TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5155/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5155
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 955/2023 (R.G. 3068/2023)
TRA
(p.iva e c.f. ) con sede legale in Nola (NA) al CIS Parte_1 P.IVA_1
Isola 2 torre 2 interno 211, in persona dell'amministratore unico e legale rappresen-
tante nata a [...] il [...], (C.F. CP_1 Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Di Tuoro del foro di Nola, C.F._1
(C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA RO (NA) in via Giu-
seppe Garibaldi n. 34,
-opponente-
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
di AB (NA) ed ivi residente in [...], nella qualità di coerede legittima di (C.F. ) nato il [...] Parte_2 C.F._4
a AR di AB (NA), nonché di unica usufruttuaria, rappresentata e di-
fesa dall'avv. Stefano Serra (C.F. ) - PEC C.F._5 Email_2
presso il cui studio elettivamente domicilia in AR di AB
[...]
(NA) al Viale Puglia n. 15,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.06.2023, con ricorso chiedeva a Questo Tribunale di in- CP_2
giungere alle società: (p.iva e (p. iva Parte_1 P.IVA_1 CP_3
), il pagamento di € 6.000,00, in quanto “a tutt'oggi l'intimata società P.IVA_2
(n.d.r. società è morosa nel pagamento dei canoni di locazione Parte_1
relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 oltre interessi moratori
maturati dalla data di ogni singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo”.
In data 12.07.2023 Questo Tribunale accoglieva il ricorso monitorio promosso dalla sig.ra ed ingiungeva alla società (p.iva e, in CP_2 Parte_1 P.IVA_1
via sussidiaria, con decreto di correzione del 16.09.2023, alla società CP_4
(p.iva ) di pagare immediatamente alla parte ricorrente per le
[...] P.IVA_2
2 causali di cui al ricorso, l'importo di € 6.000,00 a titolo di canoni di locazione da febbraio 2023 a maggio 2023 incluso, oltre interessi legali, dalle singole scadenze contrattuali fino all'effettivo soddisfo ed oltre le spese del giudizio che si liquida-
vano in € 645,50 di cui € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi professionali,
oltre spese generali pari al 15% I.VA. e C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 645 c.p.c., la società in Parte_1
persona del l.r.p.t. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 955/2023 del 12.07.2023
(R.G. 3068/2023) di Questo Tribunale, notificato a mezzo p.e.c. in data 18.09.2023,
in quanto illegittimo, infondato, per tutte le motivazioni indicate nell'atto e chie-
deva:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta rescissione e/o risoluzione del contratto di loca-
zione a far data dal marzo 2023 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo op-
posto;
2. accertare e dichiarare che il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Ca-
stellammare di AB (Na) in via Nocera n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 8
p.lla 272, sub 2 cat. C1, di proprietà del sig. (C.F. Parte_2
), deceduto in data 03.02.2022, regolarmente registrato il C.F._4
giorno 21.10.2015 presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Castellam-
mare di AB al n. 6770 non era dotato della clausola relativa alla disdetta contrat-
tuale e del conseguenziale termine di preavviso;
3. accertare l'intervenuta disdetta contrattuale, ex art. 27 L. 392/78, operata dal con-
duttore società con p.e.c. del 14.03.2023 e per l'effetto dichiarare Parte_1
che parte locatrice, in mancanza di diversa previsione contrattuale, aveva diritto a sole sei mensilità a titolo di canoni di locazione a far data dal mese di marzo 2023
e per l'effetto dichiarare che l'unica somma dovuta dalla società è Parte_1
3 pari ad euro 4.200,00 in virtù della compensazione operata ex art. 1241 c.c. con il credito vantato dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale di euro 4.800,00.
