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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/08/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2305/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletti Chiara ricorrente contro
, nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Paglia Vincenzo resistente con l'intervento dell'avv. Giuseppe Pazienza, nella qualità di tutore della minore
(C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
30/08/2017, rappresentato e difeso dall'avv. Chini Camilla;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note conclusive congiunte, depositate ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, , chiedendo di pronunciare CP_1 lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- dichiarare la decadenza o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra CP_1
- disporre il collocamento della minore in idonea struttura, se possibile a Trento;
- disporre l'affidamento socioeducativo della minore al servizio sociale competente con incarico di attivare gli incontri presso lo spazio neutro tra il padre e la minore ed ogni altro intervento ritenuto utile e necessario per il benessere psicofisico della minore;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore nello spazio neutro secondo il calendario che verrà disposto dal Servizio Sociale, prevedendo gradualmente che le visite possano essere effettuate presso il domicilio paterno e sino alla progressiva liberalizzazione stesse;
- disporre in capo al SI , l'obbligo di mantenimento della figlia Parte_1 mediante versamento di € 250,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- disporre l'obbligo in capo al SI di corrispondere il 50% delle Parte_1 spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) che si renderanno necessarie per i figli, secondo le linee guida del CNF;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della domanda il ricorrente rappresentava che le parti avevano contratto matrimonio in Jalandhar (India) il 02/02/2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Foggia (FG) in data 24 ottobre 2017; che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia che prima del Persona_1 procedimento di separazione, la vita coniugale si era svolta a Rovereto;
che a partire dall'anno 2020 la coppia aveva attraversato una crisi coniugale;
che, nonostante l'intervento dei Servizi sociali, i coniugi non erano riusciti a raggiungere un accordo e, quindi, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Rovereto, il sig. Pt_1 aveva chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che con
[...] sentenza n. 3/2024 il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato la separazione personale delle parti, disponendo l'affido condiviso della minore, l'affidamento
2 educativo assistenziale della figlia minore al servizio sociale, con mandato di monitoraggio e di sostegno della genitorialità materna e a tutela della minore;
che il Tribunale aveva altresì disposto il collocamento della minore presso idonea struttura residenziale in grado di accoglierla con la madre, auspicabilmente la
Comunità madre/bambino “Casa Padre Angelo” di Trento e che gli incontri padre/figlia avvenissero secondo i tempi e le modalità da concordarsi con il SST;
che, infine, il Tribunale di Rovereto aveva disposto che verserà a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo CP_1 mensile di euro 300,00 e che le spese straordinarie erano poste in misura del 70% a carico del padre e le contribuzioni pubbliche integralmente a favore della madre.
Ciò premesso, il ricorrente rappresentava che la sig.ra in data 03 CP_1 gennaio 2024 aveva abbandonato la struttura Casa Padre Angelo portando con sé la minore, senza dare avviso né al padre né ai Servizi sociali;
che, rintracciata dai
Carabinieri, ella aveva fatto rientro in struttura dopo quattro giorni di assenza e il
08 gennaio 2024 aveva nuovamente abbandonato la struttura con la bambina, facendo perdere ogni notizia di sé e della minore.
Quindi, con ricorso del 26 febbraio 2024, il sig. veva adito il Tribunale per Pt_1
i minorenni di Trento, chiedendo dichiararsi la sospensione della responsabilità genitoriale materna.
All'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, il T.M. aveva emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la sospensione della responsabilità Genitoriale della madre, ordinando le forze dell'ordine di rintracciare la minore e di provvedere al suo immediato collocamento presso idonea struttura per l'infanzia.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva come sopra.
Con memoria depositata in data 30/01/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
la quale dichiarava di aderire alla domanda di divorzio, ma di opporsi
[...] alla domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. La convenuta, che resisteva nel merito eccependo le violenze domestiche subite in passato dal marito, concludeva chiedendo:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
, in atti generalizzati contratto in data 02.02.2012 in India e trascritto presso
[...]
l'ufficio dello Stato civile del Comune di Foggia;
- disporre l'obbligo per di provvedere al mantenimento della sola Parte_1 figlia minore mediante versamento di € 250,00 mensili o nella diversa misura
3 ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di versamento entro il giorno 5 di ogni mese decorrente dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre all'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%;
- disporre l'affidamento esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
30.08.2017 alla madre, con diritto di visita per il padre secondo modalità ritenute idonee dal Tribunale adito;
- rigettare ogni avversa richiesta in ordine alla decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra nonché in ordine alla CP_1 richiesta di collocamento della minore presso una struttura in Trento;
- rigettare la richiesta di affidamento socioeducativo della minore ai Servizi Sociali ovvero in subordine provvedere in ordine alla predetta domanda previa acquisizione delle opportune indagini che verranno effettuate dai Servizi Sociali di
Foggia.
