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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/09/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5767 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 12.9.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 5767/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Spada per procura posta in allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato e notificato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Tivoli, piazzale Matteotti n° 15,
RICORRENTE - OPPONENTE,
nei confronti di
Controparte_1
– C.F. , in persona del direttore generale dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Bartolomeo per procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in via CP_1
Ruggero Di Lauria n° 28,
RESISTENTE - OPPOSTA,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che, ad istanza dell' , Controparte_1 il Tribunale di Tivoli emetteva l'11.11.2022 decreto n° 1677/2022 (R.G. 4406/2022) con il quale ingiungeva a il pagamento di euro 8.056,33, per canoni di locazione non Parte_1 corrisposti;
che quest'ultimo si opponeva al provvedimento monitorio, di cui chiedeva la revoca, deducendo: la carenza di legittimazione attiva dell' in quanto l'immobile oggetto di locazione, al CP_1 momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era di proprietà dell'Agenzia del Demanio
– Direzione Regionale Lazio, alla quale il bene era stato trasferito dall' e con la quale egli CP_1 aveva stipulato, in data 13.1.2021, un nuovo contratto;
in ogni caso, l'erroneità della somma ingiunta, non avendo l'ingiungente né considerato il deposito cauzionale mai restituito, né i danni da lui subiti per un allagamento, danni che aveva direttamente provveduto a riparare ed ammontanti ad euro 2.789,00;
che l'AT si costituiva in giudizio, contestando i motivi di opposizione – della quale chiedeva il rigetto – e ribadendo la propria posizione.
Con ordinanza del 18.5.2023 – alle cui motivazioni il Tribunale si riporta, aderendovi e facendole proprie – veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Rileva il Tribunale.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
E' infondata. In questa sede, l' sta agendo non per la risoluzione contrattuale, bensì per il recupero di CP_1 canoni di locazione relativi ad un periodo nella quale l'azienda era titolare del contratto e della gestione degli immobili di edilizia pubblica.
A riguardo, con il verbale di riconsegna sottoscritto l'1.7.2020, le parti espressamente stabilivano che “le obbligazioni giuridiche e contrattuali assunte dai conduttori nei confronti dell'AT …, le eventuali richieste di pagamento pendenti … ed ogni azione in ordine al recupero della morosità … così come ogni onere condominiale maturato, insistono in capo all'AT … fino alla data di presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio”, cioè sino alla sopra detta data dell'1.7.2020.
L'interpretazione di questa clausola non è pacifica: da un lato, può essere interpretata nel senso che l' abbia mantenuto la titolarità di ogni azione – eventualmente da esercitarsi anche in futuro CP_1
- per tutte quelle obbligazioni che i conduttori avessero assunto nei suoi confronti sino alla data della riconsegna;
dall'altro, nel senso che la suddetta titolarità e, dunque, la possibilità di agire nei confronti dei conduttori sia da considerarsi cessata alla data della riconsegna.
Il Tribunale ritiene più convincente la prima interpretazione.
Il termine “insistono”, infatti, deve per forza essere temporalmente collocato e riferito ad azioni esercitabili dall'AT anche successivamente alla data di riconsegna, posto che un determinato inadempimento contrattuale da parte di un conduttore avrebbe potuto benissimo venire in essere, ad esempio, il giorno precedente alla riconsegna e non vi è dubbio che in tale caso l'eventuale azione da parte dell'azienda non avrebbe potuto essere esercitata entro il termine stabilito, ipotesi prevista dalla seconda interpretazione della clausola.
Dunque, deve ritenersi che l' sia pienamente legittimata ed abbia la piena titolarità CP_1 dell'interesse al pagamento fatto valere: pertanto, la relativa eccezione sollevata dal deve Pt_1 essere respinta.
Va respinto anche il secondo motivo di opposizione. Innanzitutto, come noto, il deposito cauzionale, data la sua natura, non può essere calcolato in conto canoni;
in secondo luogo, la prova degli asseriti danni subiti non è stata richiesta in modo rigoroso ma generico, non essendo stato specificato quali parti del locale sarebbero state interessate dagli allagamenti, quali siano stati i danneggiamenti subiti, non potendo essere presa in tal senso in alcuna considerazione la perizia di parte, che ha valore di sola allegazione;
da ultimo, quanto all'ammontare del canone, risulta evidente come l'ammontare dello stesso sia stato determinato sulla base della rivalutazione dovuta dal conduttore nel corso degli anni.
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore causa: entro euro 26.000,00; applicazione tariffa minima;
esclusione fase istruttoria, riduzione del 50% per la fase decisoria, non avendo l'AT depositato scritti conclusionali ma solo le note di trattazione scritta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice unico, dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con ricorso Parte_1 ex art. 447 bis cpc in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato e notificato a
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 1677/2022 (R.G. 4406/2022), emesso dal Tribunale di Tivoli;
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nella misura di euro 1.274,50 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.
