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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria
Lucantonio
Alla udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3277/2023 R.G. promossa da
[...]
[...]
rappresentata e difeso dall'avv Vito Consalese Parte_1
Contro
Controparte_1
, in persona del lrpt ,
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2023 l'epigrafata ricorrente conveniva in giudizio l' , esponendo di essere stata dipendente CP_1
della ditta IA AN con mansioni di autista, dal 1985 al
2021 e che a causa del proprio lavoro contraeva la malattia professionale di cui al ricorso.
malattia professionale dipendenti dalle mansioni cuia era adibita , domanda non riscontrata dall Esponeva di aver proposto CP_1
opposizione ex art. 104 DPR 1124/65 in data 30.11.2022 , rigettata
Deduceva che , contrariamente a quanto dedotto dalla CP_2
per le condizioni di salute e le patologie sofferte aveva
[...]
diritto ad essere riconosciuta quale soggetto con patologie dipendenti da malattia professionale, patologie costituite da: spondilosi, bulging discale posteriore D12-L1, protusione discale mediana e paramediana
L4-L5, protusione discale ad ampio raggio paramediana L5-S1.
Chiedeva pertanto il riconoscimento del nesso causale tra le mansioni svolte e le patologie riscontrate , ed il riconoscimento delle stesse , nella misura di danno biologico del 12%, quali patologie inquadrabili nella malattia professionale , nonché la condanna dell alla CP_1
corresponsione, in proprio favore , di tutti gli emolumenti conseguenti detto riconoscimento
L non si costituiva CP_1
L'istruttoria si svolgeva mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per gli accertamenti di cui al ricorso,.
Il ricorso non può essere accolto.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che la ricorrente è affetta da : “Segni spondilosici/artrosici e lievi protrusioni discali nel rachide in toto, senza obiettivabili turbe trofiche e/o sensitive significative loco-regionali. Detta condizione è ascrivibile ai fenomeni involutivi osteo-articolari“ IL CTU rileva inoltre che : “la documentazione medica (e segnatamente) quella per immagini (senza dubbio obiettiva
(risonanza magnetica del 22 maggio 2024) ma, solo di un
“bulging” discale a lievllo lombare quindi di patologia “non tabellata”.
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, ha negato l'eziologia professionale della infermità riscontrata , asserendo che i disturbi accertati potevano essere ascritti a patologia comune.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, in conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata.
La natura delle questioni affrontate consente di compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese per consulenza tecnica, che si imputano all' e si liquidano con CP_1
separato decreto
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione delle spese per consulenza tecnica, che si imputano all' e si CP_1
liquidano con separato decreto
Così deciso in data 26/03/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio