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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7270/2021 R.G.A.C.
R E P U B BL I CA I TA L I A NA
I N NO ME DE L P O P O L O I T AL IAN O
Il RI Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7270/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 15/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F: ), nella qualità di esercenti la potestà
[...] C.F._2 genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Duomo C.F._3
n. 77, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Maisto (C.F.
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._4 procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in al Corso Italia n. 270, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Teresa Corso (C.F. ) dalla quale è CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
C. 1 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al RI di Napoli Persona_1
Nord, il , per ottenere il risarcimento delle lesioni personali Controparte_1 subite dalla minore in conseguenza del sinistro occorso in data 12.10.2017, alle ore 17,30 circa, all'interno della villa comunale del Controparte_1 allorquando intenta a rincorrere la palla con la quale giocava rovinava a terra inciampando su di un tombino mal manutenuto, non segnalato e nascosto dalle erbacce. A causa dell'intenso dolore, il 13 ottobre la minore veniva condotta presso il pronto soccorso del nosocomio dell'Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon presso il quale le veniva diagnosticata la frattura spiroide del III distale della tibia sinistra.
La minore, pertanto, subiva lesioni quantificate con perizia di parte in €.
13.503,21: 7% di danno biologico, ITT 45 gg, ITP 30 gg al 50%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito RI di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Ente Convenuto, nella persona del suo legale rappresentante, nella causazione del sinistro in oggetto per tutti i motivi descritti in narrativa e quivi per ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, condannare il , Controparte_1 in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice somma di €
13.503,21, oltre interessi dal momento dell'infortunio patito e rivalutazione monetaria dall'atto di costituzione in mora, sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. adito Giudicante riterrà di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice per le causali meglio esposte in narrativa, quivi date per ripetute e trascritte;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
C. 2 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA oltre IVA e C.P.A., come per Legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.01.2022, si costituiva tardivamente in giudizio il il quale in via Controparte_1 preliminare eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto per gli stessi fatti di cui è causa è stata già proposta domanda di risarcimento danni innanzi a codesto RI (procedimento r.g. n. 4939/19, definito con sentenza n. 513/2021) e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Nel merito contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Concludeva chiedendo:
“- in via del tutto preliminare si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
- nel merito respingere la domanda proposta dai sigg. e , perché inammissibile, infondata, pretestuosa e non Parte_1 Parte_2 provata;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite. - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., nel verificarsi dell'evento”.
Ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori ed espletata la CTU, all'udienza del 15.01.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa
è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
In via preliminare va valutata l'eccezione formulata da parte convenuta circa la violazione del principio del ne bis idem.
È ben noto che il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda (cfr. Cass. n. 15341/2005).
Trattasi di principio rispondente ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente "nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione"; tale garanzia di stabilità è "collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata" (Sent. n. 8379 del 07/04/2009; in senso
RU PASQUALE+1 C. 3 Controparte_1
N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA nomofilattico v. SS.UU, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Violazione che determina l'inammissibilità della domanda, essendo il principio del ne bis in idem e quello dell'interesse ad agire tra loro ontologicamente connessi (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010).
L'eccezione della violazione del principio del ne bis in idem non costituendo oggetto di eccezione in senso tecnico è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, l'unica condizione cui è subordinata l'eccezione di giudicato è data, dunque, dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto" prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.
Al Giudice è demandata la verifica della sussistenza dei presupposti dell'esistenza del giudicato sulla scorta delle allegazioni della parte che solleva la richiamata eccezione. Risulta evidente che per poter essere dichiarato il giudicato nel procedimento deve essere presente la sentenza.
Nella specie, parte convenuta si è limitata a richiamare il precedente giudizio senza tuttavia allegare la relativa sentenza, impedendo a questo Giudicante di valutare la fondatezza della formulata eccezione.
Da tutto quanto precede, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione esercitata da e Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, passando alla disamina del merito della res controversa, la domanda giudiziale proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità
C. 4 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità, il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016), mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno.
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei
C. 5 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Nella presente fattispecie parte attrice attribuisce alla presenza di un tombino maltenuto e coperto di erba la causa della caduta della minore.
Orbene, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, ad avviso di questo RI, consente di ritenere che le lesioni personali subite dalla minore siano da considerarsi come conseguenza immediata e diretta Persona_1 della prospettazione fattuale descritta in atti, ovvero che la stessa, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, cadde a causa della presenza di un tombino maltenuto non visibile e non segnalato.
Ritiene questo giudice che parte attrice abbia fornito la prova richiesta ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
Nella specie deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, possa considerarsi sufficientemente dimostrata, in relazione all'esistenza del tombino dissestato a causa del quale parte attrice ha affermato che la minore ha riportato lesioni personali, la sussistenza dei presupposti valevoli ad integrare i requisiti dell'insidia o trabocchetto e, cioè, la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva.