Tivoli, 12.9.2024
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
all'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 12.9.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di rito lavoro, iscritta al n° 5767/2022 R.G. promossa da:
– C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Vittorio Spada per procura posta in allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato e notificato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Tivoli, piazzale Matteotti n° 15,
RICORRENTE - OPPONENTE,
nei confronti di
Controparte_1
– C.F. , in persona del direttore generale dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Bartolomeo per procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in via CP_1
Ruggero Di Lauria n° 28,
RESISTENTE - OPPOSTA,
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso: che, ad istanza dell' , Controparte_1 il Tribunale di Tivoli emetteva l'11.11.2022 decreto n° 1677/2022 (R.G. 4406/2022) con il quale ingiungeva a il pagamento di euro 8.056,33, per canoni di locazione non Parte_1 corrisposti;
che quest'ultimo si opponeva al provvedimento monitorio, di cui chiedeva la revoca, deducendo: la carenza di legittimazione attiva dell' in quanto l'immobile oggetto di locazione, al CP_1 momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era di proprietà dell'Agenzia del Demanio
– Direzione Regionale Lazio, alla quale il bene era stato trasferito dall' e con la quale egli CP_1 aveva stipulato, in data 13.1.2021, un nuovo contratto;
in ogni caso, l'erroneità della somma ingiunta, non avendo l'ingiungente né considerato il deposito cauzionale mai restituito, né i danni da lui subiti per un allagamento, danni che aveva direttamente provveduto a riparare ed ammontanti ad euro 2.789,00;
che l'AT si costituiva in giudizio, contestando i motivi di opposizione – della quale chiedeva il rigetto – e ribadendo la propria posizione.
Con ordinanza del 18.5.2023 – alle cui motivazioni il Tribunale si riporta, aderendovi e facendole proprie – veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Rileva il Tribunale.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
E' infondata. In questa sede, l' sta agendo non per la risoluzione contrattuale, bensì per il recupero di CP_1 canoni di locazione relativi ad un periodo nella quale l'azienda era titolare del contratto e della gestione degli immobili di edilizia pubblica.
A riguardo, con il verbale di riconsegna sottoscritto l'1.7.2020, le parti espressamente stabilivano che “le obbligazioni giuridiche e contrattuali assunte dai conduttori nei confronti dell'AT …, le eventuali richieste di pagamento pendenti … ed ogni azione in ordine al recupero della morosità … così come ogni onere condominiale maturato, insistono in capo all'AT … fino alla data di presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio”, cioè sino alla sopra detta data dell'1.7.2020.
L'interpretazione di questa clausola non è pacifica: da un lato, può essere interpretata nel senso che l' abbia mantenuto la titolarità di ogni azione – eventualmente da esercitarsi anche in futuro CP_1
- per tutte quelle obbligazioni che i conduttori avessero assunto nei suoi confronti sino alla data della riconsegna;
dall'altro, nel senso che la suddetta titolarità e, dunque, la possibilità di agire nei confronti dei conduttori sia da considerarsi cessata alla data della riconsegna.
Il Tribunale ritiene più convincente la prima interpretazione.
Il termine “insistono”, infatti, deve per forza essere temporalmente collocato e riferito ad azioni esercitabili dall'AT anche successivamente alla data di riconsegna, posto che un determinato inadempimento contrattuale da parte di un conduttore avrebbe potuto benissimo venire in essere, ad esempio, il giorno precedente alla riconsegna e non vi è dubbio che in tale caso l'eventuale azione da parte dell'azienda non avrebbe potuto essere esercitata entro il termine stabilito, ipotesi prevista dalla seconda interpretazione della clausola.
Dunque, deve ritenersi che l' sia pienamente legittimata ed abbia la piena titolarità CP_1 dell'interesse al pagamento fatto valere: pertanto, la relativa eccezione sollevata dal deve Pt_1 essere respinta.
Va respinto anche il secondo motivo di opposizione. Innanzitutto, come noto, il deposito cauzionale, data la sua natura, non può essere calcolato in conto canoni;
in secondo luogo, la prova degli asseriti danni subiti non è stata richiesta in modo rigoroso ma generico, non essendo stato specificato quali parti del locale sarebbero state interessate dagli allagamenti, quali siano stati i danneggiamenti subiti, non potendo essere presa in tal senso in alcuna considerazione la perizia di parte, che ha valore di sola allegazione;
da ultimo, quanto all'ammontare del canone, risulta evidente come l'ammontare dello stesso sia stato determinato sulla base della rivalutazione dovuta dal conduttore nel corso degli anni.
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 (valore causa: entro euro 26.000,00; applicazione tariffa minima;
esclusione fase istruttoria, riduzione del 50% per la fase decisoria, non avendo l'AT depositato scritti conclusionali ma solo le note di trattazione scritta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice unico, dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da con ricorso Parte_1 ex art. 447 bis cpc in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato e notificato a
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) Respinge l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 1677/2022 (R.G. 4406/2022), emesso dal Tribunale di Tivoli;
3) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, nella misura di euro 1.274,50 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta.
Tivoli, 12.9.2024
Il Giudice
dott. Marco Piovano