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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 27/10/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente accertamento servitù
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 27/2024 R.G.
promossa
da
, (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Strada Naun 8,
rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Franco MB, Matteo
MB e RA MB del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori (si indicano per le comunicazioni il fax n. 041-957621 ed i seguenti indirizzi pec: . Email_1 Ema_2 [...]
e ; Email_3 Email_4
- PP -
1 contro
), nata il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.08.1962 a EN SSDV (BZ) e residente a [...]
(BZ), Pfuss 8, in proprio e in qualità di erede di Persona_1
(St.-Nr. ), e ( CodiceFiscale_3 CP_2 CP_1 [...]
), nato il [...] a [...] e C.F._4
residente a [...], , in qualità di CP_3
Cont erede di t. , Persona_1 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Vanessa
GE e AN BO del foro di Bolzano, con domicilio eletto nel loro studio a Bolzano, via Duca d'Aosta n. 100;
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41/2024 del Tribunale
di Bolzano di data 15.01.2024.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte PP:
precisate con nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Va premesso che in data 30.04.2024 il sig. Parte_1
ha corrisposto a parte appellata con riserva di ripetizione l'importo di € 19.472,42 in esecuzione della sentenza di primo grado oggetto del presente procedimento di appello, come da bonifico che si allega (doc. 10). Essendo il suddetto pagamento
2 successivo alla notifica dell'atto di appello in data 22.02.2024,
si formula, pertanto, apposita domanda di restituzione del suddetto importo.
Ciò premesso e richiamandosi integralmente ai motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello e ai precedenti scritti difensivi, nonché a quanto già dedotto,
eccepito e prodotto nel procedimento di primo grado, il sig.
, come sopra rappresentato e difeso, precisa le Parte_1
seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
I in via principale di merito: in riforma della sentenza n.
41/2024 del Tribunale di Bolzano emessa nell'ambito del procedimento civile sub R.G. n. 4269/2022 il 15.01.2024,
rigettarsi ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per conseguenza, condannare le stesse al pagamento delle spese processuali, degli onorari di causa e di tutte le successive occorrente (spese generali 15%,
CPA 4% e IVA 22%) di entrambi i gradi di giudizio.
Conseguentemente, ordinare all'Ufficio del libro fondiario competente la cancellazione dell'eventuale intavolazione del diritto di servitù di cui alla sentenza n. 41/2024 qui impugnata a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 sub P.T. 2324/II C.C.
EN;
II sempre nel merito: condannare in via solidale la sig.ra
3 sia personalmente che in qualità di erede della CP_1
sig.ra a suo tempo attrice, e il sig. Persona_1 CP_2
quale erede della sig.ra alla restituzione al sig. Persona_1
dell'importo di € 19.472,42, oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dal 30.04.2024, corrisposto in esecuzione della sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Bolzano emessa il
15.01.2024 nell'ambito del procedimento civile sub R.G. n.
4269/2022;
III in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso del C.U. e diritti di cancelleria, compensi professionali, oltre spese generali
15%, CPA 4%, IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio.
IV in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui all'atto di appello non ammesse.
Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso formulati, in quanto inammissibili, irrilevanti e superflui ai fini decisori.
dei procuratori di parte appellata:
precisate con nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc (tradotte dal tedesco a cura dell'estensore):
Voglia questa Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, previa dichiarazione di inammissibilità del deposito dei documenti n. 5 e 4 di controparte (cfr. deduzioni a pagina 13
della comparsa di costituzione),
in via principale, rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado n. 41/2024 del Tribunale di
Bolzano e ordine di cancellazione dell'annotazione di lite sub
4 GN 67/2023 – ufficio tavolare di Egna;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare, che la signora / CP_1
signora hanno acquistato per usucapione Persona_1
ai sensi dell'art. 1158 cc la seguente servitù a favore della p.ed. 152/2 in P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN: - la servitù di passo a piedi e con veicoli sull'“ingresso/portico” al piano terra, giusto percorso come in GN 904/1984 e/o come rappresentato nell'odierno piano di divisione materiale o con percorso come da accertare in corso di causa anche con il tramite di CTU;
- in ulteriore subordine, dare atto della costituzione ai sensi dell'art. 1062 cc della servitù di passo a piedi e con autoveicoli sulla/dalla strada pubblica in favore della p.ed. 152/2 in P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN, e cioè giusto percorso come in GN 904/1984 e/o come rappresentato nell'odierno piano di divisione materiale o con percorso come da accertare in corso di causa anche con il tramite di CTU;
- in ulteriore subordine, costituire ai sensi degli artt. 1051
e ss. cc una servitù di passo a piedi e con autoveicoli sulla/dalla strada pubblica in favore della p.ed. 152/2 in
5 P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN, con determinazione delle modalità ex art. 1051 comma 2 cc e del percorso, sul quale è da effettuarsi il passo a piedi e veicolare, nonché dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc;
in ogni caso, con ordine al competente conservatore tavolare delle necessarie operazioni tavolari
in ogni caso con rifusione delle spese di lite del doppio grado,
oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cap, anche l'esperito procedimento di mediazione.
In via istruttoria si insiste espressamente nell'ammissione delle prove non ammesse giusta comparsa di costituzione del
30.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le signore e , la prima come CP_1 Persona_1
proprietaria e la seconda come usufruttuaria delle pp. mm. 1 e
2 della p.ed. 152/2 in P. T. 2927/II CC EN, che insieme alla p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II CC EN, divisa in sette pp.mm., costituisce l'edificio storico della cantina sociale vinicola al n. civico 55 della via pubblica Hans-Feur nel centro storico di EN SSDV, hanno convenuto dinanzi al
Tribunale di Bolzano il signor in qualità di Parte_1
proprietario della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN,
chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza della
6 servitù di passaggio a piedi e con veicoli a favore della p. ed.
152/2 CC EN e a carico della p.m. 2 della p. ed. 152/1 CC
EN attraverso l'ingresso-portico al piano terra giusta evidenza tavolare sub G.N. 904/1984, o con il percorso come risulterà, anche con eventuale ausilio di CTU, all'esito del giudizio. In subordine hanno formulato gradate conclusioni,
tese all'accertamento della medesima servitù o per usucapione o per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 cc. In
ulteriore subordine hanno chiesto la costituzione della servitù
coattiva di passaggio a piedi e veicolare sul medesimo percorso ai sensi degli artt. 1051 e ss cc.
1.1. Le attrici a sostegno delle domande hanno, in sintesi,
esposto: - che le pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/2 sono costituite da due appartamenti e diverse cantine e magazzini nonché
un'area cortilizia all'interno della vecchia cantina sociale vinicola (che dagli anni '80 del secolo scorso ha destinazione abitativa e non più produttiva); - che l'ingresso pedonale e veicolare all'edifico storico avviene da parte di tutti e da sempre attraverso il portone in legno con rilievi ornamentali anch'essi in legno al numero civico 55 della via pubblica Hans-Feur; - che il portone si apre su un andito, la cui prima parte insiste tavolarmente sulla p.m. 2 della p.ed. 152/1 di proprietà del convenuto e la seconda, dopo un angolo verso destra, sulla p.m.
1 della p.ed. 152/2 di proprietà attorea, per poi confluire in un cortile interno facente parte della p.ed. 152/2; - che il descritto
7 portone con andito costituisce l'unico accesso alle unità
immobiliari (appartamenti, cantine, magazzini) e sul cortile sono parcheggiate anche le macchine;
- che nel foglio A2 sub
G.N. 904/10 del 07.08.1984 è evidenziata a favore dell'intera p.ed. 152/2 e a carico della p.m. 1 della p.ed. 152/1 al piano terra la servitù di passaggio a piedi e con veicoli nell'ingresso ai sensi del punto B) del contratto e la servitù risulta intavolata nel foglio C della p.m. 1 della p.ed. 152/1 CC EN;
- che,
però, l'evidenza tavolare attuale non corrisponde più allo stato reale, perché risulta ora intavolata a carico della p.m. “errata”; -
che la servitù era stata regolarmente intavolata in forza del contratto di compravendita del 12.12.1983 con planimetria del percorso della servitù sub G.N. 904/1984 a carico della p.m. 1
della p.ed. 152/1 CC EN;
- che però il decreto tavolare del
19.02.2007 sub G.N. 201/2007, contenente tra l'altro la modifica della consistenza delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1
CC EN (escorporazione dell'ingresso/portico dalla p.m. 1 e incorporazione nelle pp.mm. 2 e 6 della p.ed. 152/1 CC
EN), aveva omesso di trasportare la servitù dalla p.m. 1
alla p.m. 2, con la conseguenza che l'aggravio della servitù ora risultava erroneamente a carico della p.m. 1, di proprietà di terzi e costituiti unicamente da una colonna aerea, un muro e un ascensore;
- che il convenuto ha acquistato la proprietà di detta p.m. 2 con contratto del 9.5.2018; - che una rettifica d'ufficio dello stato tavolare non era più possibile stante
8 l'intervenuta modifica degli intestatari, in assenza di accordo tra gli odierni proprietari, rifiuto ostentato dal convenuto anche in sede di mediazione, con la conseguenza che rimaneva unicamente l'accertamento dell'esistenza della servitù in via contenziosa.
2. Il convenuto signor si è costituito in Parte_1
giudizio richiamandosi al proprio acquisto della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN in buona fede sullo stato tavolare (dal quale, rispetto alla sua particella, non risultava l'intavolazione dell'aggravio nel foglio C). La circostanza che nell'anno 2007 si sarebbe “dimenticato” il trasporto della servitù non gli sarebbe opponibile. Inoltre, le attrici stesse avevano sottoscritto il contratto dell'anno 2007, con il quale la divisione materiale è
stata modificata, condotta da cui parrebbe doversi dedurre una
“rinuncia implicita alla servitù, in quanto si deve ritenere la
volontà delle parti contrattuali di limitare la servitù alla p.m. 1
della p.ed. 152/1 e di concludere coscientemente il contratto in
questa forma” (cfr. a pagina 8 della comparsa di costituzione in lingua tedesca del primo grado: “Daraus wohl Per_2
(bedarfsweise) ein impliziter Verzicht auf die Dienstbarkeit
abgeleitet werden, da es als Wille der Vertragsparteien
anzusehen ist, die Dienstbarkeit auf den m.A. 1 der Bp. 152/1
zu beschränken und den Vertrag bewusst in dieser Form
abzuschließen.“). In caso di errore avvenuto nel corso dell'iscrizione, le parti interessate avrebbero dovuto richiedere
9 tempestivamente una rettifica e non dopo 15 anni, vigendo nel sistema tavolare il principio del consolidamento delle iscrizioni,
non più impugnabili decorsi tre anni dall'iscrizione (cosiddetta
“usucapione tavolare”). Il convenuto ha, quindi, eccepito l'inopponibilità della servitù per avere acquistato in buona fede sullo stato tavolare, ha eccepito la buona fede anche ai sensi dell'art. 5 della L.T. a fronte della domanda subordinata di usucapione, di cui contestava comunque la sussistenza dei presupposti (possesso e apparenza); contestava, poi, la sussistenza dei presupposti di una servitù per destinazione del padre di famiglia e di quelli per la costituzione coattiva,
confinando la proprietà immobiliare dell'attrice direttamente sulla via pubblica e disponendo la stessa, solo pochi metri più a nord sulla via pubblica, di un accesso diretto al cortile interno
(pure previo attraversamento di un locale magazzino al piano terra). Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, con il favore delle spese di lite, comprese quelle di mediazione.
3. Il Tribunale ha definito la controversia sulla base della documentazione prodotta dalle parti. In accoglimento della domanda principale e in annullamento del decreto tavolare del
19.02.2007, G.N. 201/2007, ufficio tavolare di Egna, non essendo stata iscritta la servitù sub G.N. 904/1985
rispettivamente 905/1985 a carico della p.m. 2 della p.ed.
152/1 in P. T. 2324/II CC EN;
ha ordinato al competente
10 conservatore tavolare il rispristino dello stato tavolare con l'intavolazione di detta servitù in favore della p.ed. 152/2 CC
EN a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P. T. 2324/II
CC EN, di proprietà del convenuto, con tracciato di cui originariamente sub G.N. 904/1984; ha poste le spese di lite a carico del convenuto.
4. In sintesi, il Tribunale, preso atto dell'originaria intavolazione della servitù a carico dell' facente Parte_2
parte della consistenza della p.m. 1 della p.ed. 152/1 e in favore della p.ed. 152/2 CC EN, giusto contratto di compravendita del 21.12.1983 sub G.N. 904/1985 e divisione materiale sub G.N. 905/1985, ha accertato che nel contesto della “complessa operazione tavolare” in relazione alla p.ed.
152/1 dell'anno 2007 (contratto del 16.11.2006 e piano di divisione materiale Geom. Eccli n. 75/2006), per quanto qui d'interesse, “l'ingresso/portico” oggetto di causa è stato escorporato dalla p.m. 1 e incorporato nelle pp.mm. 2 e 6,
giusto il decreto tavolare sub G.N. 201/07, senza che la servitù
su di esso gravante sia stata trasportata sulla p.m. 2 (non essendo rilevante per la controversia il mancato trasporto anche sulla p.m. 6), e ciò erroneamente, non potendo essere cancellata una servitù senza titolo che giustifichi la cancellazione. Nella vigenza del sistema tavolare, verrebbe in rilievo l'art. 7 del r.d. n. 499/1929 (Legge Tavolare, anche L.T.),
che disciplina l'opponibilità a terzi dell'invalidità o inefficacia
11 delle intavolazioni, da cui sono stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, rinviando agli artt. 61 e ss. della stessa Legge Tavolare
e le ivi disciplinate “azioni in cancellazione”. Ha qualificato la domanda proposta dalle attrici di accertamento dell'esistenza della servitù in quanto erroneamente cancellata con il viziato decreto tavolare quale azione di cancellazione ai sensi della
Legge Tavolare. Ha ritenuto, poi, che per la pubblicità tavolare
(titolo e intavolazione, quest'ultima elemento essenziale della fattispecie complessa per il trasferimento, la modificazione o l'estinzione dei diritti tavolari) l'intavolazione della cancellazione della servitù è assistita da una presunzione di legittimità,
superabile soltanto con un giudizio di accertamento dell'inesistenza o invalidità del titolo giuridico corrispondente e mediante la correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare (è
citata Corte di cassazione, sentenza n. 917/1970). Avendo parte attrice contrapposto tempestivamente alla prima udienza la mala fede del convenuto al momento dell'acquisto con contratto del 09.05.2018, dando anche la pertinente prova (sugli elementi probatori apprezzati dal Tribunale cfr. infra), verrebbe in rilievo l'art. 62 della L.T., secondo cui l'azione di cancellazione nei confronti del terzo acquirente in mala fede è soggetta all'ordinario termine di prescrizione della relativa domanda giudiziale, nel caso di specie imprescrittibile (salva l'usucapione)
e comunque non eccepita dal convenuto, sicché la domanda attorea poteva essere accolta, con assorbimento delle domande
12 formulate in via subordinata. Il Tribunale ha, infine, regolato le spese in aderenza al principio di soccombenza.
5. Avverso questa decisione il signor ha Parte_1
interposto tempestivo appello, affidato a cinque motivi. Ha
riproposto anche tutte le richieste istruttorie (prova testimoniale diretta e indiretta), eccezioni e difese in relazione alle domande dichiarate assorbite, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici in primo grado.
6. Si sono costituiti nel giudizio d'appello la signora CP_1
in proprio a quale erede della defunta (già
[...] CP_4
usufruttuaria del fondo asseritamente dominante), e CP_2
solo in qualità di erede della defunta ,
[...] CP_4
chiedendo, previa articolata critica dei motivi d'appello e riproposizione anche di tutte le domande subordinate dichiarate assorbite per l'ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza nonché delle istanze istruttorie disattese in primo grado (prova per interrogatorio formale e per testi, prova contraria, CTU,
ispezione/sopralluogo giudiziale), il rigetto del gravame con il favore delle spese del grado.
7. Il consigliere istruttore con ordinanza del 3.7.2024 ha ammesso parzialmente le prove orali dedotte dalle parti limitatamente ai capitoli di prova “per quanto attinenti alle
ragioni decisorie assunte nella sentenza impugnata”.
8. Espletato l'incombente istruttorio all'udienza dell'01.10.2024, il consigliere istruttore, in seguito a riserva,
13 con ordinanza del 10.10.2024 ha fissato l'udienza del
24.09.2025, sostituita con note di trattazione scritta, per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
9. Con ordinanza del 25.09.2025, infine, in seguito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, il Consigliere
istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate ai sensi dell'art. 352 comma 1 n. 1 cpc.
10. La presente sentenza è redatta nella sola lingua processuale italiana in seguito alla rinuncia alla redazione della sentenza nella lingua processuale tedesca formalizzata ritualmente dalla parte appellata all'udienza dell'01.10.2024
(art. 20 comma 12 del D.P.R. 574/1988).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con la prima censura, rubricata “Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1027 ss. c.c.; violazione dell'art. 1362
c.c.; violazione dell'artt. 2 e 7 R.D. n. 499/1929; erronea
valutazione delle risultanze istruttorie. Motivazione
contraddittoria e illogica.”, l'PP critica l'accertamento secondo cui il mancato trasporto della servitù nell'ambito dell'operazione immobiliare del 2007 sia dovuto a un errore, in mancanza di titolo, e l'applicazione alla fattispecie dell'art. 7 L.
T., attinente alle intavolazioni (anche di cancellazioni)
14 conseguite a decreti del Giudice tavolare viziati. In realtà, il primo Giudice non si sarebbe avveduto del fatto che “agli atti
fosse un titolo che giustificasse pienamente l'omessa
intavolazione della suddetta servitù a carico della p.m. 2 della
p.ed. 152/1”, ovvero il contratto del 16.11.2006, firmato anche dalle attrici, con cui si dava esecuzione al piano di divisione allegato della p.ed. 152/1, dal quale “emerge l'avvenuta liberazione della p.m. 2 della p.ed. 152/1 dal vincolo di servitù.