All'udienza del 02/04/2024, personalmente presenti entrambI i coniugi, oltre all'Avv. Chini per il tutore della minore, gli stessi confermavano la propria volontà di procedere con lo scioglimento del vincolo coniugale. In particolare, la resistente chiedeva di poter portare la figlia minore in India nel mese di agosto, a ciò opponendosi invece il padre.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.I., con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c., ricostruiva la vicenda fattuale, essendo stata rintracciata, nelle more, la minore, trasferitasi a Foggia con la madre, ove era regolarmente iscritta alla scuola pubblica. Per completezza e maggiore chiarezza espositiva, si riporta anche in questa sede quanto già ricostruito con la predetta ordinanza.
Infatti, come esposto dal ricorrente, il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 3/2024 del 04/01/2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori;
l'affidamento educativo assistenziale della figlia minore al servizio sociale territorialmente competente, con mandato di monitorare la situazione familiare e di attivare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità materna e a tutela della minore;
il collocamento della minore presso idonea struttura residenziale in grado di accoglierla con la madre, auspicabilmente la Comunità madre/bambino “Casa Padre Angelo” di Trento. Il Tribunale aveva disposto che gli incontri padre-figlia avvenissero in spazio neutro secondo tempi e modalità da
4 concordarsi con il SST. Quanto ai profili economici, il Tribunale aveva posto l'obbligo del padre di versare a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore l'importo mensile di euro 300,00 (l'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche sarebbero state percepite dalla SIa CP_1 spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF, da concordarsi se superiori ad
€100,00, nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre).
Eseguito il trasferimento della minore e della madre presso la Comunità Casa Padre
Angelo di Trento, tuttavia, in data 08/01/2024 aveva lasciato la CP_1 struttura con la figlia, senza alcun preavviso né apparente motivazione. Da quel momento entrambe erano rimaste, di fatto, irreperibili.
Risulta agli atti la pendenza del procedimento penale a carico della sig.ra CP_1 per il delitto di cui all'art. 574 c.p. (sub n. 1455/2024-21 RGNR), per il
[...] quale il P.M. ha emesso decreto ex art. 550 c.p.p. Gli atti penali danno riscontro della versione offerta in udienza dal ricorrente, il quale ha dichiarato che nel gennaio 2024 si trovava in India ed era stato avvisato dagli Assistenti sociali che la moglie aveva lasciato la Comunità insieme alla figlia e si erano perse le loro tracce.
Ne era seguito, quindi, l'immediato rientro in Italia del sig. che, Parte_1 fallito ogni tentativo di contattare la sig.ra aveva sporto CP_1 denuncia/querela.
Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trento, con ordinanza del 14/03/2024 era disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'immediato collocamento presso idonea struttura per l'infanzia della minore, che tuttavia continuava a non essere reperibile.
Nel corso delle indagini penali nei confronti della madre per il reato di cui all'art. 574 c.p., la P.G. aveva reso noto, con annotazione dd. 17.10.2024, che la minore risultava iscritta al primo anno di scuola primaria presso l'istituto scolastico Santa
Chiara in Foggia.
Quindi, con ordinanza del 17/10/2024 il T.M. aveva sospeso il precedente ordine di inserimento della minore in struttura per l'infanzia e, all'esito degli accertamenti dei SST, era emerso che la minore è legata fortemente alla madre ed inserita nella nuova realtà. Il Tribunale aveva quindi disposto l'affidamento educativo assistenziale della minore al Servizio sociale Comune Foggia, confermato la sospensione responsabilità genitoriale della madre, da estendersi anche al padre, al
5 fine di garantire la massima tutela alla minore. Il T.M. aveva così disposto la nomina del tutore nella persona dell'avv. Giuseppe Pazienza.
