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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57486 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
in persona Parte_1 Parte_2
dei rispettivi legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliate in Aci Castello (CT), via
Antonello da Messina n. 1, presso lo studio dell'avv. prof. Antonino Longo e dell'avv. Fiorella
Russo che le rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPONENTI
CONTRO
TE
in persona del legale rappresentante in carica,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'avv.
Filippo Sciuto del foro di Roma che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Scofone del foro di Genova, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate rispettivamente il 18.12.2024 ed il 17.12.2024, qui da intendersi riportare e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ed il Parte_1 Parte_2
rispettivamente mandataria e mandante del R.T.I. costituito per l'appalto relativo
[...] ai lavori di realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico In Comune Di Serramazzoni (Mo). Lotto 1 -
Realizzazione Scuola Primaria. Cup D13h19000100005 - Cig 8500050f25 e Lotto 2 - Scuola Secondaria Di Primo Grado. Cig: - Cup: D18E19000010006” hanno proposto P.IVA_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 41702/2023 (n. 41702/2023 r.g.) emesso dal Tribunale di Roma in favore della TE
, chiedendone la revoca per carenza dei presupposti di legge ossia per carenza
[...]
del diritto di regresso della A fondamento TE dell'opposizione le opponenti premettevano in fatto: - di aver partecipato e di essersi aggiudicate la gara per i <Lavori di realizzazione polo scolastico del capoluogo – “stralcio funzionale 1: scuola primaria e opere di urbanizzazione” (CUP D13H19000100005 – CIG 8500050F25) e “stralcio funzionale 2: scuola secondaria di primo grado” ( CUP D18E19000010006 - CIG 8675167E44)”; - di aver stipulato i relativi contratti d'appalto rispettivamente in data 26.8.2021 Rep. n. 4183 e in data 16.09.2021 Rep. n. 4184; - che la conduzione degli appalti era divenuta estremamente difficoltosa e non sostenibile a causa del mancato aggiornamento, già in sede di bando di gara, dei lavori al vigente prezziario, all'imprevista ed eccezionale impennata dei prezzi ed alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi materiali in conseguenza dell'emergenza pandemica e del conflitto russo-ucraino; - che il Direttore dei Lavori, nonostante la formale comunicazione di tali criticità, contestava alle società il “preteso inadempimento contrattuale nei suddetti appalti, contestando, nello specifico e per quanto attinente ad entrambi gli appalti, l'asserito grave ritardo accumulato dalla ditta nell'andamento dei lavori, tanto da rendere non più praticabile l'ultimazione Pt_1 degli stessi”; - che, nonostante la richiesta del RTI di portare a termine i lavori, di procedere a compensazioni per il “caromateriali” e di prorogare la scadenza contrattuale, la Stazione Appaltante ed il RUP avviavano il procedimento di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 D. Lgs. n.
50/2016 al quale seguivano le determinazioni del 5.8.2022 n. 285 (per lo stralcio funzionale 1) e del
26.08.2022 n. 317 (per lo stralcio funzionale 2) che disponevano la risoluzione contrattuale nonostante l'invio da parte delle opponenti “… di controdeduzioni concernenti la pretestuosità ed abusività delle azioni della Stazione Appaltante”, con specifico riferimento alla “… insussistenza del grave ritardo posto a base della risoluzione del contratto, stante l'imputabilità del mancato rispetto delle scadenze esclusivamente al “progressivo ed eccezionale aumento dei prezzi dei materiali”, tale da escluderne la prevedibilità, e dal comportamento tutt'altro che collaborativo posto in essere dalla Stazione Appaltante, che reiteratamente aveva ignorato le richieste dell'affidatario di ricondurre ad equità il rapporto negoziale.”; - di aver tempestivamente reso edotta “… la compagnia assicurativa dei presupposti di fatto e di diritto per mezzo dei quali è possibile constatare l'insussistenza dell'inadempimento lamentato dal garantito, facendo CP_2 puntualmente luce sull'inosservanza dell'obbligo di buonafede nell'esecuzione del contratto posta in essere dalla S. A. e, conseguentemente, l'evidente infondatezza del tentativo di escussione della polizza …” disposto con le determinazioni sopra richiamate;
- che le segnalazioni inviate dalla
Stazione Appaltante all' per l'annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, CP_3 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, venivano archiviate dall'Autorità che accoglieva le deduzioni difensive trasmesse dalla ditta il 22.11.2022; - che nonostante l'archiviazione del Pt_1 procedimento da parte dell' e la proposizione di due ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. avanti il CP_3
Tribunale di Bologna la liquidava la garanzia dello “stralcio funzionale 2 - scuola CP_1 secondaria di primo grado” di cui ne chiedeva la restituzione.
In diritto evidenziava:
a) l'abusività della richiesta di escussione della polizza fideiussoria da parte del
[...]
in quanto fondata sul presupposto di un presunto ed inesistente inadempimento, Parte_3
contestato dalla Stazione Appaltante senza considerare le oggettive difficoltà lamentate dal RTI, riconosciute anche dall' e senza valutare la richiesta formulata dall'appaltatore di CP_3
modifica del contratto ex art. 106 comma 1, lettera c), n. 1) D.Lgs. 50/2016 per ricondurre il contratto ad equità e scongiurare la risoluzione;
b) l'assenza di prova del danno asseritamente subito dalla Stazione Appaltante in conseguenza della risoluzione, nella specie necessaria trattandosi di garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva che, a differenza di quella provvisoria, non opera come penale ma come garanzia in senso stretto azionabile nei limiti del danno effettivamente subito e previa dimostrazione dello stesso;
c) il mancato rifiuto del pagamento da parte dell'assicuratore con conseguente perdita del diritto di regresso nei confronti dell'opponente. La , infatti, alla luce del provvedimento di CP_1 archiviazione dell' e dell'avvio dei ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di CP_3
Bologna da parte del RTI, avrebbe potuto opporre al garantito la “exceptio doli”.
Si costituiva in giudizio la TE
la quale, in via preliminare, chiedeva la concessione della
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva in ogni caso che il Tribunale dichiarasse e condannasse in solido la ed il a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 CP_1
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come previsti in contratto ex D.lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e spese di lite. A sostegno delle proprie difese ripercorreva i fatti e le vicende relative al contratto precisando che l'azione monitoria era stata intrapresa “… a fronte dell'ingiustificato diniego di rimborso, da parte delle due società ingiunte, dell'importo corrisposto dalla Compagnia esponente, in favore del in esecuzione della polizza fideiussoria n. Parte_3 07365/34/48251067 (rilasciata) quale cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice dei
Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla contraente nei confronti del beneficiario in dipendenza del contratto di appalto CP_2 avente ad oggetto i lavori “stralcio funzionale 2: scuola secondaria di primo grado” …”. In diritto deduceva che:
- le clausole contenute nelle condizioni di polizza che regolano i rapporti tra la compagnia ed il beneficiario da un lato e tra la medesima e l'obbligato principale dall'altro, sono proprie di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale il garante è obbligato ad adempiere la prestazione di garanzia a favore del creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e ad ottenere dal debitore principale la restituzione di quanto versato senza possibilità di opporre eccezioni;
- in ordine all'eccepita abusività dell'escussione della polizza da parte della Stazione Appaltante, riteneva irrilevante la mancata escussione della polizza riferita ai lavori dello “stralcio funzionale
1” e, richiamata la determinazione n. 317/2022 del nella quale veniva Parte_3
data ampia risposta alle contestazioni mosse dalle opponenti, ed evidenziava che il provvedimento di archiviazione dell' di natura endoprocedimentale e circoscritto CP_3 esclusivamente alla verifica delle condizioni per l'annotazione nel Casellario Informatico, non poteva ritenersi idoneo a fornire prova dell'adempimento dell'appaltatore e/o della malafede del garantito;
- relativamente alla “exceptio doli” richiamava i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “… in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte
a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”. Evidenziava altresì che il contraente/appaltatore non aveva fornito alcuna “prova liquida ed incontrovertibile” idonea a provare l'esatto adempimento, essendosi limitato a riferire circostanze fattuali inidonee allo scopo, e sottolineava di aver adempiuto al dovere di protezione nei confronti dell'assicurato avendo provveduto allo svincolo della polizza per una somma inferiore a quella originariamente richiesta dal e dettagliatamente indicata nella nota di escussione del 22.3.2023 CP_2
depositata in atti;
- rilevava infine che gli ATP proposti dalle opponenti - dei quali peraltro la Compagnia era venuta a conoscenza solo dopo aver liquidato al beneficiario le somme garantite – non potevano fornire prova della fraudolenta escussione della polizza tanto più che allo stato non risultava ancora avviato alcun giudizio di impugnazione delle determinazioni di risoluzione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva ordinato alla parte opposta di depositare l'atto pubblico con il quale il legale rappresentante della TE
aveva conferito i poteri di rappresentanza in giudizio alla signora firmataria della Persona_1 procura alle liti in favore degli avvocati Scofone e Sciuto, e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del 5.6.2024. In assenza di richieste istruttorie, verificato il deposito del
“conferimento di procura” di cui all'atto notaio del 10.9.2021 rep. 380/198, veniva Per_2 disposto rinvio ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza riservata del
7.3.2025.
Preliminarmente, in punto di diritto, si richiama il consolidato ed uniforme indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “… l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, premesso che non vi è contestazione sulla vigenza della polizza n. 00732/34/48251067
e tenuto conto delle contestazioni mosse dalle opponenti, è d'obbligo procedere all'esame delle condizioni contrattuali e della documentazione versata in atti dalle parti da cui si ricava che: - la polizza per cui è causa è stata rilasciata dalla in TE
favore del di quale cauzione definitiva per il contratto di appalto relativo ai CP_2 Parte_3 lavori di realizzazione della scuola secondaria di primo grado di cui allo “stralcio funzionale 2”. Il contratto, infatti, corrisponde allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 19.1.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regolamento con cui sono stati adottati gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) riferito appunto alla “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”;
- come espressamente riportato nelle “CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA
STAZIONE APPALTANTE E GARANTE” ed in particolare nell'art.
1 - Oggetto della Garanzia, la si è impegnata “… in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice … nei confronti CP_1 della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica …”;
- nell'art. 4 delle medesime condizioni vengono chiaramente riportate le disposizioni previste all'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in virtù del quale: “La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”;
- nella sezione riservata invece alle “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA
GARANTE E CONTRAENTE” all'art. 14 è previsto che “Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al
Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso. Il Contraente si riconosce sin
d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il
Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del
Garante.”.
Ciò premesso, ai fini del riconoscimento dell'autonomia della garanzia, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di legittimità risulta decisivo l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la quale vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass.
