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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM8-19000039 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: rigettando ogni contraria istanza, voglia dichiarare la nullità dell'atto oggetto della presente impugnativa per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi integralmente richiamate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Ufficio tramite PEC in data 11 febbraio 2025, il Dott. Ricorrente_1 ricorreva avverso l'atto di accertamento n. TM8-19000039 ricevuto in data 13.12.2024, con il quale viene chiesto il pagamento dell'importo di € 2.419,93 come appresso suddiviso: Imposta dovuta (cd. Ecotassa) € 1.600,00
Sanzioni € 480,00 Interessi € 338,93 richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 1042 –1046bis della legge 145/2018 per l'anno 2019 in relazione al veicolo targato Targa_1 con n. telaio Telaio_1, immatricolato in data 20.08.2019.
Eccepisce in diritto l'illegittimità della pretesa tributaria di cui all'art.1 comma 1043 della legge 145/2018 per violazione dell'art. 110 tfue.
Risulta ritualmente costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Varese, chiede che questa Corte riconosca la legittimità dell'imposta c.d. “ecotassa” in ragione dei limiti posti dai principi dell'ordinamento costituzionale alla disapplicazione del diritto interno in contrasto col diritto UE e dei rapporti tra differenti norme UE di rango primario, e quindi rigettare il ricorso presentato da controparte.
All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il referente normativo evocato nella fattispecie è la disposizione dell'art. 1 comma 1043 della legge n.
145/2018, secondo cui «L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è altresì dovuta da chi immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato». L'imposta di riferimento è quella del comma 1042, secondo cui «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km», con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia nel periodo 1 marzo 2019–31dicembre 2020. Nella fattispecie oggetto di giudizio si tratta di imposizione su veicoli 'usati', di categoria M1, già immatricolati in altro Stato, con specifico riferimento ad un veicolo già immatricolato in Germania ed acquistato e reimmatricolato dal ricorrente nell'agosto 2019. Si pone, allora, il quesito se la misura fiscale, volta di fatto a penalizzare – e, dunque, a scoraggiare – l'introduzione nel nostro Paese di veicoli con quelle determinate caratteristiche, sia o meno compatibile con l'ordinamento sovranazionale. Il thema decidendum attiene, dunque, non già all'ambito di interpretazione della norma tributaria, insuscettibile di 'lettura' estensiva e soggetta agli ordinari canoni ermeneutici, quali il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo quanto sostenuto dalla convenuta
Agenzia finanziaria. Afferisce, piuttosto, al diverso quesito – esorbitante il 'foro' interno - della compatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario, segnatamente con il principio della libera circolazione delle merci. Ed infatti, tenuto conto della pacifica primazia del diritto unionale su quello interno, il riconoscimento di incompatibilità deve portare alla disapplicazione della norma nazionale.
In caso di dubbi interpretativi il giudice deve investire della questione esegetica la Corte di Giustizia Europea, con rinvio c.d. pregiudiziale, oppure la Corte Costituzionale in caso di ritenuto contrasto con norme della
Carta fondamentale.
3. Il presupposto fattuale del quesito è che l'ecotassa (dell'importo compreso tra € 1.100
e 2.500) è misura tale da rendere più oneroso l'acquisto di vetture usate provenienti da paesi Ue rispetto all'acquisto di analoghe auto usate circolanti in Italia, non soggette alla stessa imposta.
4. La risposta all'interrogativo, ad avviso di questo Giudice, non può che essere affermativa. L'effetto discriminatorio risiede, incontrovertibilmente, nei fatti, alla stregua di quanto già detto.
Né pare condivisibile il richiamo ex adverso alla ratio della normativa, che nel disincentivare l'introduzione nel nostro Paese di veicoli inquinanti sarebbe intesa alla tutela della salute pubblica. All'obiezione é agevole replicare che, se davvero la remota finalità della normativa è quella antinquinante, l'obiettivo sarebbe stato più efficacemente perseguito vietando, magari progressivamente, la circolazione di tutti i veicoli con identiche caratteristiche.
5. Resta da dire che la Corte di Giustizia Europea ha già avuto modo di occuparsi della materia con la pronuncia indicata in narrativa. In quell'occasione, si discuteva di analogo tributo istituito in
Romania, dichiarato illegittimo in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea”, segnatamente con l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che vieta, appunto, la discriminazione tra merci nazionali e merci provenienti da altri Paesi dell'Unione. Questo perché, stante la tendenziale unicità del mercato dell'Unione Europea, non può ritenersi compatibile con tale principio l'introduzione di un tributo che favorisca la circolazione di beni presenti sul territorio nazionale rispetto a quelli provenienti da altri stati
Ue.
6. Per quanto precede, la norma di cui al comma 1043 deve essere disapplicata nella fattispecie in esame e, per l'effetto, l'opposto accertamento va annullato. La peculiarità e la novità della questione e tenuto conto di pronunce di merito in contrasto inducono questo Giudice a ravvisare validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'opposto accertamento. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del I dicembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TM8-19000039 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: rigettando ogni contraria istanza, voglia dichiarare la nullità dell'atto oggetto della presente impugnativa per le ragioni esposte in narrativa che devono intendersi integralmente richiamate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari difensivi.
