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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. 7638/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7638/2021 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 07/12/2021 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. ZANIOL GIANMARCO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. PERON MASSIMO
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 15.7.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito,
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. Preso atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, addebitare la separazione, per tutti i motivi esposti in atti, al marito sig. .” Controparte_1
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito,
“In via preliminare:
1 1) per quanto occorrer possa, essendo sopravvenuta sentenza definitiva di questo Tribunale sullo “status”, confermare la separazione personale dei coniugi e l'Ordinanza Presidenziale 25.5.2022.
In via principale:
2) rigettare la domanda volta alla corresponsione da parte del resistente ed a favore della ricorrente, della somma mensile pari ad € 500,00 a titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario della figlia : Per_1
2.1) perché è economicamente autonoma ed indipendente;
2.2) per rinuncia alla stessa da parte della sig.ra esposta in corso di causa all'udienza Presidenziale Parte_1
13.5.22;
3) rigettare la domanda di porre a carico a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 a titolo di mantenimento della moglie, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
[...] esposte dal resistente, non ricorrendone i presupposti di legge;
4) rigettare la richiesta avversaria di addebito della separazione al marito sig. perché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto;
5) addebitare, per i motivi esposti dal resistente, la separazione alla sig.ra avendo relazione Parte_1 extraconiugale prima del deposito del ricorso introduttivo, fatto confessato avanti il Presidente;
6) con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase Presidenziale, oltre all'IVA e al CPA come per legge;
”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 con cui allegava di aver contratto matrimonio a Montebelluna (TV) il 29.9.1990 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montebelluna, atto n. 99, Parte II, serie A, ufficio 1, anno
1990). Unione da cui nascevano (il 2.9.1992) e (il 28.6.1998), entrambe Per_2 Per_1 maggiorenni, la seconda non economicamente indipendente al momento della proposizione del ricorso. Allegava:
i. di aver donato al marito nel 1988 nove milioni di lire per permettergli di acquisire una quota della
Sintesi S.r.l., operante nel settore dell'idraulica;
ii. di aver i coniugi vissuto nella casa di proprietà esclusiva della ricorrente a far data dal matrimonio;
iii. essere fallita la società del resistente nel 1994 e di aver quindi provveduto con il proprio stipendio di impiegata a mantenere il marito e la figlia primogenita fino al 1995 quando il resistente costituiva la chiusa nel 1999 con costituzione, insieme alla moglie, Parte_2 della Pozzobon Impianti S.r.l., con sede legale presso un capannone di proprietà del padre della ricorrente e dal 2007 della ricorrente stessa;
iv. di aver nel frattempo lavorato per altre imprese come impiegata/ragioniera e aiutato il marito con la gestione di amministrazione e contabilità delle imprese di questi;
2 v. di aver cessato l'attività lavorativa subordinata a partire dal 2000, in accordo con il marito per occuparsi delle figlie e dell'attività di quest'ultimo, peraltro assunta anche formalmente dal 2001 al
2016; vi. di essersi dimessa formalmente nel 2016 ma di aver continuato a prestare attività lavorativa fino al
2019; vii. essere confluite le retribuzioni della ricorrente, i canoni da questa percepiti grazie a immobili di proprietà (doc. 7 ricorrente) e gli utili delle imprese del marito in conto corrente cointestato ed essere state tali somme utilizzate dal marito per l'acquisto di immobili o investimenti a lui intestati in via esclusiva (docc.
8-10 ricorrente) oltre che di una barca e di una autovettura marca Porsche;
viii. avere il marito problemi di alcolismo con conseguenti reazioni violente nei confronti della coniuge negli ultimi anni (doc. 12); ix. che il 13.2.2021 il marito abbandonava improvvisamente il tetto coniugale riferendo di non provare più niente per la coniuge da molto tempo;
x. di essere venuta a conoscenza solo dopo la separazione del fatto che il marito intratteneva relazioni extra coniugali durante il matrimonio, quantomeno a far data dal 2020; xi. che dopo l'abbandono del tetto coniugale nel febbraio del 2021 il resistente nulla più versava a titolo di contributo al mantenimento, nemmeno della figlia Per_1
Chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al marito e riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili, chiedeva assegnazione a sé della casa familiare per abitarvi con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con statuizione in capo al Per_1 resistente dell'obbligo di corrisponderle € 500,00 mensili a titolo di contribuzione per il mantenimento ordinario della figlia oltre al 100 % delle spese straordinarie.
− Si costituiva il 25.3.2022 , aderendo alla domanda di separazione e allegando: Controparte_1
i. l'autosufficienza economica di entrambe le figlie, titolari di reddito e di immobili;
ii. che la crisi coniugale perdurava da circa 20 anni quando le parti avevano cessato di avere rapporti intimi, fisici e morali;
iii. essersi aggravata definitivamente la crisi nel 2017 quando veniva colpito da malattia alla laringe;
iv. di non essersi mai spontaneamente e unilateralmente allontanato dall'abitazione coniugale essendone invece stato allontanato dalla moglie nel febbraio 2021, dopo essersene brevemente assentato per sottoporsi a intervento chirurgico;
v. di essersi definitivamente allontanato dall'abitazione familiare solo nel luglio del 2021 per trasferirsi dalla sorella stante la necessità di assistenza anche medica, che la moglie rifiutava di prestargli;
vi. aver la moglie svuotato il conto corrente comune con giroconto di data 7.4.2021 (doc. 4); vii. aver la moglie intrapreso relazione extra coniugale dal marzo 2021.
3 Chiedeva il rigetto della domanda di addebito – negando relazioni extraconiugali – e il rigetto della domanda di mantenimento, essendo la ricorrente titolare di patrimonio immobiliare e investimenti e avendo la stessa avviato nuova stabile relazione e reperito nuova occupazione.
Chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento della figlia in quanto Per_1 maggiorenne e autosufficiente.
Chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie.
− All'udienza del 13.5.2022 la difesa di parte ricorrente dava atto dell'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di rinunciando alla relativa domanda di Per_1 mantenimento.
Il Presidente formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “Il Sig. si impegna a trasferire CP_1 alle figlie il Bed & Breakfast, accollandosi la ricorrente i debiti residui del mutuo contratto per tale immobile e le ulteriori esposizioni debitorie e rinunciando a qualsiasi pretesa di assegno di mantenimento a suo favore. Spese di lite compensate”. accettava la proposta mentre il resistente chiedeva qualche giorno di tempo per pensarci. Pt_1
− Con ordinanza del 25.5.2022 il Presidente – preso atto dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti - riteneva non vi fossero i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente né per l'assegnazione a questa della casa coniugale, già di sua proprietà, e fissava quindi udienza avanti al Giudice istruttore.
− Con memoria integrativa dell'1.9.2022 la ricorrente si costituiva avanti al giudice istruttore, confermando che i coniugi dormivano in camere separate da circa 20 anni anche se adducendo a ragione il russare dovuto all'avanzare dell'età; non negava di aver prelevato € 90.000,00 dal conto cointestato ma affermava trattarsi di parte del prezzo alla stessa pervenuto a seguito della vendita dell'appartamento di Jesolo cointestato con le figlie, la cui rimanente quota di spettanza sarebbe dalla stessa stata impiegata per finanziare l'edificazione dell'immobile di Trevignano adibito a B&B e intestato al marito;
ammetteva di aver conosciuto l'attuale compagno tramite Meetic nel marzo del
2021 pur sostenendo essersi trattato inizialmente di mera amicizia;
negava di aver reperito nuova occupazione.
− Si costituiva il 22.9.2022 il resistente.
− All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione sulla questione dello status.
Con sentenza del 9.12.2022 veniva pronunciata la separazione dei coniugi e con successiva ordinanza del 9.12.2022 la causa veniva rimessa in istruttoria con assegnazione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
− All'esito dello scambio delle memorie il Giudice, ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito
4 della quale tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
***
1. Sulla domanda di addebito formulata dalla ricorrente
− La separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale sullo status, già passata in giudicato.
− Parte ricorrente ha dato atto essere stata nel frattempo instaurata dal resistente causa di divorzio avanti all'intestato Tribunale, iscritta al n. 5630/2024 R.G., tuttora pendente (doc. 77 resistente).