Ciò premesso, il G.I. confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni in termini di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale nomina del tutore della minore;
confermava l'affidamento educativo-assistenziale della minore al Servizio sociale del Comune di R_
Foggia, con compiti di monitoraggio al fine della ricostruzione del rapporto parentale di con il padre;
stante la domanda di viaggio in India da parte della R_ madre, disponeva il provvisorio divieto di espatrio di salvo consenso Persona_1 del tutore e di entrambi i genitori;
quanto ai profili economici, poneva in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di euro 250,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di versamento in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%; disponeva, infine, che i contributi pubblici fossero riscossi e trattenuti al
100% dalla madre.
In via istruttoria, rigettava le istanze di prove orali, ritenute superflue e rinviava per aggiornamento della trattazione all'udienza del 16 luglio 2025.
Alla predetta udienza, le parti, premesso di avere raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse, chiedevano un termine per il deposito di note conclusive congiunte. Il Giudice provvedeva in conformità, rinviando all'udienza del 23 luglio
2025, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con le note sostitutive d'udienza, tempestivamente depositate, le parti chiedevano definirsi la causa, previa reintegra dei genitori nella responsabilità genitoriale, con revoca dei provvedimenti assunti ex art. 473bis.22 c.p.c., con pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI: la figlia minore nata a [...]
Foggia il 30.08.2017, viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre in
Foggia, disponendo il monitoraggio del nucleo da parte del servizio sociale competente al fine di verificare la tenuta degli accordi intercorsi tra le parti ed assicurare la ricostruzione del rapporto padre-figlia;
6 2) MANTENIMENTO DEI FIGLI: il sig. verserà a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di €
250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Le somme versate a titolo di mantenimento CP_1 saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat. La sig.ra CP_1
, quale genitore collocataria della minore, percepirà per intero i
[...] contributi pubblici (assegno unico ed eventuali altre indennità) per i quali
l'altro coniuge presta il consenso.
3) CASA CONIUGALE: nulla si dispone in ordine alla casa coniugale ubicata in Rovereto alla via Paoli n.47 essendo stata la stessa abbandonata da tempo;
4) DIRITTO DI VISITA: il padre potrà incontrare la minore in Foggia due volte l'anno con il supporto dei servizi sociali e previo accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche della minore. Le spese di viaggio e di alloggio del padre saranno sostenute al 50% dai genitori. La madre provvederà a rimborsare al padre la quota di sua competenza versando il relativo importo a fronte dell'esibizione della relativa documentazione. Il padre potrà, comunque, effettuare una videochiamata alla figlia minore quattro volte alla settimana di cui due effettuate dal padre e due effettuate dalla madre. Quest'ultima, ogni mese, si impegna ad inviare al nn. 5 foto della figlia;
al Parte_1 R_ raggiungimento del decimo anno di età della minore , R_ compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, il padre, con il monitoraggio dei servizi sociali e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé la figlia presso la sua abitazione in Trento, per un periodo non superiori a 10 giorni consecutivi, durante le vacanze estive e natalizie. Le relative spese di viaggio e di mantenimento sono a totale carico del padre il quale provvederà a prendere e riportare la figlia minore presso la sua abitazione in Foggia;
5) SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori così come regolato secondo le linee guida
CNF 2017;
6) rinuncia al riconoscimento dell'assegno di mantenimento CP_1 per se stessa;
7 7) nella qualità di genitore della figlia minore Parte_1 R_
, nata a [...] il [...], presta il consenso acché alla stessa
[...] venga rilasciato il permesso di soggiorno, così come richiesto presso la questura di Foggia-Ufficio Immigrazione, nonché presta il consenso al rinnovo del passaporto intestato alla minore nonché all'espatrio della stessa previa comunicazione da parte della madre e delle date di partenza
e rientro e luogo di destinazione. durante i soggiorni in CP_1
India, si impegna a consentire gli incontri tra la figlia minore e la nonna paterna. Infine, le parti danno sin d'ora il proprio consenso irrevocabile ad autorizzare l'altro al rinnovo dei propri passaporti anche in costanza della figlia minore e fino al compimento della sua maggiore età.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché il procedimento della separazione personale dei coniugi è stato definito con sentenza del 04/01/2024, con integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente, senza che vi sia mai stata riconciliazione, e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale, alla luce delle argomentazioni delle parti e del fallimento del tentativo di riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto, poi, concerne le ulteriori condizioni congiunte, si ritiene che le stesse, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno recepite da parte del Tribunale: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti hanno scelto il regime di affidamento condiviso. Le risultanze del monitoraggio da parte dei Sevizi sociali non destano particolare allarme circa l'attuale condizione della minore, che risulta anche ben
8 inserita nel contesto scolastico (cfr. relazione SST depositata in data 15/01/2025).