La mancata iscrizione della servitù sarebbe stata “voluta dalle
parti” e l'atto di divisione sarebbe idoneo a valere come “atto di
rinuncia alla servitù”, pure implicito mediante “sottoscrizione di
atti di tipo diverso”, nel caso di specie il negozio di divisione con l'allegato piano della divisione materiale della p.ed. 152/1. Il
decreto tavolare non sarebbe, quindi, viziato dando luogo alle intavolazioni volute dalle parti con il citato titolo negoziale ed emesso in conformità alla domanda. Sul punto le motivazioni del Tribunale sarebbero anche contraddittorie, affermandosi a pagina 6 che il decreto tavolare del 2007 non poteva cancellare la servitù e poi, però (a pagina 9), che tale cancellazione sarebbe avvenuta proprio in forza del suddetto decreto tavolare. Inoltre,
la p.ed. 152/2 già godrebbe “di altro accesso diretto ed
immediato alla via Hans Feur, per cui la servitù si sarebbe
comunque estinta per venire meno dell'utilitas.” Così, secondo l'PP, “quanto sopra esposto rivesta primaria rilevanza: se
il Tribunale avesse correttamente valutato le prove documentali
15 prodotte, si sarebbe accorto come il diritto di servitù non fosse più
esistente, in quanto né il contratto e relativo piano di divisione, né
la domanda di iscrizione tavolare, né infine il decreto tavolare
prevedevano la servitù dedotta, essendo la stessa stata oggetto
di rinuncia implicita da parte della sig.ra e della sig.ra CP_2
con conseguente necessario rigetto della domanda attorea.” Per_1
1.2. Con il secondo motivo, intitolato “Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.
per erronea ritenuta sussistenza della mala fede in capo al sig.
; violazione dell'art. 1147, comma 3 c.c.; violazione degli Parte_1
art. 7 R.D. n. 499/1929 e artt. 62 e 64 Legge Tavolare;
motivazione contraddittoria e illogica.”, l'PP critica l'accertamento presuntivo compiuto dal Tribunale circa la sua asserita mala fede al momento dell'acquisto. Sul punto, il primo
Giudice, pure richiamando l'art. 1147 comma 3 cc (secondo cui la buona fede si presume ed è sufficiente che vi sia stata al tempo dell'acquisto), in realtà avrebbe valorizzato circostanze successive all'acquisto e peraltro prive di logicità e ragionevolezza, violando quindi l'art. 2729 cc, anche in modo contraddittorio, laddove afferma la mala fede di esso PP
pure a fronte della perizia di stima effettuata dalla parte venditrice (curatela fallimentare), la quale non aveva indicato l'esistenza della servitù. Lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto la complessità straordinaria dell'operazione immobiliare dell'anno 2007 e né il Notaio curante la domanda
16 tavolare né il Giudice tavolare avrebbero rilevato la sussistenza della servitù. Secondo l'PP, “il presente motivo d'appello
è di fondamentale rilevanza: se il Tribunale avesse applicato la
disciplina in materia delle presunzioni in modo corretto, avrebbe
concluso per la buona fede del sig. all'atto di Parte_1
compravendita, con conseguente decadenza della domanda
attorea per il decorso del termine di 3 anni ai sensi dell'art. 64
della Legge Tavolare.”
1.3. Con la terza censura (“Violazione dell'art. 112 c.p.c. per
pronuncia extra petita;
violazione dell'art. 2 R.D. 499/1929 e
degli artt. 61 e 62 Legge Tavolare;
violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1418, 1419 e 1422 c.c.; violazione
dell'art. 2946 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.”), censura la qualificazione compiuta dal Tribunale della domanda proposta quale azione di cancellazione ai sensi della L.T. e l'affermazione secondo cui nel caso di specie non occorreva impugnare il titolo giuridico in forza del quale è stata eseguita l'intavolazione. Nel caso di specie, contenendo l'atto di divisione del 2006 un'implicita rinuncia alla servitù, l'atto stesso doveva essere impugnato sussistendone i presupposti (sussistenza di un vizio invalidante). Inoltre, il Tribunale avrebbe violato anche l'art. 2946 cc sulla prescrizione decennale e l'art. 112 cpc, per non essersi avveduto del fatto che il convenuto a pagina 6 della propria memoria di costituzione avrebbe dedotto “la questione
del decorso del tempo”, eccependo, quindi, anche l'estinzione
17 dell'azione attorea per prescrizione.
1.4. Con il quarto motivo (“Violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 91 cpc”) l'PP si duole della condanna alle spese di lite di primo grado. In realtà, però, non censura l'applicato criterio di soccombenza, ma si limita a chiedere l'applicazione di tale principio in seguito all'accoglimento dell'appello e al conseguente rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti.
1.5. Con il quinto motivo, infine (“Violazione dell'art. 187 c.p.c.;
violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; violazione degli artt. 116,
244 e 245 c.p.c. per rigetto delle istanze istruttorie.”), l'PP
censura l'ordinanza del 7.8.2023, non motivata, con cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6
n. 2 e 3 cpc, relative a circostanze rilevanti, come la consistenza tavolare della p.m. 2 della p.ed. 152/1 nel 2018, lo stato soggettivo di esso acquirente al momento dell'acquisto, le valutazioni del tecnico incaricato della stima.
2. Va premesso che il quarto motivo come sopra sintetizzato costituisce un “non motivo” o “motivo apparente”, perché non contiene una specifica censura all'applicazione del criterio di soccombenza da parte dell'impugnata sentenza, ma si limita ad evidenziare la regola generale secondo cui, in caso di accoglimento dell'appello, il giudice d'appello deve rinnovare anche la decisione sulle spese di lite del primo grado e dell'intero processo, in ossequio, peraltro, ai criteri indicati negli artt. 91 e
18 92 cpc.
3. La prima e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente, presupponendo entrambe la sussistenza di un titolo idoneo a giustificare la cancellazione della servitù a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN.
3.1. La p.m. 2 della p.ed. 152/1 dell'PP e le pp.mm. 1
e 2 della p.ed. 152/2 dell'appellata , entrambe CP_1
fanno parte di un complesso edificio storico, Parte_3
“costruito nella metà del '500”, già abitato da “nobili famiglie” e utilizzato fino al 1978 come sede della Cantina sociale (vinicola)
di EN, della cui attività sono testimoni le botti in calcestruzzo che ancora all'atto del sopralluogo del perito della curatela fallimentare (2011/2012) occupavano gli scantinati
(con condizionamento dell'uso dei piani interrati – cfr. perizia di stima del fallimento RN GÜ, Reg. fall. n. 33/2011,
Tribunale di Trento, aggiornata al giugno 2018, sub doc. n. 4, 5
e 6 di parte PP/convenuta). L'edificio è ubicato nel centro storico dell'abitato di EN SSDV, inserito in un quartiere a prevalente destinazione residenziale. L'edificio -
prosegue la perizia - “fa parte di quelli sviluppati in aderenza
agli edifici che si affacciano su via Hans Feur. Lo si distingue per
un affresco del Maestro ”. A pagina due si legge, per Per_3
quanto qui d'interesse: “Gli spazi a pian terreno sono
caratterizzati da soffitti ad avvolto;
attraverso un andito carrabile
comune si accede distintamente a una cantina finestrata e un
19 magazzino che si presterebbe a garage.” Dall'estratto mappa allegato alla perizia si evince, poi, che le due p.ed. 152/1 e
152/2 sono costruite in aderenza. È allegata la planimetria catastale recante il rilievo di conformità alla data dell'08.02.2007, quindi prima del decreto tavolare sub G.N.
201/07 del 19.02.2007 con cui sono state ordinate le iscrizioni conseguenti al contratto di compravendita/permuta del 16.11.-
23.11.2006 (sub documento n. 11 e 17 di parte appellata/attrice), dove “l'ingresso portico” al piano terra risulta attribuito alla p.m. 1 della p.ed. 152/1.
3.2. “L'andito carrabile comune”, descritto nella perizia, è bene documentato fotograficamente. Nelle fotografie sub doc. n. 1 di parte appellata/attrice è ripreso il portone d'ingresso ad arco in legno con rilievi ornamentali anch'essi in legno con il numero civico 55 della via pubblica Hans-Feur (con l'affresco sul muro sopra l'arco del portone descritto nella perizia). Le ante del portone si aprono verso l'interno. Il portone si apre in direzione nord/ovest su un largo andito con soffitto ad avvolto (cfr.
fotografie sub doc. n. 13 di parte attrice). Questo andito è
caratterizzato da: - un apertura, a pochi metri, sul lato destro verso un locale deposito;
- un'apertura in fondo all'andito verso un altro locale;
- una scala di accesso Parte_4
comune alle unità abitative ai piani superiori a destra dell'apertura al secondo locale deposito (in fondo dell'andito a destra); - tra questa scala e la prima delle aperture menzionate
20 l'andito prosegue, in angolo retto e con la stessa larghezza,
verso destra/nord-ovest, dove apre poi su un cortile a cielo aperto circondato da alti muri. Attraverso la p.m. 6 della p.ed.
152/1 e il cortile, che oggi è parte della p.m. 1 della p.ed.
152/2, avviene l'accesso a due locali sul lato sud-est, uno con destinazione magazzino, l'altro destinato a locale deposito.
Quest'ultimo vano dispone anche di un'apertura di ridotte dimensioni (esclusivamente pedonale) sulla via pubblica Hans-
Feur. L'accesso alle unità abitative costituenti le pp.mm. 1 e 2
della p.ed. 152/2 al primo e secondo piano dell'edificio avviene attraverso la scala descritta sopra, la cui base inferiore insiste sul piano terra della p.m. 2 della p.ed. 151/1, e attraverso le scale e disimpegni di cui ai piani primo e secondo, sempre della p.ed. 152/1. (cfr. le fotografie dimesse dalle parti;
gli allegati planimetrici di servitù del contratto di compravendita del
21.12.19983 di cui al GN 904/84 sub doc. n. 7 di parte attrice;
i piani di casa materialmente divisa delle p.ed. 152/1 e 152/2
sub doc. n. 4 e 6 di parte attrice).
3.3. La prima parte dell'andito, fino alla prosecuzione/angolo retto verso nord/est, è oggi parte della p.m. 2 della p.ed. 152/1
di proprietà del convenuto/PP. La seconda parte, dopo il cambio di direzione e fino al cortile a cielo aperto, è parte della p.m. 6 della p.ed. 152/1 (proprietà Rinner).
3.4. Con il contratto di compravendita del 21.12.1983 (cfr.
sub doc. n. 7 di parte attrice) la cantina sociale di EN Soc.
21 Coop ha venduto ai signori e Persona_4 CP_5
(genitori di , che riceverà il compendio,
[...] CP_1
medio tempore diviso nelle pp.mm. 1 e 2, in donazione con contratto di donazione del 20.03.1998) la neoformata p.ed.
152/2 giusto tipo di frazionamento del geom. Controparte_6
del 7.12.1983. Con il medesimo contratto, oltre ad altre servitù
a carico della p.ed. 152/2 e a favore della p.ed. 152/1 (lettera a)
del contratto), sono state costituite anche le seguenti servitù a carico della p.ed. 152/1 e a favore della p.ed. 152/2 di cui alla lettera b) del contratto, ovvero: - al piano interrato: una servitù di
passo a piedi su scala e corridoio per accedere alla cantina (vedi
lettera B) nel piano allegato); al piano terreno: servitù di passo a
piedi sulla scala per accedere ai piani superiori (vedi lettera C)
nel piano allegato); - al piano terreno;
servitù di passo a piedi e
con veicoli sull'ingresso per accedere dalla strada al cortile
interno (vedi lettera D) nel piano allegato); - al piano primo:
servitù di passo a piedi su scala e disimpegno per accedere alla
terrazza e al piano superiore (vedi lettera G) nel piano allegato); -
al secondo piano: servitù di passo a piedi su scala e disimpegno
per accedere al balcone (vedi lettera H) nel piano allegato).
3.5. Oggetto della presente causa è solo la servitù di passo a piedi e con veicoli “sull'ingresso per accedere dalla strada al
cortile interno (vedi lettera D) nel piano allegato).” Nella
planimetria allegata al contratto (lettera D) l'area gravata evidenziata comprende l'intero “ingresso portico”, cioè l'area
22 caratterizzata da soffitti ad avvolto dalla linea del portone d'ingresso in legno fino al cortile a cielo aperto.
3.6. Emerge dall'estratto storico della Partita Tavolare della p.ed. 152/1 (doc. n. 8 di parte attrice/appellata), che con contratto di compravendita di data 13.7.1984 e piano di divisione materiale allegato la p.ed. 152/1 è stata divisa in sei porzioni materiali. Dal foglio A2 emerge che “l'ingresso/portico”
è aggregato interamente alla p.m. 1 (a favore della quale sono trasportati i diritti di servitù costituiti alla lettera a) del contratto del 7.12.1983 in favore della p.ed. 152/1 ed a carico della p.ed. 152/2). Sul foglio C degli aggravi comune a più
porzioni risulta l'intavolazione sub GN 904/1984 a carico delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1 in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 della “servitù di passo a piedi
sulla scala per accedere ai piani superiori, ai sensi del punto b)
del contratto.” Questa servitù è rimasta iscritta sul foglio C
comune degli aggravi (cfr. estratto tavolare sub doc. n. 5 di parte attrice/appellata ed estratto tavolare allegato in copia alla perizia della curatela fallimentare).
3.7. Sul foglio C degli aggravi della p.m. 1 sub GN 905/1985 è
stata correttamente trasportata in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 al piano interrato la servitù di
passo a piedi su scala e corridoio ai sensi del punto b) del
contratto e al piano terreno la servitù di passo a piedi e con
veicoli sull'ingresso ai sensi della lettera b) del contratto”. Le
23 altre servitù di passo a piedi su scale e disimpegni al primo piano e al secondo piano di cui al contratto del 21.12.1983 a favore della p.ed. 152/2 ed a carico della p.ed. 151/1 sono stati, infine, trasportati, sempre con il medesimo decreto tavolare sub GN 905/1985 sulla p.m.
2. Queste servitù a tutt'oggi sono correttamente evidenziate e tavolarmente iscritte a carico rispettivamente la p.m. 1 e la p.m. 2 della p.ed. 152/1.
3.8. Con il contratto di compravendita/permuta del 16.11.-
23.11.2006 i proprietari delle p.ed. 152/1 e 152/3 cedono e acquistano o permutano reciprocamente diverse aree. LL
relazione tecnica allegata alla variazione del tipo di frazionamento che fa parte del contratto si evincono in sintesi le seguenti operazioni tavolari: la p.ed. 152/3 cede 2 mq alla p.ed.
152/1 e 208 mq alla nuova p.ed. 911; avendo perso l'intera consistenza, la p.ed. 152/3 viene cancellata;
la p.ed. cede 699
mq alla nuova p.ed. 911 e 199 mq alla nuova p.ed. 912; il diritto di superficie della p.ed. 913 è costituito con 163 mq sotto la nuova p.ed. 912.
3.9. Per la realizzazione di tali effetti i proprietari delle particelle coinvolte procedono a diversi atti di trasferimento
(vendita/permuta). Si procede anche a una variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1.
3.10. Per quanto d'interesse per la presente vertenza, agli artt.
7 e 8 del contratto la proprietaria della p.m. 1 della p.ed. 152/1
(Kalmont Srl) vende al signor RN GÜ (futuro
24 fallimento RN GÜ, non è noto un eventuale legame di parentela con il successivo acquirente ) e Parte_1
alla signora l'ingresso/portico descritto. La CP_1
prima parte, come già descritta, in seguito a variazione della divisione materiale del 3.4.2006 a firma del geom. viene CP_7
aggregata alla p.m. 2 della p.ed. 152/1, mentre la seconda parte viene aggregata alla p.m. 6 della p.ed. 152/1 (già di proprietà della per contratto di donazione del CP_1
20.03.1998). Al punto 12 viene costituita una nuova servitù di passaggio a piedi al piano terra a favore della p.m. 2 ed a carico della p.m. 6 della p.ed. 152/1. Nessuna delle cessioni/permute negoziate nel contratto riguardano, invece, la p.ed. 152/2, la cui consistenza tavolare rimane invariata. Le parti nelle clausole comuni (“Allgemeine Klauseln”) del contratto descrivono ancora lo scopo delle operazioni tavolari con riferimento al tipo di frazionamento e alla divisione materiale della sola p.ed. 152/1, dandosi atti che gli immobili oggetto di trasferimento verranno intavolati “ad corpus”, allo stato di fatto e di diritto come risultante dalle planimetrie citate, “con tutti i
diritti, servitù attive e passive e proprietà congiunte.”
3.11. Con successiva domanda tavolare sono state domandate le intavolazioni conseguenti e con decreto tavolare sub GN
201/2007 il Giudice tavolare ha disposto in conformità alla domanda (cfr. domanda e decreto sub doc. n. 11 di parte attrice/appellata). Nello specifico, per quanto attiene la p.ed.
25 152/1, ha disposto la cancellazione della descrizione della consistenza della divisione materiale e delle parti comuni,
l'escorporazione di 699 mq con incorporazione nella neocostituita p.ed. 911, l'escorporo di 199 mq e l'incorporazione nella p.ed. 912, l'evidenza della divisione materiale in seguito alla variazione (in particolare l'aggregazione dell'ingresso/portico alla p.m. 2 rispettivamente alla p.m. 6 e l'intavolazione della nuova servitù di passo a piedi a favore della p.m. 2 e a carico della p.m. 6).
3.12. Non è stato ordinato nel decreto tavolare (né era stato richiesto nella domanda tavolare) alcuna cancellazione delle servitù precedentemente iscritte.
3.13. La servitù oggetto di causa, nonostante l'aggregazione dell'intero “ingresso/portico” alle pp.mm. 2 e 6 in forza del trasferimento di cui al contratto del 16.11.-23.11.2006 con
“tutte le servitù attive e passive”, non è stata, però, trasportata ed è rimasta intavolata a carico della p.m. 1 della p.ed. 152/1
(dove risulta ad oggi iscritta) e a favore della p.ed. 152/2 (cfr.
foglio A2 dell'estratto tavolare sub doc. n. 3 di parte attrice/appellata.
3.14. L'PP afferma che il contratto del 16.11.-
23.11.2006, al quale sono intervenuti anche , CP_1
e in realtà giustificherebbe ai Persona_1 Persona_4
sensi dell'art. 2 della L.T. (comma 2, secondo cui “non hanno
effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti
26 suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione”) la cancellazione della servitù oggetto di causa, integrando la sottoscrizione dell'atto (e con esso del tipo di frazionamento e della variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1
allegata) un atto di rinuncia “implicito” alla servitù, sicché non vi sarebbe alcun vizio del decreto tavolare, che invece avrebbe unicamente disposto in conformità alla volontà negoziale e alla domanda tavolare. Sarebbe pertanto erronea la qualificazione dell'azione proposta dalle attrici in primo grado come azione di/in cancellazione per emendare un vizio del decreto tavolare e dell'intavolazione (della cancellazione della servitù). Le attrici,
invece, avrebbero dovuto impugnare il titolo contrattuale,
deducendone un vizio invalidante in ipotesi di sussistenza dei presupposti.
