Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 2248/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Laura Parte_1 C.F._1
Formichini;
e
, c.f. , con gli Avv.ti IC Controparte_1 C.F._2
Quaglierini ed Eloisa Viggiani;
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate all'udienza del 30.01.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 02.10.2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale Controparte_1 per ottenere la declaratoria della separazione personale dei coniugi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Livorno il 06/07/2002, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
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- 2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio - 3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
- 4. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i figli tra cui la minore saranno iscritti presso il domicilio della madre nell'abitazione familiare sita in ,Livorno via Pietri 4 ; - 5. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di questa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno tre giorni a settimana e quattro giorni la settimana successiva , dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- 6. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, ognuno concorrerà al mantenimento dei figli durante i periodi di permanenza presso il padre o la madre;
- 7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); - 8. Stabilire che la casa coniugale sita in via Pietri 4 , immobile di proprietà della Sig.ra è assegnata alla Sig.ra CP_1 CP_1 presso il quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
- 9.Stabilire che la Sig.ra CP_1 corrisponderà al Sig. la somma di euro 70.000 a titolo di restituzione delle somme Parte_1 provenienti dalla vendita dell'immobile di Via Baquis e versate per l'acquisto dell'odierna casa coniugale di proprietà ed intestata di comune accordo tra i coniugi alla sola sig.ra - CP_1
10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.12.2024 si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla domanda di separazione Controparte_1
pagina 2 di 5 giudiziale e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “CHIEDE “all'Ill.mo Tribunale di Livorno, previ gli incombenti di legge, Voglia: 1) pronunciare la separazione personale delle parti, ed autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del Controparte_1 Parte_1 reciproco rispetto;
2) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, anche parziale, che abbia pronunciato la separazione;
3) confermare ed assegnare alla signora l'immobile sito in Livorno, Via Pietri Controparte_1
4, attuale abitazione coniugale, di sua esclusiva proprietà, quale luogo di residenza prevalente dei figli;
4) confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, signora e stabilire che il domicilio Controparte_1 della minore ai fini anagrafici rimanga presso l'abitazione materna sita in Livorno – Via Pietri n. 4; 5) stabilire le modalità di visita del padre con la figlia secondo le seguenti modalità: un'alternanza di due giorni con un genitore, due giorni con l'altro genitore e tre giorni con il primo. La settimana successiva si procede in ordine invertito;
6) stabilire che le spese straordinarie relative ai figli, così come da protocollo CNF, incluse quelle mediche, scolastiche, educative e ricreative, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concordanza su tali spese;
7) disporre che il signor contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1 minorenne con un assegno di € 500,00 tenuto conto delle attuali condizioni economiche di entrambi i coniugi, delle loro capacità reddituali e delle spese ordinarie e straordinarie necessarie per il sostentamento ed il benessere della minore;
disponga, altresì, un contributo pari ad € 500,00
o quella diversa somma, maggiore o minore, che si ritenga proporzionata per il mantenimento del figlio maggiorenne, IC, considerato che egli, pur lavorando presso l'impresa paterna, non percepisce alcuna retribuzione, dipendendo esclusivamente dalla madre per il proprio sostentamento;
8) rigettare la richiesta del signor di restituzione della somma Parte_1 di € 70.000,00, considerata la stessa infondata per i seguenti motivi: per ragioni di incompetenza del giudice adito, poiché le somme richieste rientrano nella categoria della donazione indiretta, non soggetta a restituzione una volta cessato il matrimonio ed in quanto trattasi di somme provenienti da utili dell'impresa familiare e impiegate durante il matrimonio per far fronte a spese condivise e necessarie al mantenimento e alla crescita del patrimonio familiare. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (già diritti ed onorari)”. Con decreto del 08/10/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 30.01.2025, nella quale le parti sono state sentite separatamente dinnanzi al Giudice relatore e hanno raggiunto un accordo. All'udienza del 30.01.2025, pertanto, il Giudice relatore ha disposto la conversione del rito da giudiziale in consensuale e ha trattenuto la causa in decisione. Nonostante la trasmissione degli atti, il PM non è intervenuto.
pagina 3 di 5 DIRITTO La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. Dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. In particolare, deve darsi atto, in primis, che in costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno intrapreso una relazione extraconiugale ed, in secundis, che dal gennaio 2024 il ricorrente vive in un immobile diverso dalla casa familiare come confermato dallo stesso in udienza. In ordine ai provvedimenti accessori, possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in udienza, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Controparte_1
Livorno di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 06/07/2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 193 P. 2 Serie A anno 2002. DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre e con domicilio ai fini anagrafici presso l'abitazione familiare sita in Livorno alla Via Pietri n. 4;
pagina 4 di 5 3) continuerà ad andare dal padre a fine settimana alternati quando vi Per_1 andrà anche il fratello IC, durante la settimana continuerà ad andare dal padre a pranzo e/o cena almeno due volte alla settimana;
le parti si impegnano affinché la figlia trascorra più tempo dal padre;
Per_1
4) verserà nelle mani della resistente un Parte_1 contributo mensile per il mantenimento ordinario della figlia pari Per_1 ad € 250,00 e del figlio IC pari ad € 150,00 entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal 30.01.2025; spese straordinarie al 50% ciascuno;
5) L'assegno unico verrà percepito da nella misura Controparte_1 del 100%;
6) Spese di lite al definitivo;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 05.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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