Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1885/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
TRA
rappresentati e difesi dall' avv. Raffaele Colluto, Parte_1 e Parte_2
come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 7.9.1994;
di aver generato tre figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.6.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1)I coniugi vivranno separati e ciascuno di essi darà alla propria vita gli indirizzi che vorrà, fissando liberamente la propria residenza. La casa coniugale sita in Castiglione, fraz. di Andrano (LE), via Vittorio Bachelet n. 1, di proprietà esclusiva del marito Parte_1 rimane nella disponibilità
,
dello stesso, mentre la moglie è autorizzata ad allontanarsi dal domicilioParte_2 coniugale prima ancora della pronunzia di separazione personale. 2)Entrambi i coniugi dichiarano di rinunziare reciprocamente all'assegno di mantenimento ad personam disponendo ciascuno di redditi propri ed essendo, quindi, autosufficienti dal punto di vista economico.
3)I coniugi si danno reciprocamente atto che si è provveduto all'assegnazione degli effetti e dei beni personali di cui all'art. 179 cod. civ. e che si è proceduto alla divisione dei beni comuni. Rimangono ancora da ritirare da parte della signora Pt_2 i propri beni di uso strettamente personale ed i loro accessori, tra cui indumenti (abiti, gonne, camicie, maglioni, pantaloni, biancheria, scarpe), borse, dote matrimoniale e oggetti di bigiotteria. Detti beni, appena la Pt_2 ne farà richiesta, verranno alla stessa consegnati presso la casa coniugale dove tuttora si trovano.
4) Una volta ritirati i beni di uso strettamente personale di cui al punto precedente, entrambi i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nessuno escluso o eccettuato, e pertanto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione, anche se diversi dal rapporto di coniugio.
5)Nulla si dispone in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli in quanto tutti e tre maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico.
6)La presente convenzione entra in vigore sin dalla data di sottoscrizione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 7.9.1994 in
Andrano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2 parte I anno 1994, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00; nulla sulle spese di lite.
Lecce, 18.6.2025
La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo