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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione civile in persona del giudice monocratico dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6861/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Guerritore, Parte_1 come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Granese;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.02.2017 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 895/2016 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, pubblicata il 03.05.2016, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da lui proposta in primo grado, con la motivazione che il diritto era prescritto. L'appellante deduceva a motivi l'erronea declaratoria di prescrizione, sostenendo di aver interrotto il termine prescrizionale con raccomandate di diffida ad adempiere inviate alla compagnia assicurativa. Per tali motivi l'appellante chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento della domanda risarcitoria come proposta in primo grado.
Costituitasi in giudizio la eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stata proposta oltre il termine di legge, rilevando che nel merito la domanda risarcitoria andava comunque rigettata perché prescritta ed infondata in fatto e in diritto.
Non si costituiva in giudizio , già rimasto contumace in primo grado. Controparte_2 Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione dal giudice. L'appello va dichiarato inammissibile.
Il ha notificato l'atto di appello in data 17.02.2017 oltre il Parte_1 termine perentorio di mesi sei previsto dall'art. 327 c.p.c., atteso che la sentenza impugnata fu depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cava dei Tirreni in data
03.05.2016 e non fu mai notificata per la decorrenza del termine breve, per cui l'appello doveva essere quindi proposto entro e non oltre il 5.12.2016, tenuta presente anche la sospensione dei termini in periodo feriale. Infatti, la prima notifica che parte appellante assume di aver eseguito non si perfezionò perché priva dei requisiti di cui all'art. 3 bis della l.53/1994, come correttamente evidenziato dal Tribunale all'udienza del 16.02.2017, ma soprattutto perché non vi è prova che l'appellata l'avesse Controparte_1 effettivamente ricevuta.
Ma anche nel merito il GdP correttamente ha dichiarato prescritto il diritto atteso che l'appellante non ebbe a provare che le raccomandate a.r. di messa in mora fossero riconducibili al sinistro per cui è causa, cosa specificamente contestata dalla compagnia assicurativa. La stessa documentazione prodotta dall'appellante nel presente grado di giudizio è stata immediatamente contestata da che ne h rilevato l'inutilizzabilità CP_1 ai fini della decisione, in quanto non ritualmente e tempestivamente prodotta agli atti di causa del giudizio di primo grado, si sensi degli artt. 320 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.. Si ricordi al riguardo che per la rituale produzione in giudizio di un documento lo stesso deve essere vidimato dalla Cancelleria competente ovvero prodotto in udienza con formale richiamo nel relativo verbale. “Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli art. 74 e 87 disp. att. c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, comma 4, c.p.c.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp. att. c.p.c.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto - ancorché senza le modalità predette - nei termini stabiliti dal codice di rito e, cioè, nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - applicabile "ratione temporis" - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 e 189 c.p.c. previgente)” (cfr. Cass. n. 15189/2005). Nell'indice del fascicolo di parte attrice, manca la vidimazione della Cancelleria e manca, per vero, anche la specifica indicazione di ciò che viene prodotto, posto che “Racc.te a.r. di messa in mora”, non soddisfa affatto le esigenze di specificità del documento che si intende sottoporre al contraddittorio tra le parti. Tutt'altro che provata risulta pertanto la circostanza che le cartoline di ritorno prodotte da controparte siano riferibili al sinistro per cui è causa, pur non potendosi dubitare che l'onere della relativa prova incombe certamente sull'appellante. Nel merito della dinamica del sinistro la domanda del andava comunque Parte_1 rigettata, atteso che l'appellante, conducente dell'autovettura tipo FIAT Punto tg. AE 729MF, nel percorrere Via G. Maiori non si arrestava al segnale di stop ivi presente immettendosi sulla SS.18, senza concedere la prescritta precedenza ed impattando violentemente contro l'autovettura tipo LANCIA Dedra tg. AJ 859WT che transitava su detta strada con direzione di marcia Nocera Inferiore – Cava dei Tirreni. Detta circostanza veniva confermata sia dalla relazione di servizio redatta dal Commissariato di Polizia di
Stato di Cava dei Tirreni sia dalla dichiarazione resa dal teste Testimone_1
Considerato che l'appello viene dichiarato inammissibile con una decisione in mero rito, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio della presente fase di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo