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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6419 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI AN Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi dell' art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 4.11.2025,
vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), (C.F. ), P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Parte_3 C.F._4
Di Brigida.
APPELLANTI
E
(C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
E
(C.F. ) rappresentata da C.F. Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Antonini. P.IVA_4
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno chiesto:
“2) nel merito in via principale, alla luce dell'espletata CTU del 22/11/2022 del Dott. nel Per_1 giudizio di prime cure, accertata e dichiarata la tardività del deposito della documentazione
(contratto di apertura del c/c n.50379 del 29/04/2004 e gli estratti conto sino al 31/03/2009) prodotta dalla solo in sede di osservazioni critiche alla bozza di CTU, in palese Controparte_4 violazione del termine di decadenza di cui all'art.183 comma 6 n.2 c.p.c. (vecchio rito), disporre per l'effetto l'inutilizzabilità della predetta documentazione ai fini del decidere, con la conseguente inapplicabilità delle ipotesi di calcolo n.1 e n.2 della CTU, poiché prevedono come saldo iniziale quello negativo di € 33.512,71 al 31/03/2009 del suddetto c/c n.50379 e, per l'effetto, dichiarare applicabile al caso di specie l'ipotesi n.3 di cui alla CTU del 22/11/2022 con gli importi ivi indicati;
3) disporre la revoca del D.I.n.635/2020 del Tribunale di Civitavecchia e, in accoglimento dell'opposizione avverso il suddetto D.I.n.635/2020, ritenuta applicabile caso di specie l'ipotesi n.3 di cui al conteggio dell'elaborato peritale del 22/11/2022 del CTU Dott. , condannare la Per_1 opposta al pagamento della somma indicata nella suddetta ipotesi di CP_4 Controparte_1 calcolo n.3 della CTU pari a € 31.015,38, oltre interessi come indicati in CTU e per legge, sino alla data dell'effettivo soddisfo;
4) nel merito in via subordinata, revocare comunque l'opposto D.I.n.635/2020 del Tribunale di
Civitavecchia, per tutte le ragioni, argomentazioni, contestazioni ed eccezioni esposte nel giudizio di prime e nel presente atto, poiché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, per inesistenza del credito ingiunto, oltre che per violazione del combinato disposto degli artt.1175,1375, 1337 c.c.
e violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie e, comunque, dichiararlo nullo, illegittimo ed ingiusto e, comunque, dichiarare che nulla è dovuto alla appellata;
CP_4
5) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio ex D.M.55/2014 ed accessori come per legge, oltre a porre definitivamente a carico della appellata le spese CP_4 di CTU, con diritto al rimborso della quota parte eventualmente pagata nel giudizio di prime cura dagli odierni appellanti”.
La terza intervenuta ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti, proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di
Civitavecchia, avverso il decreto ingiuntivo n. 635/2020, emesso per € 59.157,43 (oltre interessi e spese per la procedura monitoria) nei confronti della Parte_1
nel limite di € 30.000,00 nei confronti dei
[...] Parte_1
garanti e eccependo Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di documentazione comprovante il credito ingiunto, oltre che per la lesione del diritto di difesa, poiché la banca, non allegando tutta la necessaria documentazione, non aveva permesso di effettuare tutti gli accertamenti tecnici volti alla valutazione della esistenza del credito ingiunto così come quantificato da controparte e della correttezza dei tassi di interesse eventualmente applicati.
2. Nel corso del giudizio veniva nominato C.T.U. al fine di verificare l'eventuale superamento della soglia usura e di rideterminare il saldo del conto, verificando l'esistenza di valide pattuizioni in ordine a tassi d'interesse, spese e commissioni applicati nel corso del rapporto.
Il C.T.U. rilevava la presenza in atti del contratto di apertura di credito, ma non del contratto di conto corrente il quale veniva prodotto dal consulente della banca solo nel corso delle operazioni peritali, unitamente agli estratti conto fino alla data del 31.3.2009.
Il C.T.U. formulava quindi delle ipotesi alternative di ricalcolo a seconda della utilizzabilità o meno dei nuovi documenti.
3. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1102/2024, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti in solido al pagamento della somma di € 22.381,17 corrispondente al minor saldo del c/c n. 50379 alla data del 28.10.2015 a debito del correntista, oltre a interessi secondo i criteri di calcolo oggetto della perizia depositata dal C.T.U., tab. sub 1). Compensava le spese di lite e poneva le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in quote eguali.
Il Tribunale attribuiva rilievo a una lettera del 22.5.2013, indirizzata alla banca, con cui la società correntista avrebbe ammesso di avere un debito di € 26.021,93 con riferimento a
“esposizione del conto corrente n. 50379”, tanto da proporre un piano di rientro.
Inoltre il giudice considerava che lo stesso C.T.U. aveva effettuato i suoi calcoli tenendo conto della mancanza di taluni documenti, in quanto le condizioni del contratto originario erano richiamate nella documentazione successiva depositata dalla convenuta e, dunque,
la soluzione di azzeramento del debito non era percorribile.
4. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi. Essi hanno evidenziato la contraddittorietà del ragionamento del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'ipotesi n.1 elaborata dal CTU al caso di specie, basata su documentazione (il contratto di apertura del c/c n.50379 del 29/04/2004 e gli estratti conto sino al 31/03/2009), che il giudice stesso aveva riferito essere stata depositata tardivamente.
Invece il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la documentazione tardivamente depositata e conseguentemente applicare l'ipotesi di ricalcolo del C.T.U. n. 3 che teneva conto della mancanza delle pattuizioni contrattuali e della necessità di applicare il saldo zero in assenza della documentazione contabile relativa alle movimentazioni precedenti al 31.3.2009.
5. La parte appellata è rimasta contumace, mentre è intervenuta in giudizio la
[...]
quale cessionaria del credito già vantato da della quale ha CP_2 Controparte_1
chiesto l'estromissione dal giudizio.
La ha dichiarato che la cessione è avvenuta in data 19.4.2022 nell'ambito di CP_2
un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130 del
30.4. 1999 che include il credito per cui è causa, come da dichiarazione espressa dell'
[...]
prodotta in atti unitamente alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Controparte_1
del 19.4.2022 in cui è stata pubblicata l'operazione di cessione.
La ha replicato deducendo la correttezza della decisione di primo grado, CP_2
tenuto conto proprio del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 3086/2022) secondo cui, in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 189 c.p.c.,
il C.T.U. può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
anche se essi siano diretti a provare i fatti principali e delle eccezioni.
Inoltre la ha ritenuto corretto il rilievo probatorio attribuito dal Tribunale CP_2
alla lettera del 22.5.2013 di riconoscimento di debito da parte della società correntista che, a prescindere dai profili di nullità poi lamentati, costituiva riconoscimento dell'andamento del rapporto e quindi del saldo negativo alla data del 31.3.2009. 6. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di mancata prova della legittimazione della la cui produzione documentale è ammissibile in appello in CP_2
quanto finalizzata a dimostrare la propria legittimazione processuale.
A fronte di tali documenti, ossia la dichiarazione della banca cedente circa l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti, e l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente un link con l'elenco dei crediti ceduti, gli appellanti non hanno specificamente contestato la circostanza dell'avvenuta cessione del credito.
7. Nel merito l'appello è fondato.
La documentazione prodotta dal consulente della banca solo durante le operazioni peritali verteva proprio sui fatti principali posti a fondamento della domanda monitoria.
La lettura delle Sezioni Unite proposta dalla Organa SPV, e nel primo grado dalla banca cedente, non è condivisibile perché attribuisce al C.T.U. contabile un potere incondizionato di acquisizione documentale che invece non trova riscontro nell'art. 198 c.p.c.
Successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione infatti ha ritenuto opportuno precisare che il consenso delle parti è presupposto necessario ai fini dell'acquisizione di documentazione contabile da parte del C.T.U..
In particolare è stato affermato che “In materia di esame contabile, il consulente nominato dal
giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di
contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti,
ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2,
c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e
delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio
discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa
ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.” (Cass.
n. 5370/2023, Rv. 667000 - 01). Nel caso in esame gli opponenti non hanno dato il consenso alla acquisizione di ulteriori documenti e hanno invece eccepito alla prima udienza successiva al deposito della C.T.U.
l'inammissibilità degli stessi.
Pure con riferimento al presunto riconoscimento del debito nella missiva del 22.5.2013, in realtà la società correntista ha meramente premesso di essere debitrice a quella data dell'importo di € 26.021,93.
Si deve quindi ribadire l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la proposta di rientro formulata a scopo transattivo non ha valore di riconoscimento del debito, poiché non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad
substantiam a norma dell'art. 117 T.U.B. (v. da ultima Cass. n. 2855/2022).
Nemmeno può ritenersi, diversamente da quanto afferma la , che la missiva CP_2
quanto meno renderebbe non necessario l'azzeramento contabile del saldo, non essendovi nessun riconoscimento che alla data del 31.3.2009 il saldo effettivo era quello negativo risultante dal saldo banca.
8. In applicazione dei predetti principi, risultando applicabile l'ipotesi di calcolo del
C.T.U. che prende atto della mancata produzione del contratto di conto corrente e della incompletezza degli estratti conto, il saldo del conto risulta positivo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, conformemente a quanto richiesto dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione.
Non vi sono invece i presupposti per l'estromissione della banca cedente, in assenza di un accordo tra le parti.
Le spese di lite, così come le spese di C.T.U., seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia. Non si dispone invece sulla restituzione delle spese di lite, in relazione alle quali nulla è
stato specificamente dedotto nel corso del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna parte appellata e la terza intervenuta in solido al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite che liquida sia per il primo grado che per il presente grado di giudizio in € 7.500,00 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone a carico di parte appellata le spese di C.T.U..
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF MI AN