Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/02/2026, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02917/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14471 del 2025, proposto da
ET IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal sig. IN ET in data 21.03.2024 allo UTG di ROMA, pratica RM2209671356 e per l'effetto fissare un termine entro il quale UTG di ROMA debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso in epigrafe è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal sig. IN ET in data 21.03.2024 allo UTG di Roma, nonché a fissare un termine entro il quale l’UTG di Roma debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza;
ritenuto che il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione è fondato atteso che, allo stato, l’Amministrazione resistente non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza in data 21 marzo 2024 (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022);
- ritenuto altresì che, pertanto, va ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, laddove, nelle more, esso non sia stato definito all’esito della convocazione del ricorrente presso gli Uffici dello SUI in data 02.02.2026 (come rappresentato con nota dell’UTG di Roma del 28 gennaio 2026);
stabilito che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della recente evoluzione della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | NI NG |
IL SEGRETARIO