Non risulta, inoltre, contrastante con l'interesse della prole la regolamentazione concordata sulla frequentazione con il padre in quanto idonea a garantire la graduale ricostruzione di una relazione equilibrata con la figlia. Risulta, in ogni caso, necessario mantenere una forma di sostegno e supporto al nucleo da parte dei
Servizi sociali, così come congruamente previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte. Previa revoca della sospensione genitoriale di entrambi i genitori, quindi, si deve disporre in conformità all'accordo sopra riassunto. Il consenso del padre, come risultante dagli accordi raggiunti tra i genitori, con contestuale venire meno dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., rende superflua una pronuncia di autorizzazione all'espatrio della minore per recarsi con la madre in
India.
Stante il sopravvenuto accordo tra le parti, sussistono i presupposti per compensare tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra coniugi Pt_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), uniti matrimonio in Jalandhar (India) il 02.02.2012, C.F._2 matrimonio trascritto in Italia presso l'ufficio di stato civile di Foggia, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 10, L. n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile del
Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2305/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletti Chiara ricorrente contro
, nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Paglia Vincenzo resistente con l'intervento dell'avv. Giuseppe Pazienza, nella qualità di tutore della minore
(C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._3
30/08/2017, rappresentato e difeso dall'avv. Chini Camilla;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note conclusive congiunte, depositate ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/07/2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, il ricorrente Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, , chiedendo di pronunciare CP_1 lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, alle seguenti condizioni:
- dichiarare la decadenza o in subordine la sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra CP_1
- disporre il collocamento della minore in idonea struttura, se possibile a Trento;
- disporre l'affidamento socioeducativo della minore al servizio sociale competente con incarico di attivare gli incontri presso lo spazio neutro tra il padre e la minore ed ogni altro intervento ritenuto utile e necessario per il benessere psicofisico della minore;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore nello spazio neutro secondo il calendario che verrà disposto dal Servizio Sociale, prevedendo gradualmente che le visite possano essere effettuate presso il domicilio paterno e sino alla progressiva liberalizzazione stesse;
- disporre in capo al SI , l'obbligo di mantenimento della figlia Parte_1 mediante versamento di € 250,00 mensili, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
- disporre l'obbligo in capo al SI di corrispondere il 50% delle Parte_1 spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche e ludiche) che si renderanno necessarie per i figli, secondo le linee guida del CNF;
- In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.
A sostegno della domanda il ricorrente rappresentava che le parti avevano contratto matrimonio in Jalandhar (India) il 02/02/2012, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Foggia (FG) in data 24 ottobre 2017; che dalla loro unione era nata a [...] in data [...] la figlia che prima del Persona_1 procedimento di separazione, la vita coniugale si era svolta a Rovereto;
che a partire dall'anno 2020 la coppia aveva attraversato una crisi coniugale;
che, nonostante l'intervento dei Servizi sociali, i coniugi non erano riusciti a raggiungere un accordo e, quindi, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Rovereto, il sig. Pt_1 aveva chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
che con
[...] sentenza n. 3/2024 il Tribunale di Rovereto aveva pronunciato la separazione personale delle parti, disponendo l'affido condiviso della minore, l'affidamento
2 educativo assistenziale della figlia minore al servizio sociale, con mandato di monitoraggio e di sostegno della genitorialità materna e a tutela della minore;
che il Tribunale aveva altresì disposto il collocamento della minore presso idonea struttura residenziale in grado di accoglierla con la madre, auspicabilmente la
Comunità madre/bambino “Casa Padre Angelo” di Trento e che gli incontri padre/figlia avvenissero secondo i tempi e le modalità da concordarsi con il SST;
che, infine, il Tribunale di Rovereto aveva disposto che verserà a Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo CP_1 mensile di euro 300,00 e che le spese straordinarie erano poste in misura del 70% a carico del padre e le contribuzioni pubbliche integralmente a favore della madre.