Ed invero, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultano essere emersi elementi valevoli ad ammettere la ricorrenza dei requisiti idonei ad integrare una cosiddetta insidia o trabocchetto (non visibilità oggettiva ed imprevedibilità soggettiva).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 04.07.2023, ha Testimone_1 riferito che: “… abbiamo visto che la bambina era caduta su un tombino che era sollevato rispetto al manto stradale, era coperto dall'erba”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dell'altro teste escusso Testimone_2
(cfr. verbale udienza 04.07.2023).
C. DI 6 Controparte_2 CP_1 CP_1
N R G G M. OT UI APREA Dalle deposizioni testimoniali, emerge che quello che ha causato la caduta della minore è senz'altro qualificabile in termini di situazione di pericolo, come tale, dunque, non agevolmente suscettibile di essere percepito.
Di contro, la parte convenuta non ha dimostrato la prova liberatoria del fortuito, ossia il fatto estraneo agli obblighi di custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo. Nessun rilievo ha, infatti, avuto la condotta del danneggiato ai fini dell'esonero o di una diminuzione di responsabilità della parte convenuta in quanto dall'esame delle testimonianze non è emerso che la minore abbia tenuto un comportamento contrario all'ordinaria diligenza.
La parte convenuta va, pertanto, ritenuta responsabile per i danni riportati dalla minore Persona_1
Le lesioni riportate dalla minore, a seguito della caduta, sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU, che ne ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'infortunio.
Relativamente alla entità delle stesse possono essere accolti i risultati della CTU medico legale in quanto immuni da vizi logico - giuridici e correttamente motivati.
A seguito della caduta la minore ha riportato “frattura spiroide del terzo distale di tibia sinistra”.
Da tale evento traumatico è derivata una inabilità temporanea totale di gg. 25, inabilità temporanea parziale di gg. 15 al valore del 75%, inabilità temporanea parziale di gg. 10 al valore del 50% e di ulteriori gg. 10 al valore del 25%, sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU nella misura del 5%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con
RU PASQUALE+1 C. 7 Controparte_1
N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972,
26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III,
31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dalla minore va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale
(non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva".
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per
C. 8 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA caso.
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta). Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Perciò in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: RI di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
C. COMUNE DI 9 Controparte_2 CP_1
N R G G M. OT. UI APREA Danno non patrimoniale risarcibile € 8.447,00
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.031,25
Totale generale: € 13.478,25
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 13.478,25 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 12 ottobre 2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo già rivalutato di € 13.478,25 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 12 ottobre 2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese per l'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P Q M
RU PASQUALE+1 C. 10 Controparte_1
N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA Il Giudice del RI di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'importo già rivalutato di €
13.478,25 per i danni da lesione riportati dalla minore oltre Persona_1 interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 12.10.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Maisto;
- si pongono definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Aversa, 26.03.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
C. COMUNE DI 11 Controparte_2 CP_1
N R G G M. OT. UI APREA
R E P U B BL I CA I TA L I A NA
I N NO ME DE L P O P O L O I T AL IAN O
Il RI Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7270/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 15/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F: ), nella qualità di esercenti la potestà
[...] C.F._2 genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Duomo C.F._3
n. 77, presso lo Studio dell'Avv. Gaetano Maisto (C.F.
), dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._4 procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in al Corso Italia n. 270, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Teresa Corso (C.F. ) dalla quale è CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
C. 1 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni: Come da atti introduttivi, memorie e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al RI di Napoli Persona_1
Nord, il , per ottenere il risarcimento delle lesioni personali Controparte_1 subite dalla minore in conseguenza del sinistro occorso in data 12.10.2017, alle ore 17,30 circa, all'interno della villa comunale del Controparte_1 allorquando intenta a rincorrere la palla con la quale giocava rovinava a terra inciampando su di un tombino mal manutenuto, non segnalato e nascosto dalle erbacce. A causa dell'intenso dolore, il 13 ottobre la minore veniva condotta presso il pronto soccorso del nosocomio dell'Azienda Ospedaliera Santobono-
Pausilipon presso il quale le veniva diagnosticata la frattura spiroide del III distale della tibia sinistra.
La minore, pertanto, subiva lesioni quantificate con perizia di parte in €.
13.503,21: 7% di danno biologico, ITT 45 gg, ITP 30 gg al 50%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito RI di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' Ente Convenuto, nella persona del suo legale rappresentante, nella causazione del sinistro in oggetto per tutti i motivi descritti in narrativa e quivi per ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, condannare il , Controparte_1 in persona del suo rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice somma di €
13.503,21, oltre interessi dal momento dell'infortunio patito e rivalutazione monetaria dall'atto di costituzione in mora, sino all'effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che l'On. adito Giudicante riterrà di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attrice per le causali meglio esposte in narrativa, quivi date per ripetute e trascritte;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
C. 2 Controparte_2 Controparte_1
N R G G M. OT UI APREA oltre IVA e C.P.A., come per Legge, con attribuzione al procuratore costituito per averne fatto anticipo”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.01.2022, si costituiva tardivamente in giudizio il il quale in via Controparte_1 preliminare eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto per gli stessi fatti di cui è causa è stata già proposta domanda di risarcimento danni innanzi a codesto RI (procedimento r.g. n. 4939/19, definito con sentenza n. 513/2021) e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
Nel merito contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Concludeva chiedendo:
“- in via del tutto preliminare si chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
- nel merito respingere la domanda proposta dai sigg. e , perché inammissibile, infondata, pretestuosa e non Parte_1 Parte_2 provata;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite. - in via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., nel verificarsi dell'evento”.
Ammessa la prova testimoniale articolata dagli attori ed espletata la CTU, all'udienza del 15.01.2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa
è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
In via preliminare va valutata l'eccezione formulata da parte convenuta circa la violazione del principio del ne bis idem.
È ben noto che il principio del ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda (cfr. Cass. n. 15341/2005).
Trattasi di principio rispondente ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente "nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione"; tale garanzia di stabilità è "collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata" (Sent. n. 8379 del 07/04/2009; in senso
RU PASQUALE+1 C. 3 Controparte_1
N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA nomofilattico v. SS.UU, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).
Violazione che determina l'inammissibilità della domanda, essendo il principio del ne bis in idem e quello dell'interesse ad agire tra loro ontologicamente connessi (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010).
L'eccezione della violazione del principio del ne bis in idem non costituendo oggetto di eccezione in senso tecnico è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, l'unica condizione cui è subordinata l'eccezione di giudicato è data, dunque, dalla effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della "regola di diritto" prodotta dal precedente giudicato e che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.
Al Giudice è demandata la verifica della sussistenza dei presupposti dell'esistenza del giudicato sulla scorta delle allegazioni della parte che solleva la richiamata eccezione. Risulta evidente che per poter essere dichiarato il giudicato nel procedimento deve essere presente la sentenza.
Nella specie, parte convenuta si è limitata a richiamare il precedente giudizio senza tuttavia allegare la relativa sentenza, impedendo a questo Giudicante di valutare la fondatezza della formulata eccezione.
Da tutto quanto precede, va dichiarata l'ammissibilità dell'azione esercitata da e Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, passando alla disamina del merito della res controversa, la domanda giudiziale proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità
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N R G G M. OT UI APREA ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità, il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016), mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno.
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Pertanto, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei
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N R G G M. OT UI APREA presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Nella presente fattispecie parte attrice attribuisce alla presenza di un tombino maltenuto e coperto di erba la causa della caduta della minore.
Orbene, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, ad avviso di questo RI, consente di ritenere che le lesioni personali subite dalla minore siano da considerarsi come conseguenza immediata e diretta Persona_1 della prospettazione fattuale descritta in atti, ovvero che la stessa, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, cadde a causa della presenza di un tombino maltenuto non visibile e non segnalato.
Ritiene questo giudice che parte attrice abbia fornito la prova richiesta ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo la stessa dimostrato il fatto storico dal quale sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia.
Nella specie deve evidenziarsi come, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, possa considerarsi sufficientemente dimostrata, in relazione all'esistenza del tombino dissestato a causa del quale parte attrice ha affermato che la minore ha riportato lesioni personali, la sussistenza dei presupposti valevoli ad integrare i requisiti dell'insidia o trabocchetto e, cioè, la non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva.
Ed invero, proprio dalla descrizione della dinamica del sinistro offerta dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio, risultano essere emersi elementi valevoli ad ammettere la ricorrenza dei requisiti idonei ad integrare una cosiddetta insidia o trabocchetto (non visibilità oggettiva ed imprevedibilità soggettiva).
In particolare, il teste escusso all'udienza del 04.07.2023, ha Testimone_1 riferito che: “… abbiamo visto che la bambina era caduta su un tombino che era sollevato rispetto al manto stradale, era coperto dall'erba”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dell'altro teste escusso Testimone_2
(cfr. verbale udienza 04.07.2023).
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N R G G M. OT UI APREA Dalle deposizioni testimoniali, emerge che quello che ha causato la caduta della minore è senz'altro qualificabile in termini di situazione di pericolo, come tale, dunque, non agevolmente suscettibile di essere percepito.
Di contro, la parte convenuta non ha dimostrato la prova liberatoria del fortuito, ossia il fatto estraneo agli obblighi di custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo. Nessun rilievo ha, infatti, avuto la condotta del danneggiato ai fini dell'esonero o di una diminuzione di responsabilità della parte convenuta in quanto dall'esame delle testimonianze non è emerso che la minore abbia tenuto un comportamento contrario all'ordinaria diligenza.