*
− La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito.
− A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha in primo luogo lamentato che il coniuge il
13.2.2021 le avrebbe riferito in modo del tutto inaspettato di non provare più nulla per lei ormai da tempo, abbandonando l'abitazione familiare il giorno seguente.
− La stessa, inoltre, ha allegato di aver scoperto solo dopo tale momento le svariate relazioni extra coniugali intrattenute dal coniuge in costanza di matrimonio, occasionali e non.
− Come noto, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cassazione civile, sez. I, 18/04/2024, n.
10489; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27952 del 23/9/2022).
− Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito prova delle presunte relazioni extraconiugali tenute dal coniuge in costanza di matrimonio, limitandosi ad allegare varie schermate di social network (docc. 38,
44-47) che risultano però del tutto inconferenti, in quanto semplicemente ritraenti il resistente in presenza di altre persone, anche di sesso femminile, circostanza da cui non è dato desumere in automatico l'esistenza di non meglio precisate relazioni extraconiugali.
− In secondo luogo, quanto al preteso, unilaterale, abbandono della casa coniugale da parte del resistente, va rilevato quanto segue.
− Secondo la ricostruzione della ricorrente lo stesso sarebbe avvenuto il 14.2.2021 dopo che il resistente le aveva comunicato di non nutrire più sentimenti nei suoi confronti.
− Risulta in atti conversazione tramite messaggistica WhatsApp tra i coniugi del febbraio 2021 e quindi relativa al periodo del lamentato allontanamento (docc. 17-45 resistente).
− Dalla stessa si evince un normale scambio di messaggi anche nei giorni successivi al presunto allontanamento volontario del resistente, senza alcun accenno o recriminazione rispetto a tale evento di cui, quindi, non risulta fornita prova.
5 Unico elemento potenzialmente significativo, è lo scambio della buonanotte via WhatsApp e quindi la presumibile non convivenza in quel momento tra le parti che però, in assenza di altri elementi, può essere stata determinata anche da un allontanamento solo temporaneo – come sostiene il resistente – considerato anche che, come dedotto dalla stessa ricorrente, il resistente era solito viaggiare.
Peraltro, è presente uno scambio messaggi dell'11.7.2021 e del 13.7.2021 in cui il resistente chiede alla moglie di tornare per staccare l'allarme di casa che gli impedisce di riposare (docc. 17-45, pag. 26); tali scambi paiono ulteriormente sconfessare un precedente definitivo allontanamento volontario del resistente dalla casa familiare.
− Da parte sua il resistente ha negato la ricostruzione dei fatti proposta dalla ricorrente.
In particolare, quanto all'allontanamento del febbraio 2021, il resistente, pur non negandolo, ha addotto essere lo stesso avvenuto in accordo con la moglie e solo in via temporanea quando “si trasferiva per alcuni giorni nel proprio appartamento del mare al Cavallino – Treporti (VE), dovendosi poi sottoporre ad un delicato intervento alle corde vocali e alla laringe”, trovando però al ritorno, il 3.3.2021, i propri capi di abbigliamento riposti in alcuni scatoloni fuori dalla porta.
Lo stesso ha dedotto di aver comunque continuato ad abitare nella casa coniugale fino al luglio 2021 quando la moglie lo allontanava definitivamente, costringendolo a trasferirsi dalla sorella.
− Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, da un lato perché non è stata fornita prova delle lamentate relazioni extraconiugali del coniuge nel corso del matrimonio e dall'altro, perché non è stato provato l'allontanamento spontaneo, unilaterale e definitivo del coniuge nel febbraio 2021.
− La domanda di addebito della ricorrente deve quindi essere rigettata.
***
2. Domanda di addebito proposta dal resistente
− Allo stesso modo va rigettata la domanda di addebito proposta dal resistente.
− Il resistente a fondamento di tale domanda ha lamentato di essere affetto da gravissima patologia della laringe dal 2017 e di non essere stato adeguatamente assistito e supportato dalla moglie che, anzi, lo avrebbe “buttato fuori casa” nel marzo del 2021.
