riguarda l'anno 2005 e riporta una contestazione afferente la mancata comunicazione di chiarimenti in merito alla produzione di redditi professionali;
l'allegato 3 che ha ad oggetto la comunicazione di iscrizione obbligatoria alla;
CP_1
l'allegato 8 che riguarda l'anno 2009, non oggetto della pretesa creditoria;
pagina 3 di 7 l'allegato 9 che ha ad oggetto comunicazione della “riapertura termini dichiarazione reddituale 2015”;
l'allegato 10 che consiste in una richiesta dei redditi e del volume di affari dell'anno 2016;
l'allegato 11 che ha ad oggetto una comunicazione di “proroga scadenze unico 2016 – Rateizzazione in 10 rate”;
l'allegato 13 che consiste in una comunicazione di iscrizione obbligatoria alla per il compimento di CP_1 attività incompatibili con la posizione di iscritti al solo albo.
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta dalla parte opposta, dall'esame della stessa risulta prescritto il credito contributivo relativamente alle annualità 2010, 2012 e 2015.
Per l'anno 2010, il termine risulta interrotto con la lettera PEC 26.8.2013 (all.4) e successivamente solo con la lettera A/R 1.2.2019 (all.16), allorchè era ormai decorso il termine di cinque anni.
Per l'anno 2012, il termine risulta interrotto con comunicazione e-mail 29.9.2014 e lettera PEC
30.9.2014 (all. 5 e 6) e successivamente solo con lettera A/R 5.12.2019 (all.18) e quindi, anche in tal caso, allorché era ormai decorso il termine di cinque anni.
Per l'anno 2015, il termine risulta interrotto con la lettera A/R 15.3.2022 (all.21), allorchè era ormai decorso il termine di cinque anni.
Non è invece maturata la prescrizione - oltre che per le annualità 2016 2017, in relazione alle quali l'opponente non ha proposto l'eccezione di prescrizione - per le annualità 2011, 2013, 2014, 2018,
2019.
Per l'anno 2011, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 26.8.2013 (all.4), con la lettera PEC
24.9.2015 (all.7), con la lettera A/R 1.2.2019 (all.16), con la lettera A/R 22.6.2020 (doc.19)
Per l'anno 2013, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 24.9.2015 (all.7) e con la lettera A/R
22.6.2020 (doc.19)
Per l'anno 2014, il termine è stato interrotto con la lettera PEC 23.9.2016 (all.12) e con la lettera A/R
31.7.2017 (all.14), con la lettera A/R 15.3.2022 (all.21). La circostanza, evidenziata dalla parte opponente, per cui dal documento di cui all'allegato 21 emerge la compiuta giacenza non priva l'atto della sua valenza interruttiva, atteso che la compiuta giacenza non impedisce il perfezionamento della spedizione della raccomandata al destinatario.
Per l'anno 2018, il termine è stato interrotto con la lettera A/R 28.6.2023 (all.22) avente ad oggetto
“diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive” relativa, tra le altre all'annualità 2018, inviata quando il termine non era ancora spirato atteso che, come da art.15 del regolamento sulla contribuzione (all. E), la riscossione dei contributi è effettuata entro il 15 dicembre pagina 4 di 7 dell'anno di riferimento.
Ugualmente per l'anno 2019, il termine è stato interrotto con la lettera A/R 28.6.2023(all.22), relativa, tra le altre, all'annualità 2019.
***
L'opponente ha rilevato che, seppure iscritto all'albo professionale dei geometri dal 2001 al 2018, non ha mai svolto l'attività di geometra né altra attività ad essa assimilabile e lamenta l'illegittimità degli artt.5 dello Statuto e 3 comma 1 del regolamento di attuazione delle norme statutarie della CP_2
in quanto contrastanti con l'art.22 L.773/1982. CP_2
A tal fine ha esposto che, durante le annualità contributive per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, era lavoratore dipendente di , è stato iscritto all'ANAMMI dall'ottobre 2009 al Controparte_3 dicembre 2015 e nominato a far data dal 13.10.2009 socio amministratore di avente Controparte_4 ad oggetto l'esercizio in forma associativa dell'attività professionale di consulenza in ambito immobiliare, cancellata dal registro delle imprese in data 8.3.2017.