3.15. A sostegno della tesi l'PP cita due precedenti di legittimità (Cass., sentenza n. 10457/2011 e sentenza n.
10662/2015), secondo cui in tema di rinuncia al diritto di servitù prediale il requisito della forma scritta “può essere
integrato – non essendo necessario l'uso di formule sacramentali
o di particolari espressioni formali – anche dalla sottoscrizione di
atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara ed inequivoca
dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del
diritto stesso;
pertanto, la rinuncia al diritto di “servitus
inaedificandi” può essere contenuta nella domanda di
concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, ove
27 realizzate, necessariamente determinerebbero il venir meno
dell'”utilitas” dalla quale dipende l'esistenza della servitù”
(massima del primo precedente). Il primo precedente ha per oggetto il caso particolare dell'estinzione di una servitù negativa bilaterale “… incompatibile con il compimento dell'attività vietata,
non essendo possibile, ad un tempo, volere l'edificazione di uno
spazio libero e il mantenimento sul medesimo locus della servitus
inaedificandi” (cfr. in motivazione). Nel secondo precedente,
invece, i giudici di merito hanno ritenuto che anche in un comportamento materiale (realizzazione di opere) possa ravvisarsi una rinuncia alla servitù “per fatti concludenti”,
mentre la Suprema Corte lo ha escluso “per l'assorbente ragione
che l'estinzione della servitù per rinuncia del titolare deve
risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 cc e non può
essere desunta indirettamente da fatti concludenti (Cass., Sez. Il,
7 dicembre 1977, n. 5302; Cass., Sez. Il, 5 febbraio 1980, n. 835;
Cass., Sez. Il, 30 marzo 1985, n. 2228; Cass., Sez. II, 12 maggio
2011, n. 10457). Per operare detta rinuncia non sono necessarie
formule sacramentali ed espresse, essa potendo essere
contenuta, anche per implicito, in un atto scritto (Cass., Sez. Il, 18
agosto 1956, n. 3129); ma non è idoneo a costituire valida
rinuncia, in mancanza di un atto scritto, un contegno di mero
fatto attraverso il quale si venga ad annullare l'utilitas (Cass.,
Sez. Il, 20 marzo 1976, n. 1026).” (cfr., sempre in tema di insufficienza di un accordo verbale per integrare una rinuncia
28 valida di servitù prediale, Corte di cassazione, ordinanza n.
4646/2024).
3.16. A prescindere dalla diversità dei casi, vi sono una serie di ragioni che ostano alla tesi della rinuncia “implicita” propugnata dall'PP.
3.16.1. Nella specie le parti non hanno sottoscritto “atti di
tipo diverso”, ma il contratto stesso, che era la sede naturale per esplicitare l'eventuale volontà estintiva della servitù, che peraltro avrebbe precluso alla proprietà della p.ed. 152/2
qualsiasi accesso non solo veicolare ma anche pedonale
(insistendo anche la scala di accesso ai piani superiori della p.ed. 152/2 sull'”andito carrabile comune”).
3.16.2. I signori e CP_1 Persona_4 [...]
la prima come proprietaria, i secondi in Controparte_8
qualità di usufruttuari, hanno stipulato questo contratto esclusivamente nella veste di proprietari/usufruttuari della p.m. 6 della p.ed. 152/1 (cfr. le premesse del contratto: “Es
wird vorausgeschickt …”).
3.16.3. La p.ed. 152/2 non era minimamente coinvolta nel negozio e anche gli strumenti tecnici allegati (tipo di frazionamento e variazione della divisione materiale della p.ed.
152/1) non coinvolgono in alcun modo la p.ed. 152/2.
3.16.4. Né nel contratto né nella documentazione tecnica allegata si rinviene un qualsiasi riferimento alla servitù qui in questione, attraverso la quale è garantita – come si è visto -
29 l'unico accesso alle unità abitative della p.ed. 152/2 situate ai piani superiori.
3.16.5. Anzi, in senso contrario, le parti hanno dato espressamente atto che gli immobili vengono trasferiti “con tutte
le servitù passive ed attive …”.
3.16.6. Nella domanda tavolare non è stata domandata la cancellazione della servitù e il decreto tavolare non l'ha disposta
(a domanda si è disposta, invece, l'intavolazione della nuova servitù di passo pedonale a carico di parte della p.m. 6 e a favore della p.m. 2 della p.ed. 152/1 di cui all'art. 12 del contratto).
3.16.7. Inoltre, che la servitù non sia stata cancellata, trova conferma nello stato tavolare attuale, se si considera che la servitù è tuttora intavolata, ma sempre a carico della p.m. 1
della p.ed. 152/1, dalla quale per effetto del contratto del novembre 2006 l'area gravata dalla servitù è stata separata e aggregata alla p.m. 2.
3.16.8. In conclusione, è successo che in occasione dell'intavolazione del titolo negoziale sulla base del decreto tavolare sub GN 201/2007, erroneamente la servitù oggetto di causa non è stata trasportata dal foglio C degli aggravi della p.m. 1 nel foglio C degli aggravi della p.m. 2 della p.ed. 152/1.
3.16.9. Ma ciò non è avvenuto per un vizio del titolo e/o un'asserita volontà di rinuncia “implicita” e neppure per un vizio del decreto tavolare. Deve concludersi, quindi, che la
30 mancata trasposizione della servitù è dovuta ad un'erronea omissione dell'ufficio tavolare.
3.17. L'asserzione dell'PP, infine, secondo cui “la p.ed.
152/2 gode già di altro accesso diretto ed immediato alla via
Hans-Feur, per cui la servitù si sarebbe comunque estinta per
venir meno dell'utilitas” (cfr. a pagina 9 dell'atto d'appello), non tiene conto del carattere volontario della servitù costituita contrattualmente (contratto del 21.12.1983) per cui in ogni caso non verrebbe meno con il cessare dell'utilità (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 3132/2013, massima: “Le servitù
volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono
con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non
si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state
costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando
siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che
ne modifichino l'estensione o le sopprimano.”). Nel caso di specie,
poi, come si è visto, attraverso il locale deposito al piano terra della p.m.1 della p.ed. 152/2 si accede esclusivamente al cortile interno (che dà accesso anche al magazzino situato al piano terra), che però non consente di accedere alle abitazioni situate ai piani superiori, raggiungibili unicamente attraverso le scale insistenti sulle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1, gravate correttamente tuttora dalle servitù di cui al contratto del
21.3.1983 (sub GN 904/9 del 7.8.1984 nel foglio degli aggravi comuni della p.ed. 152/1 e sub GN 904/11 del 7.8.1984 nel
31 foglio C degli aggravi della p.m. 2 della p.ed. 152/1). E ai piedi della scala per accedere ai piani superiori si giunge unicamente attraverso l'andito “comune” o “ingresso/portico” che fa parte della p.m. 2 di proprietà dell'PP. Non può, quindi, in alcun modo affermarsi il venire meno dell'utilità della presente servitù di passo e veicolare su detto “ingresso/portico”.
3.18. In conclusione, le censure di cui al primo e al terzo motivo d'appello vanno disattese.
4. Con il secondo motivo l'PP critica l'accertamento compiuto dal Tribunale nella parte in cui perviene all'affermazione della sua mala fede al momento dell'acquisto della p.m. 2 della p.ed. 152/1 e sulla base di ciò all'applicazione dell'art. 62 L.T., secondo cui “se l'azione di cancellazione è
proposta contro colui che … fu liberato da un onere in
conseguenza diretta dell'intavolazione che s'impugna, …,
l'azione si prescrive secondo le regole generali.” Secondo
l'PP, le due circostanze apprezzate dal Tribunale non sarebbero precise, gravi ed univoche ai sensi dell'art. 2729 cc,
perché la prima sarebbe successiva all'acquisto (predisposizione del progetto di ristrutturazione), con violazione dell'art. 1147
comma 3 cc, e il significato presuntivo della seconda
(indicazione della residenza sul progetto in Comune diverso da quello di EN, dove a tutt'oggi risiederebbe) sarebbe
“incomprensibile”.
4.1. Anche questa censura non conduce sostanzialmente a
32 diverso esito della controversia per le seguenti ragioni:
4.2. L'”effetto costitutivo” dell'intavolazione/cancellazione nel sistema tavolare:
4.2.1. Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del r.d. n. 499/1929
all'intavolazione è attribuita effetto costitutivo nei seguenti termini: “1. A modificazione di quanto è disposto dal codice civile
italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni
immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la
iscrizione del diritto nel libro fondiario.
2. Parimenti non hanno
effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti
suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.”
4.2.2. Come risulta dalla ricostruzione offerta dalla
Suprema Corte del sistema di pubblicità tavolare (di recente,
Corte di cassazione, sentenza n. 24832/2020; ma cfr. anche
Corte di cassazione ordinanza n. 21977/21), “il trasferimento
della proprietà o la costituzione, modificazione ed estinzione dei
diritti reali immobili non discendono dal mero consenso delle
parti, ma richiedono anche l'intavolazione del diritto nel libro
fondiario, elemento indispensabile per il prodursi dell'effetto
traslativo o costitutivo\estintivo del contratto (art. 2, commi primo
e secondo, R.D. 499/1929). A differenza della trascrizione,
l'intavolazione riguarda il diritto in sé e solo indirettamente l'atto,
e viene disposta solo all'esito di un procedimento di competenza
del giudice tavolare, cui va rivolta la relativa domanda e che è
tenuto a verificare: a) se dal libro fondiario non risulti alcun
33 ostacolo contro la chiesta iscrizione;
b) se non sussista alcun
giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre
dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce o sulla legittimazione
dell'istante; c) se la domanda risulti giustificata dal contenuto dei
documenti prodotti e se detti documenti abbiano tutti i requisiti di
legge per procedere all'iscrizione (art. 94, L.L.F.). Ai sensi dell'art.
1 della legge generale sui libri fondiari, il libro fondiario si
compone del libro mastro e di una collezione di documenti. Il
primo è costituito dalle partite tavolari, insieme di fogli contenenti
le iscrizioni dei corpi tavolari (unità immobiliari singole o
complesse) e dei relativi diritti, oltre che dei fatti oggetto di
annotazione. L'estensione dei singoli corpi può essere modificata
solo con l'incorporazione o escorporazione di singoli beni (art. 3).
Ogni partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio
A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi
(foglio C). Ai sensi dell'art. 14, L. R. Trentino-Alto Adige, il libro
maestro si compone - inoltre - dell'archivio delle iscrizioni
cancellate. Come osservato anche in dottrina, la pubblica fede
assiste il solo libro maestro, le indicazioni dei documenti sulla
base dei quali è stata effettuata l'iscrizione o i documenti di cui
all'art. 10, comma terzo, se, a differenza del caso in esame,
l'immobile è costituito da un condominio, non anche le raccolte di
documenti che sostengono il provvedimento di iscrizione o i
registri ausiliari (registro reale, registro dei proprietari, giornale
tavolare, etc.). Va in ogni caso rilevato che il controllo giudiziale
34 che precede l'intavolazione fa sì che quest'ultima sia assistita da
una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento,
cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto
e, conseguentemente, nell'esistenza del diritto intavolato, che
però, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di
intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria da
parte di chi si ritenga leso nei propri diritti, con azione di
rivendicazione proponibile al giudice ordinario, secondo quanto
disposto dall'art. 6, comma secondo, R.D. 499/1929 (Cass. s.u.
6332/1980).”
4.2.3. L'intavolazione o la cancellazione è, pertanto,
condizione necessaria o essenziale per costituzione,
modificazione o estinzione di un diritto reale su un immobile.
LL citata disposizione normativa non si ricava, però, che la sola intavolazione o cancellazione sia anche condizione sufficiente.
4.2.4. Si può, quindi, avere il caso che un diritto reale non sia così ampio come lo stato tavolare possa invece indurre a supporre.
4.2.5. Si veda al riguardo Corte di cassazione, sentenza n.
12382/2005, massima: “Nel sistema tavolare, secondo quanto
disposto dall'art. 2 r.d. 28 marzo 1929 n.499, il diritto di
proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si
acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi per effetto
del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con
35 l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario.
Tuttavia, l'intavolazione non ha mai di per sé efficacia costitutiva
dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i
diritti tavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano
sostanzialmente inesistenti o diversi o meno ampi (Enunciando il
predetto principio, la S.C. ha nella specie confermato la decisione
con cui il giudice del merito aveva statuito che un alloggio di
cooperativa edilizia a contributo statale, acquistato in costanza di
matrimonio, ricadeva nella comunione legale malgrado il coniuge,
socio della cooperativa, avesse provveduto a intavolare l'atto
come acquisto personale, successivamente al passaggio in
giudicato della sentenza di separazione legale).” E in motivazione la Corte ha precisato: “Più volte, infatti, questa
Corte ha affermato il principio per cui se è vero che nel sistema
tavolare, secondo quanto disposto dall'art. 2 r.d. 28 marzo 1929
n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili
non si acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi per
effetto del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con
l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario, è
altrettanto vero che l'intavolazione non ha mai di per sè efficacia
costitutiva dei diritti che ne formano oggetto e, comunque, che il
valore costitutivo della intavolazione non va inteso in senso
assoluto e possibile, pertanto, che i diritti tavolati, benché iscritti
in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti o
diversi o meno ampi. Si possono, al riguardo, richiamare
36 le sentenzenn. 157/1965, 2663/1968, 3245/1969, 3352/1973,
1131/197 relativa a un caso di simulazione assoluta del negozio
che costituiva la fonte del diritto iscritto), 6594/1987, 2938/1988
(secondo cui l'efficacia costitutiva dell'intavolazione, nel sistema
di libri fondiari, presuppone un valido titolo, sicché, in mancanza
di questo, il soggetto in favore del quale risulti trasferito o
costituito il diritto reale rimane esposto al pericolo dell'evizione
nonostante l'avvenuto compimento di detta forma di pubblicità,
che non può da sola costituire un diritto inesistente), 8376/1990
("Le iscrizioni tavolari - art. 2 del r.d. 28 marzo 1929 n. 499 - non
hanno effetti costitutivi, con riguardo ai diritti cui si riferiscono, e,
pertanto, anche al fine di stabilire se un locale in fabbricato
condominiale sia pertinenza dell'intero edificio o della singola
porzione, sono prive di valore vincolante, e non ostano ad una
diversa ricostruzione della situazione dominicale, alla stregua di
successivi atti traslativi"), 2562/1980, 6332/1980, resa a
Sezioni Unite, e 338/2001, per le quali, nel sistema tavolare,
l'effetto della costituzione, del trasferimento o dell'estinzione dei
diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario,
è assistito da una presunzione di legittimità a favore
dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami
contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante
prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio
diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario.
Pertanto, con riguardo ai beni soggetti al regime tavolare nelle
37 province già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva
dell'intavolazione riguarda l'esistenza, ossia la titolarità, dal
diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni immobili, nel
senso che l'acquisto per atto tra vivi della proprietà o di altro
diritto reale a favore di un determinato soggetto diventa
pienamente efficace soltanto al momento della sua iscrizione nel
libro fondiario;
ma non afferisce anche alla quantità o estensione
materiale o giuridica del diritto medesimo, che può essere
accertata con adeguata prova, non avendo in tal caso l'iscrizione
valore vincolante ne' ostativo ad una diversa ricostruzione del
contenuto oggettivo del diritto leale o degli altri diritti reali. È,
quindi, possibile l'accertamento di una situazione di fatto e di
diritto contraria a quella risultante dall'iscrizione nei libri fondiari.
Va in definitiva affermato che sussiste nel nostro ordinamento il
principio della prevalenza della realtà negoziale sull'apparenza
tavolare.”
4.2.6. L'affermazione e applicazione di tali principi si rinvengono anche già in Cass., n. 8376/1990 (in fattispecie in cui un vano cantina appariva al tavolare come parte comune,
mentre secondo l'effettiva situazione giuridica il vano costituiva proprietà esclusiva di uno dei condomini, con conseguente irrilevanza dello stato di buona fede del terzo, sul rilievo che
“Infatti le iscrizioni tavolari, come questa Corte regolatrice ha
affermato con giurisprudenza costante (vedansi Cass.
10.11.1973 n. 3352 e 29.3.1976 n. 1131), non hanno mai, di per
38 sè, effetto costitutivo del diritto che ne forma l'oggetto, onde è
perfettamente ipotizzabile che un diritto di proprietà o altro diritto
reale, benché iscritto in maniera formalmente corretta, sia
sostanzialmente inesistente. Il fatto, quindi, ai sensi dell'art. 2
R.D. L. 28.3.1929 n. 499 nei territori italiani già facenti parte
dell'impero austriaco gli acquisti della proprietà e degli altri diritti
reali diventano pienamente efficaci solo al momento della loro
iscrizione nel libro fondiario non comporta in alcun caso che
l'intavolazione abbia, di per sè stessa, il suindicato effetto.
Pertanto è perfettamente ipotizzabile che un locale scantinato
indicato nei libri fondiari come facente parte di un unico
complesso immobiliare contraddistinto con una sola particella
catastale, ma composto di diverse unità immobiliari appartenenti
allo stesso soggetto risulti - per effetto di successive, distinte
vendite a diversi acquirenti - come accessorio di una sola di dette
unità, data la stretta connessione fisica esistente tra i due beni e
l'insussistenza di qualsiasi rapporto funzionale fra il detto
scantinato e le residue unità immobiliari.” E che lo stato tavolare fondi esclusivamente una presunzione semplice, superabile con la prova contraria, dell'esistenza rispettivamente dell'inesistenza sopravvenuta di un diritto reale, trova conferma anche già in
Cass., S.U., n. 6332/1980, secondo cui “Nel sistema tavolare,
l'effetto della Costituzione, del trasferimento o dell'Estinzione dei
diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario,
e assistito da una presunzione di legittimità a favore
39 dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami
contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante
prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio
diritto, con Azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario.”
(cfr. anche Cass., n. 338/2001). Ancora, secondo Cass. n.
2562/1980 “Nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal
titolo e dalla intavolazione e operativa erga omnes nel senso che
e assistita da presunzione di legittimità e di efficacia del diritto
intavolato, dipendente dal carattere pubblicistico del controllo
preventivo sulle iscrizioni tavolari;
siffatta presunzione e
superabile soltanto mediante giudizio di accertamento
dell'inesistenza o dell'invalidità del titolo giuridico corrispondente
e mediante correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare.”
4.2.7. E anche l'art. 5 del r.d. n. 499/1929 assicura a coloro che hanno acquistato sulla buona fede del libro fondiario solamente la non opponibilità della proprietà di terzi o degli altri diritti reali, “acquistati … per usucapione o per altro modo di
acquisto originario”, ma non esprime garanzie ulteriori, in particolare per il caso di specie trattato in questa vertenza dell'erroneità dello stato tavolare.
4.2.8. Questa Corte ritiene, quindi, che il conflitto insorto tra le parti vada risolto sulla base dell'art. 6, comma 2, del r.d.
n. 499/1929, non comparendo – per erronea omissione della dovuta trasposizione – l'iscrizione della servitù sulla p.m. 2
della p.ed. 152/1 (ma tuttora a carico della p.m. 1 della
40 medesima p.ed.).
4.2.9. Non parrebbero, invece, applicabili gli artt. 61 e ss.
(azioni in cancellazione) delle disposizioni della legge generale sui libri fondiari – Legge Tavolare) per richiamo di cui all'art. 7
comma 1 del r.d. n. 499/1929 (“L'opponibilità ai terzi delle
cause d'invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale
siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli
articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.”). In
particolare, non parrebbe applicabile l'art. 64 comma 1 Legge
Tavolare (“Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse
l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato
all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i
terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti
tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale
è presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere
l'intavolazione impugnata”) e neppure, per l'ipotesi in cui l'acquirente successivo versi in mala fede, l'art. 62 Legge
Tavolare (“Se l'azione di cancellazione è proposta contro colui che
ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza
diretta dell'intavolazione che s'impugna, …, l'azione si prescrive
secondo le norme generali.”).
4.2.10. Nel caso di specie, infatti, l'intavolazione della cancellazione della servitù non è mai stata richiesta con una domanda tavolare e, conformemente, non è mai stata disposta con un decreto tavolare (cfr. sopra quanto accertato in ordine
41 alla domanda e al decreto tavolare sub GN n. 201/2007). Più
semplicemente, nell'ambito delle operazioni tavolari connesse con la citata domanda e decreto tavolare sub GN 201/2007,
con cui sono state richieste e disposte le iscrizioni conseguite al contratto di compravendita e permuta del 16.11. ), P.IVA_1
non si è provveduto – per un evidente errore – a trasportare la servitù correttamente.
4.2.11. Si ricorda che la servitù a carico della p.ed. 152/1 e a favore della p.ed. 152/2 di cui alla lettera b) del contratto di compravendita del 21.12.1983 (“ … - al piano terreno;
servitù di
passo a piedi e con veicoli sull'ingresso per accedere dalla strada
al cortile interno (vedi lettera D) nel piano allegato) …;”), è stata costituita efficacemente con detto contratto e correttamente iscritta a carico della p.ed. 152/1 sub GN 904/1984. TO
successivo contratto di compravendita attinente la p.ed. 152/1
del 13.7.1984 e piano di divisione materiale allegato, questa particella è stata divisa in sei porzioni materiali e, come risulta dal foglio A2, “l'ingresso/portico” è stato aggregato interamente alla p.m.
1. Sul foglio C degli aggravi della p.m. 1 sub GN
905/1985 è stata, quindi, intavolata correttamente e in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 “al piano terreno la
servitù di passo a piedi e con veicoli sull'ingresso ai sensi della
lettera b) del contratto”. Con il contratto di compravendita/permuta del 16.11.-23.11.2006 con variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1, l'area
42 dell'”ingresso/portico”, facente parte della p.m. 1, è stata ceduta ai proprietari della p.m. 2 (RN GÜ - futuro fallimento RN GÜ) e p.m. 6 ( ) della CP_1
p.ed. 152/1 La prima parte è stata aggregata alla p.m. 2 della p.ed. 152/1, mentre la seconda parte è aggregata alla p.m. 6
della p.ed. 152/1. Nell'ambito delle operazioni tavolari sub GN
201/2007 l'”ingresso/portico” è stato, quindi, aggregato giusto titolo e variazione della divisione materiale alle pp.mm. 2 e 6
della p.ed. 152/1, ma in tale contesto è occorso il descritto errore, ovvero la servitù non è stata trasportata sui fogli C degli aggravi delle pp.mm. 2 e 6, dove non compare più.
4.2.12. L'PP , che ha acquistato la Parte_1
p.m. 2 della p.ed. 152/1 successivamente dal fallimento
(contratto del 09.05.2018 sub GN 1445/2018), per quanto sinora detto non può pertanto invocare la buona fede sullo stato tavolare, non venendo in rilievo le disposizioni della Legge
Tavolare (art. 5 del r.d. n. 499/1929 e art. 64 Legge Tavolare),
ma piuttosto il principio generale “Nemo plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse habet.”
4.2.13. Con la conseguenza che l'PP ha acquistato l'immobile nel medesimo stato di fatto e di diritto come ne era proprietario il predecessore, ovvero gravato con la servitù
costituita validamente ed efficacemente sub GN 904/1984
rispettivamente sub GN 905/1985 (cfr., per una fattispecie del tutto analoga alla presente e l'applicazione dei medesimi
43 principi con la soluzione qui proposta, il precedente di questa
Corte, Sezione distaccata di Bolzano, sentenza n. 105/2014 del
18.6.-19.7.2014, in RG n. 99/2012).
4.2.14. L'impugnata sentenza ha correttamente accertato l'esistenza della servitù, validamente negoziata e in origine efficacemente costituita con l'iscrizione tavolare. Tale
accertamento, condiviso da questa Corte, supera la presunzione di legittimità dell'erroneo stato tavolare e giustifica l'accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta dalla parte appellata in primo grado.
4.2.15. Sicché, il decisum dell'impugnata sentenza resiste ad ogni modo alle critiche che le vengono mosse con il presente motivo di gravame.
4.3. Ma anche se si dovesse opinare, per via dell'istituto della rettifica previsto dagli artt. 102 e 104 della Legge Tavolare, che nel caso di specie sia necessaria la proposizione di una azione in cancellazione ai sensi degli artt. 61 e ss. Legge Tavolare, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
4.3.1. L'istituto della rettifica del decreto tavolare riguarda gli eventuali “errori” o imprecisioni che rendono impossibile l'iscrizione giusto il tenore del decreto tavolare. In tal caso, se l'errore viene avvertito prima della pubblicazione dell'iscrizione,
il Giudice tavolare può disporre la rettificazione con un nuovo decreto. Eventuali “errori materiali” nell'iscrizione ex art. 104
Legge Tavolare possono essere corretti d'ufficio, se avvertiti
44 durante l'iscrizione (quindi, prima della rimessione al pubblico del libro maestro). Altrimenti, “la rettificazione di un errore
scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su
decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche
effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.” (art. 104,
comma 2 Legge Tavolare). Secondo la giurisprudenza tavolare
(Tribunale di Trento, Decreto 27.1.2005, procc. 912 e
973/2004), dal principio di buona fede tavolare conseguirebbe che la rettificazione dell'errore non possa essere disposta con efficacia anche nei confronti del terzo successivo acquirente che opponga di avere domandata l'iscrizione a suo favore fondandola in buona fede sulle risultanze del libro, potendosi al più disporre che la rettificazione sia compiuta, ma senza efficacia nei confronti di questo terzo. Parte della dottrina tavolare nega tale possibilità, ma ammetterebbe invece in tali casi il ricorso all'azione di cancellazione.
4.3.2. A prescindere dal rilievo che pure sempre dovrebbe trattarsi di un errore connesso all'esecuzione di un decreto tavolare, che nella specie parrebbe di difficile argomentazione,
in tal caso rileverebbe, invece, la buona o mala fede come argomentata dal Tribunale al punto 2.2. e ss., in particolare al punto 2.3. della sentenza, dove – dopo avere escluso la buona fede in capo all'PP e quindi l'applicabilità dell'art. 64
Legge Tavolare – ha affermato che l'azione proposta dall'attrice è
soggetta agli ordinari termini di prescrizione, nel caso di specie
45 non decorsi e comunque neppure eccepiti, ai sensi dell'art. 62
Legge Tavolare che equipara il terzo acquirente in mala fede al diretto contraente.
4.3.3. Non convincono, come ha rilevato l'PP, le circostanze apprezzate dal Tribunale a sostegno della “mala
fede”, cioè della conoscenza o conoscibilità (con sforzo mediamente diligente) dell'esistenza della servitù in capo al al momento dell'acquisto (maggio 2018). Il Tribunale Parte_1
ha fatto leva sull'annotazione contenuta nel progetto di ristrutturazione sottoscritto dall'PP e datato 3.12.2018
(e depositato al Comune solo in data 11.03.2019), secondo cui il diritto di passaggio a piedi e con autoveicoli a favore della p.ed.
152/2 e a carico della p.ed. 152/1 p.m. 2 nell'ambito dell'ultimo trasferimento non è stato trasportato e “pertanto non esiste”.
Con ciò l'PP avrebbe dimostrato di avere conoscenza della situazione effettiva e si dovrebbe dedurre che lo stato di conoscenza era quello già alla data dell'acquisto, a ciò
deponendo: a) il breve lasso di tempo tra acquisto e deposito in
Comune del progetto del 3.12.2008; b) l'indicazione quale residenza del committente ad Appiano/Girlano, via Parte_1
Naun 8, da cui si presumerebbe che il progetto era stato redatto ancora prima dell'acquisto, quando “l'acquirente non abitava
ancora nell'abitazione comprata”.
4.3.4. La prima circostanza, già in sé non precisa e univoca (sono passati più di sei mesi tra l'acquisto e la
46 datazione del progetto e quasi 9 fino al deposito presso il
Comune), risulta non più sostenibile in seguito all'istruttoria orale compiuta da questa Corte. Infatti, la professionista responsabile del progetto ha dichiarato dinanzi al consigliere istruttore (udienza dell'01.10.2024) di avere ricevuto l'incarico successivamente all'acquisto (12.6.2018), di non essere mai entrata prima dell'incarico nell'edificio, di non avere assistito il nei sopralluoghi prima dell'acquisto. Inoltre, la Parte_1
professionista ha dichiarato di avere fatto “i rilievi tavolari
nell'agosto del 2018”, dove la situazione si presentava “un po'
faticosa da ricostruire… La servitù qui in discussione non mi è
saltata agli occhi subito, ma solo dopo un confronto con il
conservatore tavolare ho capito che qualcosa si era perso in uno
dei trasferimenti. Di questo ho poi informato il sig. .” La Parte_1
conoscenza eventualmente acquisita attraverso il progetto in questione è pertanto sicuramente successiva all'acquisto, per cui non rileverebbe ai sensi dell'art. 1147 comma 3 cc.
4.3.5. La seconda circostanza apprezzata, poi, è alquanto fallace perché non risulta che il , ad oggi, abbia Parte_1
trasferito la residenza dal comune di Appiano in quello di
EN o che utilizzi l'immobile in questione a propria abitazione.
4.3.6. Ciò nonostante, ad avviso di questa Corte,
l'PP non può invocare comunque a proprio favore la fede sul libro fondiario, perché era a conoscenza della situazione
47 effettiva o poteva venirne a conoscenza con l'uso della diligenza media.
4.3.7. L'PP, nato il [...], era residente nel
Comune di EN SSDV (si tratta di un centro medio/piccolo lungo nella zona vincola Oltradige della Provincia di Bolzano)
dal 27.1.1969 sino al 18.01.1990 (certificato anagrafico storico sub doc. n. 19 di parte appellata). Ha ammesso nell'interrogatorio formale all'udienza del 01.10.2024 che il suo sentiero pedonale per raggiungere la scuola (elementare e medie) passava sulla via Hans-Feur acconto all'edificio storico della cantina vinicola di EN.
4.3.8. L'PP prima dell'acquisto ha fatto quantomeno un sopralluogo insieme con il curatore del fallimento per visitare l'immobile. Quantomeno in quell'occasione ha, quindi visto la particolare conformazione dell'edificio, l'unicità dell'accesso all'edifico attraverso l'andito
“ingresso/portico” sopra descritto per raggiungere le scale che conducono a tutti gli appartamenti, sia della p.ed. 152/2 sia della p.ed. 151/1. Ha necessariamente notato che il largo andito, dopo l'angolo retto verso destra (per chi entra nell'edificio), conduce a un cortile a cielo aperto, circondato da alti muri.
4.3.9. Ha avuto, per sua ammissione nell'interrogatorio formale, a disposizione prima dell'acquisto la perizia con gli allegati, da cui risulta l'accesso “attraverso un andito carrabile
48 comune”.
4.3.10. L'utilizzo del termine “carrabile” è significativo di un apprezzamento da parte del tecnico della perizia (geom.
[...]
circa l'uso anche veicolare dell'andito, anche se il Per_5
tecnico non si è ricordato più, all'udienza istruttoria, durante il suo sopralluogo macchine parcheggiate nell'androne o trattori.
4.3.11. L'uso veicolare regolare costante da parte dei proprietari/usufruttuari della p.ed. 152/2 (documentato fotograficamente in atti) è stato invece confermato dai testi
(che abita di fronte dal 1985, prima nell'edificio) e Tes_1
(che abita alla via Hans Feur n. 50, già direttore Testimone_2
della cantina di EN dal 1983 al 2021). Secondo il teste
, (padre dell'odierna appellata) aveva usato Tes_1 Persona_4
l'accesso con il trattore per raggiungere il magazzino al piano terra e con la macchina privata, parcheggiata nel cortile a cielo aperto almeno sino alla sua morte nel 2021. Ciò trova conferma anche nella deposizione del teste che ha confermato la Tes_2
regolarità del parcheggio come documentato nelle fotografie in atti almeno fino al 2021.
4.3.12. Lo stesso geom. nella perizia scrive che Per_5
attraverso questo andito “comune”, cioè comune all'intero edificio, e “carrabile” si accede a una cantina e a un magazzino
(della p.m. 2) “che si presterebbe a garage”, che depone ulteriormente a una apprezzabilità “ictu oculi” dell'uso promiscuo (pedonale e veicolare) dell'”ingresso/portico” di cui si
49 discute da parte di tutti i proprietari/usufruttari dell'edificio storico.
4.3.13. Nello stesso progetto commissionato dall'PP
l'andito continua ad essere destinato a passaggio anche veicolare, anche ai fini di prova della disponibilità di parcheggi
(situati nel magazzino/cantina indicati dal perito).
4.3.14. Inoltre, dall'estratto tavolare allegato alla perizia emergevano le servitù a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 e in favore della p.ed. 152/2 di passaggio a piedi sulle scale e disimpegni, che conducono dal piano terra della p.m. 2 ai piani superiori.
4.3.15. Da tutte queste circostanze univoche e certe non può che desumersi una quantomeno evidente conoscibilità della soggezione dell'andito in questione al passaggio pedonale
(necessario per accedere alle abitazioni) e veicolare (per raggiungere magazzini, cantine, cortili interni).
4.3.16. L'apparenza tavolare delle servitù da ultime citate,
che in assenza di analoga servitù sull'andito della p.m. 2,
sarebbero monche, la particolare conformazione dei luoghi, le informazioni univoche contenute nella perizia, la conoscenza dell'edificio per avere vissuto per un considerevole lasso di tempo nel paese di EN, dovevano indurre il , Parte_1
quale acquirente mediamente diligente, se non già
effettivamente a conoscenza, a dubitare della correttezza dell'apparente inesistenza di servitù sull'andito in questione.
50 4.3.17. E tale dubbio è incompatibile con uno stato di buona fede sulle risultanze del libro tavolare.
4.3.18. Con il che verrebbe in applicazione l'art. 62 Legge
Tavolare.
4.3.19. Con l'ulteriore conseguenza che appare irrilevante la questione della corretta, o meno, eccezione di prescrizione sollevata in primo grado (nella comparsa di costituzione, pagina
6, il convenuto aveva lamentato che un'eventuale Parte_1
istanza di rettifica sarebbe stata semmai da proporre subito, ma non dopo 15 anni, e che in ogni caso erano decorsi i tre anni,
essendosi consolidato lo stato tavolare per la cosiddetta prescrizione tavolare, con evidente allusione all'art. 64 della
Legge Tavolare).
4.3.20. Invero, se l'azione in cancellazione è svolta in rivendicazione dell'esistenza del diritto di proprietà o di altro diretto reale, come nel caso di specie, essa è, per il disposto dell'art. 62 della Legge Tavolare, imprescrittibile essendo imprescrittibile l'azione di rivendicazione, salvi gli effetti contrari per usucapione, che qui all'evidenza non rileva (art. 948 cc).
4.4. Anche il secondo motivo d'appello va, in conclusione,
disatteso.
5. Il quinto motivo, infine, con cui l'PP ha censurato la mancata ammissione delle prove orali capitolate, si è
superato parzialmente con l'ammissione e l'assunzione delle
51 prove orali dedotte dalle parti in primo grado aventi per oggetto lo stato soggettivo di conoscenza/conoscibilità della situazione effettiva dell'acquirente al momento dell'acquisto.
5.1. Le altre prove orali sulla consistenza tavolare della p.m. 2
della p.ed. 152/1 al momento dell'acquisto e sulle valutazioni del tecnico incaricato della stima dal fallimento, erano superflue perché oggetto di documenti (la consistenza tavolare, infatti,
emerge dall'estratto tavolare che fonda, come si è visto, una presunzione di legittimità; le valutazioni del professionista sono confluite nella perizia in atti).
5.2. Le prove ammesse e assunte in secondo grado non hanno comportato alcuna modifica favorevole della decisione di primo grado per l'PP, per cui tecnicamente anche questo motivo resta disatteso.
6. Le spese del grado vanno poste a carico dell'PP, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della media complessità
in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché dell'attività
istruttoria svolta in secondo grado, esauritasi in un'unica udienza, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano alla parte appellata i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché il compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, aumentati del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione/fruizione
52 di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4 comma 1bis MD n.
147/2022) e quindi: € 2.518,00 per studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria ed €
4.287,00 per la fase decisionale nonché € 1.546,95 per aumento ex art. 4 comma 1 bis MD n. 147/2022,
complessivamente € 11.859,95 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e
Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di , in proprio e Parte_1 CP_1
in qualità di erede di , e in qualità Persona_1 CP_2
di erede di , con atto di citazione in appello del Persona_1
22.02.-26.02.2024 avverso la sentenza n. 41/2024 del
Tribunale di Bolzano di data 15.01.2024.
rigetta
l'appello;
ordina
al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione dell'annotazione di lite sub GN 67/2023, ufficio tavolare di Egna;
condanna
l'PP a rifondere agli appellati Parte_1 CP_2
53 e le spese del grado, che liquida in € CP_1 CP_2
11.859,95 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP , ai sensi del co.
1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 08.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere relatore dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato la seguente accertamento servitù
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 27/2024 R.G.
promossa
da
, (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Appiano sulla Strada del Vino (BZ), Strada Naun 8,
rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Franco MB, Matteo
MB e RA MB del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori (si indicano per le comunicazioni il fax n. 041-957621 ed i seguenti indirizzi pec: . Email_1 Ema_2 [...]
e ; Email_3 Email_4
- PP -
1 contro
), nata il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.08.1962 a EN SSDV (BZ) e residente a [...]
(BZ), Pfuss 8, in proprio e in qualità di erede di Persona_1
(St.-Nr. ), e ( CodiceFiscale_3 CP_2 CP_1 [...]
), nato il [...] a [...] e C.F._4
residente a [...], , in qualità di CP_3
Cont erede di t. , Persona_1 CodiceFiscale_3
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Vanessa
GE e AN BO del foro di Bolzano, con domicilio eletto nel loro studio a Bolzano, via Duca d'Aosta n. 100;
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 41/2024 del Tribunale
di Bolzano di data 15.01.2024.