4. condannare parte opposta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che sin d'ora si di-
chiara antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, impugnando e contestando l'oppo-
sizione. Chiedeva:
1. in via del tutto preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni proposte,
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
955/2023 del 12.07.2023 (R.G. n. 3068/2023), in quanto assolutamente tardiva per i motivi indicati al capo 1 della comparsa e, per l'effetto, stante l'avvenuto passag-
gio in giudicato, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. sempre in via preliminare, vertendosi in materia locatizia, essendo la controversia
è soggetta al rito speciale del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., disporsi il mutamento di rito da ordinario a locatizio, concedendosi alle parti termine per integrare le proprie difese, depositare documenti e formulare richieste istruttorie;
3. in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale assorbente eccezione, e salvo gravame, rigettare l'opposizione proposta da con-
troparte disattendendosi la pretesa legittimità del recesso anticipato dal contratto di locazione di cui è causa operato dalla conduttrice ex art. 27 VIII comma della Legge
392778 per la mancata indicazione dei gravi motivi, sempre e comunque negando qualsiasi riconoscimento di “grave motivo” ai “motivi economici” cosi come dedotti solo in tal sede dall'opponente;
4. sempre in via subordinata e nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
contro
-
parte in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che pretestuosa, riconoscendosi
4 l'inammissibilità e l'inapplicabilità della richiesta rescissione del contratto di loca-
zione ex art. 1448 c.c. stante l'insussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione alla fattispecie di cui è causa;
5. in via ancor più subordinata e nel merito, disattendere e rigettare sempre e comun-
que l'opposizione ex adverso proposta in quanto integralmente infondata, sia in fatto che in diritto, e comunque sfornita, allo stato, di qualsiasi elemento probatorio,
rigettandosi, al contempo, qualsiasi compensazione;
6. sempre e comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'opposizione e di declaratoria di inefficacia, di revoca e/o annullamento dell'op-
posto decreto ingiuntivo, e salvo gravame, accertare e riconoscere sempre e comun-
que la legittimità del credito vantato dall'odierna opposta condannando l'odierna società opponente al pagamento dell'importo di Euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni singolo canone di locazione e fino all'effettivo sod-
disfo;
7. condannarsi controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 comma
1, c.p.c.;
8. con vittoria di spese e competenze legali di giudizio oltre spese generali C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Il Tribunale, in data 14.03.2024 disponeva il mutamento del rito da ordinario in speciale assegnando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed invitava, contestualmente, la parte opposta ad effettuare il T.M.O..
Successivamente, il giudizio veniva rinviato per la discussione essendo maturo per la decisione.
5 Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito, dall'opposta,
con esito negativo.
Occorre, innanzi tutto, esaminare l'eccezione sollevata dalla parte opposta, d'inam-
missibilità dell'opposizione per tardività della sua proposizione.
Sul punto consolidata giurisprudenza ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti derivanti da locazione, in quanto soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., debba essere proposta con ricorso.
Tuttavia, se l'opposizione sia stata erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa potrà comunque ritenersi ammissibile e produrre gli effetti del ricorso solo se l'opposizione proposta venga iscritta a ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data l'opposizione sia stata notificata alla controparte (ex multis Cass. civ., sez.
IV, Sent. n. 60/2016; Cass. civ. ord. n. 21671/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n.
7071/2019).
Consegue che la parte che abbia proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia, con atto di citazione e non con ricorso, è tenuta non solo a notifi-
care ma anche ad iscrivere a ruolo nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Da un esame degli atti di giudizio, si rileva che ciò non è accaduto nel caso di specie.
Invero, come si evince dalla documentazione allegata, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.09.2023 ed il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione era quello del 28.10.2023.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 28.10.2023 ma il depo-
sito in cancelleria, con la relativa iscrizione a ruolo, è avvenuto in data 06.11.2023,
6 cioè tardivamente in quanto oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività nella sua proposizione con conferma del D.I. 955/2023 (R.G. 3068/2023), già esecutivo, nei confronti dell'opposta in persona del l.r.p.t.. Parte_1
Superfluo l'esame del merito del giudizio.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'opposizione inammissibile per tardività nella sua proposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 955/2023 (R.G. 3068/2023), già esecu-
tivo;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giu- Parte_1
dizio in favore dell'opposta che liquida in complessivi €. 2.000,00 di cui €. 1.900,00
per competenze ed €. 100,00 per spese oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.03.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5155
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 955/2023 (R.G. 3068/2023)
TRA
(p.iva e c.f. ) con sede legale in Nola (NA) al CIS Parte_1 P.IVA_1
Isola 2 torre 2 interno 211, in persona dell'amministratore unico e legale rappresen-
tante nata a [...] il [...], (C.F. CP_1 Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. Dario Di Tuoro del foro di Nola, C.F._1
(C.F. ) – PEC C.F._2 Email_1
[...] elettivamente domiciliata presso il suo studio in NA RO (NA) in via Giu-
seppe Garibaldi n. 34,
-opponente-
E
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_2 C.F._3
di AB (NA) ed ivi residente in [...], nella qualità di coerede legittima di (C.F. ) nato il [...] Parte_2 C.F._4
a AR di AB (NA), nonché di unica usufruttuaria, rappresentata e di-
fesa dall'avv. Stefano Serra (C.F. ) - PEC C.F._5 Email_2
presso il cui studio elettivamente domicilia in AR di AB
[...]
