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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37/2021 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il 21/06/1946, Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'AVV. BORGIA SALVATORE
contro
, rappresentata e difesa dall'AVV. LO Controparte_1 P.IVA_1
CURZIO GAETANO
Avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/03/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
e, dedotto l'illegittimo rifiuto di rimborso di quattro buoni fruttiferi Controparte_3
postali cartacei della serie AA3, acquistati il 12 dicembre 2001 e l'8 gennaio 2002, hanno chiesto la pagina 1 di 10 condanna solidale delle convenute al pagamento del capitale complessivo di Euro 20.000,00, degli interessi maturati e alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno rappresentato che avevano sottoscritto, in data
12 dicembre 2001, l'acquisto di due buoni fruttiferi postali cartacei del valore nominale di
Euro 5.000,00 ciascuno e che l'8 gennaio 2002 ne avevano acquisito altri due di identico importo;
che sui titoli era stata impressa la sola dicitura “A TERMINE”, senza alcuna indicazione di serie, scadenza o regime di interessi, e che non era stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico previsto dall'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000; che, quando nel febbraio 2020 avevano chiesto il rimborso,
aveva opposto che i buoni fruttiferi postali in loro possesso erano scaduti e che era CP_1
prescritto il diritto ad ottenere il rimborso delle somme affidate e degli interessi maturati;
che dopo l'invio di una lettera di diffida a mezzo p.e.c. alle società convenute, con Controparte_3
lettera del 24 aprile 2020, aveva comunicato che, considerata la data di emissione dei buoni in oggetto, i titoli appartenevano alla serie “AA3” caratterizzata da una durata massima di sette anni, evidenziando altresì che era facoltà dei coniugi – riscuotere le somme relative ai buoni sottoscritti Parte_1 Pt_2
entro e non oltre dieci anni dalla scadenza degli stessi;
che dopo avere esperito con esito negativo la mediazione avevano adito l'autorità giudiziaria chiedendo la condanna solidale delle convenute al pagamento del capitale, degli interessi maturati e delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese degli attori e Controparte_2
rilevando che titoli in argomento risultavano, senza alcun dubbio, appartenere alla serie “A
TERMINE”, come emergeva dalla stampigliatura sul fronte sinistro in alto del titolo;
che i
[...]
avevano cessato di essere fruttiferi in data 12.12.2008 e 8.01.2009 ossia, Controparte_4
rispettivamente, 7 anni dopo la data di sottoscrizione avvenuta rispettivamente in data 12.12.2001 e in data 8.01.2002; che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali a termine iniziava a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessavano di essere fruttiferi, ossia di produrre interessi;
che il diritto al rimborso si era pertanto prescritto rispettivamente pagina 2 di 10 in data 12.12.2018 e in data 8.01.2019; che gli obblighi informativi erano stati espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei B.F.P. ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario;
che la consegna all'utente del foglio informativo, sebbene fosse prevista dall'articolo 6 del D.M. 19.12.2000, non integrava un obbligo dalla cui osservanza dipendeva la vincolatività delle prescrizioni ministeriali,
essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
che , ente collocatore del titolo, aveva sempre provveduto ad esporre CP_1
in ogni ufficio postale del territorio italiano e, segnatamente, nei propri locali aperti al pubblico, i necessari avvisi sulle condizioni praticate, rinviando espressamente ai Decreti Ministeriali disciplinanti la materia, predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di organo emittente, informando così,
tutti i sottoscrittori della reale data di scadenza e delle caratteristiche dei Fruttiferi Postali;
che CP_4
gli attori non avevano offerto in giudizio alcun valido motivo per dubitare del fatto che i fogli informativi fossero stati effettivamente consegnati ai clienti, da parte degli addetti al servizio postale e che di contro, , non avrebbe potuto, in alcun modo, offrire elementi probatori utili che CP_1
potessero avvalorare la materiale consegna, al cliente, del foglio informativo in questione, versandosi,
invero, nella ipotesi della probatio diabolica; che, in ogni caso, sui buoni risultavano altresì indicate a tergo le caratteristiche peculiari di durata, ossia tutte le indicazioni utili agli acquirenti dei buoni ai fini del rimborso.