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 24.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte PP:
precisate con nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc:
Va premesso che in data 30.04.2024 il sig. Parte_1
ha corrisposto a parte appellata con riserva di ripetizione l'importo di € 19.472,42 in esecuzione della sentenza di primo grado oggetto del presente procedimento di appello, come da bonifico che si allega (doc. 10). Essendo il suddetto pagamento
2 successivo alla notifica dell'atto di appello in data 22.02.2024,
si formula, pertanto, apposita domanda di restituzione del suddetto importo.
Ciò premesso e richiamandosi integralmente ai motivi di impugnazione di cui all'atto di citazione in appello e ai precedenti scritti difensivi, nonché a quanto già dedotto,
eccepito e prodotto nel procedimento di primo grado, il sig.
, come sopra rappresentato e difeso, precisa le Parte_1
seguenti CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
I in via principale di merito: in riforma della sentenza n.
41/2024 del Tribunale di Bolzano emessa nell'ambito del procedimento civile sub R.G. n. 4269/2022 il 15.01.2024,
rigettarsi ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per conseguenza, condannare le stesse al pagamento delle spese processuali, degli onorari di causa e di tutte le successive occorrente (spese generali 15%,
CPA 4% e IVA 22%) di entrambi i gradi di giudizio.
Conseguentemente, ordinare all'Ufficio del libro fondiario competente la cancellazione dell'eventuale intavolazione del diritto di servitù di cui alla sentenza n. 41/2024 qui impugnata a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 sub P.T. 2324/II C.C.
EN;
II sempre nel merito: condannare in via solidale la sig.ra
3 sia personalmente che in qualità di erede della CP_1
sig.ra a suo tempo attrice, e il sig. Persona_1 CP_2
quale erede della sig.ra alla restituzione al sig. Persona_1
dell'importo di € 19.472,42, oltre interessi Parte_1
legali decorrenti dal 30.04.2024, corrisposto in esecuzione della sentenza n. 41/2024 del Tribunale di Bolzano emessa il
15.01.2024 nell'ambito del procedimento civile sub R.G. n.
4269/2022;
III in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso del C.U. e diritti di cancelleria, compensi professionali, oltre spese generali
15%, CPA 4%, IVA 22%, per entrambi i gradi di giudizio.
IV in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui all'atto di appello non ammesse.
Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso formulati, in quanto inammissibili, irrilevanti e superflui ai fini decisori.
dei procuratori di parte appellata:
precisate con nota ex art. 352 comma 1 n. 1 cpc (tradotte dal tedesco a cura dell'estensore):
Voglia questa Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, previa dichiarazione di inammissibilità del deposito dei documenti n. 5 e 4 di controparte (cfr. deduzioni a pagina 13
della comparsa di costituzione),
in via principale, rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado n. 41/2024 del Tribunale di
Bolzano e ordine di cancellazione dell'annotazione di lite sub
4 GN 67/2023 – ufficio tavolare di Egna;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare, che la signora / CP_1
signora hanno acquistato per usucapione Persona_1
ai sensi dell'art. 1158 cc la seguente servitù a favore della p.ed. 152/2 in P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN: - la servitù di passo a piedi e con veicoli sull'“ingresso/portico” al piano terra, giusto percorso come in GN 904/1984 e/o come rappresentato nell'odierno piano di divisione materiale o con percorso come da accertare in corso di causa anche con il tramite di CTU;
- in ulteriore subordine, dare atto della costituzione ai sensi dell'art. 1062 cc della servitù di passo a piedi e con autoveicoli sulla/dalla strada pubblica in favore della p.ed. 152/2 in P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN, e cioè giusto percorso come in GN 904/1984 e/o come rappresentato nell'odierno piano di divisione materiale o con percorso come da accertare in corso di causa anche con il tramite di CTU;
- in ulteriore subordine, costituire ai sensi degli artt. 1051
e ss. cc una servitù di passo a piedi e con autoveicoli sulla/dalla strada pubblica in favore della p.ed. 152/2 in
5 P.T. 2927/II, CC EN, e a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II, CC EN, con determinazione delle modalità ex art. 1051 comma 2 cc e del percorso, sul quale è da effettuarsi il passo a piedi e veicolare, nonché dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc;
in ogni caso, con ordine al competente conservatore tavolare delle necessarie operazioni tavolari
in ogni caso con rifusione delle spese di lite del doppio grado,
oltre rimborso spese forfetario, Iva e Cap, anche l'esperito procedimento di mediazione.
In via istruttoria si insiste espressamente nell'ammissione delle prove non ammesse giusta comparsa di costituzione del
30.05.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le signore e , la prima come CP_1 Persona_1
proprietaria e la seconda come usufruttuaria delle pp. mm. 1 e
2 della p.ed. 152/2 in P. T. 2927/II CC EN, che insieme alla p.ed. 152/1 in P.T. 2324/II CC EN, divisa in sette pp.mm., costituisce l'edificio storico della cantina sociale vinicola al n. civico 55 della via pubblica Hans-Feur nel centro storico di EN SSDV, hanno convenuto dinanzi al
Tribunale di Bolzano il signor in qualità di Parte_1
proprietario della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN,
chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza della
6 servitù di passaggio a piedi e con veicoli a favore della p. ed.
152/2 CC EN e a carico della p.m. 2 della p. ed. 152/1 CC
EN attraverso l'ingresso-portico al piano terra giusta evidenza tavolare sub G.N. 904/1984, o con il percorso come risulterà, anche con eventuale ausilio di CTU, all'esito del giudizio. In subordine hanno formulato gradate conclusioni,
tese all'accertamento della medesima servitù o per usucapione o per destinazione di padre di famiglia ex art. 1062 cc. In
ulteriore subordine hanno chiesto la costituzione della servitù
coattiva di passaggio a piedi e veicolare sul medesimo percorso ai sensi degli artt. 1051 e ss cc.
1.1. Le attrici a sostegno delle domande hanno, in sintesi,
esposto: - che le pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/2 sono costituite da due appartamenti e diverse cantine e magazzini nonché
un'area cortilizia all'interno della vecchia cantina sociale vinicola (che dagli anni '80 del secolo scorso ha destinazione abitativa e non più produttiva); - che l'ingresso pedonale e veicolare all'edifico storico avviene da parte di tutti e da sempre attraverso il portone in legno con rilievi ornamentali anch'essi in legno al numero civico 55 della via pubblica Hans-Feur; - che il portone si apre su un andito, la cui prima parte insiste tavolarmente sulla p.m. 2 della p.ed. 152/1 di proprietà del convenuto e la seconda, dopo un angolo verso destra, sulla p.m.
1 della p.ed. 152/2 di proprietà attorea, per poi confluire in un cortile interno facente parte della p.ed. 152/2; - che il descritto
7 portone con andito costituisce l'unico accesso alle unità
immobiliari (appartamenti, cantine, magazzini) e sul cortile sono parcheggiate anche le macchine;
- che nel foglio A2 sub
G.N. 904/10 del 07.08.1984 è evidenziata a favore dell'intera p.ed. 152/2 e a carico della p.m. 1 della p.ed. 152/1 al piano terra la servitù di passaggio a piedi e con veicoli nell'ingresso ai sensi del punto B) del contratto e la servitù risulta intavolata nel foglio C della p.m. 1 della p.ed. 152/1 CC EN;
- che,
però, l'evidenza tavolare attuale non corrisponde più allo stato reale, perché risulta ora intavolata a carico della p.m. “errata”; -
che la servitù era stata regolarmente intavolata in forza del contratto di compravendita del 12.12.1983 con planimetria del percorso della servitù sub G.N. 904/1984 a carico della p.m. 1
della p.ed. 152/1 CC EN;
- che però il decreto tavolare del
19.02.2007 sub G.N. 201/2007, contenente tra l'altro la modifica della consistenza delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1
CC EN (escorporazione dell'ingresso/portico dalla p.m. 1 e incorporazione nelle pp.mm. 2 e 6 della p.ed. 152/1 CC
EN), aveva omesso di trasportare la servitù dalla p.m. 1
alla p.m. 2, con la conseguenza che l'aggravio della servitù ora risultava erroneamente a carico della p.m. 1, di proprietà di terzi e costituiti unicamente da una colonna aerea, un muro e un ascensore;
- che il convenuto ha acquistato la proprietà di detta p.m. 2 con contratto del 9.5.2018; - che una rettifica d'ufficio dello stato tavolare non era più possibile stante
8 l'intervenuta modifica degli intestatari, in assenza di accordo tra gli odierni proprietari, rifiuto ostentato dal convenuto anche in sede di mediazione, con la conseguenza che rimaneva unicamente l'accertamento dell'esistenza della servitù in via contenziosa.
2. Il convenuto signor si è costituito in Parte_1
giudizio richiamandosi al proprio acquisto della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN in buona fede sullo stato tavolare (dal quale, rispetto alla sua particella, non risultava l'intavolazione dell'aggravio nel foglio C). La circostanza che nell'anno 2007 si sarebbe “dimenticato” il trasporto della servitù non gli sarebbe opponibile. Inoltre, le attrici stesse avevano sottoscritto il contratto dell'anno 2007, con il quale la divisione materiale è
stata modificata, condotta da cui parrebbe doversi dedurre una
“rinuncia implicita alla servitù, in quanto si deve ritenere la
volontà delle parti contrattuali di limitare la servitù alla p.m. 1
della p.ed. 152/1 e di concludere coscientemente il contratto in
questa forma” (cfr. a pagina 8 della comparsa di costituzione in lingua tedesca del primo grado: “Daraus wohl Per_2
(bedarfsweise) ein impliziter Verzicht auf die Dienstbarkeit
abgeleitet werden, da es als Wille der Vertragsparteien
anzusehen ist, die Dienstbarkeit auf den m.A. 1 der Bp. 152/1
zu beschränken und den Vertrag bewusst in dieser Form
abzuschließen.“). In caso di errore avvenuto nel corso dell'iscrizione, le parti interessate avrebbero dovuto richiedere
9 tempestivamente una rettifica e non dopo 15 anni, vigendo nel sistema tavolare il principio del consolidamento delle iscrizioni,
non più impugnabili decorsi tre anni dall'iscrizione (cosiddetta
“usucapione tavolare”). Il convenuto ha, quindi, eccepito l'inopponibilità della servitù per avere acquistato in buona fede sullo stato tavolare, ha eccepito la buona fede anche ai sensi dell'art. 5 della L.T. a fronte della domanda subordinata di usucapione, di cui contestava comunque la sussistenza dei presupposti (possesso e apparenza); contestava, poi, la sussistenza dei presupposti di una servitù per destinazione del padre di famiglia e di quelli per la costituzione coattiva,
confinando la proprietà immobiliare dell'attrice direttamente sulla via pubblica e disponendo la stessa, solo pochi metri più a nord sulla via pubblica, di un accesso diretto al cortile interno
(pure previo attraversamento di un locale magazzino al piano terra). Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto di tutte le domande attoree, con il favore delle spese di lite, comprese quelle di mediazione.
3. Il Tribunale ha definito la controversia sulla base della documentazione prodotta dalle parti. In accoglimento della domanda principale e in annullamento del decreto tavolare del
19.02.2007, G.N. 201/2007, ufficio tavolare di Egna, non essendo stata iscritta la servitù sub G.N. 904/1985
rispettivamente 905/1985 a carico della p.m. 2 della p.ed.
152/1 in P. T. 2324/II CC EN;
ha ordinato al competente
10 conservatore tavolare il rispristino dello stato tavolare con l'intavolazione di detta servitù in favore della p.ed. 152/2 CC
EN a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 in P. T. 2324/II
CC EN, di proprietà del convenuto, con tracciato di cui originariamente sub G.N. 904/1984; ha poste le spese di lite a carico del convenuto.
4. In sintesi, il Tribunale, preso atto dell'originaria intavolazione della servitù a carico dell' facente Parte_2
parte della consistenza della p.m. 1 della p.ed. 152/1 e in favore della p.ed. 152/2 CC EN, giusto contratto di compravendita del 21.12.1983 sub G.N. 904/1985 e divisione materiale sub G.N. 905/1985, ha accertato che nel contesto della “complessa operazione tavolare” in relazione alla p.ed.
152/1 dell'anno 2007 (contratto del 16.11.2006 e piano di divisione materiale Geom. Eccli n. 75/2006), per quanto qui d'interesse, “l'ingresso/portico” oggetto di causa è stato escorporato dalla p.m. 1 e incorporato nelle pp.mm. 2 e 6,
giusto il decreto tavolare sub G.N. 201/07, senza che la servitù
su di esso gravante sia stata trasportata sulla p.m. 2 (non essendo rilevante per la controversia il mancato trasporto anche sulla p.m. 6), e ciò erroneamente, non potendo essere cancellata una servitù senza titolo che giustifichi la cancellazione. Nella vigenza del sistema tavolare, verrebbe in rilievo l'art. 7 del r.d. n. 499/1929 (Legge Tavolare, anche L.T.),
che disciplina l'opponibilità a terzi dell'invalidità o inefficacia
11 delle intavolazioni, da cui sono stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, rinviando agli artt. 61 e ss. della stessa Legge Tavolare
e le ivi disciplinate “azioni in cancellazione”. Ha qualificato la domanda proposta dalle attrici di accertamento dell'esistenza della servitù in quanto erroneamente cancellata con il viziato decreto tavolare quale azione di cancellazione ai sensi della
Legge Tavolare. Ha ritenuto, poi, che per la pubblicità tavolare
(titolo e intavolazione, quest'ultima elemento essenziale della fattispecie complessa per il trasferimento, la modificazione o l'estinzione dei diritti tavolari) l'intavolazione della cancellazione della servitù è assistita da una presunzione di legittimità,
superabile soltanto con un giudizio di accertamento dell'inesistenza o invalidità del titolo giuridico corrispondente e mediante la correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare (è
citata Corte di cassazione, sentenza n. 917/1970). Avendo parte attrice contrapposto tempestivamente alla prima udienza la mala fede del convenuto al momento dell'acquisto con contratto del 09.05.2018, dando anche la pertinente prova (sugli elementi probatori apprezzati dal Tribunale cfr. infra), verrebbe in rilievo l'art. 62 della L.T., secondo cui l'azione di cancellazione nei confronti del terzo acquirente in mala fede è soggetta all'ordinario termine di prescrizione della relativa domanda giudiziale, nel caso di specie imprescrittibile (salva l'usucapione)
e comunque non eccepita dal convenuto, sicché la domanda attorea poteva essere accolta, con assorbimento delle domande
12 formulate in via subordinata. Il Tribunale ha, infine, regolato le spese in aderenza al principio di soccombenza.
5. Avverso questa decisione il signor ha Parte_1
interposto tempestivo appello, affidato a cinque motivi. Ha
riproposto anche tutte le richieste istruttorie (prova testimoniale diretta e indiretta), eccezioni e difese in relazione alle domande dichiarate assorbite, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalle attrici in primo grado.
6. Si sono costituiti nel giudizio d'appello la signora CP_1
in proprio a quale erede della defunta (già
[...] CP_4
usufruttuaria del fondo asseritamente dominante), e CP_2
solo in qualità di erede della defunta ,
[...] CP_4
chiedendo, previa articolata critica dei motivi d'appello e riproposizione anche di tutte le domande subordinate dichiarate assorbite per l'ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza nonché delle istanze istruttorie disattese in primo grado (prova per interrogatorio formale e per testi, prova contraria, CTU,
ispezione/sopralluogo giudiziale), il rigetto del gravame con il favore delle spese del grado.
7. Il consigliere istruttore con ordinanza del 3.7.2024 ha ammesso parzialmente le prove orali dedotte dalle parti limitatamente ai capitoli di prova “per quanto attinenti alle
ragioni decisorie assunte nella sentenza impugnata”.
8. Espletato l'incombente istruttorio all'udienza dell'01.10.2024, il consigliere istruttore, in seguito a riserva,
13 con ordinanza del 10.10.2024 ha fissato l'udienza del
24.09.2025, sostituita con note di trattazione scritta, per la rimessione della causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
9. Con ordinanza del 25.09.2025, infine, in seguito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025, il Consigliere
istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate ai sensi dell'art. 352 comma 1 n. 1 cpc.
10. La presente sentenza è redatta nella sola lingua processuale italiana in seguito alla rinuncia alla redazione della sentenza nella lingua processuale tedesca formalizzata ritualmente dalla parte appellata all'udienza dell'01.10.2024
(art. 20 comma 12 del D.P.R. 574/1988).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi dei motivi d'appello:
1.1. Con la prima censura, rubricata “Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1027 ss. c.c.; violazione dell'art. 1362
c.c.; violazione dell'artt. 2 e 7 R.D. n. 499/1929; erronea
valutazione delle risultanze istruttorie. Motivazione
contraddittoria e illogica.”, l'PP critica l'accertamento secondo cui il mancato trasporto della servitù nell'ambito dell'operazione immobiliare del 2007 sia dovuto a un errore, in mancanza di titolo, e l'applicazione alla fattispecie dell'art. 7 L.
T., attinente alle intavolazioni (anche di cancellazioni)
14 conseguite a decreti del Giudice tavolare viziati. In realtà, il primo Giudice non si sarebbe avveduto del fatto che “agli atti
fosse un titolo che giustificasse pienamente l'omessa
intavolazione della suddetta servitù a carico della p.m. 2 della
p.ed. 152/1”, ovvero il contratto del 16.11.2006, firmato anche dalle attrici, con cui si dava esecuzione al piano di divisione allegato della p.ed. 152/1, dal quale “emerge l'avvenuta liberazione della p.m. 2 della p.ed. 152/1 dal vincolo di servitù.
La mancata iscrizione della servitù sarebbe stata “voluta dalle
parti” e l'atto di divisione sarebbe idoneo a valere come “atto di
rinuncia alla servitù”, pure implicito mediante “sottoscrizione di
atti di tipo diverso”, nel caso di specie il negozio di divisione con l'allegato piano della divisione materiale della p.ed. 152/1. Il
decreto tavolare non sarebbe, quindi, viziato dando luogo alle intavolazioni volute dalle parti con il citato titolo negoziale ed emesso in conformità alla domanda. Sul punto le motivazioni del Tribunale sarebbero anche contraddittorie, affermandosi a pagina 6 che il decreto tavolare del 2007 non poteva cancellare la servitù e poi, però (a pagina 9), che tale cancellazione sarebbe avvenuta proprio in forza del suddetto decreto tavolare. Inoltre,
la p.ed. 152/2 già godrebbe “di altro accesso diretto ed
immediato alla via Hans Feur, per cui la servitù si sarebbe
comunque estinta per venire meno dell'utilitas.” Così, secondo l'PP, “quanto sopra esposto rivesta primaria rilevanza: se
il Tribunale avesse correttamente valutato le prove documentali
15 prodotte, si sarebbe accorto come il diritto di servitù non fosse più
esistente, in quanto né il contratto e relativo piano di divisione, né
la domanda di iscrizione tavolare, né infine il decreto tavolare
prevedevano la servitù dedotta, essendo la stessa stata oggetto
di rinuncia implicita da parte della sig.ra e della sig.ra CP_2
con conseguente necessario rigetto della domanda attorea.” Per_1
1.2. Con il secondo motivo, intitolato “Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.
per erronea ritenuta sussistenza della mala fede in capo al sig.