SS.UU. n. 3947/2010). Il contratto autonomo di garanzia è infatti privo del rapporto di sussidiarietà con l'obbligazione garantita, proprio della fideiussione disciplinata dal codice civile, per cui il tratto peculiare di tale fattispecie negoziale è di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941
c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie. In mancanza dell'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale garantita, non è dunque ravvisabile l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione, la cui validità, ai sensi dell'art. 1939 c.c., è condizionata dalla validità dell'obbligazione principale.
In applicazione degli esposti principi di diritto, non residua alcun dubbio sul carattere autonomo della garanzia per cui è causa - peraltro riconosciuto dalle stesse società opponenti - rilasciata ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 in conformità allo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del
19.1.2018. In tal senso depone infatti:
a) l'art. 14 delle condizioni che regolano i rapporti tra garante e beneficiario che ha recepito l'espressa rinuncia all'escussione preventiva del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957 II comma c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 in materia di appalti pubblici (che prevede l'obbligo per i soggetti che stipulano contratti con la pubblica amministrazione di costituire a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore) ed in particolare dal comma 4 dello stesso articolo;
b) l'espressa previsione nella garanzia che la stessa è stata rilasciata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016.
Ne consegue, tenuto conto della natura di appalto pubblico del contratto stipulato tra la beneficiaria della polizza e l'obbligata principale, che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia per il quale l'opposta ha inteso derogare al principio dell'accessorietà ed al regime delle eccezioni consentite al fideiussore ai sensi dell'art. art. 1945 c.c., essendosi obbligata ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del beneficiario, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del rapporto principale.
Legittimamente, pertanto, in seguito alla richiesta scritta avanzata dal con Parte_3
PEC del 22.3.2023 (cfr. all. 2 fascicolo monitorio) la , conformemente alle indicazioni di CP_1 cui alle condizioni generali di polizza, ha adempiuto all'obbligo di pagare l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni.
Né, al riguardo, può ritenersi fondato il motivo di opposizione con il quale le società opponenti invocano la c.d. “exceptio doli generalis” a cui soggiace il contratto autonomo di garanzia nonostante l'improponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto principale. Al riguardo vale evidenziare che l'exceptio doli generalis è ravvisabile soltanto nel caso in cui la richiesta di pagamento del creditore risulti prima facie abusiva o fraudolenta ovverossia quando il giudice sia in grado di conoscere con assoluta evidenza la malafede di quest'ultimo. Dall'esame degli atti e dei documenti allegati non si evince alcuna malafede o comportamento fraudolento considerato che le obiezioni mosse dalle società opponenti alla stazione appaltante, peraltro riferite a semplici fatti, sono state da quest'ultima puntualmente riscontrate nella determinazione n. 317/2022 dove il
Dirigente, dopo aver precisato che la nota a firma degli avvocati Umberto Ilardo e Gerlando Russo non poteva ritenersi “controdeduzione” alla contestazione di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016 in quanto riferita ai “… lavori dello stralcio n. 1, le cui lavorazioni sono differenti dallo stralcio n. 2” per cui è causa, sottolineava le ragioni poste a fondamento della risoluzione contrattuale evidenziando che “… - a fronte di ordini di servizio, che già evidenziavano una condizione di gravissimo ritardo (cfr. ordine di servizio n.1 del 24/11/2021) , l'impresa replicava eccependo che l'eccezionale fenomeno inflattivo in corso sta rendendo la commessa insostenibile dal punto di vista economico e chiedeva la sospensione (totale o parziale) dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, stante l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali da costruzione, e tale da integrare gravi ragioni di ordine tecnico idonee a compromettere la realizzazione a regola d'arte dei lavori;
e, per l'effetto, disporre, una volta cessate le relative cause, la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente, nonché di procedere all'approvazione di apposita perizia di variante, ai sensi dell'articolo 106, comma l, lettera c), per la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili, al fine di predisporre tutte le misure idonee e accertare i costi per far fronte alla situazione in atto;
- che Il DL rigettava la richiesta di cui sopra in quanto le motivazioni addotte non rientrano tra le casistiche dell'art
106 e 107 del DL n. 50 del 18 Aprile 2016; -che come accertato in più sopralluoghi e nonostante
l'ordine di servizio del DL n. 2 [ cfr doc. 7 maggio 2022] i lavori non sono mai ripresi completamente. IL DL procedeva a contestare il ritardo all'impresa intimando la trasmissione del programma dei lavori aggiornato, sollecitando il rispetto dei tempi contrattuali mediante l'uso di maggiori maestranze per accelerare i ritmi lavorativi per recuperare il ritardo accumulato;
-che nella nota di precisazione del 14/06/2022 port. 9044 del DL - che si condivide pienamente –lo stesso evidenzia che l'impresa non è riuscita a giustificare in alcun modo, con la documentazione (preventivi) fornita la reale difficoltà nel reperimento delle materie prime. Tale problematica che effettivamente sussiste ed è ormai fatto notorio, ma nel caso in specie, non precludeva la sospensione (non autorizzata) di tutte le attività di cantiere. L'impresa effettivamente non ha dimostrato con ordinativi già trasmessi ai fornitori di essere in grado di riprendere l'esecuzione dei lavori e di disporre quanto meno dei materiali necessari;
-che nel caso in esame non è applicabile
l'articolo 29 comma 1 lettera a) DL n.4/2022 poiché alla data di entrata in vigore di tale DL
l'appalto era già stato aggiudicato e le opere erano in corso di esecuzione;
inoltre, non è nemmeno plausibile l'applicazione dell'art.29 comma 1 lettera b) non avendo l'impresa consegnato al DL idonea documentazione dalla quale sia possibile evincere che il materiale ordinato non era reperibile sul mercato (rectius: non è stata consegnata documentazione che rammostri l'avvenuto ordinativo di materie prime) trattandosi proprio di quelle materie prime per le quali si sono rilevate difficoltà oggettive nel reperirle nel mercato oltre alle materie per le quali si sono registrati forti aumenti di prezzo. Infatti, il DL nella comunicazione del 14/6/2022 prot. 9044 specifica nel dettaglio l'oggettiva impossibilità di ritenere “ordinativi/commesse” la documentazione presentata dall'impresa per giustificare il ritardo nella esecuzione delle opere appaltate;
-che l'impresa non esibiva gli ordinativi già trasmessi ai fornitori sulla base dei quali fosse possibile evincere la indisponibilità dei materiali commissionati entro i tempi contrattualmente prestabiliti nel programma lavori (incluse le proroghe legittimamente concesse);
-che in modo ingiustificato dal mese di giugno l'appaltatore ha abbandonato completamente in maniera unilaterale il cantiere;
…”.