Come noto, ai sensi dell'art.22 L.773/1982, presupposto dell'obbligo di iscrizione a è lo CP_2 svolgimento, da parte degli iscritti all'albo dei geometri, della libera professione con carattere di continuità, unitamente alla non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Invece, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. 27.2.2003, tale obbligo è stato CP_2 esteso a tutti gli iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitino, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. Con la medesima disposizione ha altresì CP_2 introdotto una presunzione di esercizio della libera professione sulla base della mera iscrizione all'albo stesso.
La disposizione citata infatti stabilisce: “sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30.6.1994, n. 509”.
La previsione statutaria richiamata deve ritenersi legittima, aderendo questo Tribunale ai principi già espressi dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza 143/2019 e al più recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto (ex multis Cass. Civ. 25/2020; Cass. Civ.
4568/2021), che ha ritenuto la legittimità di tale intervento della quale attuazione CP_2
pagina 5 di 7 dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciutale dall'art.2 d.lgs. 504/1994 e dall'art. 3 l. 335/1995.
È stato osservato, infatti, che “il sistema regolamentare della ha esteso l'obbligo di CP_5 iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell'ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla l. 335/1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”
(Cass. 4568/2021 cit.).
Riconosciuta quindi la legittimità dell'art.5 dello Statuto , deve evidenziarsi che la disposizione CP_2 stabilisce una presunzione di esercizio (“l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo, salva la prova contraria …”).
La previsione è coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero-professionale perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito albo professionale.
In sostanza, l'iscrizione all'albo professionale va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione all'Albo CP_1 professionale.
In ragione della richiamata previsione statutaria è dunque onere del contribuente fornire prova contraria dell'esercizio della professione.
Nel caso di specie, il ricorrente – pacifica la sua iscrizione all'albo dei geometri dal 26.1.2001 al
31.12.2018 - non ha fornito elementi atti a dimostrare, per superare la presunzione citata, il mancato esercizio di attività libero professionale nel periodo in contestazione.
Il ricorrente ha chiesto di dimostrare con la prova per testi che è stato lavoratore dipendente delle società indicate in ricorso negli anni oggetto della pretesa creditoria. La circostanza dedotta – che peraltro ben poteva essere dimostrata attraverso la prova documentale - anche ove dimostrata è irrilevante in quanto il lavoro dipendente – del quale l'opponente non ha neppure indicato l'articolazione oraria – non è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.
E peraltro, il contegno del che, ricevute le comunicazioni di cui agli allegati 1 e 13 della Parte_1 parte opposta, non ha neppure contestato l'iscrizione obbligatoria alla e la relativa richiesta di CP_1 contribuzione obbligatoria, costituisce conferma della presunzione posta dal citato art.5 dello Statuto, non senza aggiungere che la parte non ha neppure adempiuto all'obbligo di fornire la prova del mancato esercizio della professione secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione
Non essendo stato assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, la richiesta di contribuzione pagina 6 di 7 relativamente alla annualità per cui non è maturato il termine di prescrizione - 2011, 2013, 2014, 2016,
2017, 2018, 2019 - è legittima.
Il decreto ingiuntivo deve comunque essere revocato in quanto emesso per la somma di €40.284,83 e cioè per un importo superiore al dovuto, essendo prescritte, come si è detto, le annualità contributive
2010, 2012 e 2015.
In conseguenza della prescrizione e visto il prospetto di sintesi dell'attestazione del credito rilasciata dal Direttore Generale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, alla è CP_1 CP_1 dovuto il minor importo di €32.329,79, oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e/o eccezione rigettata, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara prescritte le annualità contributive 2010,
2012 e 2015 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di €32.329,79, oltre Controparte_1 interessi e maggiorazioni e/o sanzioni;
2) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia 695/2023;
3) compensa le spese del giudizio.
Brescia, 1 dicembre 2025
La giudice
LD CI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7