La parte convenuta va, pertanto, ritenuta responsabile per i danni riportati dalla minore Persona_1
Le lesioni riportate dalla minore, a seguito della caduta, sono state documentate a mezzo della certificazione medica prodotta e verificate dal CTU, che ne ha accertato la compatibilità con la riferita dinamica dell'infortunio.
Relativamente alla entità delle stesse possono essere accolti i risultati della CTU medico legale in quanto immuni da vizi logico - giuridici e correttamente motivati.
A seguito della caduta la minore ha riportato “frattura spiroide del terzo distale di tibia sinistra”.
Da tale evento traumatico è derivata una inabilità temporanea totale di gg. 25, inabilità temporanea parziale di gg. 15 al valore del 75%, inabilità temporanea parziale di gg. 10 al valore del 50% e di ulteriori gg. 10 al valore del 25%, sono residuati postumi invalidanti di natura permanente quantificati dal CTU nella misura del 5%.
Nella quantificazione del danno non emergono ragioni per discostarsi dal recente indirizzo giurisprudenziale che evidenzia l'esigenza all'unitarietà oltre che all'integralità del risarcimento, abolendo le prassi giurisprudenziali volte ad una distinzione in sottocategorie del danno con diversificazione ontologica dei pregiudizi e ciò alla luce dei principi ribaditi dalle SS.UU. della Cassazione con
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N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA quattro note decisioni aventi un corpo comune (Cass., s.u., 11.11.08, 26972,
26973, 26974 e 26975), riprendendo e sviluppando principi già affermati in due sentenze gemelle del 2003 (Cass., sez. III, 31.5.03, n. 8827 e Cass., sez. III,
31.5.03, n. 8828), che hanno stabilito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., che si identifica come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie;
il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (tra essi il danno morale, il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione) risponde ad esigenze puramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Corollario del principio di diritto è che i pregiudizi di tipo esistenziale (cioè concernenti aspetti relazionali della vita) o di natura morale possono costituire solo aspetti dell'unico danno alla persona, al pari del danno biologico e non voci di danno distinte ed ulteriori.
Il danno non patrimoniale subito dalla minore va liquidato con applicazione delle vigenti tabelle milanesi dell'anno 2024, assunte quale criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito.
Le tabelle di Milano per l'anno 2024 determinano, invero, il valore finale del punto utile al calcolo del danno da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale. Esse dettano criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale
(non del solo danno biologico), derivante dalla lesione alla integrità psico -fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psico -fisica della persona suscettibile di accertamento medico -legale, sia nei suoi risvolti anatomo -funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva".
Nessun ulteriore “compenso” aggiuntivo per danno morale va riconosciuto trattandosi di voce di danno non dovuta in automatico ma da accertare caso per
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N R G G M. OT UI APREA caso.
Più precisamente, accanto all'iniziale valorizzazione del parametro di base (detto punto biologico), la tabella milanese indica un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.
Il danno morale, se provato, sta proprio nella seconda voce contenuta nelle tabelle milanesi, e quindi in quell'incremento indicato per liquidare complessivamente il danno non patrimoniale da lesione. E dunque, se provato, anche su base presuntiva, quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente espressi dalla tabella milanese (trattandosi, in caso, contrario di indebita duplicazione della medesima posta). Viceversa, in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa con conseguente necessità di applicare la tabella milanese per la sola voce del danno biologico.
Nel caso di specie la voce relativa al danno morale non può essere riconosciuta in mancanza di idonea prova né risulta di per sé desumibile in via presuntiva, tenuto conto della natura solo micropermanente delle stesse lesioni subite.
Perciò in applicazione delle tabelle di Milano dell'anno 2024 e tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro, il danno biologico può essere quantificato come segue:
Tabella di riferimento: RI di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 7 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 25
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
C. COMUNE DI 9 Controparte_2 CP_1
N R G G M. OT. UI APREA Danno non patrimoniale risarcibile € 8.447,00
Invalidità temporanea totale € 2.875,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.031,25
Totale generale: € 13.478,25
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale di € 13.478,25 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n.
1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 12 ottobre 2017, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo già rivalutato di € 13.478,25 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 12 ottobre 2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Le spese per l'espletata CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P Q M
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N.R.G. 7270/2021 - G.M. OT UI APREA Il Giudice del RI di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e Parte_1 Parte_2 nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dell'importo già rivalutato di €
13.478,25 per i danni da lesione riportati dalla minore oltre Persona_1 interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 12.10.2017 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed €. 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Maisto;
- si pongono definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Aversa, 26.03.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Aprea)
C. COMUNE DI 11 Controparte_2 CP_1
N R G G M. OT. UI APREA