Si è altresì costituita in giudizio chiedendo in via principale, il rigetto Controparte_3
della domanda attorea mentre in via subordinata, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva,
deducendo di rivestire il ruolo di mero emittente dei titoli privo di obblighi informativi i quali erano esclusivamente gravanti su quale ente collocatore. CP_1
pagina 3 di 10 ha comunque eccepito la prescrizione decennale, richiamando CP_3 Controparte_3
l'appartenenza dei titoli alla serie “AA3” e, per l'ipotesi di soccombenza, ha domandato di essere manlevata da , con rifusione delle spese di lite. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025 e del successivo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sulla violazione delle norme relative all'informativa precontrattuale rilasciata da ai sottoscrittori di buoni e la conseguente valutazione Controparte_2
sulla decorrenza del termine di prescrizione degli stessi.
e erano cointestatari di buoni fruttiferi postali, sottoscritti Parte_1 Parte_2
il 12 dicembre 2001 e l'8 gennaio 2002 ed appartenenti alla serie AA3.
Nel febbraio del 2020, alla richiesta di liquidazione dei suddetti buoni, gli attori avevano appreso l'avvenuta decorrenza del termine per l'incasso e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Hanno, pertanto, eccepito, di non aver mai ricevuto la documentazione precontrattuale e i fogli informativi, nonché la mancanza di qualsiasi elemento idoneo, apposto sui buoni, che identificasse la serie di appartenenza o la scadenza degli stessi, non potendo così decorrere validamente il termine di prescrizione ed avendo, quindi, ancora diritto al rimborso.
Deve rilevarsi, nel caso di specie, la particolarità dello strumento finanziario dedotto in giudizio.
I buoni fruttiferi postali sono, infatti, uno strumento di investimento a basso rischio e molto diffuso anche tra investitori meno preparati, motivo per il quale sussiste un'asimmetria informativa fisiologica tra investitore ed intermediario tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
In considerazione dei principi di rilevanza costituzionale ex art. 47 e 81 Costituzione di tutela del risparmio ed esigenze di bilancio dello Stato, è necessario garantire ai risparmiatori un'adeguata informazione rispetto non solo alla tipologia di investimenti, ma anche alla relativa scadenza e al termine prescrizionale, al fine di tutelare la parte contrattuale inevitabilmente più debole.
pagina 4 di 10 Nel caso di specie, i quattro buoni fruttiferi dell'importo di Euro 5.000,00 ciascuno, appartenenti alla serie AA3 e sottoscritti dai coniugi e in data 12 dicembre 2001 e Parte_1 Parte_2
in data 8 gennaio 2002 sono disciplinati dai D.M. 19.12.2000 e 17.10.2001 e sono liquidati in linea capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, con termine di prescrizione decennale dalla data di scadenza.
I coniugi e hanno lamentato di non essere stati adeguatamente Parte_1 Parte_2
informati sul termine di scadenza e prescrizionale, in violazione degli obblighi di trasparenza e informazione incombenti su e di non aver ricevuto il Foglio Informativo Analitico, Controparte_2
come previsto dal combinato disposto degli art. 2 e 6 del D.M. 19.12.2000 e di aver fatto incolpevolmente trascorrere il tempo necessario per richiedere il rimborso dei buoni.
ha contrariamente dedotto di aver consegnato il ai Controparte_2 Parte_3
coniugi e di non essere onerata della prova di tale consegna e Parte_1 Parte_2
che, in ogni caso, le condizioni applicabili ai buoni erano stampigliate sui buoni stessi e sempre comunque affisse all'interno degli Uffici Postali, motivo per cui gli attori non potevano eccepire di non essere stati correttamente informati al fine di un diverso termine di decorrenza della prescrizione.
Orbene, l'art. 3 del D.M. 19.12.2000 prevede testualmente “per il collocamento dei buoni postali
fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo ed il
foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
L'art. 6 prevede “ espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_2
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la
descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
Ciò detto, il foglio informativo, consegnato al risparmiatore, garantisce l'informazione effettiva e completa – in ordine all'emittente, al collocatore, alla disciplina di riferimento, alla tipologia, al prezzo di emissione e alla scadenza, nonché in ordine al rimborso anticipato, al rendimento, alle modalità di calcolo degli interessi, alle spese e commissioni, al regime fiscale, al termine di prescrizione, e non può
pagina 5 di 10 essere certo supplito dall'avviso al pubblico che, sempre a norma di legge, ed in particolare, in base all'art. 6 del D.M. 19 dicembre 2000, deve esser affisso nei locali delle poste, in quanto lo stesso si rivolge, in modo generalizzato e indistinto ai risparmiatori che accedono agli Uffici Postali.
Il tenore delle norme è chiaro, la possibilità di esporre le informazioni negli uffici postali è previsto eventualmente come adempimento ulteriore, ma non sostitutivo rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del
D.M. 19 dicembre 2000 (cfr. Corte d'Appello Milano, 16 ottobre 2024, pronunciata nella causa R.G. n.
846/2024 C.D.A. secondo cui “il coordinamento tra tali due disposizioni non può che essere inteso nel
senso che l'affissione in luogo pubblico delle condizioni economiche praticate si pone come onere
aggiuntivo e non sostitutivo dell'obbligo di consegna del foglio informativo”).
In ogni caso, per stessa ammissione di l'emittente era tenuta per legge alla consegna del CP_1
foglio informativo, e tale adempimento non risulta essere stato assolto, non avendosi prova documentale in tale senso, né la stessa risulta esser stata offerta dalla parte a ciò obbligata, la quale si è
limitata a sostenere che la prova dell'avvenuta consegna incombesse sui sottoscrittori.
Come detto, a tale adempimento non si ritiene che possa supplire o ritenersi equipollente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che ha disciplinato la serie di riferimento, e ciò in quanto la consegna del foglio informativo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolvono a funzioni diverse.
Il primo è rilevante nel rapporto con il singolo risparmiatore e l'omessa consegna rileva sul piano della
“condotta” e, quindi, è fonte di risarcimento del danno per violazione di un obbligo di comportamento che è tenuta a rispettare. Controparte_2
Il secondo opera, invece, sul piano della disciplina oggettivamente applicabile al buono, prima fra tutte,
la prescrizione del diritto al rimborso ed esclude, stante l'eterointegrazione del titolo (art. 1339 c.c.),
qualsivoglia profilo di nullità.
pagina 6 di 10 Inoltre, una diversa interpretazione, oltre a non tenere conto di quanto disposto dall'art. 3 D.M. 19
dicembre 2000, non appare adeguata alla tutela effettiva del risparmiatore, in considerazione delle
“fisiologiche” asimmetrie conoscitive tra quest'ultimo e . CP_1
Tali generiche informazioni, alla luce degli obblighi imposti dalla legge e dello squilibrio contrattuale tra le parti già sopra evidenziato, non possono in alcun modo essere considerate sostitutive di quanto sarebbe invece dettagliatamente indicato in un foglio informativo consegnato personalmente.
Ciò trova conferma nel fatto che, in tema di buoni postali fruttiferi – così come in altri ambiti che sono caratterizzati da un certo grado di tecnicismo e che hanno a oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico – si è previsto l'obbligo di informazione mediante la consegna di un “foglio informativo”, atto a indicare, al momento di insorgenza del vincolo e in modo completo, i contenuti fondamentali e, tra gli altri, la scadenza del buono e la prescrizione del diritto al rimborso.
Tale interpretazione, infine, da un punto di vista sistematico, consente di garantire quel “punto di bilanciamento” tra la tutela del risparmio e le esigenze di bilancio dello Stato, entrambi di rilevanza costituzionale (artt. 47 e 81 Cost.).
Si ritiene, infatti, che l'ampia diffusione dei buoni postali fruttiferi presso i risparmiatori, che sono, per lo più, modesti risparmiatori e che perseguono la finalità di “gestione” del risparmio in un'ottica tipicamente conservativa, spesso, avendo un grado di “istruzione finanziaria” piuttosto modesta, non possa prescindere dal rispetto della disciplina legale sopra indicata.
Nella già citata pronuncia della Corte d'Appello di Milano (cfr. Corte d'Appello Milano, 16 ottobre
2024, pronunciata nella causa R.G. n. 846/2024 C.D.A.), si è inoltre chiarito che la consegna del foglio informativo – essendo esso l'unico documento in cui vengono specificate le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento, risulta essere “il nucleo essenziale del contratto sul quale deve
determinarsi il consenso all'acquisto dell'investitore – risparmiatore” sottolineandosi come, nella giurisprudenza di legittimità, sia costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (Cass. Civ. SS. UU. n. 3963/2019), ed è proprio in forza di pagina 7 di 10 tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara ed univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo ed il tempo a partire dal quale decorre la prescrizione decennale
Nel caso di specie il buono reca esclusivamente la dicitura “A TERMINE”, che non può ritenersi sufficiente ad informare adeguatamente il risparmiatore circa il termine iniziale da cui far decorrere il diritto di rimborso oltre al dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale.
Invero, l'esigenza di garantire un'informativa completa al risparmiatore-investitore deriva altresì dai principi di correttezza e buonafede che, in quanto clausole generali del contratto, devono caratterizzare il rapporto contrattuale tanto nella sua fase iniziale di sottoscrizione, quanto nella fase successiva esecutiva. In particolare, dal principio di buona fede discende in capo a un obbligo Controparte_2
di lealtà e cooperazione specifico nei confronti del risparmiatore-investitore nonché contraente, che si esplica anche in un dovere di avviso e di informazione in ordine alle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Ne discende che la violazione dei doveri informativi, che si è concretata in danno dei coniugi e non ha posto loro nelle condizioni di potersi tempestivamente Parte_1 Parte_2
attivare per riscuotere i quattro buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per gli stessi previsto, che essi hanno incolpevolmente ignorato.
Sul piano della stretta causalità, un giudizio controfattuale giustifica pienamente l'affermazione di esistenza di un nesso di “causa – effetto” tra carente informazione e pregiudizio patito dai coniugi e in quanto eliminando tale antecedente causale omissivo, è Parte_1 Pt_2 Pt_2
necessario dedurre che gli stessi avrebbero esercitato il proprio diritto nel termine di cui avrebbero avuto precisa e completa cognizione.
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza ai principi di correttezza e buona fede Controparte_2
che governano ogni tipo di contratto sin dalla fase precontrattuale, avrebbe dovuto informare pagina 8 di 10 adeguatamente i propri risparmiatori. Tale violazione dei prescritti doveri informativi, che era onere della convenuta dimostrare di aver rispettato, ha quindi arrecato un danno ai Controparte_2
coniugi e consistente nella mancata riscossione tempestiva dei Parte_1 Parte_2
buoni fruttiferi postali.
Per quanto riguarda l'importo del danno da ristorarsi lo stesso può essere quantificato in misura pari al prezzo versato per l'acquisto dei buoni, oltre gli interessi legali, sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici FOI, dalla data di scadenza dei buoni e fino al saldo effettivo.
Accertata infine la responsabilità esclusiva di nell'inadempimento informativo, la Controparte_2
domanda di manleva deve essere accolta, con condanna di a tenere indenne Controparte_2 [...]
di quanto dovrà versare in esecuzione della presente pronuncia. Controparte_3
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di
[...]
e della Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di e della somma di
[...] Parte_1 Parte_2
Euro 20.000,00 oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata secondo gli indici
FOI a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo;
2. Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_3
e delle spese di lite liquidate in Euro 264,00 per spese ed Parte_1 Parte_2
Euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 3. In accoglimento della domanda azionata da condanna Controparte_3 [...]
a tenere indenne da ogni conseguenza Controparte_2 Controparte_3
pregiudizievole scaturente dalla presente sentenza.
Siracusa, 3 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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