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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2481/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 441/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4622/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesco Manasse (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F.: C.F._3
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni
Conclusioni: per l'appellante: “… - dichiarare la esclusiva responsabilità del E_
nella causazione delle patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice
[...]
odierna appellante … - condannare il convenuto all'integrale E_
1 rifusione … di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno, comunque, connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 118000,00 scaturente dagli accertamenti peritali dalla CTU medica in primo grado e/o nella misura di euro
236.347,32 calcolata dal CTP Dr. ed, in ogni caso, nella misura maggiore o Per_1
minore che la Corte Adita riterrà di giustizia o di equità anche sulla scorta della rinnovata CTU medico legale;
con l'aggiunta del danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo;
…”; per il (come da comparsa di costituzione): “…confermare la sentenza di CP_1
prime cure che ha dichiarato infondata l'azione di risarcimento dei danni;
in via subordinata, rigettare comunque nel merito le domande ex adverso proposte, per
l'espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 210/1992,…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 10.02.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, il assumendo che: il 16.09.1975 subiva intervento di E_
resezione ileale e, nel corso della degenza, veniva sottoposta ad emotrasfusioni, come risultava dalla cartella clinica n° 11001 Ente Ospedaliero Generale di Caserta;
il
04.05.1981 e il 26.10.1981 veniva ricoverata presso lo stesso nosocomio e, anche in quelle occasioni, veniva sottoposta ad emotrasfusioni, come risulta dalle cartelle cliniche n. 8136 e 20242; in data 07.07.2010 veniva nuovamente ricoverata presso la casa di cura Villa dei Pini di NT SE ove le veniva riscontrata la sieropositività al virus (HCV); il nesso causale fra patologia e trasfusioni di sangue veniva accertato nel verbale n. 1950 del 04.06.2013 della Commissione Medica
Ospedaliera; il riconoscimento del nesso causale fra trasfusioni e patologia epatica contratta, contenuta nel suindicato verbale, costituiva anche prova delle infezioni contenute nel sangue trasfuso, che, pertanto, non era stato dovutamente controllato;
2 dal 2010, epoca della scoperta dell'infezione ad oggi, la serenità di essa istante e della sua famiglia era andata distrutta;
gli insalubri effetti psico-fisici della malattia epatica sulla sua persona si erano inevitabilmente riversati su tutti i componenti della famiglia che fino ad allora aveva progredito in benessere e serenità; la consapevolezza dell'infezione epatica non conosciuta all'epoca del contagio e rilevata dalla comunità scientifica nel 1989 - epoca dell'individuazione dei markers - come la forma più aggressiva di epatite, aveva condotto essa istante a comportamenti irrazionali dentro e fuori della famiglia, dettati da egoismo protettivo, isolamento ed angoscia per una possibile o probabile morte;
le molteplici spese sanitarie per le cure del caso incidevano sul bilancio familiare;
gli effetti debilitanti della malattia incidevano sulla qualità della vita di essa istante fino ad allora una persona felice, con molti amici e hobby, oramai non più condivisibili con nessuno a causa del progressivo auto - isolamento;
la comunicazione del verbale della C.M.O. di esistenza di nesso causale tra trasfusioni di sangue e la patologia epatica le aveva riaperto una dolorosa ferita morale;
la sopraggiunta consapevolezza che la malattia, con tutte le disastrose conseguenze personali e familiari derivatene, era imputata ad un atto illecito - mancanza di controlli sulle sacche di sangue trasfusole - da parte di chi è preposto alla tutela della salute pubblica, le aveva indotto un nuovo ed ulteriore malessere quotidiano;
dalla grave malattia infettiva aveva patito danni, diretti e riflessi, di natura biologica, morale, esistenziale e patrimoniale.
Tanto rappresentato, l'attrice, diffidato, senza esito, il quale E_
responsabile per i danni subiti, insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare la esclusiva responsabilità del nella E_
causazione delle patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice; condannare il
convenuto all'integrale rifusione in favore della Sig.ra di CP_1 Parte_1
tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 236347,32 somma ricavata sulla base della relazione
3 medica di parte del dr. e/o la somma che risulterà dall'espletanda C.T.U. Per_1
medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità; rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo…”.
Si costituiva il che resisteva alle avverse pretese. E_
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico - legale e all'udienza del 25.09.2020 svolta a trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
L'adito Tribunale definiva il giudizio, emettendo la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“a) rigetta ogni domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato decreto”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 18.01.2021, con citazione notificata in data 27.05.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 3.06.2021- per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione delle E_
patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice odierna appellante;
- condannare il
convenuto all'integrale rifusione in favore della Sig.ra E_
di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, Parte_1
nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno, comunque, connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 118000,00 scaturente dagli accertamenti peritali dalla CTU medica in primo grado e/o nella misura di euro
236.347,32 calcolata dal CTP Dr. ed, in ogni caso, nella misura maggiore o Per_1
4 minore che la Corte Adita riterrà di giustizia o di equità; con l'aggiunta del danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo;
…”.
Si costituiva il che resisteva, reiterando le difese spiegate in E_
primo grado secondo cui essendo noto alla comunità scientifica il virus HCV solo dal
1989, non poteva dirsi esistente, secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca, un comportamento doveroso, in tesi omesso, che laddove adottato avrebbe evitato l'evento; in via subordinata, riproponeva l'eccezione compensatio lucri cum damno al fine di sottrarre, dal danno eventualmente riconosciuto, quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, evidenziando che fino ad agosto 2021 erano stati corrisposti a parte appellante circa 81.080,00 euro, con ciò rendendo plausibile che, al ritmo di circa 10.000 euro annui, le somme espressamente richieste dalla
, nella misura di euro 118.000,00 scaturente dagli accertamenti peritali, le Pt_1
venissero integralmente corrisposte;
sicché, essendo il danno lamentato già integralmente risarcito attraverso la prestazione indennitaria, la pretesa risarcitoria andava rigettata.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 12.11.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.02.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 27.09.2024 la Corte assegnava il fascicolo al G.A.C.A. riservando la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.11.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva assegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
7.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 7.03.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
5 “Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione del relativa E_
alla prescrizione dell'azione.
Risulta dagli atti la circostanza che ha scoperto di essere portatrice Parte_1
del virus HCV solo nel 2010, come da cartella clinica n. 1874 della Casa di Cura
Villa dei Pini di NT SE (allegato n. 6 alla produzione attorea). Avendo
l'attrice messo in mora il nell'anno 2013, come da E_
raccomandata con ricevuta di ritorno in atti, l'azione risulta certamente esperita entro il termine quinquennale di prescrizione.
È appena il caso di precisare come costituiva onere della P.A. convenuta quello di provare una conoscenza anteriore. Tale conoscenza, in particolare, non può essere affidata ad un supposto, poiché non esistente onere per il cittadino, ancorché malato, di conoscere tutte le patologie di cui è portatore. Infatti, il pur stringente obbligo di solidarietà sociale, nascente dall'art. 2 della Costituzione, non può essere interpretato sino al punto da configurare obbligo di essere sempre a conoscenza del proprio stato di salute, in tutta la sua possibile estensione.
Tanto premesso, come rappresentato dalla stessa attrice ed evidenziato dal ctu, la malattia è stata contratta in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto avvenute nel
1975 ovvero nel 1981. Dalla stessa consulenza si apprende che l'infezione in esame è stata conosciuta dalla comunità scientifica nel 1989 e che, solo a partire dal 1990, sono stati approntati i primi test di identificazione del virus C (precedentemente, la comunità scientifica lo individuava come epatite “non A” e “non B”). Il ctu, in particolare, evidenziava che “prima della scoperta del virus C e della sua identificazione tramite il test, non era sempre possibile segnalarlo durante la processazione del sangue per l'epatite (A e) B, in quanto esistono i portatori asintomatici”.
Non ignora questo Tribunale che, in diverse pronunzie di merito, è stato rinvenuto un obbligo dello Stato di garantire l'incolumità dei cittadini anche in relazione ad una patologia (quella che al tempo si definiva epatite nonA e nonB) non meglio conosciuta e non adeguatamente testabile.
6 Tale orientamento, che non sembra fare corretta applicazione dei criteri che presiedono la responsabilità per colpa, finisce per dilatare il dovere di vigilanza, indubbiamente incombente sullo Stato, al fine di prevenire epidemie e patologie diffusive ai danni dei cittadini, verso latitudini prive di concreta esigibilità, configurando una responsabilità di tipo quasi oggettivo. Infatti, trattandosi di comportamento censurato sotto il profilo della asserita omissione di vigilanza, il giudizio controfattuale conseguente (l'ipotizzare, cioè, quale azione positiva, se effettuata, sarebbe stata in grado di paralizzare il fatto negativo generatosi) evidenzia con immediatezza l'impossibilità di individuare specifiche e concrete violazioni del dovere asserito.
Su tale scia, del resto, si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n.
11609/2005, alle cui considerazioni, in relazione all'esclusione della responsabilità del per le infezioni contratte in epoca antecedente alla data in cui è stato CP_1
isolato il virus in questione e sono stati approntati i test rilevatori dello stesso, integralmente questo Tribunale si riporta. (Cass. 31.5.2005, n.11609, in Foro It.
2006, I, 793 e segg.).
Per quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la complessità della materia trattata e la presenza di indubbi orientamenti di segno difforme, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, seguono il criterio della soccombenza”.
§ 4.
Con unico motivo la critica la gravata sentenza per aver ritenuto non Pt_1
responsabile il sotto il profilo dell'omissione di vigilanza, E_
posto che il mancato controllo da parte del sul sangue oggetto di CP_1
emotrasfusioni sul paziente era ed è imposto da specifiche disposizioni normative;
in particolare, la fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui si ricava l'esistenza di doveri istituzionali in capo al Ministero della Salute, è costituita principalmente dall'art. 1, Legge 13.03.58 n. 296, che gli attribuisce “… il
7 compito di provvedere alla tutela della salute pubblica …” di “… sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti
Pubblici, provvedendo anche al coordinamento… emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono ai servizi sanitari…”; assume che a detta norma fanno da corollario la legge 14.07.67 n. 592, il D.P.R. 24.08.71 n. 1256; il D.M. Sanità del 17.02.72, il
D.M. Sanità del 15.09.72, la legge 7.08.73 n. 519, la legge 23.12.78 n. 833, la legge
4.05.90, n. 107, il D.M. della sanità del 12.06.91, il D. LGS. 30.12.92 n. 502, in tempi più recenti, il D. LGS. 27.12.97 n. 449, il D. LGS. 31.03.98 n. 112; che pertanto, la disciplina legislativa dei controlli sul sangue, come trattamento terapeutico, ha radici antecedenti e remote rispetto all'epoca dell'infezione di essa appellante;
in giudizi su analoghe fattispecie la Suprema Corte ha evidenziato che la pregressa identificazione dell'epatite B permette di adottare i controlli e strumenti necessari ad evitare il contagio delle altre forme di epatite che, dalla prima, differivano solo qualitativamente ma non eziopatologicamente;
l'applicazione delle misure atte ad identificare l'epatite B avrebbe, pertanto, permesso di rilevare l'esistenza anche dell'epatite C ed identificarla quanto meno come non A e non B e/o quantomeno escludere donatori a rischio;
in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, o di somministrazione di emoderivati sussiste la responsabilità del anche per le E_
trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi, atteso che già dalla fine degli anni
'60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando, pertanto, sul E_
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, posti da una
[...]
pluralità di fonti normative speciali, risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi”; ancora
8 evidenzia che, benché il virus dell'HCV sia stato isolato nell'anno 1989, successivamente alle trasfusioni praticate da essa appellante negli anni 1975 e 1981, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'epoca di isolamento del virus dell'HCV non è, sotto questo aspetto, decisiva, né essa è ostativa al positivo accertamento della responsabilità per colpa omissiva delle strutture sanitarie, su cui, anche in epoca antecedente il predetto isolamento, incombevano, ope legis, specifici obblighi di vigilanza, controllo e direttiva, e ciò perché “non sussistono 3 eventi lesivi
(HBC – HIV- HCV) come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè, la lesione dell'integrità fisica per cui unico e il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità”.
Parte appellante, infine, contesta la mancata ammissione della prova testi, siccome finalizzata a fornire ulteriore prova del danno alla vita sociale e di relazione subito da essa appellata.
§ 5.
Il motivo merita accoglimento.
Res controversa consiste nello stabilire se e come possa affermarsi la responsabilità del in ordine ad eventi risalenti ad epoca anteriore alla scoperta E_
del virus dell'apatite HCV.
La Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza (si allude a Cass. n.
11609\05, richiamata dalla gravata sentenza), ha affermato che, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, che spetta al giudice individuare nel caso concreto, sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, CP_1
trattandosi di un “unico evento lesivo”, costituito dalla lesione dell'integrità fisica
(sostanzialmente del fegato), con un unico nesso causale (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584). Su tale ultimo punto, alcune pronunce di legittimità (cfr. ad es. Cass. n. 17685\11 e Cass. n. 2232\16), hanno affermato la responsabilità del anche per trasfusioni anteriori al 1978 per CP_1
omesso controllo sulla raccolta e distribuzione del sangue, mentre altra
9 giurisprudenza ha reputato necessario accertare non solo l'omissione da parte del di controllo, di direttiva e di vigilanza, l'esistenza della Controparte_2
patologia e l'assenza di altri fattori causali alternativi, ma anche, in riferimento all'epoca di produzione del preparato, il livello di conoscenza scientifica della possibile veicolazione del virus attraverso sangue infetto, secondo un giudizio ipotetico, che a partire dall'anno 1978 si ritiene certamente raggiunto, mentre con riferimento agli anni 1970\1974, comunque precedenti l'anno 1978, necessita di un accertamento specifico (cfr Cass. n. 10291\15; Cass. n. 1136\15; Cass. n. 5954\14).
Tale ultimo orientamento, tuttavia, è stato disatteso da successive pronunce della
Cassazione (cfr. Cass. n. 17084\17; Cass. n. 7810\18; Cass. n. 18520\18; Cass. n.
2790\19).
In particolare, secondo la Cassazione da ultimo citata “…in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazioni di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario
e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della decisione, le quali hanno consentito di indentificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”. Ed inoltre, “… i principi affermati dalle Sezioni
Unite relativamente all'unicità dell'evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(generalmente, nel caso di specie, la menomazione del fegato) a causa dell'assunzione di sangue infetto richiedono di valutare rispetto a tale evento il dovere di vigilanza che grava sul che comprende il dovere di adoperarsi CP_1
per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”
(cfr Cass. n. 2790\19 già citata). In altri termini, spiega la Cassazione, il collegamento probabilistico, vale a dire il nesso causale, tra la somministrazione del sangue infetto e la patologia insorta, deve essere valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata effettuata la trasfusione, attraverso una
10 valutazione ex ante, che attiene al profilo soggettivo della colpa, ma ex post sulla base di quelle acquisite al tempo dell'osservazione, che hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche. Attiene, invece, all'elemento soggettivo dell'illecito “… l'incauta somministrazione in assenza di doverosi controlli, che comprendono il “dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”, sicché “una volta acquisita al processo
l'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di avere utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi” (cfr. Cass. n. 17084\17).
I medesimi principi sono stati ribaditi dalla pronuncia della Cassazione n. 1566 del
22/01/2019, la quale, esaminando una fattispecie nella quale i giudici di appello avevano riconosciuto la responsabilità del in relazione al E_
decesso di un soggetto affetto da patologia epatica contratta a seguito di trasfusioni di sangue praticate negli anni 1970-1971, ha ritenuto che “… il , E_
in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 13-07-2018, n. 18520), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355). Dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti al poteri di vigilanza e controllo in CP_1
materia, si evince come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni
'70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi
(L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973)
11 in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula
l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr.
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581). Emerge evidente, a tale stregua, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei controlli e CP_1
nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Ancora, si è osservato che la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art.
2043 c.c. (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765; Cass., 23/5/2011, n.
11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).
Ne consegue che in caso come nella specie di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un.,
12 11/1/2008, n. 582. E, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n.
17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355).
Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
[...]
è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di CP_1
fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del
1958, art. 1, attribuisce al il compito di provvedere alla tutela della salute CP_1
pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare.
Non può pertanto non ritenersi il della salute tenuto, anche anteriormente CP_1
alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152;
Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989) ..”.
Alla stregua degli indicati principi, va, nella specie, senz'altro affermata la responsabilità del . E_
Ed invero, tenuto conto che nella fattispecie oggetto del presente giudizio vengono in rilievo trasfusioni eseguite nel 1975 e nel 1981, alla luce dell'allegata
13 documentazione, sussiste la colpa del , che non ha allegato e dimostrato di CP_1
aver posto in essere le concrete misure operative di vigilanza e controllo che all'epoca erano possibili.
Infatti, era precipuo onere del offrire la prova dei controlli eseguiti, CP_1
secondo le indicazioni vigenti alla data dell'evento, sulle sacche di sangue utilizzate nel corso delle trasfusioni alle quali veniva sottoposto la . Pt_1
A conforto di quanto appena rilevato, la S.C. ha ancora di recente affermato “... Va altresì ribadito quale sia il fondamento della responsabilità del E_
per le patologie derivanti da somministrazioni di sangue infetto: la sua
[...]
mancata osservanza dell'attività di controllo e prevenzione dei contagi connessi all'uso del sangue. Il è tenuto ad esercitare un'attività di E_
controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi, anche dopo l'emanazione della normativa di riferimento, in quanto è garante del suo rispetto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 584; da ultimo v. Cass., 29/8/2011, n. 17685, Cass. n. 1355 del
2014; Cass. n. 18520 del 2018; Cass. n. 1566 del 2019). L'obbligo del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo deriva da una pluralità di fonti normative (analiticamente elencate, da ultimo da Cass. n. 18520 del 2018, da p. 4 a
7, alla cui minuziosa ricostruzione del quadro normativo si rinvia).
5. Può in questa sede ribadirsi, dando continuità ai principi ivi espressi, quanto in analoga fattispecie recentemente affermato da Cass. n. 1566 del 2019, che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla E_
conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni (OMISSIS)), atteso che già dalla fine degli anni
'60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
14 (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , E_
in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. 12/06/2020,
n.11297, Cass. 1566 del 22/01/2019; Cass. n. 21145 del 22/07/2021).
Con riguardo al nesso causale, vanno richiamati gli esiti della CTU, redatta nel corso del giudizio di primo grado e il responso espresso dalla CMO in sede di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo ex lege n. 210/90. Sotto quest'ultimo profilo, va evidenziato che la CMO, esprimendosi nel corso del procedimento amministrativo instaurato dalla abbia riconosciuto il nesso Pt_1
causale tra le trasfusioni ricevute durante i relativi ricoveri ed il danno epatico. Al riguardo, la Cassazione ha, anche di recente, affermato che nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del
1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/06/2024, n.16780).
Il CTU, secondo un ragionamento improntato a canoni logici e tecnici, ha rilevato che la è affetta da epatite cronica HCV correlata in una fase di remissione Pt_1
epatocitonecrotica della malattia e con carica viremica bassa ed è più probabile che non il nesso causale tra la malattia epatica HCV e le trasfusioni;
in particolare, <in atti non esistono altri dati che possano far ipotizzare altra vie di contagio e dalla cartella clinica si evince che all'atto del ricovero i valori delle Transaminasi sieriche erano nella norma pertanto è rispettato il criterio cronologico, clinico e serologico>>. Con riferimento al quantum debeatur, il CTU ha calcolato nella percentuale del 25% il danno incidente sull'integrità psico-fisica, evidenziando, come
15 già detto, che la è affetta da epatite cronica HCV correlata con viremia Pt_1
presente bassa carica, transaminasemia nella norma, Fibroscan modica epatomegalia steatosica e assenti gli altri indici epatici di evoluzione della malattia.
La quantificazione del danno non patrimoniale va compiuta, in virtù delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 11754/2018; 4447/2014;
14402/2011), sulla scorta delle tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Tribunale di
Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass.,
28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), che operano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, comprendendovi anche quello morale, non essendo applicabile ratione temporis la tabella unica nazionale, di recente entrata in vigore.
Ne consegue che, tenuto conto della percentuale di invalidità (25%) e dell'età della
(anni 58) all'epoca del manifestarsi della malattia (07.07.2010, data in cui fu Pt_1
evidenziata una prima positività HCV in corso di ricovero presso la Casa di Cura
Villa dei Pini del Servizio di Napoli) il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 111.120,00 (di cui € 78.808,00 per danno biologico relazionale e € 32.312,00 per danno sofferenza). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, affermato il principio che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi, con l'ulteriore conseguenza che in caso di danno c.d. lungolatente, come quelli di contrazione di epatite da emotrasfusione infetta, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, siccome tali da incidere pregiudizievolmente sulla persona del
16 danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7077; Cass. n. 25887/2022,
Cass. n. 12857/2023; Cass. n. 2340/2024).
Per quanto concerne le dedotte ripercussioni sulla vita relazionale, va rammentato che, secondo costante orientamento, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione separata del danno alla vita di relazione, con la personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014).
Ebbene, le dedotte limitazioni della vita relazionale rappresentano conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, considerate, peraltro, le seguenti valutazioni effettuate sul punto dal CTU secondo cui <nella valutazione del danno biologico, ha avuto riguardo anche della compromissione della vita di relazione. Non bisogna sottovalutare l'aspetto derivante dal nocumento psicologico indotto dal sapere di avere una malattia cronica, potenzialmente letale nel medio lungo termine. Ciò scatena una sintomatologia di tipo depressivo. Lo stato psichico attuale va considerato come una reazione psichica, di certo molto intensa e di tipo depressivo, al grave evento ed alle difficoltà per il soggetto di riuscire ad accettare una malattia cronica di tale portata
...>>.
In virtù di quanto sopra, pertanto, può liquidarsi l'importo, a titolo di risarcimento del danno subito dalla , di 111.120,00 euro già determinato all'attualità. Pt_1
Il Ministero ha riformulato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, avanzata in primo grado, chiedendo la detrazione delle somme percepite o da percepire a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, dall'ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento. Al
17 riguardo, con la sentenza n. 584 dell'11 gennaio 2008, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato deve essere
“integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il
[...]
) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o CP_1
somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento.”.
La Cassazione ha anche più volte sottolineato che detto indennizzo non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, “posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il
“lucrum”, il preciso importo in decurtazione del risarcimento” (cfr. Cass. ord. n.
2778\19; Cass. n. 20090\18; Cass. n. 14932\13).
Nella specie, il all'atto della costituzione nel presente grado ha prodotto CP_1
documentazione dalla quale si evince che a parte appellante è stato corrisposto fino al mese di agosto 2021 l'importo di 81.080,00 euro, mentre nulla più ha prodotto in corso di giudizio né emerge alcunché dal verbale della CMO;
sicché, alla stregua dei principi su indicati, il deve essere condannato al pagamento dell'importo CP_1
ottenuto detraendo dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, quella versata a titolo di indennizzo in base alla legge suddetta, pari a 81.080,00 euro. Come nel caso di pagamento di un acconto, il credito risarcitorio e quello da indennizzo ex lege 210/1992, devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta
18 detratto l'indennizzo dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'indennizzo e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Sulla scorta dei detti criteri, l'importo di € 81.080,00, rivalutato alla data odierna, ovvero, fino al 28.02.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione - risulta pari a €
93.809,56 (indice a quo 104,7 -indice ad quem 121,1). Pertanto, detraendo l'indennizzo rivalutato alla data odierna, pari a € 93.809,56, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 111.120,00, si giunge alla somma di € 17.310,44.
Devalutando l'intero credito risarcitorio, pari a € 111.120,00, alla data del
07.07.2010, data del manifestarsi della malattia, pari a € 99.302,95 (indice a quo
137,6 -indice ad quem 104,7), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 31.8.2021 – data nota del pagamento -, risultano pari ad € 10.525,59.
Devalutando la somma che residua dopo la detrazione, pari a € 17.310,44, alla data del pagamento del 31.8.2021, pari a € 14.961,49 (indice a quo 104,7 -indice ad quem
121,1), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 28.02.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione –, risultano pari ad € 1.547,24.
Sulla somma che residua dopo la detrazione e sui detti interessi, c.d. compensativi (€
17.310,44+ € 10.525,59+€ 1.547,24), pari a complessivi € 29.383,27 (cfr. Sez. Un.
10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal
1.3.2025 fino al soddisfo.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, il va condannato, al pagamento, E_
in favore dell'odierna parte appellante, dell'importo di € 29.383,27, oltre interessi legali dal 1.3.2025 fino al soddisfo.
19 Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del E_
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e le spese sono quantificate secondo il
DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 27.05.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, E_
dell'importo di € 29.383,27, oltre interessi legali dal 1.3.2025 fino al soddisfo.;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali del E_
primo grado di giudizio che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Manasse e di quelle del grado di appello che liquida in euro € 1.138,50 per esborsi e € 8.469,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Manasse. Pone a carico del le spese di CTU liquidate E_
con separato decreto nel primo grado di giudizio.
20 Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2481/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 441/2021, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4622/2016, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 07.03.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesco Manasse (C.F.: in virtù di procura alle liti in calce C.F._2
all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F.: C.F._3
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusioni
Conclusioni: per l'appellante: “… - dichiarare la esclusiva responsabilità del E_
nella causazione delle patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice
[...]
odierna appellante … - condannare il convenuto all'integrale E_
1 rifusione … di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno, comunque, connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 118000,00 scaturente dagli accertamenti peritali dalla CTU medica in primo grado e/o nella misura di euro
236.347,32 calcolata dal CTP Dr. ed, in ogni caso, nella misura maggiore o Per_1
minore che la Corte Adita riterrà di giustizia o di equità anche sulla scorta della rinnovata CTU medico legale;
con l'aggiunta del danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo;
…”; per il (come da comparsa di costituzione): “…confermare la sentenza di CP_1
prime cure che ha dichiarato infondata l'azione di risarcimento dei danni;
in via subordinata, rigettare comunque nel merito le domande ex adverso proposte, per
l'espressa deduzione delle somme corrisposte e da corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 210/1992,…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 10.02.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli, il assumendo che: il 16.09.1975 subiva intervento di E_
resezione ileale e, nel corso della degenza, veniva sottoposta ad emotrasfusioni, come risultava dalla cartella clinica n° 11001 Ente Ospedaliero Generale di Caserta;
il
04.05.1981 e il 26.10.1981 veniva ricoverata presso lo stesso nosocomio e, anche in quelle occasioni, veniva sottoposta ad emotrasfusioni, come risulta dalle cartelle cliniche n. 8136 e 20242; in data 07.07.2010 veniva nuovamente ricoverata presso la casa di cura Villa dei Pini di NT SE ove le veniva riscontrata la sieropositività al virus (HCV); il nesso causale fra patologia e trasfusioni di sangue veniva accertato nel verbale n. 1950 del 04.06.2013 della Commissione Medica
Ospedaliera; il riconoscimento del nesso causale fra trasfusioni e patologia epatica contratta, contenuta nel suindicato verbale, costituiva anche prova delle infezioni contenute nel sangue trasfuso, che, pertanto, non era stato dovutamente controllato;
2 dal 2010, epoca della scoperta dell'infezione ad oggi, la serenità di essa istante e della sua famiglia era andata distrutta;
gli insalubri effetti psico-fisici della malattia epatica sulla sua persona si erano inevitabilmente riversati su tutti i componenti della famiglia che fino ad allora aveva progredito in benessere e serenità; la consapevolezza dell'infezione epatica non conosciuta all'epoca del contagio e rilevata dalla comunità scientifica nel 1989 - epoca dell'individuazione dei markers - come la forma più aggressiva di epatite, aveva condotto essa istante a comportamenti irrazionali dentro e fuori della famiglia, dettati da egoismo protettivo, isolamento ed angoscia per una possibile o probabile morte;
le molteplici spese sanitarie per le cure del caso incidevano sul bilancio familiare;
gli effetti debilitanti della malattia incidevano sulla qualità della vita di essa istante fino ad allora una persona felice, con molti amici e hobby, oramai non più condivisibili con nessuno a causa del progressivo auto - isolamento;
la comunicazione del verbale della C.M.O. di esistenza di nesso causale tra trasfusioni di sangue e la patologia epatica le aveva riaperto una dolorosa ferita morale;
la sopraggiunta consapevolezza che la malattia, con tutte le disastrose conseguenze personali e familiari derivatene, era imputata ad un atto illecito - mancanza di controlli sulle sacche di sangue trasfusole - da parte di chi è preposto alla tutela della salute pubblica, le aveva indotto un nuovo ed ulteriore malessere quotidiano;
dalla grave malattia infettiva aveva patito danni, diretti e riflessi, di natura biologica, morale, esistenziale e patrimoniale.
Tanto rappresentato, l'attrice, diffidato, senza esito, il quale E_
responsabile per i danni subiti, insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… dichiarare la esclusiva responsabilità del nella E_
causazione delle patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice; condannare il
convenuto all'integrale rifusione in favore della Sig.ra di CP_1 Parte_1
tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 236347,32 somma ricavata sulla base della relazione
3 medica di parte del dr. e/o la somma che risulterà dall'espletanda C.T.U. Per_1
medica e contabile o nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità; rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo…”.
Si costituiva il che resisteva alle avverse pretese. E_
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU medico - legale e all'udienza del 25.09.2020 svolta a trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione.
L'adito Tribunale definiva il giudizio, emettendo la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva:
“a) rigetta ogni domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu, liquidate in separato decreto”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 18.01.2021, con citazione notificata in data 27.05.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 3.06.2021- per i motivi Parte_1
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…- dichiarare la esclusiva responsabilità del nella causazione delle E_
patologie da epatite (HCV) contratte dall'attrice odierna appellante;
- condannare il
convenuto all'integrale rifusione in favore della Sig.ra E_
di tutti i danni diretti e riflessi dalla stessa subiti, patiti e patendi, Parte_1
nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno, comunque, connessa e conseguenziale alle patologie contratte, nella misura di euro 118000,00 scaturente dagli accertamenti peritali dalla CTU medica in primo grado e/o nella misura di euro
236.347,32 calcolata dal CTP Dr. ed, in ogni caso, nella misura maggiore o Per_1
4 minore che la Corte Adita riterrà di giustizia o di equità; con l'aggiunta del danno da svalutazione monetaria ed interessi dall'evento al saldo;
…”.
Si costituiva il che resisteva, reiterando le difese spiegate in E_
primo grado secondo cui essendo noto alla comunità scientifica il virus HCV solo dal
1989, non poteva dirsi esistente, secondo la migliore scienza ed esperienza dell'epoca, un comportamento doveroso, in tesi omesso, che laddove adottato avrebbe evitato l'evento; in via subordinata, riproponeva l'eccezione compensatio lucri cum damno al fine di sottrarre, dal danno eventualmente riconosciuto, quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, evidenziando che fino ad agosto 2021 erano stati corrisposti a parte appellante circa 81.080,00 euro, con ciò rendendo plausibile che, al ritmo di circa 10.000 euro annui, le somme espressamente richieste dalla
, nella misura di euro 118.000,00 scaturente dagli accertamenti peritali, le Pt_1
venissero integralmente corrisposte;
sicché, essendo il danno lamentato già integralmente risarcito attraverso la prestazione indennitaria, la pretesa risarcitoria andava rigettata.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 12.11.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.02.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con decreto del 27.09.2024 la Corte assegnava il fascicolo al G.A.C.A. riservando la causa in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 25.11.2024.
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche e stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva assegnata alla Consigliera scrivente e concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
7.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 7.03.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
5 “Deve, in via preliminare, rigettarsi l'eccezione del relativa E_
alla prescrizione dell'azione.
Risulta dagli atti la circostanza che ha scoperto di essere portatrice Parte_1
del virus HCV solo nel 2010, come da cartella clinica n. 1874 della Casa di Cura
Villa dei Pini di NT SE (allegato n. 6 alla produzione attorea). Avendo
l'attrice messo in mora il nell'anno 2013, come da E_
raccomandata con ricevuta di ritorno in atti, l'azione risulta certamente esperita entro il termine quinquennale di prescrizione.
È appena il caso di precisare come costituiva onere della P.A. convenuta quello di provare una conoscenza anteriore. Tale conoscenza, in particolare, non può essere affidata ad un supposto, poiché non esistente onere per il cittadino, ancorché malato, di conoscere tutte le patologie di cui è portatore. Infatti, il pur stringente obbligo di solidarietà sociale, nascente dall'art. 2 della Costituzione, non può essere interpretato sino al punto da configurare obbligo di essere sempre a conoscenza del proprio stato di salute, in tutta la sua possibile estensione.
Tanto premesso, come rappresentato dalla stessa attrice ed evidenziato dal ctu, la malattia è stata contratta in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto avvenute nel
1975 ovvero nel 1981. Dalla stessa consulenza si apprende che l'infezione in esame è stata conosciuta dalla comunità scientifica nel 1989 e che, solo a partire dal 1990, sono stati approntati i primi test di identificazione del virus C (precedentemente, la comunità scientifica lo individuava come epatite “non A” e “non B”). Il ctu, in particolare, evidenziava che “prima della scoperta del virus C e della sua identificazione tramite il test, non era sempre possibile segnalarlo durante la processazione del sangue per l'epatite (A e) B, in quanto esistono i portatori asintomatici”.
Non ignora questo Tribunale che, in diverse pronunzie di merito, è stato rinvenuto un obbligo dello Stato di garantire l'incolumità dei cittadini anche in relazione ad una patologia (quella che al tempo si definiva epatite nonA e nonB) non meglio conosciuta e non adeguatamente testabile.
6 Tale orientamento, che non sembra fare corretta applicazione dei criteri che presiedono la responsabilità per colpa, finisce per dilatare il dovere di vigilanza, indubbiamente incombente sullo Stato, al fine di prevenire epidemie e patologie diffusive ai danni dei cittadini, verso latitudini prive di concreta esigibilità, configurando una responsabilità di tipo quasi oggettivo. Infatti, trattandosi di comportamento censurato sotto il profilo della asserita omissione di vigilanza, il giudizio controfattuale conseguente (l'ipotizzare, cioè, quale azione positiva, se effettuata, sarebbe stata in grado di paralizzare il fatto negativo generatosi) evidenzia con immediatezza l'impossibilità di individuare specifiche e concrete violazioni del dovere asserito.
Su tale scia, del resto, si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n.
11609/2005, alle cui considerazioni, in relazione all'esclusione della responsabilità del per le infezioni contratte in epoca antecedente alla data in cui è stato CP_1
isolato il virus in questione e sono stati approntati i test rilevatori dello stesso, integralmente questo Tribunale si riporta. (Cass. 31.5.2005, n.11609, in Foro It.
2006, I, 793 e segg.).
Per quanto precede, la domanda deve essere rigettata.
Attesa la complessità della materia trattata e la presenza di indubbi orientamenti di segno difforme, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, seguono il criterio della soccombenza”.
§ 4.
Con unico motivo la critica la gravata sentenza per aver ritenuto non Pt_1
responsabile il sotto il profilo dell'omissione di vigilanza, E_
posto che il mancato controllo da parte del sul sangue oggetto di CP_1
emotrasfusioni sul paziente era ed è imposto da specifiche disposizioni normative;
in particolare, la fonte normativa che integra la norma primaria del neminem laedere, da cui si ricava l'esistenza di doveri istituzionali in capo al Ministero della Salute, è costituita principalmente dall'art. 1, Legge 13.03.58 n. 296, che gli attribuisce “… il
7 compito di provvedere alla tutela della salute pubblica …” di “… sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti
Pubblici, provvedendo anche al coordinamento… emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono ai servizi sanitari…”; assume che a detta norma fanno da corollario la legge 14.07.67 n. 592, il D.P.R. 24.08.71 n. 1256; il D.M. Sanità del 17.02.72, il
D.M. Sanità del 15.09.72, la legge 7.08.73 n. 519, la legge 23.12.78 n. 833, la legge
4.05.90, n. 107, il D.M. della sanità del 12.06.91, il D. LGS. 30.12.92 n. 502, in tempi più recenti, il D. LGS. 27.12.97 n. 449, il D. LGS. 31.03.98 n. 112; che pertanto, la disciplina legislativa dei controlli sul sangue, come trattamento terapeutico, ha radici antecedenti e remote rispetto all'epoca dell'infezione di essa appellante;
in giudizi su analoghe fattispecie la Suprema Corte ha evidenziato che la pregressa identificazione dell'epatite B permette di adottare i controlli e strumenti necessari ad evitare il contagio delle altre forme di epatite che, dalla prima, differivano solo qualitativamente ma non eziopatologicamente;
l'applicazione delle misure atte ad identificare l'epatite B avrebbe, pertanto, permesso di rilevare l'esistenza anche dell'epatite C ed identificarla quanto meno come non A e non B e/o quantomeno escludere donatori a rischio;
in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni, o di somministrazione di emoderivati sussiste la responsabilità del anche per le E_
trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi, atteso che già dalla fine degli anni
'60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
(indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando, pertanto, sul E_
, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, posti da una
[...]
pluralità di fonti normative speciali, risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi”; ancora
8 evidenzia che, benché il virus dell'HCV sia stato isolato nell'anno 1989, successivamente alle trasfusioni praticate da essa appellante negli anni 1975 e 1981, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l'epoca di isolamento del virus dell'HCV non è, sotto questo aspetto, decisiva, né essa è ostativa al positivo accertamento della responsabilità per colpa omissiva delle strutture sanitarie, su cui, anche in epoca antecedente il predetto isolamento, incombevano, ope legis, specifici obblighi di vigilanza, controllo e direttiva, e ciò perché “non sussistono 3 eventi lesivi
(HBC – HIV- HCV) come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè, la lesione dell'integrità fisica per cui unico e il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità”.
Parte appellante, infine, contesta la mancata ammissione della prova testi, siccome finalizzata a fornire ulteriore prova del danno alla vita sociale e di relazione subito da essa appellata.
§ 5.
Il motivo merita accoglimento.
Res controversa consiste nello stabilire se e come possa affermarsi la responsabilità del in ordine ad eventi risalenti ad epoca anteriore alla scoperta E_
del virus dell'apatite HCV.
La Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza (si allude a Cass. n.
11609\05, richiamata dalla gravata sentenza), ha affermato che, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, che spetta al giudice individuare nel caso concreto, sussiste la responsabilità del anche per il contagio degli altri due virus, CP_1
trattandosi di un “unico evento lesivo”, costituito dalla lesione dell'integrità fisica
(sostanzialmente del fegato), con un unico nesso causale (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584). Su tale ultimo punto, alcune pronunce di legittimità (cfr. ad es. Cass. n. 17685\11 e Cass. n. 2232\16), hanno affermato la responsabilità del anche per trasfusioni anteriori al 1978 per CP_1
omesso controllo sulla raccolta e distribuzione del sangue, mentre altra
9 giurisprudenza ha reputato necessario accertare non solo l'omissione da parte del di controllo, di direttiva e di vigilanza, l'esistenza della Controparte_2
patologia e l'assenza di altri fattori causali alternativi, ma anche, in riferimento all'epoca di produzione del preparato, il livello di conoscenza scientifica della possibile veicolazione del virus attraverso sangue infetto, secondo un giudizio ipotetico, che a partire dall'anno 1978 si ritiene certamente raggiunto, mentre con riferimento agli anni 1970\1974, comunque precedenti l'anno 1978, necessita di un accertamento specifico (cfr Cass. n. 10291\15; Cass. n. 1136\15; Cass. n. 5954\14).
Tale ultimo orientamento, tuttavia, è stato disatteso da successive pronunce della
Cassazione (cfr. Cass. n. 17084\17; Cass. n. 7810\18; Cass. n. 18520\18; Cass. n.
2790\19).
In particolare, secondo la Cassazione da ultimo citata “…in caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazioni di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario
e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della decisione, le quali hanno consentito di indentificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica”. Ed inoltre, “… i principi affermati dalle Sezioni
Unite relativamente all'unicità dell'evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(generalmente, nel caso di specie, la menomazione del fegato) a causa dell'assunzione di sangue infetto richiedono di valutare rispetto a tale evento il dovere di vigilanza che grava sul che comprende il dovere di adoperarsi CP_1
per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”
(cfr Cass. n. 2790\19 già citata). In altri termini, spiega la Cassazione, il collegamento probabilistico, vale a dire il nesso causale, tra la somministrazione del sangue infetto e la patologia insorta, deve essere valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui è stata effettuata la trasfusione, attraverso una
10 valutazione ex ante, che attiene al profilo soggettivo della colpa, ma ex post sulla base di quelle acquisite al tempo dell'osservazione, che hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche. Attiene, invece, all'elemento soggettivo dell'illecito “… l'incauta somministrazione in assenza di doverosi controlli, che comprendono il “dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione”, sicché “una volta acquisita al processo
l'incauta somministrazione in violazione di specifiche regole, diventa onere della struttura sanitaria dimostrare, sempre sul piano soggettivo dell'illecito, di avere utilizzato sacche di sangue opportunamente controllate secondo tutti i canoni normativi” (cfr. Cass. n. 17084\17).
I medesimi principi sono stati ribaditi dalla pronuncia della Cassazione n. 1566 del
22/01/2019, la quale, esaminando una fattispecie nella quale i giudici di appello avevano riconosciuto la responsabilità del in relazione al E_
decesso di un soggetto affetto da patologia epatica contratta a seguito di trasfusioni di sangue praticate negli anni 1970-1971, ha ritenuto che “… il , E_
in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 3, 13-07-2018, n. 18520), è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un.,
11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355). Dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti al poteri di vigilanza e controllo in CP_1
materia, si evince come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni
'70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi
(L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973)
11 in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto. Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass.,
20/4/2010, n. 9315). Il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula
l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr.
Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581). Emerge evidente, a tale stregua, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei controlli e CP_1
nell'assolvimento dei compiti affidatigli.
Ancora, si è osservato che la colpa della P.A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art.
2043 c.c. (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765; Cass., 23/5/2011, n.
11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand'anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).
Ne consegue che in caso come nella specie di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un.,
12 11/1/2008, n. 582. E, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n.
17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355).
Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
[...]
è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di CP_1
fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del
1958, art. 1, attribuisce al il compito di provvedere alla tutela della salute CP_1
pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 581).
A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare.
Non può pertanto non ritenersi il della salute tenuto, anche anteriormente CP_1
alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass.,
29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass., 27/4/2011, n. 9404;
Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152;
Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989) ..”.
Alla stregua degli indicati principi, va, nella specie, senz'altro affermata la responsabilità del . E_
Ed invero, tenuto conto che nella fattispecie oggetto del presente giudizio vengono in rilievo trasfusioni eseguite nel 1975 e nel 1981, alla luce dell'allegata
13 documentazione, sussiste la colpa del , che non ha allegato e dimostrato di CP_1
aver posto in essere le concrete misure operative di vigilanza e controllo che all'epoca erano possibili.
Infatti, era precipuo onere del offrire la prova dei controlli eseguiti, CP_1
secondo le indicazioni vigenti alla data dell'evento, sulle sacche di sangue utilizzate nel corso delle trasfusioni alle quali veniva sottoposto la . Pt_1
A conforto di quanto appena rilevato, la S.C. ha ancora di recente affermato “... Va altresì ribadito quale sia il fondamento della responsabilità del E_
per le patologie derivanti da somministrazioni di sangue infetto: la sua
[...]
mancata osservanza dell'attività di controllo e prevenzione dei contagi connessi all'uso del sangue. Il è tenuto ad esercitare un'attività di E_
controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi, anche dopo l'emanazione della normativa di riferimento, in quanto è garante del suo rispetto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez.
Un., 11/1/2008, n. 584; da ultimo v. Cass., 29/8/2011, n. 17685, Cass. n. 1355 del
2014; Cass. n. 18520 del 2018; Cass. n. 1566 del 2019). L'obbligo del Ministero di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo deriva da una pluralità di fonti normative (analiticamente elencate, da ultimo da Cass. n. 18520 del 2018, da p. 4 a
7, alla cui minuziosa ricostruzione del quadro normativo si rinvia).
5. Può in questa sede ribadirsi, dando continuità ai principi ivi espressi, quanto in analoga fattispecie recentemente affermato da Cass. n. 1566 del 2019, che in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla E_
conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni (OMISSIS)), atteso che già dalla fine degli anni
'60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione
14 (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul , E_
in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi” (cfr. Cass. 12/06/2020,
n.11297, Cass. 1566 del 22/01/2019; Cass. n. 21145 del 22/07/2021).
Con riguardo al nesso causale, vanno richiamati gli esiti della CTU, redatta nel corso del giudizio di primo grado e il responso espresso dalla CMO in sede di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo ex lege n. 210/90. Sotto quest'ultimo profilo, va evidenziato che la CMO, esprimendosi nel corso del procedimento amministrativo instaurato dalla abbia riconosciuto il nesso Pt_1
causale tra le trasfusioni ricevute durante i relativi ricoveri ed il danno epatico. Al riguardo, la Cassazione ha, anche di recente, affermato che nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del
1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/06/2024, n.16780).
Il CTU, secondo un ragionamento improntato a canoni logici e tecnici, ha rilevato che la è affetta da epatite cronica HCV correlata in una fase di remissione Pt_1
epatocitonecrotica della malattia e con carica viremica bassa ed è più probabile che non il nesso causale tra la malattia epatica HCV e le trasfusioni;
in particolare, <in atti non esistono altri dati che possano far ipotizzare altra vie di contagio e dalla cartella clinica si evince che all'atto del ricovero i valori delle Transaminasi sieriche erano nella norma pertanto è rispettato il criterio cronologico, clinico e serologico>>. Con riferimento al quantum debeatur, il CTU ha calcolato nella percentuale del 25% il danno incidente sull'integrità psico-fisica, evidenziando, come
15 già detto, che la è affetta da epatite cronica HCV correlata con viremia Pt_1
presente bassa carica, transaminasemia nella norma, Fibroscan modica epatomegalia steatosica e assenti gli altri indici epatici di evoluzione della malattia.
La quantificazione del danno non patrimoniale va compiuta, in virtù delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 11754/2018; 4447/2014;
14402/2011), sulla scorta delle tabelle da ultimo elaborate (ed. 2024) dal Tribunale di
Milano (trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione cfr. fra le ultime Cass.,
28/2/2019, n. 5801; Cass., 28/6/2018, n. 17018), che operano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, comprendendovi anche quello morale, non essendo applicabile ratione temporis la tabella unica nazionale, di recente entrata in vigore.
Ne consegue che, tenuto conto della percentuale di invalidità (25%) e dell'età della
(anni 58) all'epoca del manifestarsi della malattia (07.07.2010, data in cui fu Pt_1
evidenziata una prima positività HCV in corso di ricovero presso la Casa di Cura
Villa dei Pini del Servizio di Napoli) il danno non patrimoniale complessivo, alla stregua delle dette tabelle, è pari ad € 111.120,00 (di cui € 78.808,00 per danno biologico relazionale e € 32.312,00 per danno sofferenza). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, affermato il principio che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi, con l'ulteriore conseguenza che in caso di danno c.d. lungolatente, come quelli di contrazione di epatite da emotrasfusione infetta, il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, siccome tali da incidere pregiudizievolmente sulla persona del
16 danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7077; Cass. n. 25887/2022,
Cass. n. 12857/2023; Cass. n. 2340/2024).
Per quanto concerne le dedotte ripercussioni sulla vita relazionale, va rammentato che, secondo costante orientamento, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione separata del danno alla vita di relazione, con la personalizzazione del danno biologico, ovvero, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento, quale previsto dalle Tabelle di Milano, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sicché implica la valutazione di conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto (cfr. Cass. n. 23778 del 2014).
Ebbene, le dedotte limitazioni della vita relazionale rappresentano conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, considerate, peraltro, le seguenti valutazioni effettuate sul punto dal CTU secondo cui <nella valutazione del danno biologico, ha avuto riguardo anche della compromissione della vita di relazione. Non bisogna sottovalutare l'aspetto derivante dal nocumento psicologico indotto dal sapere di avere una malattia cronica, potenzialmente letale nel medio lungo termine. Ciò scatena una sintomatologia di tipo depressivo. Lo stato psichico attuale va considerato come una reazione psichica, di certo molto intensa e di tipo depressivo, al grave evento ed alle difficoltà per il soggetto di riuscire ad accettare una malattia cronica di tale portata
...>>.
In virtù di quanto sopra, pertanto, può liquidarsi l'importo, a titolo di risarcimento del danno subito dalla , di 111.120,00 euro già determinato all'attualità. Pt_1
Il Ministero ha riformulato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, avanzata in primo grado, chiedendo la detrazione delle somme percepite o da percepire a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, dall'ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento. Al
17 riguardo, con la sentenza n. 584 dell'11 gennaio 2008, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato deve essere
“integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il
[...]
) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o CP_1
somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento.”.
La Cassazione ha anche più volte sottolineato che detto indennizzo non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, “posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il
“lucrum”, il preciso importo in decurtazione del risarcimento” (cfr. Cass. ord. n.
2778\19; Cass. n. 20090\18; Cass. n. 14932\13).
Nella specie, il all'atto della costituzione nel presente grado ha prodotto CP_1
documentazione dalla quale si evince che a parte appellante è stato corrisposto fino al mese di agosto 2021 l'importo di 81.080,00 euro, mentre nulla più ha prodotto in corso di giudizio né emerge alcunché dal verbale della CMO;
sicché, alla stregua dei principi su indicati, il deve essere condannato al pagamento dell'importo CP_1
ottenuto detraendo dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento danni, quella versata a titolo di indennizzo in base alla legge suddetta, pari a 81.080,00 euro. Come nel caso di pagamento di un acconto, il credito risarcitorio e quello da indennizzo ex lege 210/1992, devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta
18 detratto l'indennizzo dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'indennizzo e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva
(cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Sulla scorta dei detti criteri, l'importo di € 81.080,00, rivalutato alla data odierna, ovvero, fino al 28.02.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione - risulta pari a €
93.809,56 (indice a quo 104,7 -indice ad quem 121,1). Pertanto, detraendo l'indennizzo rivalutato alla data odierna, pari a € 93.809,56, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 111.120,00, si giunge alla somma di € 17.310,44.
Devalutando l'intero credito risarcitorio, pari a € 111.120,00, alla data del
07.07.2010, data del manifestarsi della malattia, pari a € 99.302,95 (indice a quo
137,6 -indice ad quem 104,7), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 31.8.2021 – data nota del pagamento -, risultano pari ad € 10.525,59.
Devalutando la somma che residua dopo la detrazione, pari a € 17.310,44, alla data del pagamento del 31.8.2021, pari a € 14.961,49 (indice a quo 104,7 -indice ad quem
121,1), gli interessi legali calcolati sul detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino al 28.02.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione –, risultano pari ad € 1.547,24.
Sulla somma che residua dopo la detrazione e sui detti interessi, c.d. compensativi (€
17.310,44+ € 10.525,59+€ 1.547,24), pari a complessivi € 29.383,27 (cfr. Sez. Un.
10/7/17 n. 16990; conf. Cass. 10/10/14), invece, decorrono gli interessi legali dal
1.3.2025 fino al soddisfo.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, il va condannato, al pagamento, E_
in favore dell'odierna parte appellante, dell'importo di € 29.383,27, oltre interessi legali dal 1.3.2025 fino al soddisfo.
19 Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18). Nella specie la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del E_
in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e le spese sono quantificate secondo il
DM 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari ridotti del 50% relativamente alla fase trattazione/istruzione del presente grado, tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 27.05.2021, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, condanna il al pagamento, in favore di parte appellante, E_
dell'importo di € 29.383,27, oltre interessi legali dal 1.3.2025 fino al soddisfo.;
b) condanna il al pagamento delle spese processuali del E_
primo grado di giudizio che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Manasse e di quelle del grado di appello che liquida in euro € 1.138,50 per esborsi e € 8.469,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Manasse. Pone a carico del le spese di CTU liquidate E_
con separato decreto nel primo grado di giudizio.
20 Così deciso nella camera di consiglio, in data 13.3.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo Genno.
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