Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9120
CASS
Sentenza 30 agosto 1999

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A norma dell'art. 394, n. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ. come motivo di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) non è configurabile l'errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza abbia costituito punto controverso in causa, sul quale la sentenza (della quale è chiesta la revocazione) si sia pronunciata (nella specie, era stata impugnata per cassazione la sentenza pretorile emessa a seguito di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa. La S.C., esaminati l'atto d'opposizione, il verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e l'epigrafe della sentenza pretorile, aveva dichiarato inammissibile uno specifico motivo di ricorso per cassazione, ritenendo che la relativa questione non era stata trattata nella fase di merito e costituiva, quindi, un nuovo motivo di nullità dell'ordinanza amministrativa impugnata. L'ingiunto ha proposto, allora, istanza di revocazione della sentenza di legittimità, sostenendo che, invece, la questione era stata già trattata in sede di merito. La S.C., in base all'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9120
    Data del deposito : 30 agosto 1999

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