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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14626/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv.to Antonio Carbonelli del foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Brescia, via Aldo Moro, 48 nello studio del difensore.
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1.
convenutoa
OGGETTO: indebito previdenziale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 dicembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti dell' le conclusioni di seguito CP_1 illustrate:
“a) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell convenuto alla restituzione CP_2 dell'importo complessivo di euro 15.902,30 percepito dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione Naspi per il periodo dal 1.1.16 al 31.12.16.
b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto alla restituzione di quanto eventualmente recuperato a tale titolo nel corso del presente giudizio, maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo.
c) con vittoria di spese processuali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2 D.M.55/14 secondo la nota specifica che si allega (doc.8) e con distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.”.
Deduceva parte ricorrente:
-che con provvedimento del 3 settembre 2024, notificatogli il 18 settembre 2024, l CP_1 aveva chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di NASPI per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016 per un totale di € 15.902,30 sul presupposto che l'indennità fosse stata corrisposta in assenza di titolo, avendo il beneficiario reperito altra occupazione;
-che la pretesa dell'Ente doveva ritenersi illegittima e priva di fondamento in quanto l'attività dal medesimo prestata era solo quella di volontario nei Vigili del fuoco, attività per la quale aveva ricevuto solo il rimborso spese per l'importo di € 834,41 lordi;
-che, pertanto, l'indennità Naspi era stata da lui ricevuta in presenza delle condizioni e dei presupposti di legge, non potendosi individuare alcun indebito.
Si è costituito l' che deduceva: CP_1
-che, in data 23 novembre 2025, parte ricorrente aveva presentato domanda di indennità
NASpI e domanda di anticipazione NASpI ex art 8 DLgs 22/15;
-che entrambe le domande erano state accolte e l aveva corrisposto al ricorrente CP_1
€ 1.479,39 per i ratei di NASpI dal 17.12.15 al 31.01.16 ed € 14.417,00 a titolo di anticipazione NASpI ex art 8 DLgs 22/15 calcolata su totali 728 giornate ( sulla durata teorica sino al 26.12.17 ) ( doc. 1 e 2);
-che nel 2016 l'Amministrazione Statale – Economia e Finanze aveva inviato all CP_1 denunzie contributive per il periodo Maggio – Giugno 2016 e Novembre – Dicembre
2016 in ragione di occupazione a tempo determinato, con qualifica di impiegato ( doc.
5 e 6); -che l'Amministrazione Statale citata aveva versato sulle retribuzioni denunziate (€.
519,00, €. 389,00, €. 519,00 ed € 2.043,00 ) ( doc. 6) la contribuzione IVS (Invalidità
Vecchiaia e Superstiti) e la contribuzione minore (malattia, disoccupazione, maternità etc);
-che, sulla base dei versamenti e delle denunzie pervenute all l'estratto conto CP_1 contributivo del ricorrente era stato implementato con l'accredito di n. 9 settimane di contribuzione nel periodo Maggio – Dicembre 2016 ( doc. 7);
- che, per tali ragioni ed all'esito di verifiche automatizzate, stante la trasmissione delle denunzie contributive per l'occupazione denunziata, l aveva revocato la CP_1 prestazione di anticipazione corrisposta in data 14.03.16 come previsto dal comma 4 dell'art 8 DLgs 22/15 e ne chiedeva la restituzione.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto, la pretesa restitutoria avanzata dall' e contro la quale il sig. CP_1 Parte_1 ha inteso agire, si fonda sul disposto dell'art. 8 DLgs 22/2015 che prevede:
“Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio..
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa .
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Costituisce fatto pacifico tra le parti, che nel periodo di interesse (1 gennaio-31 dicembre 2016), il ricorrente abbia svolto attività quale Vigile del Fuoco.
A detta del medesimo, si è trattato di un servizio prestato a mero titolo di volontariato senza alcuna retribuzione, ma con un solo rimborso spese.
Per l' invece, anche a seguito dei documenti trasmessi dall'Amministrazione CP_1
Finanziaria dello Stato, di attività remunerata e, come tale, ragione del venir meno del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, della quale è chiesta la restituzione.
A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente produce il cedolino del mese di settembre, dal quale si evincono i seguenti dati: datore di lavoro Ministero dell'Interno, rapporto di lavoro dipendente come vigile del fuoco, stipendio mensile di € 304,46 e € 164,70 per altri assegni, per un totale netto di € 433,40 e un imponibile lordo di € 834,41 soggetto ad Irpef, somma sulle quali vi è stato anche prelievo contributivo.