Resistente: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato all'Ufficio tramite PEC in data 11 febbraio 2025, il Dott. Ricorrente_1 ricorreva avverso l'atto di accertamento n. TM8-19000039 ricevuto in data 13.12.2024, con il quale viene chiesto il pagamento dell'importo di € 2.419,93 come appresso suddiviso: Imposta dovuta (cd. Ecotassa) € 1.600,00
Sanzioni € 480,00 Interessi € 338,93 richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 1042 –1046bis della legge 145/2018 per l'anno 2019 in relazione al veicolo targato Targa_1 con n. telaio Telaio_1, immatricolato in data 20.08.2019.
Eccepisce in diritto l'illegittimità della pretesa tributaria di cui all'art.1 comma 1043 della legge 145/2018 per violazione dell'art. 110 tfue.
Risulta ritualmente costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Varese, chiede che questa Corte riconosca la legittimità dell'imposta c.d. “ecotassa” in ragione dei limiti posti dai principi dell'ordinamento costituzionale alla disapplicazione del diritto interno in contrasto col diritto UE e dei rapporti tra differenti norme UE di rango primario, e quindi rigettare il ricorso presentato da controparte.
All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il referente normativo evocato nella fattispecie è la disposizione dell'art. 1 comma 1043 della legge n.
145/2018, secondo cui «L'imposta di cui ai commi 1042 e 1042-bis è altresì dovuta da chi immatricola in
Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato». L'imposta di riferimento è quella del comma 1042, secondo cui «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km», con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia nel periodo 1 marzo 2019–31dicembre 2020. Nella fattispecie oggetto di giudizio si tratta di imposizione su veicoli 'usati', di categoria M1, già immatricolati in altro Stato, con specifico riferimento ad un veicolo già immatricolato in Germania ed acquistato e reimmatricolato dal ricorrente nell'agosto 2019. Si pone, allora, il quesito se la misura fiscale, volta di fatto a penalizzare – e, dunque, a scoraggiare – l'introduzione nel nostro Paese di veicoli con quelle determinate caratteristiche, sia o meno compatibile con l'ordinamento sovranazionale. Il thema decidendum attiene, dunque, non già all'ambito di interpretazione della norma tributaria, insuscettibile di 'lettura' estensiva e soggetta agli ordinari canoni ermeneutici, quali il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, secondo quanto sostenuto dalla convenuta
Agenzia finanziaria. Afferisce, piuttosto, al diverso quesito – esorbitante il 'foro' interno - della compatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario, segnatamente con il principio della libera circolazione delle merci. Ed infatti, tenuto conto della pacifica primazia del diritto unionale su quello interno, il riconoscimento di incompatibilità deve portare alla disapplicazione della norma nazionale.
In caso di dubbi interpretativi il giudice deve investire della questione esegetica la Corte di Giustizia Europea, con rinvio c.d. pregiudiziale, oppure la Corte Costituzionale in caso di ritenuto contrasto con norme della
Carta fondamentale.
3. Il presupposto fattuale del quesito è che l'ecotassa (dell'importo compreso tra € 1.100
e 2.500) è misura tale da rendere più oneroso l'acquisto di vetture usate provenienti da paesi Ue rispetto all'acquisto di analoghe auto usate circolanti in Italia, non soggette alla stessa imposta.
4. La risposta all'interrogativo, ad avviso di questo Giudice, non può che essere affermativa. L'effetto discriminatorio risiede, incontrovertibilmente, nei fatti, alla stregua di quanto già detto.
Né pare condivisibile il richiamo ex adverso alla ratio della normativa, che nel disincentivare l'introduzione nel nostro Paese di veicoli inquinanti sarebbe intesa alla tutela della salute pubblica. All'obiezione é agevole replicare che, se davvero la remota finalità della normativa è quella antinquinante, l'obiettivo sarebbe stato più efficacemente perseguito vietando, magari progressivamente, la circolazione di tutti i veicoli con identiche caratteristiche.
5. Resta da dire che la Corte di Giustizia Europea ha già avuto modo di occuparsi della materia con la pronuncia indicata in narrativa. In quell'occasione, si discuteva di analogo tributo istituito in
Romania, dichiarato illegittimo in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione Europea”, segnatamente con l'art. 110 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che vieta, appunto, la discriminazione tra merci nazionali e merci provenienti da altri Paesi dell'Unione. Questo perché, stante la tendenziale unicità del mercato dell'Unione Europea, non può ritenersi compatibile con tale principio l'introduzione di un tributo che favorisca la circolazione di beni presenti sul territorio nazionale rispetto a quelli provenienti da altri stati
Ue.
6. Per quanto precede, la norma di cui al comma 1043 deve essere disapplicata nella fattispecie in esame e, per l'effetto, l'opposto accertamento va annullato. La peculiarità e la novità della questione e tenuto conto di pronunce di merito in contrasto inducono questo Giudice a ravvisare validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'opposto accertamento. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del I dicembre 2025
il Presidente estensore dott. Antonio Greco