− Sul punto la foto di uno scatolone, di una borsa e di alcuni capi di abbigliamento allegata sub 56 dal resistente è del tutto insufficiente a fornire la prova del lamentato allontanamento, considerati anche gli scambi di messaggistica WhatsApp presenti in atti da cui pare che l'allontanamento definitivo dello stesso dalla casa coniugale sia avvenuto non prima del luglio 2021.
− Il resistente, inoltre, a fondamento della propria domanda, ha sostenuto che la moglie avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale nei primi mesi del 2021.
6 − La ricorrente, sentita dal Presidente all'udienza del 15.3.2022, ha ammesso di aver conosciuto il suo attuale compagno nel marzo 2021 (nella memoria del 29.6.2023 ha specificato esserci stati un primo contatto telefonico il 28.2.2021 e poi un primo incontro il 6.3.2021), con un'amicizia successivamente sfociata in relazione sentimentale e fidanzamento in data non meglio precisata.
− Sul punto però, va considerato che il resistente costituendosi ha addotto il perdurare di “grave disagio coniugale” “da circa 20 anni”, cioè da quando la moglie decideva di non condividere più il letto con lui.
Ha inoltre allegato di aver in varie occasioni manifestato alla ricorrente “la sua insoddisfazione in relazione alla vita coniugale”, lamentando che la crisi si sarebbe aggravata nel 2017 a seguito dell'insorgere a proprio carico di malattia della laringe.
− Il resistente stesso, quindi, ha dedotto l'esistenza di una grave crisi del rapporto perdurante da anni, già prima della contestata relazione intrapresa dalla moglie con altro soggetto.
− Nessuna rilevanza quindi può avere il fatto che la ricorrente abbia intrapreso una nuova amicizia nel marzo 2021 con soggetto poi divenuto il suo compagno, sia perché non vi sono elementi certi per individuare il momento in cui tale frequentazione avrebbe assunto i caratteri dell'infedeltà, sia perché in ogni caso non è possibile ascrivere alla stessa, come preteso dal resistente, il fallimento di un'unione che, secondo le allegazioni dello stesso, era già in crisi da anni.
− Non vi sono dunque i presupposti addebitare la separazione alla ricorrente in quanto l'addebito, come visto, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
− Nel caso di specie, invece, è lo stesso resistente ad avere allegato una situazione di crisi di coppia protratta negli anni.
− Alla luce di quanto sopra, la domanda di addebito dallo stesso proposta deve essere rigettata.
***
3. Sulla domanda di assegno di mantenimento
− La ricorrente – che già all'udienza presidenziale del 13.5.2022 aveva dato atto della raggiunta indipendenza economica della figlia rinunciando alla relativa domanda di mantenimento - Per_1 in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato anche alla domanda relativa al proprio mantenimento.
La ricorrente ha giustificato tale scelta con la precoce instaurazione del giudizio di divorzio e quindi con la rilevanza circoscritta e limitata che avrebbe avuto il riconoscimento in questa sede di un diritto al mantenimento (i cui presupposti non erano stati ritenuti sussistere già in sede di udienza presidenziale) con conseguente antieconomicità di ulteriori approfondimenti istruttori sul punto.
7 − Tuttavia, ai fini delle spese di lite, va considerato che tale rinuncia è avvenuta a fase istruttoria e di trattazione già terminata con conseguente dispendio di attività processuale.
***
4. Spese di lite
− Le spese di lite vengono compensate per 2/3 stante la reciproca soccombenza tra le parti sulla domanda di addebito della separazione.
− Per il restante 1/3 (considerata l'attività espletata sulla domanda di mantenimento) vengono liquidate in base al D.M. 55/2014 e ss. mod. (valori medi, causa di valore indeterminabile, complessità bassa) e poste a carico della ricorrente che solo in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di mantenimento formulata e già ritenuta infondata in sede presidenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza di separazione n. 2045/2022, pubblicata il 9.12.2022, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2352/2024 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
− rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
− rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
− compensa per 2/3 le spese di lite che pone a carico di per il rimanente terzo, liquidato Parte_1 per tale quota in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 26/11/2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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