; violazione dell'art. 1147, comma 3 c.c.; violazione degli Parte_1
art. 7 R.D. n. 499/1929 e artt. 62 e 64 Legge Tavolare;
motivazione contraddittoria e illogica.”, l'PP critica l'accertamento presuntivo compiuto dal Tribunale circa la sua asserita mala fede al momento dell'acquisto. Sul punto, il primo
Giudice, pure richiamando l'art. 1147 comma 3 cc (secondo cui la buona fede si presume ed è sufficiente che vi sia stata al tempo dell'acquisto), in realtà avrebbe valorizzato circostanze successive all'acquisto e peraltro prive di logicità e ragionevolezza, violando quindi l'art. 2729 cc, anche in modo contraddittorio, laddove afferma la mala fede di esso PP
pure a fronte della perizia di stima effettuata dalla parte venditrice (curatela fallimentare), la quale non aveva indicato l'esistenza della servitù. Lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto la complessità straordinaria dell'operazione immobiliare dell'anno 2007 e né il Notaio curante la domanda
16 tavolare né il Giudice tavolare avrebbero rilevato la sussistenza della servitù. Secondo l'PP, “il presente motivo d'appello
è di fondamentale rilevanza: se il Tribunale avesse applicato la
disciplina in materia delle presunzioni in modo corretto, avrebbe
concluso per la buona fede del sig. all'atto di Parte_1
compravendita, con conseguente decadenza della domanda
attorea per il decorso del termine di 3 anni ai sensi dell'art. 64
della Legge Tavolare.”
1.3. Con la terza censura (“Violazione dell'art. 112 c.p.c. per
pronuncia extra petita;
violazione dell'art. 2 R.D. 499/1929 e
degli artt. 61 e 62 Legge Tavolare;
violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1418, 1419 e 1422 c.c.; violazione
dell'art. 2946 c.c.; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.”), censura la qualificazione compiuta dal Tribunale della domanda proposta quale azione di cancellazione ai sensi della L.T. e l'affermazione secondo cui nel caso di specie non occorreva impugnare il titolo giuridico in forza del quale è stata eseguita l'intavolazione. Nel caso di specie, contenendo l'atto di divisione del 2006 un'implicita rinuncia alla servitù, l'atto stesso doveva essere impugnato sussistendone i presupposti (sussistenza di un vizio invalidante). Inoltre, il Tribunale avrebbe violato anche l'art. 2946 cc sulla prescrizione decennale e l'art. 112 cpc, per non essersi avveduto del fatto che il convenuto a pagina 6 della propria memoria di costituzione avrebbe dedotto “la questione
del decorso del tempo”, eccependo, quindi, anche l'estinzione
17 dell'azione attorea per prescrizione.
1.4. Con il quarto motivo (“Violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 91 cpc”) l'PP si duole della condanna alle spese di lite di primo grado. In realtà, però, non censura l'applicato criterio di soccombenza, ma si limita a chiedere l'applicazione di tale principio in seguito all'accoglimento dell'appello e al conseguente rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti.
1.5. Con il quinto motivo, infine (“Violazione dell'art. 187 c.p.c.;
violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.; violazione degli artt. 116,
244 e 245 c.p.c. per rigetto delle istanze istruttorie.”), l'PP
censura l'ordinanza del 7.8.2023, non motivata, con cui il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6
n. 2 e 3 cpc, relative a circostanze rilevanti, come la consistenza tavolare della p.m. 2 della p.ed. 152/1 nel 2018, lo stato soggettivo di esso acquirente al momento dell'acquisto, le valutazioni del tecnico incaricato della stima.
2. Va premesso che il quarto motivo come sopra sintetizzato costituisce un “non motivo” o “motivo apparente”, perché non contiene una specifica censura all'applicazione del criterio di soccombenza da parte dell'impugnata sentenza, ma si limita ad evidenziare la regola generale secondo cui, in caso di accoglimento dell'appello, il giudice d'appello deve rinnovare anche la decisione sulle spese di lite del primo grado e dell'intero processo, in ossequio, peraltro, ai criteri indicati negli artt. 91 e
18 92 cpc.
3. La prima e la terza censura possono essere esaminate congiuntamente, presupponendo entrambe la sussistenza di un titolo idoneo a giustificare la cancellazione della servitù a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 CC EN.
3.1. La p.m. 2 della p.ed. 152/1 dell'PP e le pp.mm. 1
e 2 della p.ed. 152/2 dell'appellata , entrambe CP_1
fanno parte di un complesso edificio storico, Parte_3
“costruito nella metà del '500”, già abitato da “nobili famiglie” e utilizzato fino al 1978 come sede della Cantina sociale (vinicola)
di EN, della cui attività sono testimoni le botti in calcestruzzo che ancora all'atto del sopralluogo del perito della curatela fallimentare (2011/2012) occupavano gli scantinati
(con condizionamento dell'uso dei piani interrati – cfr. perizia di stima del fallimento RN GÜ, Reg. fall. n. 33/2011,
Tribunale di Trento, aggiornata al giugno 2018, sub doc. n. 4, 5
e 6 di parte PP/convenuta). L'edificio è ubicato nel centro storico dell'abitato di EN SSDV, inserito in un quartiere a prevalente destinazione residenziale. L'edificio -
prosegue la perizia - “fa parte di quelli sviluppati in aderenza
agli edifici che si affacciano su via Hans Feur. Lo si distingue per
un affresco del Maestro ”. A pagina due si legge, per Per_3
quanto qui d'interesse: “Gli spazi a pian terreno sono
caratterizzati da soffitti ad avvolto;
attraverso un andito carrabile
comune si accede distintamente a una cantina finestrata e un
19 magazzino che si presterebbe a garage.” Dall'estratto mappa allegato alla perizia si evince, poi, che le due p.ed. 152/1 e
152/2 sono costruite in aderenza. È allegata la planimetria catastale recante il rilievo di conformità alla data dell'08.02.2007, quindi prima del decreto tavolare sub G.N.
201/07 del 19.02.2007 con cui sono state ordinate le iscrizioni conseguenti al contratto di compravendita/permuta del 16.11.-
23.11.2006 (sub documento n. 11 e 17 di parte appellata/attrice), dove “l'ingresso portico” al piano terra risulta attribuito alla p.m. 1 della p.ed. 152/1.
3.2. “L'andito carrabile comune”, descritto nella perizia, è bene documentato fotograficamente. Nelle fotografie sub doc. n. 1 di parte appellata/attrice è ripreso il portone d'ingresso ad arco in legno con rilievi ornamentali anch'essi in legno con il numero civico 55 della via pubblica Hans-Feur (con l'affresco sul muro sopra l'arco del portone descritto nella perizia). Le ante del portone si aprono verso l'interno. Il portone si apre in direzione nord/ovest su un largo andito con soffitto ad avvolto (cfr.
fotografie sub doc. n. 13 di parte attrice). Questo andito è
caratterizzato da: - un apertura, a pochi metri, sul lato destro verso un locale deposito;
- un'apertura in fondo all'andito verso un altro locale;
- una scala di accesso Parte_4
comune alle unità abitative ai piani superiori a destra dell'apertura al secondo locale deposito (in fondo dell'andito a destra); - tra questa scala e la prima delle aperture menzionate
20 l'andito prosegue, in angolo retto e con la stessa larghezza,
verso destra/nord-ovest, dove apre poi su un cortile a cielo aperto circondato da alti muri. Attraverso la p.m. 6 della p.ed.
152/1 e il cortile, che oggi è parte della p.m. 1 della p.ed.
152/2, avviene l'accesso a due locali sul lato sud-est, uno con destinazione magazzino, l'altro destinato a locale deposito.
Quest'ultimo vano dispone anche di un'apertura di ridotte dimensioni (esclusivamente pedonale) sulla via pubblica Hans-
Feur. L'accesso alle unità abitative costituenti le pp.mm. 1 e 2
della p.ed. 152/2 al primo e secondo piano dell'edificio avviene attraverso la scala descritta sopra, la cui base inferiore insiste sul piano terra della p.m. 2 della p.ed. 151/1, e attraverso le scale e disimpegni di cui ai piani primo e secondo, sempre della p.ed. 152/1. (cfr. le fotografie dimesse dalle parti;
gli allegati planimetrici di servitù del contratto di compravendita del
21.12.19983 di cui al GN 904/84 sub doc. n. 7 di parte attrice;
i piani di casa materialmente divisa delle p.ed. 152/1 e 152/2
sub doc. n. 4 e 6 di parte attrice).
3.3. La prima parte dell'andito, fino alla prosecuzione/angolo retto verso nord/est, è oggi parte della p.m. 2 della p.ed. 152/1
di proprietà del convenuto/PP. La seconda parte, dopo il cambio di direzione e fino al cortile a cielo aperto, è parte della p.m. 6 della p.ed. 152/1 (proprietà Rinner).
3.4. Con il contratto di compravendita del 21.12.1983 (cfr.
sub doc. n. 7 di parte attrice) la cantina sociale di EN Soc.
21 Coop ha venduto ai signori e Persona_4 CP_5
(genitori di , che riceverà il compendio,
[...] CP_1
medio tempore diviso nelle pp.mm. 1 e 2, in donazione con contratto di donazione del 20.03.1998) la neoformata p.ed.
152/2 giusto tipo di frazionamento del geom. Controparte_6
del 7.12.1983. Con il medesimo contratto, oltre ad altre servitù
a carico della p.ed. 152/2 e a favore della p.ed. 152/1 (lettera a)
del contratto), sono state costituite anche le seguenti servitù a carico della p.ed. 152/1 e a favore della p.ed. 152/2 di cui alla lettera b) del contratto, ovvero: - al piano interrato: una servitù di
passo a piedi su scala e corridoio per accedere alla cantina (vedi
lettera B) nel piano allegato); al piano terreno: servitù di passo a
piedi sulla scala per accedere ai piani superiori (vedi lettera C)
nel piano allegato); - al piano terreno;
servitù di passo a piedi e
con veicoli sull'ingresso per accedere dalla strada al cortile
interno (vedi lettera D) nel piano allegato); - al piano primo:
servitù di passo a piedi su scala e disimpegno per accedere alla
terrazza e al piano superiore (vedi lettera G) nel piano allegato); -
al secondo piano: servitù di passo a piedi su scala e disimpegno
per accedere al balcone (vedi lettera H) nel piano allegato).
3.5. Oggetto della presente causa è solo la servitù di passo a piedi e con veicoli “sull'ingresso per accedere dalla strada al
cortile interno (vedi lettera D) nel piano allegato).” Nella
planimetria allegata al contratto (lettera D) l'area gravata evidenziata comprende l'intero “ingresso portico”, cioè l'area
22 caratterizzata da soffitti ad avvolto dalla linea del portone d'ingresso in legno fino al cortile a cielo aperto.
3.6. Emerge dall'estratto storico della Partita Tavolare della p.ed. 152/1 (doc. n. 8 di parte attrice/appellata), che con contratto di compravendita di data 13.7.1984 e piano di divisione materiale allegato la p.ed. 152/1 è stata divisa in sei porzioni materiali. Dal foglio A2 emerge che “l'ingresso/portico”
è aggregato interamente alla p.m. 1 (a favore della quale sono trasportati i diritti di servitù costituiti alla lettera a) del contratto del 7.12.1983 in favore della p.ed. 152/1 ed a carico della p.ed. 152/2). Sul foglio C degli aggravi comune a più
porzioni risulta l'intavolazione sub GN 904/1984 a carico delle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1 in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 della “servitù di passo a piedi
sulla scala per accedere ai piani superiori, ai sensi del punto b)
del contratto.” Questa servitù è rimasta iscritta sul foglio C
comune degli aggravi (cfr. estratto tavolare sub doc. n. 5 di parte attrice/appellata ed estratto tavolare allegato in copia alla perizia della curatela fallimentare).
3.7. Sul foglio C degli aggravi della p.m. 1 sub GN 905/1985 è
stata correttamente trasportata in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 al piano interrato la servitù di
passo a piedi su scala e corridoio ai sensi del punto b) del
contratto e al piano terreno la servitù di passo a piedi e con
veicoli sull'ingresso ai sensi della lettera b) del contratto”. Le
23 altre servitù di passo a piedi su scale e disimpegni al primo piano e al secondo piano di cui al contratto del 21.12.1983 a favore della p.ed. 152/2 ed a carico della p.ed. 151/1 sono stati, infine, trasportati, sempre con il medesimo decreto tavolare sub GN 905/1985 sulla p.m.
2. Queste servitù a tutt'oggi sono correttamente evidenziate e tavolarmente iscritte a carico rispettivamente la p.m. 1 e la p.m. 2 della p.ed. 152/1.
3.8. Con il contratto di compravendita/permuta del 16.11.-
23.11.2006 i proprietari delle p.ed. 152/1 e 152/3 cedono e acquistano o permutano reciprocamente diverse aree. LL
relazione tecnica allegata alla variazione del tipo di frazionamento che fa parte del contratto si evincono in sintesi le seguenti operazioni tavolari: la p.ed. 152/3 cede 2 mq alla p.ed.
152/1 e 208 mq alla nuova p.ed. 911; avendo perso l'intera consistenza, la p.ed. 152/3 viene cancellata;
la p.ed. cede 699
mq alla nuova p.ed. 911 e 199 mq alla nuova p.ed. 912; il diritto di superficie della p.ed. 913 è costituito con 163 mq sotto la nuova p.ed. 912.
3.9. Per la realizzazione di tali effetti i proprietari delle particelle coinvolte procedono a diversi atti di trasferimento
(vendita/permuta). Si procede anche a una variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1.
3.10. Per quanto d'interesse per la presente vertenza, agli artt.
7 e 8 del contratto la proprietaria della p.m. 1 della p.ed. 152/1
(Kalmont Srl) vende al signor RN GÜ (futuro
24 fallimento RN GÜ, non è noto un eventuale legame di parentela con il successivo acquirente ) e Parte_1
alla signora l'ingresso/portico descritto. La CP_1
prima parte, come già descritta, in seguito a variazione della divisione materiale del 3.4.2006 a firma del geom. viene CP_7
aggregata alla p.m. 2 della p.ed. 152/1, mentre la seconda parte viene aggregata alla p.m. 6 della p.ed. 152/1 (già di proprietà della per contratto di donazione del CP_1
20.03.1998). Al punto 12 viene costituita una nuova servitù di passaggio a piedi al piano terra a favore della p.m. 2 ed a carico della p.m. 6 della p.ed. 152/1. Nessuna delle cessioni/permute negoziate nel contratto riguardano, invece, la p.ed. 152/2, la cui consistenza tavolare rimane invariata. Le parti nelle clausole comuni (“Allgemeine Klauseln”) del contratto descrivono ancora lo scopo delle operazioni tavolari con riferimento al tipo di frazionamento e alla divisione materiale della sola p.ed. 152/1, dandosi atti che gli immobili oggetto di trasferimento verranno intavolati “ad corpus”, allo stato di fatto e di diritto come risultante dalle planimetrie citate, “con tutti i
diritti, servitù attive e passive e proprietà congiunte.”
3.11. Con successiva domanda tavolare sono state domandate le intavolazioni conseguenti e con decreto tavolare sub GN
201/2007 il Giudice tavolare ha disposto in conformità alla domanda (cfr. domanda e decreto sub doc. n. 11 di parte attrice/appellata). Nello specifico, per quanto attiene la p.ed.
25 152/1, ha disposto la cancellazione della descrizione della consistenza della divisione materiale e delle parti comuni,
l'escorporazione di 699 mq con incorporazione nella neocostituita p.ed. 911, l'escorporo di 199 mq e l'incorporazione nella p.ed. 912, l'evidenza della divisione materiale in seguito alla variazione (in particolare l'aggregazione dell'ingresso/portico alla p.m. 2 rispettivamente alla p.m. 6 e l'intavolazione della nuova servitù di passo a piedi a favore della p.m. 2 e a carico della p.m. 6).
3.12. Non è stato ordinato nel decreto tavolare (né era stato richiesto nella domanda tavolare) alcuna cancellazione delle servitù precedentemente iscritte.
3.13. La servitù oggetto di causa, nonostante l'aggregazione dell'intero “ingresso/portico” alle pp.mm. 2 e 6 in forza del trasferimento di cui al contratto del 16.11.-23.11.2006 con
“tutte le servitù attive e passive”, non è stata, però, trasportata ed è rimasta intavolata a carico della p.m. 1 della p.ed. 152/1
(dove risulta ad oggi iscritta) e a favore della p.ed. 152/2 (cfr.
foglio A2 dell'estratto tavolare sub doc. n. 3 di parte attrice/appellata.
3.14. L'PP afferma che il contratto del 16.11.-
23.11.2006, al quale sono intervenuti anche , CP_1
e in realtà giustificherebbe ai Persona_1 Persona_4
sensi dell'art. 2 della L.T. (comma 2, secondo cui “non hanno
effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti
26 suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione”) la cancellazione della servitù oggetto di causa, integrando la sottoscrizione dell'atto (e con esso del tipo di frazionamento e della variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1
allegata) un atto di rinuncia “implicito” alla servitù, sicché non vi sarebbe alcun vizio del decreto tavolare, che invece avrebbe unicamente disposto in conformità alla volontà negoziale e alla domanda tavolare. Sarebbe pertanto erronea la qualificazione dell'azione proposta dalle attrici in primo grado come azione di/in cancellazione per emendare un vizio del decreto tavolare e dell'intavolazione (della cancellazione della servitù). Le attrici,
invece, avrebbero dovuto impugnare il titolo contrattuale,
deducendone un vizio invalidante in ipotesi di sussistenza dei presupposti.