L'importo di € 834,41 è altresì riportato nel CUD relativo all'anno 2016 nel quale, nella sezione dedicata alla previdenza, si legge la matricola del datore di lavoro, l'imponibile previdenziale per € 918,84 e la quota a carico del lavoratore per € 84,44.
Per contro l' ha prodotto l'estratto conto contributivo dal quale, per il periodo 24 CP_1 maggio 2016-31 dicembre 2016 risultano versati contributi in favore del ricorrente da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato sulla base di una retribuzione complessiva versata di € 3649.
Richiamato il fatto che non è discusso che il ricorrente abbia, nel periodo di interesse, svolto l'attività di vigile del fuoco e finanche che la prestazione sia avvenuta come volontario, ciò che contrappone le parti è se tale servizio vada equiparato al rapporto di lavoro subordinato.
L' invoca l'art 10 DLgs 139/06 ( come modificato dal DLgs 97/17 ) che dispone: CP_1
“Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
In disparte la natura del rapporto, il fatto che le somme erogate abbiano costituito la base imponibile per il versamento della contribuzione all' e per il pagamento CP_1 dell'imposta sul reddito (IRPEF) induce a ritenere che quanto percepito non sia stato effettuato a titolo di rimborso spese, rimborso che, peraltro, per essere tale avrebbe dovuto essere supportato da documenti giustificativi.
Inoltre, sebbene nel CUD, gli importi versati ammontino alla somma indicata nel ricorso, dall'estratto contributivo le somme risultano maggiori e corrisposte per un periodo anche anteriore e successivo al mese di settembre 2016 indicato nel cedolino prodotto dal ricorrente.
Proprio la documentazione offerta da quest'ultimo non consente di giungere alla conclusione che, per il servizio prestato, il sig. abbia ricevuto un mero Parte_1 rimborso spese, quanto, piuttosto un trattamento retributivo.
Quanto poi alla compatibilità tra il trattamento di disoccupazione chiesto ed elargito per intraprendere un'attività ed il servizio volontario, si ritiene di dover giungere ad una conclusione negativa.
Ed, invero, lo scopo dell'anticipo della Naspi è quello di consentire al richiedente di iniziare una propria attività.
Scopo che lo stesso sig. ha dichiarato nella propria istanza assumendo di Parte_1 voler avviare un'attività di impresa svolta in forma collettiva ( Movie Event Srl REA 2048351 doc. 9 , di cui aveva assunto il ruolo di amministratore unico. CP_1
Ordunque, la prestazione di vigile del fuoco, pur volontario, che ha occupato il ricorrente per nove settimane e 48 giorni nel lasso temporale tra il mese di maggio ed il mese di dicembre 2016, ha distolto lo stesso dall'impegno finalizzato all'attività d'impresa e quindi dall'attività a sostegno della quale aveva ricevuto l'anticipo di Naspi.
Ma vi è una ragione ancor più decisiva.
Come può leggersi nella circolare del Ministero degli Interno del 19 maggio 2015 prot. 0016960 N, reg. 0009487 20 maggio 2015, l'indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta anche al personale dei Vigili del Fuoco volontario purchè la disoccupazione sia involontaria e, nello specifico il rapporto di servizio (che caratterizza il vigile del fuoco volontario e si contrappone al rapporto di lavoro subordinato del vigile permanente) sia cessato per cause indipendenti dalla volontà del
Vigile.
Ordunque, se anche il vigile del fuoco volontario può diventare titolare del diritto all'indennità di disoccupazione purchè abbia cessato il servizio per causa a lui non riconducibili, non può che concludersi che, in caso contrario, ovvero in caso di servizio, tale indennità non sia accordabile.
Le disposizioni previste dalla circolare suindicata, che rinvia alla circolare del n. CP_1
94 del 12 maggio 2015, forniscono una preziosa chiave di lettura laddove debba essere risolta la questione della compatibilità tra la percezione della Naspi ed un'attività di servizio volontario come Vigile del Fuoco.
Partendo dalla premessa che il vigile del fuoco volontario, per il periodo nel quale è chiamato a rendere servizio, è retribuito come il vigile del fuoco con rapporto di lavoro dipendente e di pari qualifica, sicchè quanto ricevuto anche perché sottoposto a prelievo fiscale e contributivo, non può ritenersi mero rimborso spese;
considerato che, come da circolari sopra richiamate, il Vigile del fuoco volontario, che abbia cessato non per sua decisione o consenso, il servizio, ha diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'indennità di disoccupazione;
considerato altresì che, a contrario, in presenza di un servizio, il vigile del fuoco volontario non può accedere a tale forma di sostegno del reddito;
deve concludersi che posto che il servizio è equiparato al rapporto di lavoro subordinato allorquando deve verificarsi la possibilità di ricevere la prestazione, così servizio e rapporto di lavoro subordinato vanno, per coerenza logica, equiparati laddove si ponga il problema del venir meno del diritto alla Naspi.