Del pari alcuna rilevanza può assumere la decisione assunta dall' a conclusione degli affari CP_3
n. 3558/2022 e n. 3684/2022 nella quale l'Autorità, senza entrare nel merito della vicenda, premesso che “… nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, …” si è limitata a disporre l'archiviazione della segnalazione non ritenendo che la stessa integrasse “un illecito professionale rilevante ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016”. Ininfluente appare infine anche l'avvio da parte della e del dei Parte_1 Parte_2
procedimenti ex artt. 696 bis c.p.c., di cui peraltro la compagnia assicurativa è venuta a conoscenza solo successivamente alla liquidazione dell'indennizzo in favore del beneficiario, dei quali in ogni caso, in mancanza di allegazione, non si conoscono neanche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a cui viene fatto generico riferimento nell'atto di citazione del 17.12.2024 depositato dalle opponenti contestualmente alla memoria conclusionale. Pertanto, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sulla natura giuridica della garanzia oggetto di giudizio e sull'assenza di prova in merito a comportamenti fraudolenti o in malafede del beneficiario e dell'opposta, i motivi di opposizione appena esaminati sono infondati e devono essere rigettati.
Relativamente al quantum vale richiamare il principio secondo il quale “… la cauzione in numerario o in titoli di Stato, che l'appaltatore è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, [...] e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione [...]. Pertanto, ove alla prestazione della cauzione faccia seguito l'inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati. A tal fine, non può considerarsi sufficiente la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, la Amministrazione abbia dovuto procedere alla rescissione del contratto non risultando tale provvedimento di per sé idoneo a dar luogo ad un danno risarcibile: per la configurabilità di tale pregiudizio è invece necessaria l'allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto d'appalto e per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché dell'eventuale ulteriore danno derivante dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione è a carico della committente” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 2014, n. 21205)”. Nella fattispecie, alla luce della documentazione versata in atti dalla , appare TE giustificata la somma di € 41.870,00 di cui alla determinazione n. 17 del 12.1.2023 (cfr all. 8 memoria 171 ter n. 2 c.p.c. opposta) con la quale il competente Controparte_4
allo scopo di fronteggiare l'indisponibilità di aule in conseguenza della risoluzione
[...]
del contratto di appalto intercorso con il RTI costituito dalla e dal Parte_1 [...]
ha affidato a terzi la “fornitura a noleggio di moduli prefabbricati destinati Parte_2
ad ospitare temporaneamente parte della scuola secondaria di primo grado per il periodo dal
1/01/2023 al 31/12/2023”, impegnando la relativa somma sull'apposito capitolo del bilancio comunale. Alcuna prova è invece ricavabile dalla documentazione in atti in merito all'ulteriore somma di € 23.756,37 richiesta dal quali maggiori costi per l'indizione di Parte_3 una nuova gara per i quali nella nota viene addirittura specificato “di cui si avrà maggiore contezza una volta che i lavori medesimi verranno riattivati”.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato con riconoscimento alla della minor somma di € 41.870,00 oltre interessi TE
come richiesti.
Atteso il parzialmente accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di 1/3 e liquidate in dispositivo per i restanti 2/3 come da DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 per le fasi effettivamente svolte e tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio
(decisum) e dell'attività complessivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15880/2023 (ricorso n. 41702/2023 r.g.) emesso dal Tribunale di Roma in data 23.10.2023;
- accerta e dichiara che la ed il Parte_1 Parte_2
sono tenute a versare alla Parte_4
, in solido tra loro, la somma di € 41.870,00 oltre interessi
[...]
ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
- condanna la ed il a versare alla Parte_1 Parte_2
Parte_4
, in solido tra loro, la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese di lite, oltre
[...]
spese generali ed accessori di legge.
Roma, 29.4.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57486 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
in persona Parte_1 Parte_2
dei rispettivi legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliate in Aci Castello (CT), via
Antonello da Messina n. 1, presso lo studio dell'avv. prof. Antonino Longo e dell'avv. Fiorella
Russo che le rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPONENTI
CONTRO
TE
in persona del legale rappresentante in carica,
[...] elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'avv.
