TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 1019 / 2024
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 04/04/2025
IL GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dal ricorrente, si ritira in camera di CP_1 consiglio. Alle ore 14.17 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2024 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
FELICITA SECHI giusta procura in atti, elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Olbia Via Bazzoni Sircana n. 9,
CONTRO
( ), convenuto contumace CP_2 C.F._1
*****************
OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione, ritualmente notificato, il Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il convenuto indicato in epigrafe.
Asseriva il Condominio ricorrente, con sede in Olbia, via Roma n. 182, di essere proprietario del terreno di pertinenza dello stabile condominiale - utilizzato dai condomini come area di parcheggio delle autovetture - e che da oltre tre anni, nella predetta area di parcheggio risultava abbandonata l'autovettura modello
FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n. WF0BXXWPRB3S65886, targata DE490PP, di proprietà di (c.f.: - nato a [...] il CP_2 C.F._1
19/03/1990 e residente in [...]); affermava altresì che sull'autoveicolo risultava iscritto il provvedimento di fermo amministrativo da parte dell'Agenzia Entrate Riscossioni, come da certificato del PRA allegato;
- Il Condominio asseriva, inoltre, che il nominativo di non CP_2 risultava iscritto nell'anagrafica del Condominio che, anche a seguito di indagini eseguite in occasione delle Assemblee condominiali, era risultato sconosciuto ai singoli condomini;
- lamentava il che il predetto veicolo - oltre al grave pregiudizio CP_1 che arrecava al diritto dei singoli condomini di usufruire del posto auto occupato dall'autovettura - costituiva un pericolo per i mezzi di proprietà presenti nell'area di parcheggio, poiché il mezzo era stato in tutti questi anni spogliato delle sue componenti funzionali ed all'interno dello stesso risultavano presenti i liquidi potenzialmente infiammabili;
- asseriva, dunque, che - secondo quanto disposto dalla normativa in materia - dato il grave stato di inutilizzabilità in cui attualmente si trovava,
l'autovettura costituiva un rifiuto speciale e che il Condominio – nella sua qualità di proprietario del suolo - sarebbe tenuto in solido con il proprietario dell'autovettura allo smaltimento del medesimo;
asseriva, infine, il Condominio che, sebbene ritualmente diffidato, il proprietario non aveva provveduto alla rimozione del veicolo oggetto di causa e concludeva come segue:
- accertare e dichiarare lo stato di abbandono ed inutilizzabilità dell'autoveicolo modello FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n. WF0BXXWPRB3S65886, targata
DE490PP, di proprietà di (c.f.: - nato a CP_2 C.F._1
Sassari il 19/03/1990 e residente in [...]);
- autorizzare il , a provvedere allo smaltimento dell'autovettura Parte_1 ed al disbrigo delle pratiche a ciò necessarie secondo quanto previsto dalla legge in materia, anticipando i costi necessari, sinora preventivati pari ad € 170,00, oltre iva di legge, oltre a quelli ulteriori eventualmente dovuti e, per l'effetto,
- condannare , quale proprietario dell'autoveicolo abbandonato nel CP_2 terreno di proprietà del Condominio ricorrente, al pagamento - in favore di quest'ultimo – della somma di € 170,00, oltre iva di legge, a titolo di spese per lo smaltimento dell'autoveicolo ed a quelle ulteriori e successive occorrende, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con vittoria di spese e competenze come per legge.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con prove documentali ed, infine, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza odierna, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come la materia sia disciplinata dal D.lgs. n. 309 del 2003, che ha lo scopo di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.
La consolidata giurisprudenza in materia, anche sulla base dell'art. 3, comma 2 del predetto provvedimento, al fine di qualificare il veicolo giacente su terreno proprio o altrui "fuori uso", rileva come possa essere considerato tale “non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, ma anche tanto quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quanto quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (v. al riguardo la sentenza della Sez. 3, 13.4.2010 n. 22035, Rv. Per_1
247625; conforme Sez. 3 23.6.2005 n. 33789, Rv. 232480 e Cass. Sez. III Per_2
n. 40747 del 2 ottobre 2013 Pres. . Parte_2 CP_3
Passando all'esame del caso di specie si rileva come il CP_1 ricorrente abbia prodotto copia della visura PRA relativa al veicolo, dalla quale si evince che è di proprietà del resistente e risulta peraltro soggetto a fermo amministrativo, nonché copia diffida inviata ad con relativo CP_2 certificato di residenza, rimasta senza riscontro.
Il ha anche prodotto le fotografie relative al predetto veicolo, CP_1 dalle quali si evince che il medesimo non è più funzionante, in quanto non più munito di ruote e parte del motore, potendo, pertanto, ben considerarsi “fuori uso”. Inoltre, è evidente che lo stesso per le condizioni in cui versa costituisce un pericolo per i Condomini e per chiunque altro possa accedere al cortile impedendo altresì ai Condomini di utilizzare la loro proprietà CP_4 liberamente.
Per i motivi esposti la domanda merita accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla rimozione del veicolo oggetto di causa, di sua esclusiva proprietà; in difetto, si autorizza il alla rimozione del veicolo CP_1 predetto, con condanna del al rimborso delle spese occorrende. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna ( - nato a [...] il [...] CP_2 C.F._1
e residente in [...], alla rimozione dal cortile del Parte_1
dell'autoveicolo di sua proprietà, modello FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n.
[...]
WF0BXXWPRB3S65886, targato DE490PP;
2) in difetto autorizza il a provvedere alla rimozione del suddetto CP_1 veicolo, con tutte le attività connesse, condannando il alla rifusione delle CP_2 spese occorrende;
3) condanna, altresì, alla rifusione in favore del CP_2 Parte_1
, dei compensi e delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre
[...]
15% spese generali, 4% cassa forense e IVA (se dovuta).
Tempio Pausania, 04/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 04/04/2025
IL GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le note di udienza depositate dal ricorrente, si ritira in camera di CP_1 consiglio. Alle ore 14.17 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1019/2024 pendente tra
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. STEFANIA Parte_1 P.IVA_1
FELICITA SECHI giusta procura in atti, elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Olbia Via Bazzoni Sircana n. 9,
CONTRO
( ), convenuto contumace CP_2 C.F._1
*****************
OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione, ritualmente notificato, il Parte_1 evocava in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il convenuto indicato in epigrafe.
Asseriva il Condominio ricorrente, con sede in Olbia, via Roma n. 182, di essere proprietario del terreno di pertinenza dello stabile condominiale - utilizzato dai condomini come area di parcheggio delle autovetture - e che da oltre tre anni, nella predetta area di parcheggio risultava abbandonata l'autovettura modello
FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n. WF0BXXWPRB3S65886, targata DE490PP, di proprietà di (c.f.: - nato a [...] il CP_2 C.F._1
19/03/1990 e residente in [...]); affermava altresì che sull'autoveicolo risultava iscritto il provvedimento di fermo amministrativo da parte dell'Agenzia Entrate Riscossioni, come da certificato del PRA allegato;
- Il Condominio asseriva, inoltre, che il nominativo di non CP_2 risultava iscritto nell'anagrafica del Condominio che, anche a seguito di indagini eseguite in occasione delle Assemblee condominiali, era risultato sconosciuto ai singoli condomini;
- lamentava il che il predetto veicolo - oltre al grave pregiudizio CP_1 che arrecava al diritto dei singoli condomini di usufruire del posto auto occupato dall'autovettura - costituiva un pericolo per i mezzi di proprietà presenti nell'area di parcheggio, poiché il mezzo era stato in tutti questi anni spogliato delle sue componenti funzionali ed all'interno dello stesso risultavano presenti i liquidi potenzialmente infiammabili;
- asseriva, dunque, che - secondo quanto disposto dalla normativa in materia - dato il grave stato di inutilizzabilità in cui attualmente si trovava,
l'autovettura costituiva un rifiuto speciale e che il Condominio – nella sua qualità di proprietario del suolo - sarebbe tenuto in solido con il proprietario dell'autovettura allo smaltimento del medesimo;
asseriva, infine, il Condominio che, sebbene ritualmente diffidato, il proprietario non aveva provveduto alla rimozione del veicolo oggetto di causa e concludeva come segue:
- accertare e dichiarare lo stato di abbandono ed inutilizzabilità dell'autoveicolo modello FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n. WF0BXXWPRB3S65886, targata
DE490PP, di proprietà di (c.f.: - nato a CP_2 C.F._1
Sassari il 19/03/1990 e residente in [...]);
- autorizzare il , a provvedere allo smaltimento dell'autovettura Parte_1 ed al disbrigo delle pratiche a ciò necessarie secondo quanto previsto dalla legge in materia, anticipando i costi necessari, sinora preventivati pari ad € 170,00, oltre iva di legge, oltre a quelli ulteriori eventualmente dovuti e, per l'effetto,
- condannare , quale proprietario dell'autoveicolo abbandonato nel CP_2 terreno di proprietà del Condominio ricorrente, al pagamento - in favore di quest'ultimo – della somma di € 170,00, oltre iva di legge, a titolo di spese per lo smaltimento dell'autoveicolo ed a quelle ulteriori e successive occorrende, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, con vittoria di spese e competenze come per legge.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con prove documentali ed, infine, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza odierna, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva come la materia sia disciplinata dal D.lgs. n. 309 del 2003, che ha lo scopo di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente.
La consolidata giurisprudenza in materia, anche sulla base dell'art. 3, comma 2 del predetto provvedimento, al fine di qualificare il veicolo giacente su terreno proprio o altrui "fuori uso", rileva come possa essere considerato tale “non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, ma anche tanto quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quanto quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata” (v. al riguardo la sentenza della Sez. 3, 13.4.2010 n. 22035, Rv. Per_1
247625; conforme Sez. 3 23.6.2005 n. 33789, Rv. 232480 e Cass. Sez. III Per_2
n. 40747 del 2 ottobre 2013 Pres. . Parte_2 CP_3
Passando all'esame del caso di specie si rileva come il CP_1 ricorrente abbia prodotto copia della visura PRA relativa al veicolo, dalla quale si evince che è di proprietà del resistente e risulta peraltro soggetto a fermo amministrativo, nonché copia diffida inviata ad con relativo CP_2 certificato di residenza, rimasta senza riscontro.
Il ha anche prodotto le fotografie relative al predetto veicolo, CP_1 dalle quali si evince che il medesimo non è più funzionante, in quanto non più munito di ruote e parte del motore, potendo, pertanto, ben considerarsi “fuori uso”. Inoltre, è evidente che lo stesso per le condizioni in cui versa costituisce un pericolo per i Condomini e per chiunque altro possa accedere al cortile impedendo altresì ai Condomini di utilizzare la loro proprietà CP_4 liberamente.
Per i motivi esposti la domanda merita accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla rimozione del veicolo oggetto di causa, di sua esclusiva proprietà; in difetto, si autorizza il alla rimozione del veicolo CP_1 predetto, con condanna del al rimborso delle spese occorrende. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna ( - nato a [...] il [...] CP_2 C.F._1
e residente in [...], alla rimozione dal cortile del Parte_1
dell'autoveicolo di sua proprietà, modello FORD KA SPOTKA 1.6, telaio n.
[...]
WF0BXXWPRB3S65886, targato DE490PP;
2) in difetto autorizza il a provvedere alla rimozione del suddetto CP_1 veicolo, con tutte le attività connesse, condannando il alla rifusione delle CP_2 spese occorrende;
3) condanna, altresì, alla rifusione in favore del CP_2 Parte_1
, dei compensi e delle spese di lite che liquida in complessivi € 800,00, oltre
[...]
15% spese generali, 4% cassa forense e IVA (se dovuta).
Tempio Pausania, 04/04/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona