Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4760 dell'anno 2024
TRA
, avv. DELL'ACQUA P Parte_1
avv. M DE PASQUALE CP_1
Controparte_2
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, ritualmente e tempestivamente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.014 2024 00 263977 08
000 per contributi non versati e per relative sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati e conveniva in giudizio l' e l l fine di sentire annullare la stessa CP_1 Controparte_3 cartella, con vittoria delle spese di lite. Instaurato il giudizio, si costituiva in giudizio solo l' . CP_1
All'odierna udienza, i procuratori delle parti costituite chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio, era intervenuto provvedimento di sgravio in via amministrativa. Il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia dell'agenzia intimata che sebbene evocata non si è costituita in giudizio.
2. Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'odierna udienza, il difensore del ricorrente unitamente a quello dell'ente previdenziale convenuto hanno concluso in questo senso dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione dell'adozione del provvedimento di sgravio. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni avanzate dalle parti, con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere (Cass. civ., Sez. III, 11/01/2006, n. 271).
3. Relativamente alle spese processuali, è appena il caso di osservare che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass.
7847/94), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. Nella specie, va rilevato che lo sgravio è stato adottato in data successiva al deposito del ricorso. Sulla scorta di tali CP_ elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, deve ritenersi che l abbia dato causa al presente giudizio e che lo stesso sarebbe verosimilmente risultato soccombente qualora si fosse giunti CP_ ad una pronuncia nel merito. Per le ragioni fin qui esposte l' va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta. Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, assorbita ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia dell'Agenzia intimata e nulla di dispone sulle spese;
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della parte istante che liquida complessivamente in euro 5500,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese anche forfettario, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Bari 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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