Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Decreto cautelare 11 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04817/2025REG.PROV.COLL.
N. 09194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9194 del 2024, proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Servillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5900/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni appellanti hanno adito, in primo grado, il Tar impugnando il progetto riabilitativo individualizzato a termine relativo alla propria bambina:
- affetta da -OMISSIS- ed in cura presso la A.S.L. Caserta, ove è stata inserita nel programma -OMISSIS- in base a contratto -OMISSIS-, più volte prorogato;
- cui è stato diagnosticato -OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, corrispondente al livello -OMISSIS-, con attribuzione di 15 ore settimanali di trattamento -OMISSIS-;
- sottoposta a visita -OMISSIS- all’ospedale -OMISSIS-, che ha certificato un livello di gravità corrispondente al livello -OMISSIS- (-OMISSIS-),
denunciando che, nonostante il peggioramento della condizione della bambina (passaggio dal -OMISSIS- al -OMISSIS- del -OMISSIS-), l’A.S.L. Caserta, con l’atto impugnato, basato su una visita eseguita -OMISSIS-, ha diagnosticato -OMISSIS- di -OMISSIS- e ridotto da 15 a 12 le ore settimanali di trattamento -OMISSIS-, nel presupposto che “ la bambina ha raggiunto un buon livello di autonomia nelle varie aree di sviluppo tale da non richiedere più un intervento intensivo, pertanto si riduce il trattamento da 15 ore a 12 ore ”.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame, ritenendo:
“ (…) che gli esiti della verificazione escludano che il progetto impugnato sia inficiato di vizi di legittimità e che da questi esiti non vi sia ragione di discostarsi, non essendo stato fornito alcun elemento che induca a ritenere che essi non siano corretti. Per quanto concerne la valutazione del livello di gravità secondo il -OMISSIS- della figlia dei ricorrenti non si tratta di un elemento decisivo ai fini della decisione. È vero – ed è anche per certi aspetti singolare – che i sanitari che hanno in cura presso la A.S.L. Caserta la figlia dei ricorrenti abbia ritenuto di assegnare il -OMISSIS-, a fronte dell’assegnazione del -OMISSIS- da parte di un sanitario dell’ospedale -OMISSIS- e del -OMISSIS- da parte del verificatore….
Per quanto concerne la diversità di valutazione tra la A.S.L. Caserta (visita -OMISSIS-) e quella del verificatore, che ha assegnato il -OMISSIS- (la visita della minore da parte della dottoressa -OMISSIS- è avvenuta -OMISSIS-), va osservato che: a) essa potrebbe anzitutto dipendere da un peggioramento della condizione della minore, essendo trascorso oltre un anno (lo stesso contratto impugnato aveva durata di un anno al termine del quale sarebbe stata quindi eseguita una nuova valutazione e ovviamente le valutazioni possono modificarsi nel tempo perché, se si trattasse di una condizione permanente e non modificabile, non vi sarebbe alcuna necessità di periodiche valutazioni); b) essa potrebbe altresì dipendere dalla circostanza che viene in rilievo una valutazione professionale sulla base di parametri non certi e suscettibile di diversa conclusione da parte di diversi professionisti; insomma entro certi limiti – e ciò vale anche per la visita eseguita presso l’ospedale -OMISSIS- - queste diversità di valutazione sono purtroppo fisiologiche e dipendono in ultima analisi da una “naturale” (benché certo non desiderabile) variabilità dei giudizi valutativi (-OMISSIS-).
Peraltro, anche ammesso che la valutazione del -OMISSIS- da parte del -OMISSIS- della A.S.L. Caserta fosse (nel momento in cui è stata compiuta) errata e che fosse più rispondente ai parametri del -OMISSIS- il -OMISSIS- accertato dal verificatore nominato dalla sezione, quest’ultimo ha comunque ritenuto l’attribuzione alla minore di 12 ore di trattamento congrua in relazione alle condizioni della bambina e al complesso di attività che ella è chiamata a svolgere (tra scuola e terapia ella è impegnata per circa 9 ore al giorno). Da questo giudizio, come già rilevato, non vi è ragione di discostarsi dato che, al di là delle divergenze nella valutazione del livello di gravità -OMISSIS- (non decisive per le ragioni esposte), non sono stati forniti elementi che facciano ritenere inattendibile il giudizio del verificatore e che l’attribuzione di 12 ore di terapia in luogo delle precedenti 15 non sia coerente con le esigenze di cura.
In conclusione, tenuto conto che le valutazioni operate dall’amministrazione in base a regole scientifico-tecniche che non danno risultati esatti e ripetibili sono sindacabili in sede di legittimità solo nel caso di manifesta irrazionalità o irragionevolezza, deve concludersi per la reiezione della domanda, atteso che gli esiti della verificazione disposta dalla sezione non hanno fornito elementi che tale facciano ritenere la valutazione a base dell’atto impugnato ”.
3. Avverso tale esito insorgono gli appellanti, evidenziando che:
- “ hanno contestato i risultati della verificazione e chiesto la nomina di un diverso verificatore, facendo presente che la dottoressa -OMISSIS- è uno dei firmatari del PDTA (il documento “-OMISSIS-”) approvato con la delibera G.R. -OMISSIS-, annullata in parte dal T.A.R.; ella, quindi, avrebbe “dato consiglio per la causa” e, per di più, avrebbe pubblicamente manifestato una posizione critica verso il metodo -OMISSIS- che minerebbe la sua posizione di indipendenza e imparzialità ”;
- “ in ogni caso non si riesce a capire come possa il verificatore affermare che il P.T. è legittimo se è stata sbagliata la diagnosi iniziale. Se -OMISSIS- è illegittimo in quanto si basa su di un presupposto di partenza errato. Anche chi non fa il medico intuisce che se è errata la diagnosi è errata anche la cura. Affermare come fa il verificatore che a fronte di una diagnosi errata comunque il PT è da “sostenere” è una contradictio in adiecto. Se è fallace la diagnosi a cascata è errato anche il P.T. che si fonda su un errore diagnostico fatale ”;
- la posizione del verificatore riguardo all’-OMISSIS- “ solleva e sollevava dubbi sulla possibilità che possa aver fornito una valutazione imparziale e obiettiva sui benefici effettivi di tale metodica per il caso in esame, anche alla luce della risposta al quesito 2. È imprescindibile, infatti, che il verificatore sia privo di pregiudizi per garantire un processo di valutazione credibile e affidabile.
Inoltre, l’ASL NA 1, compresa la Dott.ssa -OMISSIS-, sostiene un modello alternativo all’-OMISSIS-, mediante iniziative quali -OMISSIS- e -OMISSIS- sconosciuti nelle Linee Guida del Ministero. Ciò solleva e sollevava il dubbio di un conflitto di interesse, con la possibilità che i metodi promossi dalla dott.ssa -OMISSIS-, non supportati dalle Linee Guida dell’ISS, possano aver influito nel processo di valutazione.
Infine, considerata la complessità dei quesiti posti dal Tribunale, che vanno oltre la mera ricognitiva di fatti perché richiedono conoscenze tecniche specifiche implicando un “giudizio di valore”, si rendeva necessaria la nomina di un CTU indipendente da tutte le ASL coinvolte nel PDTA ”.
3. L’ASL si è costituita, con due distinti depositi, eccependo l'inammissibilità, la irricevibilità e l'infondatezza del ricorso in appello, di cui conseguentemente chiede il rigetto, e affermando in particolare che “ lungi dal potersi ravvisare una (…) avversione della Dott.ssa -OMISSIS- verso la terapia -OMISSIS-, (…), le sue affermazioni relative al metodo -OMISSIS- si basano sull’evidenza di contributi e su studi palesemente documentati e validati, che ne supportano la piena attendibilità.
(…)
Le stesse considerazioni riportate nella lettera da essa rivolta al Presidente della Regione, testualmente riprodotta nell’atto di appello, (…) rivelano l’(…) impegno dalla stessa profuso per aiutare i pazienti -OMISSIS- al di fuori delle strutture sanitarie, ed a prescindere dalle terapie, incoraggiando un clima di collaborazione e di fiducia tra operatori sanitari, famiglie e cittadini, al fine di favorire ed implementare i percorsi di inclusione (…); da qui le iniziative più concrete ed importanti, come -OMISSIS- in essere presso taluni quartieri, o -OMISSIS- quale luogo di integrazione culturale di tutti i soggetti che gravitano nell’ambiente dei pazienti -OMISSIS-, iniziative encomiabili che dovrebbero essere incoraggiate, supportate, implementate anche dalla politica del territorio.