3.15. A sostegno della tesi l'PP cita due precedenti di legittimità (Cass., sentenza n. 10457/2011 e sentenza n.
10662/2015), secondo cui in tema di rinuncia al diritto di servitù prediale il requisito della forma scritta “può essere
integrato – non essendo necessario l'uso di formule sacramentali
o di particolari espressioni formali – anche dalla sottoscrizione di
atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara ed inequivoca
dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del
diritto stesso;
pertanto, la rinuncia al diritto di “servitus
inaedificandi” può essere contenuta nella domanda di
concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, ove
27 realizzate, necessariamente determinerebbero il venir meno
dell'”utilitas” dalla quale dipende l'esistenza della servitù”
(massima del primo precedente). Il primo precedente ha per oggetto il caso particolare dell'estinzione di una servitù negativa bilaterale “… incompatibile con il compimento dell'attività vietata,
non essendo possibile, ad un tempo, volere l'edificazione di uno
spazio libero e il mantenimento sul medesimo locus della servitus
inaedificandi” (cfr. in motivazione). Nel secondo precedente,
invece, i giudici di merito hanno ritenuto che anche in un comportamento materiale (realizzazione di opere) possa ravvisarsi una rinuncia alla servitù “per fatti concludenti”,
mentre la Suprema Corte lo ha escluso “per l'assorbente ragione
che l'estinzione della servitù per rinuncia del titolare deve
risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350 cc e non può
essere desunta indirettamente da fatti concludenti (Cass., Sez. Il,
7 dicembre 1977, n. 5302; Cass., Sez. Il, 5 febbraio 1980, n. 835;
Cass., Sez. Il, 30 marzo 1985, n. 2228; Cass., Sez. II, 12 maggio
2011, n. 10457). Per operare detta rinuncia non sono necessarie
formule sacramentali ed espresse, essa potendo essere
contenuta, anche per implicito, in un atto scritto (Cass., Sez. Il, 18
agosto 1956, n. 3129); ma non è idoneo a costituire valida
rinuncia, in mancanza di un atto scritto, un contegno di mero
fatto attraverso il quale si venga ad annullare l'utilitas (Cass.,
Sez. Il, 20 marzo 1976, n. 1026).” (cfr., sempre in tema di insufficienza di un accordo verbale per integrare una rinuncia
28 valida di servitù prediale, Corte di cassazione, ordinanza n.
4646/2024).
3.16. A prescindere dalla diversità dei casi, vi sono una serie di ragioni che ostano alla tesi della rinuncia “implicita” propugnata dall'PP.
3.16.1. Nella specie le parti non hanno sottoscritto “atti di
tipo diverso”, ma il contratto stesso, che era la sede naturale per esplicitare l'eventuale volontà estintiva della servitù, che peraltro avrebbe precluso alla proprietà della p.ed. 152/2
qualsiasi accesso non solo veicolare ma anche pedonale
(insistendo anche la scala di accesso ai piani superiori della p.ed. 152/2 sull'”andito carrabile comune”).
3.16.2. I signori e CP_1 Persona_4 [...]
la prima come proprietaria, i secondi in Controparte_8
qualità di usufruttuari, hanno stipulato questo contratto esclusivamente nella veste di proprietari/usufruttuari della p.m. 6 della p.ed. 152/1 (cfr. le premesse del contratto: “Es
wird vorausgeschickt …”).
3.16.3. La p.ed. 152/2 non era minimamente coinvolta nel negozio e anche gli strumenti tecnici allegati (tipo di frazionamento e variazione della divisione materiale della p.ed.
152/1) non coinvolgono in alcun modo la p.ed. 152/2.
3.16.4. Né nel contratto né nella documentazione tecnica allegata si rinviene un qualsiasi riferimento alla servitù qui in questione, attraverso la quale è garantita – come si è visto -
29 l'unico accesso alle unità abitative della p.ed. 152/2 situate ai piani superiori.
3.16.5. Anzi, in senso contrario, le parti hanno dato espressamente atto che gli immobili vengono trasferiti “con tutte
le servitù passive ed attive …”.
3.16.6. Nella domanda tavolare non è stata domandata la cancellazione della servitù e il decreto tavolare non l'ha disposta
(a domanda si è disposta, invece, l'intavolazione della nuova servitù di passo pedonale a carico di parte della p.m. 6 e a favore della p.m. 2 della p.ed. 152/1 di cui all'art. 12 del contratto).
3.16.7. Inoltre, che la servitù non sia stata cancellata, trova conferma nello stato tavolare attuale, se si considera che la servitù è tuttora intavolata, ma sempre a carico della p.m. 1
della p.ed. 152/1, dalla quale per effetto del contratto del novembre 2006 l'area gravata dalla servitù è stata separata e aggregata alla p.m. 2.
3.16.8. In conclusione, è successo che in occasione dell'intavolazione del titolo negoziale sulla base del decreto tavolare sub GN 201/2007, erroneamente la servitù oggetto di causa non è stata trasportata dal foglio C degli aggravi della p.m. 1 nel foglio C degli aggravi della p.m. 2 della p.ed. 152/1.
3.16.9. Ma ciò non è avvenuto per un vizio del titolo e/o un'asserita volontà di rinuncia “implicita” e neppure per un vizio del decreto tavolare. Deve concludersi, quindi, che la
30 mancata trasposizione della servitù è dovuta ad un'erronea omissione dell'ufficio tavolare.
3.17. L'asserzione dell'PP, infine, secondo cui “la p.ed.
152/2 gode già di altro accesso diretto ed immediato alla via
Hans-Feur, per cui la servitù si sarebbe comunque estinta per
venir meno dell'utilitas” (cfr. a pagina 9 dell'atto d'appello), non tiene conto del carattere volontario della servitù costituita contrattualmente (contratto del 21.12.1983) per cui in ogni caso non verrebbe meno con il cessare dell'utilità (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 3132/2013, massima: “Le servitù
volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono
con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non
si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state
costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando
siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che
ne modifichino l'estensione o le sopprimano.”). Nel caso di specie,
poi, come si è visto, attraverso il locale deposito al piano terra della p.m.1 della p.ed. 152/2 si accede esclusivamente al cortile interno (che dà accesso anche al magazzino situato al piano terra), che però non consente di accedere alle abitazioni situate ai piani superiori, raggiungibili unicamente attraverso le scale insistenti sulle pp.mm. 1 e 2 della p.ed. 152/1, gravate correttamente tuttora dalle servitù di cui al contratto del
21.3.1983 (sub GN 904/9 del 7.8.1984 nel foglio degli aggravi comuni della p.ed. 152/1 e sub GN 904/11 del 7.8.1984 nel
31 foglio C degli aggravi della p.m. 2 della p.ed. 152/1). E ai piedi della scala per accedere ai piani superiori si giunge unicamente attraverso l'andito “comune” o “ingresso/portico” che fa parte della p.m. 2 di proprietà dell'PP. Non può, quindi, in alcun modo affermarsi il venire meno dell'utilità della presente servitù di passo e veicolare su detto “ingresso/portico”.
3.18. In conclusione, le censure di cui al primo e al terzo motivo d'appello vanno disattese.
4. Con il secondo motivo l'PP critica l'accertamento compiuto dal Tribunale nella parte in cui perviene all'affermazione della sua mala fede al momento dell'acquisto della p.m. 2 della p.ed. 152/1 e sulla base di ciò all'applicazione dell'art. 62 L.T., secondo cui “se l'azione di cancellazione è
proposta contro colui che … fu liberato da un onere in
conseguenza diretta dell'intavolazione che s'impugna, …,
l'azione si prescrive secondo le regole generali.” Secondo
l'PP, le due circostanze apprezzate dal Tribunale non sarebbero precise, gravi ed univoche ai sensi dell'art. 2729 cc,
perché la prima sarebbe successiva all'acquisto (predisposizione del progetto di ristrutturazione), con violazione dell'art. 1147
comma 3 cc, e il significato presuntivo della seconda
(indicazione della residenza sul progetto in Comune diverso da quello di EN, dove a tutt'oggi risiederebbe) sarebbe
“incomprensibile”.
4.1. Anche questa censura non conduce sostanzialmente a
32 diverso esito della controversia per le seguenti ragioni:
4.2. L'”effetto costitutivo” dell'intavolazione/cancellazione nel sistema tavolare:
4.2.1. Ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del r.d. n. 499/1929
all'intavolazione è attribuita effetto costitutivo nei seguenti termini: “1. A modificazione di quanto è disposto dal codice civile
italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni
immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la
iscrizione del diritto nel libro fondiario.
2. Parimenti non hanno
effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti
suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.”
4.2.2. Come risulta dalla ricostruzione offerta dalla
Suprema Corte del sistema di pubblicità tavolare (di recente,
Corte di cassazione, sentenza n. 24832/2020; ma cfr. anche
Corte di cassazione ordinanza n. 21977/21), “il trasferimento
della proprietà o la costituzione, modificazione ed estinzione dei
diritti reali immobili non discendono dal mero consenso delle
parti, ma richiedono anche l'intavolazione del diritto nel libro
fondiario, elemento indispensabile per il prodursi dell'effetto
traslativo o costitutivo\estintivo del contratto (art. 2, commi primo
e secondo, R.D. 499/1929). A differenza della trascrizione,
l'intavolazione riguarda il diritto in sé e solo indirettamente l'atto,
e viene disposta solo all'esito di un procedimento di competenza
del giudice tavolare, cui va rivolta la relativa domanda e che è
tenuto a verificare: a) se dal libro fondiario non risulti alcun
33 ostacolo contro la chiesta iscrizione;
b) se non sussista alcun
giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre
dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce o sulla legittimazione
dell'istante; c) se la domanda risulti giustificata dal contenuto dei
documenti prodotti e se detti documenti abbiano tutti i requisiti di
legge per procedere all'iscrizione (art. 94, L.L.F.). Ai sensi dell'art.
1 della legge generale sui libri fondiari, il libro fondiario si
compone del libro mastro e di una collezione di documenti. Il
primo è costituito dalle partite tavolari, insieme di fogli contenenti
le iscrizioni dei corpi tavolari (unità immobiliari singole o
complesse) e dei relativi diritti, oltre che dei fatti oggetto di
annotazione. L'estensione dei singoli corpi può essere modificata
solo con l'incorporazione o escorporazione di singoli beni (art. 3).
Ogni partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio
A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi
(foglio C). Ai sensi dell'art. 14, L. R. Trentino-Alto Adige, il libro
maestro si compone - inoltre - dell'archivio delle iscrizioni
cancellate. Come osservato anche in dottrina, la pubblica fede
assiste il solo libro maestro, le indicazioni dei documenti sulla
base dei quali è stata effettuata l'iscrizione o i documenti di cui
all'art. 10, comma terzo, se, a differenza del caso in esame,
l'immobile è costituito da un condominio, non anche le raccolte di
documenti che sostengono il provvedimento di iscrizione o i
registri ausiliari (registro reale, registro dei proprietari, giornale
tavolare, etc.). Va in ogni caso rilevato che il controllo giudiziale
34 che precede l'intavolazione fa sì che quest'ultima sia assistita da
una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento,
cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto
e, conseguentemente, nell'esistenza del diritto intavolato, che
però, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di
intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria da
parte di chi si ritenga leso nei propri diritti, con azione di
rivendicazione proponibile al giudice ordinario, secondo quanto
disposto dall'art. 6, comma secondo, R.D. 499/1929 (Cass. s.u.
6332/1980).”
4.2.3. L'intavolazione o la cancellazione è, pertanto,
condizione necessaria o essenziale per costituzione,
modificazione o estinzione di un diritto reale su un immobile.
LL citata disposizione normativa non si ricava, però, che la sola intavolazione o cancellazione sia anche condizione sufficiente.
4.2.4. Si può, quindi, avere il caso che un diritto reale non sia così ampio come lo stato tavolare possa invece indurre a supporre.
4.2.5. Si veda al riguardo Corte di cassazione, sentenza n.
12382/2005, massima: “Nel sistema tavolare, secondo quanto
disposto dall'art. 2 r.d. 28 marzo 1929 n.499, il diritto di
proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si
acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi per effetto
del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con
35 l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario.
Tuttavia, l'intavolazione non ha mai di per sé efficacia costitutiva
dei diritti che ne formano oggetto ed è possibile, pertanto, che i
diritti tavolati, benché iscritti in modo formalmente corretto, siano
sostanzialmente inesistenti o diversi o meno ampi (Enunciando il
predetto principio, la S.C. ha nella specie confermato la decisione
con cui il giudice del merito aveva statuito che un alloggio di
cooperativa edilizia a contributo statale, acquistato in costanza di
matrimonio, ricadeva nella comunione legale malgrado il coniuge,
socio della cooperativa, avesse provveduto a intavolare l'atto
come acquisto personale, successivamente al passaggio in
giudicato della sentenza di separazione legale).” E in motivazione la Corte ha precisato: “Più volte, infatti, questa
Corte ha affermato il principio per cui se è vero che nel sistema
tavolare, secondo quanto disposto dall'art. 2 r.d. 28 marzo 1929
n. 499, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili
non si acquistano, modificano o estinguono per atti tra vivi per
effetto del consenso legittimamente manifestato, bensì solo con
l'iscrizione e la cancellazione del diritto nel libro fondiario, è
altrettanto vero che l'intavolazione non ha mai di per sè efficacia
costitutiva dei diritti che ne formano oggetto e, comunque, che il
valore costitutivo della intavolazione non va inteso in senso
assoluto e possibile, pertanto, che i diritti tavolati, benché iscritti
in modo formalmente corretto, siano sostanzialmente inesistenti o
diversi o meno ampi. Si possono, al riguardo, richiamare
36 le sentenzenn. 157/1965, 2663/1968, 3245/1969, 3352/1973,
1131/197 relativa a un caso di simulazione assoluta del negozio
che costituiva la fonte del diritto iscritto), 6594/1987, 2938/1988
(secondo cui l'efficacia costitutiva dell'intavolazione, nel sistema
di libri fondiari, presuppone un valido titolo, sicché, in mancanza
di questo, il soggetto in favore del quale risulti trasferito o
costituito il diritto reale rimane esposto al pericolo dell'evizione
nonostante l'avvenuto compimento di detta forma di pubblicità,
che non può da sola costituire un diritto inesistente), 8376/1990
("Le iscrizioni tavolari - art. 2 del r.d. 28 marzo 1929 n. 499 - non
hanno effetti costitutivi, con riguardo ai diritti cui si riferiscono, e,
pertanto, anche al fine di stabilire se un locale in fabbricato
condominiale sia pertinenza dell'intero edificio o della singola
porzione, sono prive di valore vincolante, e non ostano ad una
diversa ricostruzione della situazione dominicale, alla stregua di
successivi atti traslativi"), 2562/1980, 6332/1980, resa a
Sezioni Unite, e 338/2001, per le quali, nel sistema tavolare,
l'effetto della costituzione, del trasferimento o dell'estinzione dei
diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario,
è assistito da una presunzione di legittimità a favore
dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami
contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante
prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio
diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario.
Pertanto, con riguardo ai beni soggetti al regime tavolare nelle
37 province già austro-ungariche, l'efficacia costitutiva
dell'intavolazione riguarda l'esistenza, ossia la titolarità, dal
diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni immobili, nel
senso che l'acquisto per atto tra vivi della proprietà o di altro
diritto reale a favore di un determinato soggetto diventa
pienamente efficace soltanto al momento della sua iscrizione nel
libro fondiario;
ma non afferisce anche alla quantità o estensione
materiale o giuridica del diritto medesimo, che può essere
accertata con adeguata prova, non avendo in tal caso l'iscrizione
valore vincolante ne' ostativo ad una diversa ricostruzione del
contenuto oggettivo del diritto leale o degli altri diritti reali. È,
quindi, possibile l'accertamento di una situazione di fatto e di
diritto contraria a quella risultante dall'iscrizione nei libri fondiari.
Va in definitiva affermato che sussiste nel nostro ordinamento il
principio della prevalenza della realtà negoziale sull'apparenza
tavolare.”
4.2.6. L'affermazione e applicazione di tali principi si rinvengono anche già in Cass., n. 8376/1990 (in fattispecie in cui un vano cantina appariva al tavolare come parte comune,
mentre secondo l'effettiva situazione giuridica il vano costituiva proprietà esclusiva di uno dei condomini, con conseguente irrilevanza dello stato di buona fede del terzo, sul rilievo che
“Infatti le iscrizioni tavolari, come questa Corte regolatrice ha
affermato con giurisprudenza costante (vedansi Cass.
10.11.1973 n. 3352 e 29.3.1976 n. 1131), non hanno mai, di per
38 sè, effetto costitutivo del diritto che ne forma l'oggetto, onde è
perfettamente ipotizzabile che un diritto di proprietà o altro diritto
reale, benché iscritto in maniera formalmente corretta, sia
sostanzialmente inesistente. Il fatto, quindi, ai sensi dell'art. 2
R.D. L. 28.3.1929 n. 499 nei territori italiani già facenti parte
dell'impero austriaco gli acquisti della proprietà e degli altri diritti
reali diventano pienamente efficaci solo al momento della loro
iscrizione nel libro fondiario non comporta in alcun caso che
l'intavolazione abbia, di per sè stessa, il suindicato effetto.
Pertanto è perfettamente ipotizzabile che un locale scantinato
indicato nei libri fondiari come facente parte di un unico
complesso immobiliare contraddistinto con una sola particella
catastale, ma composto di diverse unità immobiliari appartenenti
allo stesso soggetto risulti - per effetto di successive, distinte
vendite a diversi acquirenti - come accessorio di una sola di dette
unità, data la stretta connessione fisica esistente tra i due beni e
l'insussistenza di qualsiasi rapporto funzionale fra il detto
scantinato e le residue unità immobiliari.” E che lo stato tavolare fondi esclusivamente una presunzione semplice, superabile con la prova contraria, dell'esistenza rispettivamente dell'inesistenza sopravvenuta di un diritto reale, trova conferma anche già in
Cass., S.U., n. 6332/1980, secondo cui “Nel sistema tavolare,
l'effetto della Costituzione, del trasferimento o dell'Estinzione dei
diritti reali immobiliari, a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario,
e assistito da una presunzione di legittimità a favore
39 dell'intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami
contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante
prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio
diritto, con Azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario.”
(cfr. anche Cass., n. 338/2001). Ancora, secondo Cass. n.
2562/1980 “Nel sistema tavolare la fattispecie risultante dal
titolo e dalla intavolazione e operativa erga omnes nel senso che
e assistita da presunzione di legittimità e di efficacia del diritto
intavolato, dipendente dal carattere pubblicistico del controllo
preventivo sulle iscrizioni tavolari;
siffatta presunzione e
superabile soltanto mediante giudizio di accertamento
dell'inesistenza o dell'invalidità del titolo giuridico corrispondente
e mediante correlativa cancellazione dell'iscrizione tavolare.”
4.2.7. E anche l'art. 5 del r.d. n. 499/1929 assicura a coloro che hanno acquistato sulla buona fede del libro fondiario solamente la non opponibilità della proprietà di terzi o degli altri diritti reali, “acquistati … per usucapione o per altro modo di
acquisto originario”, ma non esprime garanzie ulteriori, in particolare per il caso di specie trattato in questa vertenza dell'erroneità dello stato tavolare.