Filippo Sciuto del foro di Roma che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Scofone del foro di Genova, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate rispettivamente il 18.12.2024 ed il 17.12.2024, qui da intendersi riportare e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ed il Parte_1 Parte_2
rispettivamente mandataria e mandante del R.T.I. costituito per l'appalto relativo
[...] ai lavori di realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico In Comune Di Serramazzoni (Mo). Lotto 1 -
Realizzazione Scuola Primaria. Cup D13h19000100005 - Cig 8500050f25 e Lotto 2 - Scuola Secondaria Di Primo Grado. Cig: - Cup: D18E19000010006” hanno proposto P.IVA_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 41702/2023 (n. 41702/2023 r.g.) emesso dal Tribunale di Roma in favore della TE
, chiedendone la revoca per carenza dei presupposti di legge ossia per carenza
[...]
del diritto di regresso della A fondamento TE dell'opposizione le opponenti premettevano in fatto: - di aver partecipato e di essersi aggiudicate la gara per i <Lavori di realizzazione polo scolastico del capoluogo – “stralcio funzionale 1: scuola primaria e opere di urbanizzazione” (CUP D13H19000100005 – CIG 8500050F25) e “stralcio funzionale 2: scuola secondaria di primo grado” ( CUP D18E19000010006 - CIG 8675167E44)”; - di aver stipulato i relativi contratti d'appalto rispettivamente in data 26.8.2021 Rep. n. 4183 e in data 16.09.2021 Rep. n. 4184; - che la conduzione degli appalti era divenuta estremamente difficoltosa e non sostenibile a causa del mancato aggiornamento, già in sede di bando di gara, dei lavori al vigente prezziario, all'imprevista ed eccezionale impennata dei prezzi ed alle difficoltà di approvvigionamento degli stessi materiali in conseguenza dell'emergenza pandemica e del conflitto russo-ucraino; - che il Direttore dei Lavori, nonostante la formale comunicazione di tali criticità, contestava alle società il “preteso inadempimento contrattuale nei suddetti appalti, contestando, nello specifico e per quanto attinente ad entrambi gli appalti, l'asserito grave ritardo accumulato dalla ditta nell'andamento dei lavori, tanto da rendere non più praticabile l'ultimazione Pt_1 degli stessi”; - che, nonostante la richiesta del RTI di portare a termine i lavori, di procedere a compensazioni per il “caromateriali” e di prorogare la scadenza contrattuale, la Stazione Appaltante ed il RUP avviavano il procedimento di risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 D. Lgs. n.
50/2016 al quale seguivano le determinazioni del 5.8.2022 n. 285 (per lo stralcio funzionale 1) e del
26.08.2022 n. 317 (per lo stralcio funzionale 2) che disponevano la risoluzione contrattuale nonostante l'invio da parte delle opponenti “… di controdeduzioni concernenti la pretestuosità ed abusività delle azioni della Stazione Appaltante”, con specifico riferimento alla “… insussistenza del grave ritardo posto a base della risoluzione del contratto, stante l'imputabilità del mancato rispetto delle scadenze esclusivamente al “progressivo ed eccezionale aumento dei prezzi dei materiali”, tale da escluderne la prevedibilità, e dal comportamento tutt'altro che collaborativo posto in essere dalla Stazione Appaltante, che reiteratamente aveva ignorato le richieste dell'affidatario di ricondurre ad equità il rapporto negoziale.”; - di aver tempestivamente reso edotta “… la compagnia assicurativa dei presupposti di fatto e di diritto per mezzo dei quali è possibile constatare l'insussistenza dell'inadempimento lamentato dal garantito, facendo CP_2 puntualmente luce sull'inosservanza dell'obbligo di buonafede nell'esecuzione del contratto posta in essere dalla S. A. e, conseguentemente, l'evidente infondatezza del tentativo di escussione della polizza …” disposto con le determinazioni sopra richiamate;
- che le segnalazioni inviate dalla
Stazione Appaltante all' per l'annotazione nel Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, CP_3 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, venivano archiviate dall'Autorità che accoglieva le deduzioni difensive trasmesse dalla ditta il 22.11.2022; - che nonostante l'archiviazione del Pt_1 procedimento da parte dell' e la proposizione di due ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. avanti il CP_3
Tribunale di Bologna la liquidava la garanzia dello “stralcio funzionale 2 - scuola CP_1 secondaria di primo grado” di cui ne chiedeva la restituzione.
In diritto evidenziava:
a) l'abusività della richiesta di escussione della polizza fideiussoria da parte del
[...]
in quanto fondata sul presupposto di un presunto ed inesistente inadempimento, Parte_3
contestato dalla Stazione Appaltante senza considerare le oggettive difficoltà lamentate dal RTI, riconosciute anche dall' e senza valutare la richiesta formulata dall'appaltatore di CP_3
modifica del contratto ex art. 106 comma 1, lettera c), n. 1) D.Lgs. 50/2016 per ricondurre il contratto ad equità e scongiurare la risoluzione;
b) l'assenza di prova del danno asseritamente subito dalla Stazione Appaltante in conseguenza della risoluzione, nella specie necessaria trattandosi di garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva che, a differenza di quella provvisoria, non opera come penale ma come garanzia in senso stretto azionabile nei limiti del danno effettivamente subito e previa dimostrazione dello stesso;
c) il mancato rifiuto del pagamento da parte dell'assicuratore con conseguente perdita del diritto di regresso nei confronti dell'opponente. La , infatti, alla luce del provvedimento di CP_1 archiviazione dell' e dell'avvio dei ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di CP_3
Bologna da parte del RTI, avrebbe potuto opporre al garantito la “exceptio doli”.
Si costituiva in giudizio la TE
la quale, in via preliminare, chiedeva la concessione della
[...]
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva in ogni caso che il Tribunale dichiarasse e condannasse in solido la ed il a rimborsare alla Parte_1 Parte_2 CP_1
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come previsti in contratto ex D.lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e spese di lite. A sostegno delle proprie difese ripercorreva i fatti e le vicende relative al contratto precisando che l'azione monitoria era stata intrapresa “… a fronte dell'ingiustificato diniego di rimborso, da parte delle due società ingiunte, dell'importo corrisposto dalla Compagnia esponente, in favore del in esecuzione della polizza fideiussoria n. Parte_3 07365/34/48251067 (rilasciata) quale cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice dei
Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016) a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla contraente nei confronti del beneficiario in dipendenza del contratto di appalto CP_2 avente ad oggetto i lavori “stralcio funzionale 2: scuola secondaria di primo grado” …”. In diritto deduceva che:
- le clausole contenute nelle condizioni di polizza che regolano i rapporti tra la compagnia ed il beneficiario da un lato e tra la medesima e l'obbligato principale dall'altro, sono proprie di un contratto autonomo di garanzia in virtù del quale il garante è obbligato ad adempiere la prestazione di garanzia a favore del creditore beneficiario a prima e semplice richiesta e ad ottenere dal debitore principale la restituzione di quanto versato senza possibilità di opporre eccezioni;
- in ordine all'eccepita abusività dell'escussione della polizza da parte della Stazione Appaltante, riteneva irrilevante la mancata escussione della polizza riferita ai lavori dello “stralcio funzionale
1” e, richiamata la determinazione n. 317/2022 del nella quale veniva Parte_3
data ampia risposta alle contestazioni mosse dalle opponenti, ed evidenziava che il provvedimento di archiviazione dell' di natura endoprocedimentale e circoscritto CP_3 esclusivamente alla verifica delle condizioni per l'annotazione nel Casellario Informatico, non poteva ritenersi idoneo a fornire prova dell'adempimento dell'appaltatore e/o della malafede del garantito;
- relativamente alla “exceptio doli” richiamava i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, “… in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte
a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”. Evidenziava altresì che il contraente/appaltatore non aveva fornito alcuna “prova liquida ed incontrovertibile” idonea a provare l'esatto adempimento, essendosi limitato a riferire circostanze fattuali inidonee allo scopo, e sottolineava di aver adempiuto al dovere di protezione nei confronti dell'assicurato avendo provveduto allo svincolo della polizza per una somma inferiore a quella originariamente richiesta dal e dettagliatamente indicata nella nota di escussione del 22.3.2023 CP_2
depositata in atti;
- rilevava infine che gli ATP proposti dalle opponenti - dei quali peraltro la Compagnia era venuta a conoscenza solo dopo aver liquidato al beneficiario le somme garantite – non potevano fornire prova della fraudolenta escussione della polizza tanto più che allo stato non risultava ancora avviato alcun giudizio di impugnazione delle determinazioni di risoluzione.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva ordinato alla parte opposta di depositare l'atto pubblico con il quale il legale rappresentante della TE
aveva conferito i poteri di rappresentanza in giudizio alla signora firmataria della Persona_1 procura alle liti in favore degli avvocati Scofone e Sciuto, e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti del 5.6.2024. In assenza di richieste istruttorie, verificato il deposito del
“conferimento di procura” di cui all'atto notaio del 10.9.2021 rep. 380/198, veniva Per_2 disposto rinvio ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.2.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza riservata del
7.3.2025.
Preliminarmente, in punto di diritto, si richiama il consolidato ed uniforme indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “… l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n.
3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n.
1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, premesso che non vi è contestazione sulla vigenza della polizza n. 00732/34/48251067
e tenuto conto delle contestazioni mosse dalle opponenti, è d'obbligo procedere all'esame delle condizioni contrattuali e della documentazione versata in atti dalle parti da cui si ricava che: - la polizza per cui è causa è stata rilasciata dalla in TE
favore del di quale cauzione definitiva per il contratto di appalto relativo ai CP_2 Parte_3 lavori di realizzazione della scuola secondaria di primo grado di cui allo “stralcio funzionale 2”. Il contratto, infatti, corrisponde allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 19.1.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regolamento con cui sono stati adottati gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) riferito appunto alla “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”;
- come espressamente riportato nelle “CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA
STAZIONE APPALTANTE E GARANTE” ed in particolare nell'art.
1 - Oggetto della Garanzia, la si è impegnata “… in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice … nei confronti CP_1 della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica …”;
- nell'art. 4 delle medesime condizioni vengono chiaramente riportate le disposizioni previste all'art. 103 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in virtù del quale: “La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”;
- nella sezione riservata invece alle “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA
GARANTE E CONTRAENTE” all'art. 14 è previsto che “Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al
Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso. Il Contraente si riconosce sin
d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. Il
Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del
Garante.”.
Ciò premesso, ai fini del riconoscimento dell'autonomia della garanzia, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di legittimità risulta decisivo l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, la quale vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass.
SS.UU. n. 3947/2010). Il contratto autonomo di garanzia è infatti privo del rapporto di sussidiarietà con l'obbligazione garantita, proprio della fideiussione disciplinata dal codice civile, per cui il tratto peculiare di tale fattispecie negoziale è di porre il creditore al riparo dalle eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dagli artt. 1945 e 1941
c.c., con l'effetto di svincolare (in tutto o in parte) la garanzia dalle vicende del rapporto principale e di precludere la proponibilità delle eccezioni fideiussorie. In mancanza dell'intima dipendenza dell'obbligazione di garanzia dall'obbligazione principale garantita, non è dunque ravvisabile l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione, la cui validità, ai sensi dell'art. 1939 c.c., è condizionata dalla validità dell'obbligazione principale.
In applicazione degli esposti principi di diritto, non residua alcun dubbio sul carattere autonomo della garanzia per cui è causa - peraltro riconosciuto dalle stesse società opponenti - rilasciata ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 in conformità allo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del
19.1.2018. In tal senso depone infatti:
a) l'art. 14 delle condizioni che regolano i rapporti tra garante e beneficiario che ha recepito l'espressa rinuncia all'escussione preventiva del debitore principale ed all'eccezione di cui all'articolo 1957 II comma c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 in materia di appalti pubblici (che prevede l'obbligo per i soggetti che stipulano contratti con la pubblica amministrazione di costituire a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore) ed in particolare dal comma 4 dello stesso articolo;
b) l'espressa previsione nella garanzia che la stessa è stata rilasciata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016.
Ne consegue, tenuto conto della natura di appalto pubblico del contratto stipulato tra la beneficiaria della polizza e l'obbligata principale, che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia per il quale l'opposta ha inteso derogare al principio dell'accessorietà ed al regime delle eccezioni consentite al fideiussore ai sensi dell'art. art. 1945 c.c., essendosi obbligata ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del beneficiario, senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del rapporto principale.
Legittimamente, pertanto, in seguito alla richiesta scritta avanzata dal con Parte_3
PEC del 22.3.2023 (cfr. all. 2 fascicolo monitorio) la , conformemente alle indicazioni di CP_1 cui alle condizioni generali di polizza, ha adempiuto all'obbligo di pagare l'importo dovuto entro il termine di 15 giorni.
Né, al riguardo, può ritenersi fondato il motivo di opposizione con il quale le società opponenti invocano la c.d. “exceptio doli generalis” a cui soggiace il contratto autonomo di garanzia nonostante l'improponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto principale. Al riguardo vale evidenziare che l'exceptio doli generalis è ravvisabile soltanto nel caso in cui la richiesta di pagamento del creditore risulti prima facie abusiva o fraudolenta ovverossia quando il giudice sia in grado di conoscere con assoluta evidenza la malafede di quest'ultimo. Dall'esame degli atti e dei documenti allegati non si evince alcuna malafede o comportamento fraudolento considerato che le obiezioni mosse dalle società opponenti alla stazione appaltante, peraltro riferite a semplici fatti, sono state da quest'ultima puntualmente riscontrate nella determinazione n. 317/2022 dove il
Dirigente, dopo aver precisato che la nota a firma degli avvocati Umberto Ilardo e Gerlando Russo non poteva ritenersi “controdeduzione” alla contestazione di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs.
n.50/2016 in quanto riferita ai “… lavori dello stralcio n. 1, le cui lavorazioni sono differenti dallo stralcio n. 2” per cui è causa, sottolineava le ragioni poste a fondamento della risoluzione contrattuale evidenziando che “… - a fronte di ordini di servizio, che già evidenziavano una condizione di gravissimo ritardo (cfr. ordine di servizio n.1 del 24/11/2021) , l'impresa replicava eccependo che l'eccezionale fenomeno inflattivo in corso sta rendendo la commessa insostenibile dal punto di vista economico e chiedeva la sospensione (totale o parziale) dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, stante l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali da costruzione, e tale da integrare gravi ragioni di ordine tecnico idonee a compromettere la realizzazione a regola d'arte dei lavori;
e, per l'effetto, disporre, una volta cessate le relative cause, la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente, nonché di procedere all'approvazione di apposita perizia di variante, ai sensi dell'articolo 106, comma l, lettera c), per la sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili, al fine di predisporre tutte le misure idonee e accertare i costi per far fronte alla situazione in atto;
- che Il DL rigettava la richiesta di cui sopra in quanto le motivazioni addotte non rientrano tra le casistiche dell'art
106 e 107 del DL n. 50 del 18 Aprile 2016; -che come accertato in più sopralluoghi e nonostante
l'ordine di servizio del DL n. 2 [ cfr doc. 7 maggio 2022] i lavori non sono mai ripresi completamente. IL DL procedeva a contestare il ritardo all'impresa intimando la trasmissione del programma dei lavori aggiornato, sollecitando il rispetto dei tempi contrattuali mediante l'uso di maggiori maestranze per accelerare i ritmi lavorativi per recuperare il ritardo accumulato;
-che nella nota di precisazione del 14/06/2022 port. 9044 del DL - che si condivide pienamente –lo stesso evidenzia che l'impresa non è riuscita a giustificare in alcun modo, con la documentazione (preventivi) fornita la reale difficoltà nel reperimento delle materie prime. Tale problematica che effettivamente sussiste ed è ormai fatto notorio, ma nel caso in specie, non precludeva la sospensione (non autorizzata) di tutte le attività di cantiere. L'impresa effettivamente non ha dimostrato con ordinativi già trasmessi ai fornitori di essere in grado di riprendere l'esecuzione dei lavori e di disporre quanto meno dei materiali necessari;
-che nel caso in esame non è applicabile
l'articolo 29 comma 1 lettera a) DL n.4/2022 poiché alla data di entrata in vigore di tale DL
l'appalto era già stato aggiudicato e le opere erano in corso di esecuzione;
inoltre, non è nemmeno plausibile l'applicazione dell'art.29 comma 1 lettera b) non avendo l'impresa consegnato al DL idonea documentazione dalla quale sia possibile evincere che il materiale ordinato non era reperibile sul mercato (rectius: non è stata consegnata documentazione che rammostri l'avvenuto ordinativo di materie prime) trattandosi proprio di quelle materie prime per le quali si sono rilevate difficoltà oggettive nel reperirle nel mercato oltre alle materie per le quali si sono registrati forti aumenti di prezzo. Infatti, il DL nella comunicazione del 14/6/2022 prot. 9044 specifica nel dettaglio l'oggettiva impossibilità di ritenere “ordinativi/commesse” la documentazione presentata dall'impresa per giustificare il ritardo nella esecuzione delle opere appaltate;
-che l'impresa non esibiva gli ordinativi già trasmessi ai fornitori sulla base dei quali fosse possibile evincere la indisponibilità dei materiali commissionati entro i tempi contrattualmente prestabiliti nel programma lavori (incluse le proroghe legittimamente concesse);
-che in modo ingiustificato dal mese di giugno l'appaltatore ha abbandonato completamente in maniera unilaterale il cantiere;
…”.
Del pari alcuna rilevanza può assumere la decisione assunta dall' a conclusione degli affari CP_3
n. 3558/2022 e n. 3684/2022 nella quale l'Autorità, senza entrare nel merito della vicenda, premesso che “… nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, …” si è limitata a disporre l'archiviazione della segnalazione non ritenendo che la stessa integrasse “un illecito professionale rilevante ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016”. Ininfluente appare infine anche l'avvio da parte della e del dei Parte_1 Parte_2
procedimenti ex artt. 696 bis c.p.c., di cui peraltro la compagnia assicurativa è venuta a conoscenza solo successivamente alla liquidazione dell'indennizzo in favore del beneficiario, dei quali in ogni caso, in mancanza di allegazione, non si conoscono neanche le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a cui viene fatto generico riferimento nell'atto di citazione del 17.12.2024 depositato dalle opponenti contestualmente alla memoria conclusionale. Pertanto, alla luce delle considerazioni in fatto ed in diritto sulla natura giuridica della garanzia oggetto di giudizio e sull'assenza di prova in merito a comportamenti fraudolenti o in malafede del beneficiario e dell'opposta, i motivi di opposizione appena esaminati sono infondati e devono essere rigettati.
Relativamente al quantum vale richiamare il principio secondo il quale “… la cauzione in numerario o in titoli di Stato, che l'appaltatore è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto, [...] e che può essere sostituita anche da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa fideiussoria, non ha funzione satisfattoria, ma natura di garanzia reale generica, finalizzata ad assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente a favore dell'Amministrazione [...]. Pertanto, ove alla prestazione della cauzione faccia seguito l'inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati. A tal fine, non può considerarsi sufficiente la circostanza che, per effetto del ritardo nella realizzazione dell'opera o del comportamento negligente dell'appaltatore, la Amministrazione abbia dovuto procedere alla rescissione del contratto non risultando tale provvedimento di per sé idoneo a dar luogo ad un danno risarcibile: per la configurabilità di tale pregiudizio è invece necessaria l'allegazione e la prova dei maggiori oneri sopportati per la stipulazione di un nuovo contratto d'appalto e per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, nonché dell'eventuale ulteriore danno derivante dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto per la sua ultimazione, la cui dimostrazione è a carico della committente” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 8 ottobre 2014, n. 21205)”. Nella fattispecie, alla luce della documentazione versata in atti dalla , appare TE giustificata la somma di € 41.870,00 di cui alla determinazione n. 17 del 12.1.2023 (cfr all. 8 memoria 171 ter n. 2 c.p.c. opposta) con la quale il competente Controparte_4
allo scopo di fronteggiare l'indisponibilità di aule in conseguenza della risoluzione
[...]
del contratto di appalto intercorso con il RTI costituito dalla e dal Parte_1 [...]
ha affidato a terzi la “fornitura a noleggio di moduli prefabbricati destinati Parte_2
ad ospitare temporaneamente parte della scuola secondaria di primo grado per il periodo dal
1/01/2023 al 31/12/2023”, impegnando la relativa somma sull'apposito capitolo del bilancio comunale. Alcuna prova è invece ricavabile dalla documentazione in atti in merito all'ulteriore somma di € 23.756,37 richiesta dal quali maggiori costi per l'indizione di Parte_3 una nuova gara per i quali nella nota viene addirittura specificato “di cui si avrà maggiore contezza una volta che i lavori medesimi verranno riattivati”.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato con riconoscimento alla della minor somma di € 41.870,00 oltre interessi TE
come richiesti.
Atteso il parzialmente accoglimento della domanda, le spese di lite vengono compensate tra le parti in misura di 1/3 e liquidate in dispositivo per i restanti 2/3 come da DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 per le fasi effettivamente svolte e tenuto conto del valore della causa all'esito del giudizio
(decisum) e dell'attività complessivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15880/2023 (ricorso n. 41702/2023 r.g.) emesso dal Tribunale di Roma in data 23.10.2023;
- accerta e dichiara che la ed il Parte_1 Parte_2
sono tenute a versare alla Parte_4
, in solido tra loro, la somma di € 41.870,00 oltre interessi
[...]
ex D.Lgs. 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
- condanna la ed il a versare alla Parte_1 Parte_2
Parte_4
, in solido tra loro, la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso delle spese di lite, oltre
[...]
spese generali ed accessori di legge.
Roma, 29.4.2025
dott.ssa Laura Liberati