In sostanza, considerato l'equiparazione sotto il profilo delle condizioni di elargizione, la stessa deve poter valere sotto il profilo della perdita del diritto.
Con il che, laddove l'art 8, comma 4, dlgs 22/15 stabilisce l'obbligo alla restituzione dell'intera Naspi laddove, nel periodo di interesse, il percettore abbia iniziato un rapporto di lavoro subordinato, la condizione negativa deve essere letta con ricomprensione anche del servizio volontario come vigile del fuoco.
In conclusione e sintesi, il sig. deve ritenersi tenuto alla restituzione di CP_3 quanto ricevuto a titolo di anticipo Naspi così come richiesto dall' avendo il CP_1 medesimo, nel periodo di interesse svolto servizio di vigile del fuoco volontario e per il quale ha percepito una retribuzione soggetta ad imposizione fiscale e previdenziale.
Questo in quanto il servizio volontario è, laddove perduto involontariamente, equiparato al lavoro subordinato, per la percezione dell'indennità di disoccupazione, sicchè, per coerenza, tale equiparazione è estendibile anche laddove si discuta della perdita del diritto alla misura di sostegno.
Non vi è dubbio che il vigile volontario non sia legato da un rapporto di lavoro con il
Corpo dei Vigili del Fuoco, sebbene come i dipendenti, sia titolare di alcuni diritti e forme di protezione.
Pur, tuttavia, la sua equiparazione come possibile titolare del diritto alla Naspi, deve esserci anche laddove si discuta del venir meno del diritto.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, la pretesa restitutoria dell' risulta fondata e, per CP_1 tali motivi, il ricorso va rigettato.
Nonostante la soccombenza, la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e la particolarità della questione trattata giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano 23 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, dall'avv.to Antonio Carbonelli del foro di Brescia, elettivamente domiciliato in Brescia, via Aldo Moro, 48 nello studio del difensore.
ricorrente contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Margherita Casagli ed elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1.
convenutoa
OGGETTO: indebito previdenziale
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 dicembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti dell' le conclusioni di seguito CP_1 illustrate:
“a) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell convenuto alla restituzione CP_2 dell'importo complessivo di euro 15.902,30 percepito dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione Naspi per il periodo dal 1.1.16 al 31.12.16.
b) per l'effetto, condannare l'ente convenuto alla restituzione di quanto eventualmente recuperato a tale titolo nel corso del presente giudizio, maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria sino alla data del saldo effettivo.
c) con vittoria di spese processuali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali ex art.2 D.M.55/14 secondo la nota specifica che si allega (doc.8) e con distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario ex art.93 cpc.”.
Deduceva parte ricorrente:
-che con provvedimento del 3 settembre 2024, notificatogli il 18 settembre 2024, l CP_1 aveva chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di NASPI per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016 per un totale di € 15.902,30 sul presupposto che l'indennità fosse stata corrisposta in assenza di titolo, avendo il beneficiario reperito altra occupazione;
-che la pretesa dell'Ente doveva ritenersi illegittima e priva di fondamento in quanto l'attività dal medesimo prestata era solo quella di volontario nei Vigili del fuoco, attività per la quale aveva ricevuto solo il rimborso spese per l'importo di € 834,41 lordi;
-che, pertanto, l'indennità Naspi era stata da lui ricevuta in presenza delle condizioni e dei presupposti di legge, non potendosi individuare alcun indebito.
Si è costituito l' che deduceva: CP_1
-che, in data 23 novembre 2025, parte ricorrente aveva presentato domanda di indennità
NASpI e domanda di anticipazione NASpI ex art 8 DLgs 22/15;
-che entrambe le domande erano state accolte e l aveva corrisposto al ricorrente CP_1
€ 1.479,39 per i ratei di NASpI dal 17.12.15 al 31.01.16 ed € 14.417,00 a titolo di anticipazione NASpI ex art 8 DLgs 22/15 calcolata su totali 728 giornate ( sulla durata teorica sino al 26.12.17 ) ( doc. 1 e 2);
-che nel 2016 l'Amministrazione Statale – Economia e Finanze aveva inviato all CP_1 denunzie contributive per il periodo Maggio – Giugno 2016 e Novembre – Dicembre
2016 in ragione di occupazione a tempo determinato, con qualifica di impiegato ( doc.
5 e 6); -che l'Amministrazione Statale citata aveva versato sulle retribuzioni denunziate (€.
519,00, €. 389,00, €. 519,00 ed € 2.043,00 ) ( doc. 6) la contribuzione IVS (Invalidità
Vecchiaia e Superstiti) e la contribuzione minore (malattia, disoccupazione, maternità etc);
-che, sulla base dei versamenti e delle denunzie pervenute all l'estratto conto CP_1 contributivo del ricorrente era stato implementato con l'accredito di n. 9 settimane di contribuzione nel periodo Maggio – Dicembre 2016 ( doc. 7);
- che, per tali ragioni ed all'esito di verifiche automatizzate, stante la trasmissione delle denunzie contributive per l'occupazione denunziata, l aveva revocato la CP_1 prestazione di anticipazione corrisposta in data 14.03.16 come previsto dal comma 4 dell'art 8 DLgs 22/15 e ne chiedeva la restituzione.
Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto, la pretesa restitutoria avanzata dall' e contro la quale il sig. CP_1 Parte_1 ha inteso agire, si fonda sul disposto dell'art. 8 DLgs 22/2015 che prevede:
“Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio..
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa .
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
Costituisce fatto pacifico tra le parti, che nel periodo di interesse (1 gennaio-31 dicembre 2016), il ricorrente abbia svolto attività quale Vigile del Fuoco.
A detta del medesimo, si è trattato di un servizio prestato a mero titolo di volontariato senza alcuna retribuzione, ma con un solo rimborso spese.
Per l' invece, anche a seguito dei documenti trasmessi dall'Amministrazione CP_1
Finanziaria dello Stato, di attività remunerata e, come tale, ragione del venir meno del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, della quale è chiesta la restituzione.
A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente produce il cedolino del mese di settembre, dal quale si evincono i seguenti dati: datore di lavoro Ministero dell'Interno, rapporto di lavoro dipendente come vigile del fuoco, stipendio mensile di € 304,46 e € 164,70 per altri assegni, per un totale netto di € 433,40 e un imponibile lordo di € 834,41 soggetto ad Irpef, somma sulle quali vi è stato anche prelievo contributivo.
L'importo di € 834,41 è altresì riportato nel CUD relativo all'anno 2016 nel quale, nella sezione dedicata alla previdenza, si legge la matricola del datore di lavoro, l'imponibile previdenziale per € 918,84 e la quota a carico del lavoratore per € 84,44.
Per contro l' ha prodotto l'estratto conto contributivo dal quale, per il periodo 24 CP_1 maggio 2016-31 dicembre 2016 risultano versati contributi in favore del ricorrente da parte dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato sulla base di una retribuzione complessiva versata di € 3649.
Richiamato il fatto che non è discusso che il ricorrente abbia, nel periodo di interesse, svolto l'attività di vigile del fuoco e finanche che la prestazione sia avvenuta come volontario, ciò che contrappone le parti è se tale servizio vada equiparato al rapporto di lavoro subordinato.
L' invoca l'art 10 DLgs 139/06 ( come modificato dal DLgs 97/17 ) che dispone: CP_1
“Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.
In disparte la natura del rapporto, il fatto che le somme erogate abbiano costituito la base imponibile per il versamento della contribuzione all' e per il pagamento CP_1 dell'imposta sul reddito (IRPEF) induce a ritenere che quanto percepito non sia stato effettuato a titolo di rimborso spese, rimborso che, peraltro, per essere tale avrebbe dovuto essere supportato da documenti giustificativi.
Inoltre, sebbene nel CUD, gli importi versati ammontino alla somma indicata nel ricorso, dall'estratto contributivo le somme risultano maggiori e corrisposte per un periodo anche anteriore e successivo al mese di settembre 2016 indicato nel cedolino prodotto dal ricorrente.
Proprio la documentazione offerta da quest'ultimo non consente di giungere alla conclusione che, per il servizio prestato, il sig. abbia ricevuto un mero Parte_1 rimborso spese, quanto, piuttosto un trattamento retributivo.
Quanto poi alla compatibilità tra il trattamento di disoccupazione chiesto ed elargito per intraprendere un'attività ed il servizio volontario, si ritiene di dover giungere ad una conclusione negativa.
Ed, invero, lo scopo dell'anticipo della Naspi è quello di consentire al richiedente di iniziare una propria attività.
Scopo che lo stesso sig. ha dichiarato nella propria istanza assumendo di Parte_1 voler avviare un'attività di impresa svolta in forma collettiva ( Movie Event Srl REA 2048351 doc. 9 , di cui aveva assunto il ruolo di amministratore unico. CP_1
Ordunque, la prestazione di vigile del fuoco, pur volontario, che ha occupato il ricorrente per nove settimane e 48 giorni nel lasso temporale tra il mese di maggio ed il mese di dicembre 2016, ha distolto lo stesso dall'impegno finalizzato all'attività d'impresa e quindi dall'attività a sostegno della quale aveva ricevuto l'anticipo di Naspi.
Ma vi è una ragione ancor più decisiva.
Come può leggersi nella circolare del Ministero degli Interno del 19 maggio 2015 prot. 0016960 N, reg. 0009487 20 maggio 2015, l'indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta anche al personale dei Vigili del Fuoco volontario purchè la disoccupazione sia involontaria e, nello specifico il rapporto di servizio (che caratterizza il vigile del fuoco volontario e si contrappone al rapporto di lavoro subordinato del vigile permanente) sia cessato per cause indipendenti dalla volontà del
Vigile.
Ordunque, se anche il vigile del fuoco volontario può diventare titolare del diritto all'indennità di disoccupazione purchè abbia cessato il servizio per causa a lui non riconducibili, non può che concludersi che, in caso contrario, ovvero in caso di servizio, tale indennità non sia accordabile.
Le disposizioni previste dalla circolare suindicata, che rinvia alla circolare del n. CP_1
94 del 12 maggio 2015, forniscono una preziosa chiave di lettura laddove debba essere risolta la questione della compatibilità tra la percezione della Naspi ed un'attività di servizio volontario come Vigile del Fuoco.
Partendo dalla premessa che il vigile del fuoco volontario, per il periodo nel quale è chiamato a rendere servizio, è retribuito come il vigile del fuoco con rapporto di lavoro dipendente e di pari qualifica, sicchè quanto ricevuto anche perché sottoposto a prelievo fiscale e contributivo, non può ritenersi mero rimborso spese;
considerato che, come da circolari sopra richiamate, il Vigile del fuoco volontario, che abbia cessato non per sua decisione o consenso, il servizio, ha diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'indennità di disoccupazione;
considerato altresì che, a contrario, in presenza di un servizio, il vigile del fuoco volontario non può accedere a tale forma di sostegno del reddito;
deve concludersi che posto che il servizio è equiparato al rapporto di lavoro subordinato allorquando deve verificarsi la possibilità di ricevere la prestazione, così servizio e rapporto di lavoro subordinato vanno, per coerenza logica, equiparati laddove si ponga il problema del venir meno del diritto alla Naspi.
In sostanza, considerato l'equiparazione sotto il profilo delle condizioni di elargizione, la stessa deve poter valere sotto il profilo della perdita del diritto.
Con il che, laddove l'art 8, comma 4, dlgs 22/15 stabilisce l'obbligo alla restituzione dell'intera Naspi laddove, nel periodo di interesse, il percettore abbia iniziato un rapporto di lavoro subordinato, la condizione negativa deve essere letta con ricomprensione anche del servizio volontario come vigile del fuoco.
In conclusione e sintesi, il sig. deve ritenersi tenuto alla restituzione di CP_3 quanto ricevuto a titolo di anticipo Naspi così come richiesto dall' avendo il CP_1 medesimo, nel periodo di interesse svolto servizio di vigile del fuoco volontario e per il quale ha percepito una retribuzione soggetta ad imposizione fiscale e previdenziale.
Questo in quanto il servizio volontario è, laddove perduto involontariamente, equiparato al lavoro subordinato, per la percezione dell'indennità di disoccupazione, sicchè, per coerenza, tale equiparazione è estendibile anche laddove si discuta della perdita del diritto alla misura di sostegno.
Non vi è dubbio che il vigile volontario non sia legato da un rapporto di lavoro con il
Corpo dei Vigili del Fuoco, sebbene come i dipendenti, sia titolare di alcuni diritti e forme di protezione.
Pur, tuttavia, la sua equiparazione come possibile titolare del diritto alla Naspi, deve esserci anche laddove si discuta del venir meno del diritto.
Per tutte le ragioni sopra illustrate, la pretesa restitutoria dell' risulta fondata e, per CP_1 tali motivi, il ricorso va rigettato.
Nonostante la soccombenza, la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e la particolarità della questione trattata giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Milano 23 maggio 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia