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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10475/2022
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 09.01.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 10475/2022 vertente tra
Parte_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sassanelli
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Annese
1 OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 St. Lav. (r.g. n. 9102/2022), depositato in data 31.08.2022, l' sindacale indicata in epigrafe CP_2
articolava le seguenti domande:“1.1) dichiarare illegittima ed antisindacale la condotta posta in essere dalla società
[...]
con sede in Roma a L.go La Loggia 33, con CP_1
riferimento ai fatti esposti nel presente ricorso ed, in particolare, al mancato versamento delle quote sindacali in favore della CP_3
1.2) ordinare a in persona del
[...] Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., l'immediata cessazione della suddetta condotta antisindacale;
2) condannare la società
[...]
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CAP”.
Stante l'intervenuto versamento delle trattenute sindacali in data successiva al deposito del ricorso, con decreto del 04.10.2022, il
Tribunale di Bari dichiarava “non luogo a provvedere in merito alla domanda di cessazione della condotta antisindacale. Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della ricorrente, che liquida in € 450,00 oltre accessori”.
Avverso tale decreto l'organizzazione sindacale in epigrafe presentava il 05.10.2022 opposizione ex art. 28, comma 3, l. n.
300/1970, chiedendone la riforma.
Con memoria difensiva depositata il 03.01.2023 la società
[...]
resisteva alla domanda ex adverso proposta CP_1
chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
2 In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa, previa lettura delle note di trattazione scritta presentate dalle parti in causa.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente va rilevato che risulta pacifico che gli importi trattenuti in busta paga a titolo di quota sindacale siano stati versati dalla in favore dell'O.S. solo dopo il Controparte_1
deposito del ricorso ex art. 28 Stat. Lav.. (r.g.n. 9102/2022).
Sul punto la giurisprudenza pacifica e costante ha statuito che:
“Il rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro di eseguire il pagamento dei contributi sindacali, secondo il tipo negoziale della cessione del credito, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
02/10/2019, n. 24612).
Nello specifico, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha evidenziato che il carattere antisindacale della condotta sussiste sia dal lato del lavoratore, sotto il profilo della limitazione del
3 diritto a scegliere, e a vedere attuato, lo strumento ritenuto più utile ai fini della partecipazione all'attività sindacale;
sia dal lato dell'organizzazione destinataria del contributo associativo, posto che l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazione sindacali con cui sono in concorrenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21/12/2005, n.
28269).
Pertanto, l'O.S. può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento delle quote sindacali o l'ordine in danno al datore di lavoro di cessazione della condotta antisindacale, come avvenuto nella specie, essendo stato proposto ricorso ex art. 28 Stat. Lavoro.
Da tanto discende che ai fini della liquidazione delle spese della fase sommaria di cui all'opposto decreto il Giudicante deve tener conto del valore indeterminabile della controversia avente ad oggetto la repressione di condotta antisindacale.
Invero, al difensore che ha assistito la parte in una causa per la tutela dei diritti lesi dalla condotta antisindacale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 L. 20/05/1970, n. 300, sono dovuti gli onorari ed i diritti secondo la tariffa prevista per le cause di valore indeterminato in considerazione della diversità di contenuto che può assumere il provvedimento da emettere per la tutela di interessi sindacali, per loro natura non valutabili economicamente (Cass., Sez. II, n. 5005/1993).
Alla luce di tanto, risulta condivisibile la tesi prospettata dall'opponente laddove ha lamentato l'erroneità dell'opposto
4 decreto nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in €
450,00 sul presupposto che il valore della causa fosse determinato ovvero dato dal mancato versamento delle trattenute sindacali (€ 250,32).
In virtù di quanto innanzi esposto e del principio della c.d. soccombenza virtuale, il Giudicante ritiene di riformare il decreto opposto, liquidando in € 2.118,00 (oltre accessori di legge) le spese di lite della fase sommaria con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) con esclusione delle voci relative alla fase istruttoria e decisoria, tenuto conto della limitata attività processuale.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
05.10.2022 da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei
[...]
confronti in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- accoglie l'opposizione e riforma parzialmente il decreto, ex art. 28, l. n. 300/1970 del 04.10.2022, emesso dal Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del Lavoro e, per l'effetto, condanna la
5 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
a pagare le spese di giudizio (r.g. n. 9102/2022) che liquida in complessivi € 2.118,00, oltre accessori di legge;
- spese della presente fase compensate.
Bari, 09.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
6
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 09.01.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 10475/2022 vertente tra
Parte_1
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sassanelli
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Annese
1 OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 St. Lav. (r.g. n. 9102/2022), depositato in data 31.08.2022, l' sindacale indicata in epigrafe CP_2
articolava le seguenti domande:“1.1) dichiarare illegittima ed antisindacale la condotta posta in essere dalla società
[...]
con sede in Roma a L.go La Loggia 33, con CP_1
riferimento ai fatti esposti nel presente ricorso ed, in particolare, al mancato versamento delle quote sindacali in favore della CP_3
1.2) ordinare a in persona del
[...] Controparte_1
suo legale rappresentante p.t., l'immediata cessazione della suddetta condotta antisindacale;
2) condannare la società
[...]
al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CAP”.
Stante l'intervenuto versamento delle trattenute sindacali in data successiva al deposito del ricorso, con decreto del 04.10.2022, il
Tribunale di Bari dichiarava “non luogo a provvedere in merito alla domanda di cessazione della condotta antisindacale. Condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della ricorrente, che liquida in € 450,00 oltre accessori”.
Avverso tale decreto l'organizzazione sindacale in epigrafe presentava il 05.10.2022 opposizione ex art. 28, comma 3, l. n.
300/1970, chiedendone la riforma.
Con memoria difensiva depositata il 03.01.2023 la società
[...]
resisteva alla domanda ex adverso proposta CP_1
chiedendone il rigetto con conferma del decreto opposto.
2 In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa, previa lettura delle note di trattazione scritta presentate dalle parti in causa.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente va rilevato che risulta pacifico che gli importi trattenuti in busta paga a titolo di quota sindacale siano stati versati dalla in favore dell'O.S. solo dopo il Controparte_1
deposito del ricorso ex art. 28 Stat. Lav.. (r.g.n. 9102/2022).
Sul punto la giurisprudenza pacifica e costante ha statuito che:
“Il rifiuto ingiustificato da parte del datore di lavoro di eseguire il pagamento dei contributi sindacali, secondo il tipo negoziale della cessione del credito, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
02/10/2019, n. 24612).
Nello specifico, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha evidenziato che il carattere antisindacale della condotta sussiste sia dal lato del lavoratore, sotto il profilo della limitazione del
3 diritto a scegliere, e a vedere attuato, lo strumento ritenuto più utile ai fini della partecipazione all'attività sindacale;
sia dal lato dell'organizzazione destinataria del contributo associativo, posto che l'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazione sindacali con cui sono in concorrenza (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21/12/2005, n.
28269).
Pertanto, l'O.S. può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere la condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento delle quote sindacali o l'ordine in danno al datore di lavoro di cessazione della condotta antisindacale, come avvenuto nella specie, essendo stato proposto ricorso ex art. 28 Stat. Lavoro.
Da tanto discende che ai fini della liquidazione delle spese della fase sommaria di cui all'opposto decreto il Giudicante deve tener conto del valore indeterminabile della controversia avente ad oggetto la repressione di condotta antisindacale.
Invero, al difensore che ha assistito la parte in una causa per la tutela dei diritti lesi dalla condotta antisindacale del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 L. 20/05/1970, n. 300, sono dovuti gli onorari ed i diritti secondo la tariffa prevista per le cause di valore indeterminato in considerazione della diversità di contenuto che può assumere il provvedimento da emettere per la tutela di interessi sindacali, per loro natura non valutabili economicamente (Cass., Sez. II, n. 5005/1993).
Alla luce di tanto, risulta condivisibile la tesi prospettata dall'opponente laddove ha lamentato l'erroneità dell'opposto
4 decreto nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in €
450,00 sul presupposto che il valore della causa fosse determinato ovvero dato dal mancato versamento delle trattenute sindacali (€ 250,32).
In virtù di quanto innanzi esposto e del principio della c.d. soccombenza virtuale, il Giudicante ritiene di riformare il decreto opposto, liquidando in € 2.118,00 (oltre accessori di legge) le spese di lite della fase sommaria con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) con esclusione delle voci relative alla fase istruttoria e decisoria, tenuto conto della limitata attività processuale.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Considerata la controvertibilità delle questioni trattate, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
05.10.2022 da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei
[...]
confronti in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
- accoglie l'opposizione e riforma parzialmente il decreto, ex art. 28, l. n. 300/1970 del 04.10.2022, emesso dal Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del Lavoro e, per l'effetto, condanna la
5 in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
a pagare le spese di giudizio (r.g. n. 9102/2022) che liquida in complessivi € 2.118,00, oltre accessori di legge;
- spese della presente fase compensate.
Bari, 09.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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