Ciò premesso, il ricorrente rappresentava che la sig.ra in data 03 CP_1 gennaio 2024 aveva abbandonato la struttura Casa Padre Angelo portando con sé la minore, senza dare avviso né al padre né ai Servizi sociali;
che, rintracciata dai
Carabinieri, ella aveva fatto rientro in struttura dopo quattro giorni di assenza e il
08 gennaio 2024 aveva nuovamente abbandonato la struttura con la bambina, facendo perdere ogni notizia di sé e della minore.
Quindi, con ricorso del 26 febbraio 2024, il sig. veva adito il Tribunale per Pt_1
i minorenni di Trento, chiedendo dichiararsi la sospensione della responsabilità genitoriale materna.
All'esito dell'udienza del 14 marzo 2024, il T.M. aveva emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la sospensione della responsabilità Genitoriale della madre, ordinando le forze dell'ordine di rintracciare la minore e di provvedere al suo immediato collocamento presso idonea struttura per l'infanzia.
Tanto esposto, il ricorrente concludeva come sopra.
Con memoria depositata in data 30/01/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
la quale dichiarava di aderire alla domanda di divorzio, ma di opporsi
[...] alla domanda di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. La convenuta, che resisteva nel merito eccependo le violenze domestiche subite in passato dal marito, concludeva chiedendo:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1
, in atti generalizzati contratto in data 02.02.2012 in India e trascritto presso
[...]
l'ufficio dello Stato civile del Comune di Foggia;
- disporre l'obbligo per di provvedere al mantenimento della sola Parte_1 figlia minore mediante versamento di € 250,00 mensili o nella diversa misura
3 ritenuta di giustizia, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di versamento entro il giorno 5 di ogni mese decorrente dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre all'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%;
- disporre l'affidamento esclusivo della minore nata a [...] il Persona_1
30.08.2017 alla madre, con diritto di visita per il padre secondo modalità ritenute idonee dal Tribunale adito;
- rigettare ogni avversa richiesta in ordine alla decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale in capo alla sig.ra nonché in ordine alla CP_1 richiesta di collocamento della minore presso una struttura in Trento;
- rigettare la richiesta di affidamento socioeducativo della minore ai Servizi Sociali ovvero in subordine provvedere in ordine alla predetta domanda previa acquisizione delle opportune indagini che verranno effettuate dai Servizi Sociali di
Foggia.
All'udienza del 02/04/2024, personalmente presenti entrambI i coniugi, oltre all'Avv. Chini per il tutore della minore, gli stessi confermavano la propria volontà di procedere con lo scioglimento del vincolo coniugale. In particolare, la resistente chiedeva di poter portare la figlia minore in India nel mese di agosto, a ciò opponendosi invece il padre.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.I., con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c., ricostruiva la vicenda fattuale, essendo stata rintracciata, nelle more, la minore, trasferitasi a Foggia con la madre, ove era regolarmente iscritta alla scuola pubblica. Per completezza e maggiore chiarezza espositiva, si riporta anche in questa sede quanto già ricostruito con la predetta ordinanza.
Infatti, come esposto dal ricorrente, il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 3/2024 del 04/01/2024, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori;
l'affidamento educativo assistenziale della figlia minore al servizio sociale territorialmente competente, con mandato di monitorare la situazione familiare e di attivare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità materna e a tutela della minore;
il collocamento della minore presso idonea struttura residenziale in grado di accoglierla con la madre, auspicabilmente la Comunità madre/bambino “Casa Padre Angelo” di Trento. Il Tribunale aveva disposto che gli incontri padre-figlia avvenissero in spazio neutro secondo tempi e modalità da
4 concordarsi con il SST. Quanto ai profili economici, il Tribunale aveva posto l'obbligo del padre di versare a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della figlia minore l'importo mensile di euro 300,00 (l'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche sarebbero state percepite dalla SIa CP_1 spese straordinarie, secondo le linee guida del CNF, da concordarsi se superiori ad
€100,00, nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre).
Eseguito il trasferimento della minore e della madre presso la Comunità Casa Padre
Angelo di Trento, tuttavia, in data 08/01/2024 aveva lasciato la CP_1 struttura con la figlia, senza alcun preavviso né apparente motivazione. Da quel momento entrambe erano rimaste, di fatto, irreperibili.
Risulta agli atti la pendenza del procedimento penale a carico della sig.ra CP_1 per il delitto di cui all'art. 574 c.p. (sub n. 1455/2024-21 RGNR), per il
[...] quale il P.M. ha emesso decreto ex art. 550 c.p.p. Gli atti penali danno riscontro della versione offerta in udienza dal ricorrente, il quale ha dichiarato che nel gennaio 2024 si trovava in India ed era stato avvisato dagli Assistenti sociali che la moglie aveva lasciato la Comunità insieme alla figlia e si erano perse le loro tracce.
Ne era seguito, quindi, l'immediato rientro in Italia del sig. che, Parte_1 fallito ogni tentativo di contattare la sig.ra aveva sporto CP_1 denuncia/querela.
Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Trento, con ordinanza del 14/03/2024 era disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre e l'immediato collocamento presso idonea struttura per l'infanzia della minore, che tuttavia continuava a non essere reperibile.
Nel corso delle indagini penali nei confronti della madre per il reato di cui all'art. 574 c.p., la P.G. aveva reso noto, con annotazione dd. 17.10.2024, che la minore risultava iscritta al primo anno di scuola primaria presso l'istituto scolastico Santa
Chiara in Foggia.
Quindi, con ordinanza del 17/10/2024 il T.M. aveva sospeso il precedente ordine di inserimento della minore in struttura per l'infanzia e, all'esito degli accertamenti dei SST, era emerso che la minore è legata fortemente alla madre ed inserita nella nuova realtà. Il Tribunale aveva quindi disposto l'affidamento educativo assistenziale della minore al Servizio sociale Comune Foggia, confermato la sospensione responsabilità genitoriale della madre, da estendersi anche al padre, al
5 fine di garantire la massima tutela alla minore. Il T.M. aveva così disposto la nomina del tutore nella persona dell'avv. Giuseppe Pazienza.
Ciò premesso, il G.I. confermava i provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni in termini di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con contestuale nomina del tutore della minore;
confermava l'affidamento educativo-assistenziale della minore al Servizio sociale del Comune di R_
Foggia, con compiti di monitoraggio al fine della ricostruzione del rapporto parentale di con il padre;
stante la domanda di viaggio in India da parte della R_ madre, disponeva il provvisorio divieto di espatrio di salvo consenso Persona_1 del tutore e di entrambi i genitori;
quanto ai profili economici, poneva in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando la somma di euro 250,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di versamento in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre all'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%; disponeva, infine, che i contributi pubblici fossero riscossi e trattenuti al
100% dalla madre.
In via istruttoria, rigettava le istanze di prove orali, ritenute superflue e rinviava per aggiornamento della trattazione all'udienza del 16 luglio 2025.
Alla predetta udienza, le parti, premesso di avere raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse, chiedevano un termine per il deposito di note conclusive congiunte. Il Giudice provvedeva in conformità, rinviando all'udienza del 23 luglio
2025, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con le note sostitutive d'udienza, tempestivamente depositate, le parti chiedevano definirsi la causa, previa reintegra dei genitori nella responsabilità genitoriale, con revoca dei provvedimenti assunti ex art. 473bis.22 c.p.c., con pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI: la figlia minore nata a [...]
Foggia il 30.08.2017, viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre in
Foggia, disponendo il monitoraggio del nucleo da parte del servizio sociale competente al fine di verificare la tenuta degli accordi intercorsi tra le parti ed assicurare la ricostruzione del rapporto padre-figlia;
6 2) MANTENIMENTO DEI FIGLI: il sig. verserà a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di €
250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Le somme versate a titolo di mantenimento CP_1 saranno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat. La sig.ra CP_1
, quale genitore collocataria della minore, percepirà per intero i
[...] contributi pubblici (assegno unico ed eventuali altre indennità) per i quali
l'altro coniuge presta il consenso.
3) CASA CONIUGALE: nulla si dispone in ordine alla casa coniugale ubicata in Rovereto alla via Paoli n.47 essendo stata la stessa abbandonata da tempo;
4) DIRITTO DI VISITA: il padre potrà incontrare la minore in Foggia due volte l'anno con il supporto dei servizi sociali e previo accordo con la madre, compatibilmente alle esigenze scolastiche e ludiche della minore. Le spese di viaggio e di alloggio del padre saranno sostenute al 50% dai genitori. La madre provvederà a rimborsare al padre la quota di sua competenza versando il relativo importo a fronte dell'esibizione della relativa documentazione. Il padre potrà, comunque, effettuare una videochiamata alla figlia minore quattro volte alla settimana di cui due effettuate dal padre e due effettuate dalla madre. Quest'ultima, ogni mese, si impegna ad inviare al nn. 5 foto della figlia;
al Parte_1 R_ raggiungimento del decimo anno di età della minore , R_ compatibilmente con le esigenze e la volontà della minore, il padre, con il monitoraggio dei servizi sociali e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé la figlia presso la sua abitazione in Trento, per un periodo non superiori a 10 giorni consecutivi, durante le vacanze estive e natalizie. Le relative spese di viaggio e di mantenimento sono a totale carico del padre il quale provvederà a prendere e riportare la figlia minore presso la sua abitazione in Foggia;
5) SPESE STRAORDINARIE: le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori così come regolato secondo le linee guida
CNF 2017;
6) rinuncia al riconoscimento dell'assegno di mantenimento CP_1 per se stessa;
7 7) nella qualità di genitore della figlia minore Parte_1 R_
, nata a [...] il [...], presta il consenso acché alla stessa
[...] venga rilasciato il permesso di soggiorno, così come richiesto presso la questura di Foggia-Ufficio Immigrazione, nonché presta il consenso al rinnovo del passaporto intestato alla minore nonché all'espatrio della stessa previa comunicazione da parte della madre e delle date di partenza
e rientro e luogo di destinazione. durante i soggiorni in CP_1
India, si impegna a consentire gli incontri tra la figlia minore e la nonna paterna. Infine, le parti danno sin d'ora il proprio consenso irrevocabile ad autorizzare l'altro al rinnovo dei propri passaporti anche in costanza della figlia minore e fino al compimento della sua maggiore età.
Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti”.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché il procedimento della separazione personale dei coniugi è stato definito con sentenza del 04/01/2024, con integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente, senza che vi sia mai stata riconciliazione, e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale, alla luce delle argomentazioni delle parti e del fallimento del tentativo di riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Per quanto, poi, concerne le ulteriori condizioni congiunte, si ritiene che le stesse, come sopra riportate, siano conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume;
ragione per cui le stesse vanno recepite da parte del Tribunale: quanto alle questioni non patrimoniali, le parti hanno scelto il regime di affidamento condiviso. Le risultanze del monitoraggio da parte dei Sevizi sociali non destano particolare allarme circa l'attuale condizione della minore, che risulta anche ben
8 inserita nel contesto scolastico (cfr. relazione SST depositata in data 15/01/2025).
Non risulta, inoltre, contrastante con l'interesse della prole la regolamentazione concordata sulla frequentazione con il padre in quanto idonea a garantire la graduale ricostruzione di una relazione equilibrata con la figlia. Risulta, in ogni caso, necessario mantenere una forma di sostegno e supporto al nucleo da parte dei
Servizi sociali, così come congruamente previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte. Previa revoca della sospensione genitoriale di entrambi i genitori, quindi, si deve disporre in conformità all'accordo sopra riassunto. Il consenso del padre, come risultante dagli accordi raggiunti tra i genitori, con contestuale venire meno dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.22 c.p.c., rende superflua una pronuncia di autorizzazione all'espatrio della minore per recarsi con la madre in
India.
Stante il sopravvenuto accordo tra le parti, sussistono i presupposti per compensare tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra coniugi Pt_1
(C.F. ), e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), uniti matrimonio in Jalandhar (India) il 02.02.2012, C.F._2 matrimonio trascritto in Italia presso l'ufficio di stato civile di Foggia, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DISPONE, ai sensi dell'art. 10, L. n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile del
Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Laura Di Bernardi
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