(…) m erita di essere sottolineata la (…) inattendibilità di quanto affermato dagli appellanti in ordine ad una controversia in cui il TAR avrebbe nominato come verificatore la Dott.ssa -OMISSIS- e, con ordinanza n. 3239/24, l’avrebbe sostituita con altro verificatore per conflitto di interesse ed assenza di indipendenza:
la circostanza non è in alcun modo provata ed, in ogni caso, la persona del verificatore cui fa riferimento l’ordinanza in parola, e di cui sono state oscurate le generalità per evidenti motivi di privacy, riveste l’incarico di -OMISSIS-, mentre la Dott.ssa -OMISSIS- non è il -OMISSIS-;
peraltro, nell’ordinanza si legge che la sostituzione aveva riguardato un soggetto delegato dal -OMISSIS- ad eseguire la verificazione, e non la persona di quest’ultimo. (…) ”.
4. Con decreto cautelare n. 4709/2024 è stata disposta la sospensiva della sentenza:
“ Considerato che le censure di parte appellante meritano adeguato approfondimento in sede di valutazione collegiale;
Considerato che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti, può ritenersi prevalente quello alla tutela della salute della minore;
Considerato che va dunque assicurato il mantenimento del trattamento disposto da questa Sezione con la citata ordinanza fino alla valutazione collegiale dell’appello ”.
5. Con ord. n. 00077/2025 il Collegio “ considerato che la delicatezza della problematica richiede l’approfondimento proprio della sede di merito ” ha ritenuto “che le esigenze cautelari avanzate dall’appellante possono essere tutelabili adeguatamente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ”.
6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Preliminarmente occorre osservare che in quanto peritus peritorum il Giudice ha il potere di valutare, con piena libertà ed autonomia, gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri scientifici del verificatore, che non rivestono, comunque, carattere vincolante per l’organo giudicante.
2.1. La finalità di tale attività, come da giurisprudenza consolidata, è quella di assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, VI Sez. sent. n. 04213/2023).
3. Nel caso la relazione depositata in primo grado dal verificatore appare completa, chiara ed esaustiva. Pertanto il Collegio ritiene di condividere le valutazioni esperite dal Giudice di primo grado nella sentenza qui in scrutinio. Il Tar si è già dato carico di confutare gli argomenti di parte secondo cui la relazione di verificazione sarebbe erronea e andrebbero preferite le conclusioni dei medici che hanno visitato il minore su richiesta dei genitori. Non vi è alcun appiattimento acritico della decisione del Tar sulle conclusioni del verificatore, ma, al contrario, una condivisione delle stesse previo esame critico delle stesse e delle conclusioni del medico del -OMISSIS- su cui la parte appellante fa affidamento. Non sussiste la lamentata contraddittorietà tra il riconosciuto errore di diagnosi dell’ASL, che ha attribuito il livello -OMISSIS- laddove il verificatore ha attribuito il livello -OMISSIS- e il rigetto del ricorso di primo grado, in quanto il Tar ha spiegato in maniera esaustiva perché l’errore di diagnosi, oltre a non essere pienamente provato, non è dirimente, stante la necessità di individuare il piano terapeutico in concreto in relazione alle esigenze del minore, che evolvono nel tempo. L’appello in parte qua si limita a reiterare argomenti già esposti in prime cure, che sono inidonei a scalfire il ragionamento del Tar, pienamente condiviso dal Collegio di appello.
4. È altresì infondata la censura rivolta al capo di sentenza che ha respinto la richiesta di rinnovo di verificazione basata sull’assunto che il verificatore versava in conflitto di interessi e doveva astenersi. Il Tar ha spiegato esaustivamente le ragioni per cui non sussiste alcun conflitto di interessi e dovere di astensione in capo al verificatore e gli argomenti dedotti dagli appellanti non sono in grado di scalfire tali ragioni, pienamente condivise dal Collegio.
5. Stante l’esito del giudizio di primo grado, confermato in appello, la sentenza è corretta anche nella parte in cui addossa ai ricorrenti le spese di verificazione.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio possono invece essere compensate, in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta degli appellanti e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli stessi nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO