Art. 17. (Autonomia organizzativa) .
1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge. ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".
1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge. ((11)) ------------------ AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".