(NA) al Viale Puglia n. 15,
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 18.06.2023, con ricorso chiedeva a Questo Tribunale di in- CP_2
giungere alle società: (p.iva e (p. iva Parte_1 P.IVA_1 CP_3
), il pagamento di € 6.000,00, in quanto “a tutt'oggi l'intimata società P.IVA_2
(n.d.r. società è morosa nel pagamento dei canoni di locazione Parte_1
relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 oltre interessi moratori
maturati dalla data di ogni singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo”.
In data 12.07.2023 Questo Tribunale accoglieva il ricorso monitorio promosso dalla sig.ra ed ingiungeva alla società (p.iva e, in CP_2 Parte_1 P.IVA_1
via sussidiaria, con decreto di correzione del 16.09.2023, alla società CP_4
(p.iva ) di pagare immediatamente alla parte ricorrente per le
[...] P.IVA_2
2 causali di cui al ricorso, l'importo di € 6.000,00 a titolo di canoni di locazione da febbraio 2023 a maggio 2023 incluso, oltre interessi legali, dalle singole scadenze contrattuali fino all'effettivo soddisfo ed oltre le spese del giudizio che si liquida-
vano in € 645,50 di cui € 145,50 per spese ed € 500,00 per compensi professionali,
oltre spese generali pari al 15% I.VA. e C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione in opposizione, ex art. 645 c.p.c., la società in Parte_1
persona del l.r.p.t. si opponeva al decreto ingiuntivo n. 955/2023 del 12.07.2023
(R.G. 3068/2023) di Questo Tribunale, notificato a mezzo p.e.c. in data 18.09.2023,
in quanto illegittimo, infondato, per tutte le motivazioni indicate nell'atto e chie-
deva:
1. accertare e dichiarare l'intervenuta rescissione e/o risoluzione del contratto di loca-
zione a far data dal marzo 2023 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo op-
posto;
2. accertare e dichiarare che il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Ca-
stellammare di AB (Na) in via Nocera n. 2, identificato al N.C.E.U. al foglio 8
p.lla 272, sub 2 cat. C1, di proprietà del sig. (C.F. Parte_2
), deceduto in data 03.02.2022, regolarmente registrato il C.F._4
giorno 21.10.2015 presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Castellam-
mare di AB al n. 6770 non era dotato della clausola relativa alla disdetta contrat-
tuale e del conseguenziale termine di preavviso;
3. accertare l'intervenuta disdetta contrattuale, ex art. 27 L. 392/78, operata dal con-
duttore società con p.e.c. del 14.03.2023 e per l'effetto dichiarare Parte_1
che parte locatrice, in mancanza di diversa previsione contrattuale, aveva diritto a sole sei mensilità a titolo di canoni di locazione a far data dal mese di marzo 2023
e per l'effetto dichiarare che l'unica somma dovuta dalla società è Parte_1
3 pari ad euro 4.200,00 in virtù della compensazione operata ex art. 1241 c.c. con il credito vantato dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale di euro 4.800,00.
4. condannare parte opposta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che sin d'ora si di-
chiara antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, impugnando e contestando l'oppo-
sizione. Chiedeva:
1. in via del tutto preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni proposte,
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
955/2023 del 12.07.2023 (R.G. n. 3068/2023), in quanto assolutamente tardiva per i motivi indicati al capo 1 della comparsa e, per l'effetto, stante l'avvenuto passag-
gio in giudicato, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. sempre in via preliminare, vertendosi in materia locatizia, essendo la controversia
è soggetta al rito speciale del lavoro ex art. 447 bis c.p.c., disporsi il mutamento di rito da ordinario a locatizio, concedendosi alle parti termine per integrare le proprie difese, depositare documenti e formulare richieste istruttorie;
3. in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tale assorbente eccezione, e salvo gravame, rigettare l'opposizione proposta da con-
troparte disattendendosi la pretesa legittimità del recesso anticipato dal contratto di locazione di cui è causa operato dalla conduttrice ex art. 27 VIII comma della Legge
392778 per la mancata indicazione dei gravi motivi, sempre e comunque negando qualsiasi riconoscimento di “grave motivo” ai “motivi economici” cosi come dedotti solo in tal sede dall'opponente;
4. sempre in via subordinata e nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
contro
-
parte in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che pretestuosa, riconoscendosi
4 l'inammissibilità e l'inapplicabilità della richiesta rescissione del contratto di loca-
zione ex art. 1448 c.c. stante l'insussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione alla fattispecie di cui è causa;
5. in via ancor più subordinata e nel merito, disattendere e rigettare sempre e comun-
que l'opposizione ex adverso proposta in quanto integralmente infondata, sia in fatto che in diritto, e comunque sfornita, allo stato, di qualsiasi elemento probatorio,
rigettandosi, al contempo, qualsiasi compensazione;
6. sempre e comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale,
dell'opposizione e di declaratoria di inefficacia, di revoca e/o annullamento dell'op-
posto decreto ingiuntivo, e salvo gravame, accertare e riconoscere sempre e comun-
que la legittimità del credito vantato dall'odierna opposta condannando l'odierna società opponente al pagamento dell'importo di Euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni singolo canone di locazione e fino all'effettivo sod-
disfo;
7. condannarsi controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 comma
1, c.p.c.;
8. con vittoria di spese e competenze legali di giudizio oltre spese generali C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Il Tribunale, in data 14.03.2024 disponeva il mutamento del rito da ordinario in speciale assegnando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed invitava, contestualmente, la parte opposta ad effettuare il T.M.O..
Successivamente, il giudizio veniva rinviato per la discussione essendo maturo per la decisione.
5 Preliminarmente, in rito, deve affermarsi la procedibilità della domanda in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione è stato regolarmente esperito, dall'opposta,
con esito negativo.
Occorre, innanzi tutto, esaminare l'eccezione sollevata dalla parte opposta, d'inam-
missibilità dell'opposizione per tardività della sua proposizione.
Sul punto consolidata giurisprudenza ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto crediti derivanti da locazione, in quanto soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., debba essere proposta con ricorso.
Tuttavia, se l'opposizione sia stata erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa potrà comunque ritenersi ammissibile e produrre gli effetti del ricorso solo se l'opposizione proposta venga iscritta a ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data l'opposizione sia stata notificata alla controparte (ex multis Cass. civ., sez.
IV, Sent. n. 60/2016; Cass. civ. ord. n. 21671/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n.
7071/2019).
Consegue che la parte che abbia proposto l'opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia, con atto di citazione e non con ricorso, è tenuta non solo a notifi-
care ma anche ad iscrivere a ruolo nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
Da un esame degli atti di giudizio, si rileva che ciò non è accaduto nel caso di specie.
Invero, come si evince dalla documentazione allegata, il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.09.2023 ed il termine di 40 giorni per proporre l'opposizione era quello del 28.10.2023.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 28.10.2023 ma il depo-
sito in cancelleria, con la relativa iscrizione a ruolo, è avvenuto in data 06.11.2023,
6 cioè tardivamente in quanto oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività nella sua proposizione con conferma del D.I. 955/2023 (R.G. 3068/2023), già esecutivo, nei confronti dell'opposta in persona del l.r.p.t.. Parte_1
Superfluo l'esame del merito del giudizio.
Le spese e competenze di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'opposizione inammissibile per tardività nella sua proposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 955/2023 (R.G. 3068/2023), già esecu-
tivo;
3) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giu- Parte_1
dizio in favore dell'opposta che liquida in complessivi €. 2.000,00 di cui €. 1.900,00
per competenze ed €. 100,00 per spese oltre 15% per spese generali, iva e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.03.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
7