Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 394, n. 4, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ. come motivo di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) non è configurabile l'errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza abbia costituito punto controverso in causa, sul quale la sentenza (della quale è chiesta la revocazione) si sia pronunciata (nella specie, era stata impugnata per cassazione la sentenza pretorile emessa a seguito di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa. La S.C., esaminati l'atto d'opposizione, il verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e l'epigrafe della sentenza pretorile, aveva dichiarato inammissibile uno specifico motivo di ricorso per cassazione, ritenendo che la relativa questione non era stata trattata nella fase di merito e costituiva, quindi, un nuovo motivo di nullità dell'ordinanza amministrativa impugnata. L'ingiunto ha proposto, allora, istanza di revocazione della sentenza di legittimità, sostenendo che, invece, la questione era stata già trattata in sede di merito. La S.C., in base all'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9120 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE MA, CAPUTI ALLEVATO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo STUDIO GUARINO, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI MORRONE, VINCENZO MORRONE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato RICUCCI A. M., rappresentata e difesa dall'avvocato FERRARA FEDERICO MARIA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1277/97 di revocazione ex art. 391 bis cpc, della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata l'11/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
TO LO e AT AP LL proposero opposizione avverso numerose ordinanze dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cosenza, concernenti l'irrogazione di sanzioni, per avere immesso senza autorizzazione animali al pascolo in un fondo appartenente al demanio forestale.
Il pretore di Cosenza accolse le opposizioni, rilevando la carenza di prova circa l'appartenenza del terreno al demanio boschivo regionale.
La Regione Calabria propose ricorso per la cassazione della sentenza pretorile, al quale resistettero il LO ed il AP LL con controricorso e ricorso incidentale.
Questa S.C., con la sentenza n. 1277 dell'11 febbraio 1997, accolse il ricorso principale dell'Amministrazione e respinse quello degli ingiunti, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Il LO ed il AP LL propongono ora istanza di revocazione della sentenza del giudice di legittimità. S'è costituita la Regione Calabria con controricorso.
Motivi della decisione
La S.C. ha accolto il ricorso della Regione per il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, rilevando che il pretore non aveva preso in considerazione la documentazione prodotta dall'Ente circa la demanialità dell'area ed, in particolare, non aveva tenuto conto che la contestazione contenuta sia nei verbali di accertamento, sia nelle ordinanze - ingiunzioni riguardava espressamente la violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Cosenza, adottate in conformità al disposto del R.D. n. 3267 del 1923). Quanto al ricorso incidentale dei privati, in esso si lamentava il fatto che pretore non avesse esaminato o avesse respinto alcuni motivi d'opposizione ed, in particolare, tra l'altro: la violazione dell'art. 24 della legge n. 689 del 1981, per essere competente il giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative contestate, in una fattispecie in cui il LO ed il AP LL erano stati più volte sottoposti (per essere poi assolti) a procedimento penale per pascolo abusivo;
l'incompetenza dell'organo amministrativo autore delle ordinanze - ingiunzioni, in violazione dello statuto della Regione Calabria nel quale sono elencati i soli organi regionali a rilevanza esterna.
La S.C., con la sentenza ora impugnata per revocazione, ha respinto il ricorso incidentale, sostenendo, quanto alla pretesa competenza del giudice penale e non di quello civile, che correttamente il primo, dopo aver assolto gli imputati per difetto dell'elemento psicologico, aveva trasmesso gli atti al secondo, competente per l'accertamento delle violazioni amministrative. Quanto alla pretesa incompetenza dell'organo che ha emesso le ordinanze - ingiunzioni (Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste), questa Corte ha rilevato che il relativo motivo d'opposizione non era stato avanzato nell'atto di opposizione, ma soltanto, per la prima volta, all'udienza per la precisazione delle conclusioni;
che, dunque, si trattava di un nuovo thema decidendum, introducente una nuova causa petendi, un nuovo motivo di nullità dell'ordinanza - ingiunzione, non trattato nell'atto di opposizione ne' nel corso dell'istruttoria, sul quale non v'era stata, da parte dell'Amministrazione opposta, espressa accettazione del contraddittorio.
Il LO ed il AP LL propongono ora istanza per la revocazione della sentenza di questa Corte, sostenendo - quanto alla fase rescindente - che sul punto il Collegio "per una mera svista ha ritenuto che solo in sede di precisazione delle conclusioni i ricorrenti avessero dedotto quale motivo di opposizione l'incomptenza dell'autorità emanante le ordinanze - ingiunzioni opposte. Viceversa . . . . negli atti di opposizione di già era stato dedotto, quale specifico motivo di opposizione, l'incompetenza dell'autorità emanantè. Per gli istanti, dunque, il rigetto del loro ricorso incidentale fu frutto di un errore di fatto immediatamente percepibile da una semplice lettura di un atto di causa. Il ricorso è inammissibile.
A norma del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. (richiamato dall'art. 391 bis c.p.c. come motivo di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) l'errore di fatto revocatorio esiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la "cui verita" è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare. È chiaro, dunque, che è inconfigurabile un errore revocatorio nell'ipotesi in cui il fatto di cui è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza abbia costituito punto controverso in causa, sul quale la sentenza si sia pronunciata. Ipotesi, quest'ultima, che nella fattispecie s'è verificata.
Infatti, la Corte, una volta affrontata la questione proposta nell'apposito motivo dai ricorrenti incidentali, ha esaminato sia l'atto di opposizione, sia il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sia l'epigrafe della sentenza pretorile impugnata (questi atti sono esplicitamente enunciati nella sentenza della quale ora è chiesta la revocazione) e ne ha dedotto la totale novità della questione relativa all'incompetenza dell'organo emittente le ordinanze - ingiunzioni, esercitando, così, il proprio potere (insindacabile in sede di revocazione) di interpretazione degli atti processuali. li punto, quindi, risulta non solo controverso, ma anche risolto nel giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità dell'istanza di revocazione.
La soccombenza degli istanti impone la loro condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessive L. 3.035.000, di cui L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999