4.2.8. Questa Corte ritiene, quindi, che il conflitto insorto tra le parti vada risolto sulla base dell'art. 6, comma 2, del r.d.
n. 499/1929, non comparendo – per erronea omissione della dovuta trasposizione – l'iscrizione della servitù sulla p.m. 2
della p.ed. 152/1 (ma tuttora a carico della p.m. 1 della
40 medesima p.ed.).
4.2.9. Non parrebbero, invece, applicabili gli artt. 61 e ss.
(azioni in cancellazione) delle disposizioni della legge generale sui libri fondiari – Legge Tavolare) per richiamo di cui all'art. 7
comma 1 del r.d. n. 499/1929 (“L'opponibilità ai terzi delle
cause d'invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale
siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli
articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.”). In
particolare, non parrebbe applicabile l'art. 64 comma 1 Legge
Tavolare (“Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse
l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato
all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i
terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti
tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale
è presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere
l'intavolazione impugnata”) e neppure, per l'ipotesi in cui l'acquirente successivo versi in mala fede, l'art. 62 Legge
Tavolare (“Se l'azione di cancellazione è proposta contro colui che
ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza
diretta dell'intavolazione che s'impugna, …, l'azione si prescrive
secondo le norme generali.”).
4.2.10. Nel caso di specie, infatti, l'intavolazione della cancellazione della servitù non è mai stata richiesta con una domanda tavolare e, conformemente, non è mai stata disposta con un decreto tavolare (cfr. sopra quanto accertato in ordine
41 alla domanda e al decreto tavolare sub GN n. 201/2007). Più
semplicemente, nell'ambito delle operazioni tavolari connesse con la citata domanda e decreto tavolare sub GN 201/2007,
con cui sono state richieste e disposte le iscrizioni conseguite al contratto di compravendita e permuta del 16.11. ), P.IVA_1
non si è provveduto – per un evidente errore – a trasportare la servitù correttamente.
4.2.11. Si ricorda che la servitù a carico della p.ed. 152/1 e a favore della p.ed. 152/2 di cui alla lettera b) del contratto di compravendita del 21.12.1983 (“ … - al piano terreno;
servitù di
passo a piedi e con veicoli sull'ingresso per accedere dalla strada
al cortile interno (vedi lettera D) nel piano allegato) …;”), è stata costituita efficacemente con detto contratto e correttamente iscritta a carico della p.ed. 152/1 sub GN 904/1984. TO
successivo contratto di compravendita attinente la p.ed. 152/1
del 13.7.1984 e piano di divisione materiale allegato, questa particella è stata divisa in sei porzioni materiali e, come risulta dal foglio A2, “l'ingresso/portico” è stato aggregato interamente alla p.m.
1. Sul foglio C degli aggravi della p.m. 1 sub GN
905/1985 è stata, quindi, intavolata correttamente e in base al contratto di compravendita del 21.12.1983 “al piano terreno la
servitù di passo a piedi e con veicoli sull'ingresso ai sensi della
lettera b) del contratto”. Con il contratto di compravendita/permuta del 16.11.-23.11.2006 con variazione della divisione materiale della p.ed. 152/1, l'area
42 dell'”ingresso/portico”, facente parte della p.m. 1, è stata ceduta ai proprietari della p.m. 2 (RN GÜ - futuro fallimento RN GÜ) e p.m. 6 ( ) della CP_1
p.ed. 152/1 La prima parte è stata aggregata alla p.m. 2 della p.ed. 152/1, mentre la seconda parte è aggregata alla p.m. 6
della p.ed. 152/1. Nell'ambito delle operazioni tavolari sub GN
201/2007 l'”ingresso/portico” è stato, quindi, aggregato giusto titolo e variazione della divisione materiale alle pp.mm. 2 e 6
della p.ed. 152/1, ma in tale contesto è occorso il descritto errore, ovvero la servitù non è stata trasportata sui fogli C degli aggravi delle pp.mm. 2 e 6, dove non compare più.
4.2.12. L'PP , che ha acquistato la Parte_1
p.m. 2 della p.ed. 152/1 successivamente dal fallimento
(contratto del 09.05.2018 sub GN 1445/2018), per quanto sinora detto non può pertanto invocare la buona fede sullo stato tavolare, non venendo in rilievo le disposizioni della Legge
Tavolare (art. 5 del r.d. n. 499/1929 e art. 64 Legge Tavolare),
ma piuttosto il principio generale “Nemo plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse habet.”
4.2.13. Con la conseguenza che l'PP ha acquistato l'immobile nel medesimo stato di fatto e di diritto come ne era proprietario il predecessore, ovvero gravato con la servitù
costituita validamente ed efficacemente sub GN 904/1984
rispettivamente sub GN 905/1985 (cfr., per una fattispecie del tutto analoga alla presente e l'applicazione dei medesimi
43 principi con la soluzione qui proposta, il precedente di questa
Corte, Sezione distaccata di Bolzano, sentenza n. 105/2014 del
18.6.-19.7.2014, in RG n. 99/2012).
4.2.14. L'impugnata sentenza ha correttamente accertato l'esistenza della servitù, validamente negoziata e in origine efficacemente costituita con l'iscrizione tavolare. Tale
accertamento, condiviso da questa Corte, supera la presunzione di legittimità dell'erroneo stato tavolare e giustifica l'accoglimento dell'azione di rivendicazione proposta dalla parte appellata in primo grado.
4.2.15. Sicché, il decisum dell'impugnata sentenza resiste ad ogni modo alle critiche che le vengono mosse con il presente motivo di gravame.
4.3. Ma anche se si dovesse opinare, per via dell'istituto della rettifica previsto dagli artt. 102 e 104 della Legge Tavolare, che nel caso di specie sia necessaria la proposizione di una azione in cancellazione ai sensi degli artt. 61 e ss. Legge Tavolare, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
4.3.1. L'istituto della rettifica del decreto tavolare riguarda gli eventuali “errori” o imprecisioni che rendono impossibile l'iscrizione giusto il tenore del decreto tavolare. In tal caso, se l'errore viene avvertito prima della pubblicazione dell'iscrizione,
il Giudice tavolare può disporre la rettificazione con un nuovo decreto. Eventuali “errori materiali” nell'iscrizione ex art. 104
Legge Tavolare possono essere corretti d'ufficio, se avvertiti
44 durante l'iscrizione (quindi, prima della rimessione al pubblico del libro maestro). Altrimenti, “la rettificazione di un errore
scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su
decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche
effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.” (art. 104,
comma 2 Legge Tavolare). Secondo la giurisprudenza tavolare
(Tribunale di Trento, Decreto 27.1.2005, procc. 912 e
973/2004), dal principio di buona fede tavolare conseguirebbe che la rettificazione dell'errore non possa essere disposta con efficacia anche nei confronti del terzo successivo acquirente che opponga di avere domandata l'iscrizione a suo favore fondandola in buona fede sulle risultanze del libro, potendosi al più disporre che la rettificazione sia compiuta, ma senza efficacia nei confronti di questo terzo. Parte della dottrina tavolare nega tale possibilità, ma ammetterebbe invece in tali casi il ricorso all'azione di cancellazione.
4.3.2. A prescindere dal rilievo che pure sempre dovrebbe trattarsi di un errore connesso all'esecuzione di un decreto tavolare, che nella specie parrebbe di difficile argomentazione,
in tal caso rileverebbe, invece, la buona o mala fede come argomentata dal Tribunale al punto 2.2. e ss., in particolare al punto 2.3. della sentenza, dove – dopo avere escluso la buona fede in capo all'PP e quindi l'applicabilità dell'art. 64
Legge Tavolare – ha affermato che l'azione proposta dall'attrice è
soggetta agli ordinari termini di prescrizione, nel caso di specie
45 non decorsi e comunque neppure eccepiti, ai sensi dell'art. 62
Legge Tavolare che equipara il terzo acquirente in mala fede al diretto contraente.
4.3.3. Non convincono, come ha rilevato l'PP, le circostanze apprezzate dal Tribunale a sostegno della “mala
fede”, cioè della conoscenza o conoscibilità (con sforzo mediamente diligente) dell'esistenza della servitù in capo al al momento dell'acquisto (maggio 2018). Il Tribunale Parte_1
ha fatto leva sull'annotazione contenuta nel progetto di ristrutturazione sottoscritto dall'PP e datato 3.12.2018
(e depositato al Comune solo in data 11.03.2019), secondo cui il diritto di passaggio a piedi e con autoveicoli a favore della p.ed.
152/2 e a carico della p.ed. 152/1 p.m. 2 nell'ambito dell'ultimo trasferimento non è stato trasportato e “pertanto non esiste”.
Con ciò l'PP avrebbe dimostrato di avere conoscenza della situazione effettiva e si dovrebbe dedurre che lo stato di conoscenza era quello già alla data dell'acquisto, a ciò
deponendo: a) il breve lasso di tempo tra acquisto e deposito in
Comune del progetto del 3.12.2008; b) l'indicazione quale residenza del committente ad Appiano/Girlano, via Parte_1
Naun 8, da cui si presumerebbe che il progetto era stato redatto ancora prima dell'acquisto, quando “l'acquirente non abitava
ancora nell'abitazione comprata”.
4.3.4. La prima circostanza, già in sé non precisa e univoca (sono passati più di sei mesi tra l'acquisto e la
46 datazione del progetto e quasi 9 fino al deposito presso il
Comune), risulta non più sostenibile in seguito all'istruttoria orale compiuta da questa Corte. Infatti, la professionista responsabile del progetto ha dichiarato dinanzi al consigliere istruttore (udienza dell'01.10.2024) di avere ricevuto l'incarico successivamente all'acquisto (12.6.2018), di non essere mai entrata prima dell'incarico nell'edificio, di non avere assistito il nei sopralluoghi prima dell'acquisto. Inoltre, la Parte_1
professionista ha dichiarato di avere fatto “i rilievi tavolari
nell'agosto del 2018”, dove la situazione si presentava “un po'
faticosa da ricostruire… La servitù qui in discussione non mi è
saltata agli occhi subito, ma solo dopo un confronto con il
conservatore tavolare ho capito che qualcosa si era perso in uno
dei trasferimenti. Di questo ho poi informato il sig. .” La Parte_1
conoscenza eventualmente acquisita attraverso il progetto in questione è pertanto sicuramente successiva all'acquisto, per cui non rileverebbe ai sensi dell'art. 1147 comma 3 cc.
4.3.5. La seconda circostanza apprezzata, poi, è alquanto fallace perché non risulta che il , ad oggi, abbia Parte_1
trasferito la residenza dal comune di Appiano in quello di
EN o che utilizzi l'immobile in questione a propria abitazione.
4.3.6. Ciò nonostante, ad avviso di questa Corte,
l'PP non può invocare comunque a proprio favore la fede sul libro fondiario, perché era a conoscenza della situazione
47 effettiva o poteva venirne a conoscenza con l'uso della diligenza media.
4.3.7. L'PP, nato il [...], era residente nel
Comune di EN SSDV (si tratta di un centro medio/piccolo lungo nella zona vincola Oltradige della Provincia di Bolzano)
dal 27.1.1969 sino al 18.01.1990 (certificato anagrafico storico sub doc. n. 19 di parte appellata). Ha ammesso nell'interrogatorio formale all'udienza del 01.10.2024 che il suo sentiero pedonale per raggiungere la scuola (elementare e medie) passava sulla via Hans-Feur acconto all'edificio storico della cantina vinicola di EN.
4.3.8. L'PP prima dell'acquisto ha fatto quantomeno un sopralluogo insieme con il curatore del fallimento per visitare l'immobile. Quantomeno in quell'occasione ha, quindi visto la particolare conformazione dell'edificio, l'unicità dell'accesso all'edifico attraverso l'andito
“ingresso/portico” sopra descritto per raggiungere le scale che conducono a tutti gli appartamenti, sia della p.ed. 152/2 sia della p.ed. 151/1. Ha necessariamente notato che il largo andito, dopo l'angolo retto verso destra (per chi entra nell'edificio), conduce a un cortile a cielo aperto, circondato da alti muri.
4.3.9. Ha avuto, per sua ammissione nell'interrogatorio formale, a disposizione prima dell'acquisto la perizia con gli allegati, da cui risulta l'accesso “attraverso un andito carrabile
48 comune”.
4.3.10. L'utilizzo del termine “carrabile” è significativo di un apprezzamento da parte del tecnico della perizia (geom.
[...]
circa l'uso anche veicolare dell'andito, anche se il Per_5
tecnico non si è ricordato più, all'udienza istruttoria, durante il suo sopralluogo macchine parcheggiate nell'androne o trattori.
4.3.11. L'uso veicolare regolare costante da parte dei proprietari/usufruttuari della p.ed. 152/2 (documentato fotograficamente in atti) è stato invece confermato dai testi
(che abita di fronte dal 1985, prima nell'edificio) e Tes_1
(che abita alla via Hans Feur n. 50, già direttore Testimone_2
della cantina di EN dal 1983 al 2021). Secondo il teste
, (padre dell'odierna appellata) aveva usato Tes_1 Persona_4
l'accesso con il trattore per raggiungere il magazzino al piano terra e con la macchina privata, parcheggiata nel cortile a cielo aperto almeno sino alla sua morte nel 2021. Ciò trova conferma anche nella deposizione del teste che ha confermato la Tes_2
regolarità del parcheggio come documentato nelle fotografie in atti almeno fino al 2021.
4.3.12. Lo stesso geom. nella perizia scrive che Per_5
attraverso questo andito “comune”, cioè comune all'intero edificio, e “carrabile” si accede a una cantina e a un magazzino
(della p.m. 2) “che si presterebbe a garage”, che depone ulteriormente a una apprezzabilità “ictu oculi” dell'uso promiscuo (pedonale e veicolare) dell'”ingresso/portico” di cui si
49 discute da parte di tutti i proprietari/usufruttari dell'edificio storico.
4.3.13. Nello stesso progetto commissionato dall'PP
l'andito continua ad essere destinato a passaggio anche veicolare, anche ai fini di prova della disponibilità di parcheggi
(situati nel magazzino/cantina indicati dal perito).
4.3.14. Inoltre, dall'estratto tavolare allegato alla perizia emergevano le servitù a carico della p.m. 2 della p.ed. 152/1 e in favore della p.ed. 152/2 di passaggio a piedi sulle scale e disimpegni, che conducono dal piano terra della p.m. 2 ai piani superiori.
4.3.15. Da tutte queste circostanze univoche e certe non può che desumersi una quantomeno evidente conoscibilità della soggezione dell'andito in questione al passaggio pedonale
(necessario per accedere alle abitazioni) e veicolare (per raggiungere magazzini, cantine, cortili interni).
4.3.16. L'apparenza tavolare delle servitù da ultime citate,
che in assenza di analoga servitù sull'andito della p.m. 2,
sarebbero monche, la particolare conformazione dei luoghi, le informazioni univoche contenute nella perizia, la conoscenza dell'edificio per avere vissuto per un considerevole lasso di tempo nel paese di EN, dovevano indurre il , Parte_1
quale acquirente mediamente diligente, se non già
effettivamente a conoscenza, a dubitare della correttezza dell'apparente inesistenza di servitù sull'andito in questione.
50 4.3.17. E tale dubbio è incompatibile con uno stato di buona fede sulle risultanze del libro tavolare.
4.3.18. Con il che verrebbe in applicazione l'art. 62 Legge
Tavolare.
4.3.19. Con l'ulteriore conseguenza che appare irrilevante la questione della corretta, o meno, eccezione di prescrizione sollevata in primo grado (nella comparsa di costituzione, pagina
6, il convenuto aveva lamentato che un'eventuale Parte_1
istanza di rettifica sarebbe stata semmai da proporre subito, ma non dopo 15 anni, e che in ogni caso erano decorsi i tre anni,
essendosi consolidato lo stato tavolare per la cosiddetta prescrizione tavolare, con evidente allusione all'art. 64 della
Legge Tavolare).
4.3.20. Invero, se l'azione in cancellazione è svolta in rivendicazione dell'esistenza del diritto di proprietà o di altro diretto reale, come nel caso di specie, essa è, per il disposto dell'art. 62 della Legge Tavolare, imprescrittibile essendo imprescrittibile l'azione di rivendicazione, salvi gli effetti contrari per usucapione, che qui all'evidenza non rileva (art. 948 cc).
4.4. Anche il secondo motivo d'appello va, in conclusione,
disatteso.
5. Il quinto motivo, infine, con cui l'PP ha censurato la mancata ammissione delle prove orali capitolate, si è
superato parzialmente con l'ammissione e l'assunzione delle
51 prove orali dedotte dalle parti in primo grado aventi per oggetto lo stato soggettivo di conoscenza/conoscibilità della situazione effettiva dell'acquirente al momento dell'acquisto.
5.1. Le altre prove orali sulla consistenza tavolare della p.m. 2
della p.ed. 152/1 al momento dell'acquisto e sulle valutazioni del tecnico incaricato della stima dal fallimento, erano superflue perché oggetto di documenti (la consistenza tavolare, infatti,
emerge dall'estratto tavolare che fonda, come si è visto, una presunzione di legittimità; le valutazioni del professionista sono confluite nella perizia in atti).
5.2. Le prove ammesse e assunte in secondo grado non hanno comportato alcuna modifica favorevole della decisione di primo grado per l'PP, per cui tecnicamente anche questo motivo resta disatteso.
6. Le spese del grado vanno poste a carico dell'PP, in ossequio al principio di soccombenza (art. 91 cpc). Tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della media complessità
in fatto e in diritto delle questioni affrontate nonché dell'attività
istruttoria svolta in secondo grado, esauritasi in un'unica udienza, in aderenza al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, si liquidano alla parte appellata i compensi medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché il compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria, aumentati del 15% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione/fruizione
52 di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4 comma 1bis MD n.
147/2022) e quindi: € 2.518,00 per studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria ed €
4.287,00 per la fase decisionale nonché € 1.546,95 per aumento ex art. 4 comma 1 bis MD n. 147/2022,
complessivamente € 11.859,95 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e
Cap nella misura e sulle poste previste per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti di , in proprio e Parte_1 CP_1
in qualità di erede di , e in qualità Persona_1 CP_2
di erede di , con atto di citazione in appello del Persona_1
22.02.-26.02.2024 avverso la sentenza n. 41/2024 del
Tribunale di Bolzano di data 15.01.2024.
rigetta
l'appello;
ordina
al passaggio in giudicato della presente sentenza la cancellazione dell'annotazione di lite sub GN 67/2023, ufficio tavolare di Egna;
condanna
l'PP a rifondere agli appellati Parte_1 CP_2
53 e le spese del grado, che liquida in € CP_1 CP_2
11.859,95 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre Iva e Cap nella misura e sulle poste previste per legge;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'PP , ai sensi del co.
1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Bolzano, così deciso il 08.10.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
Il Funzionario Giudiziario
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