Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 02166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2022, proposto da Tommy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi, Mario Pedrazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, della deliberazione del Consiglio Comunale di Lecco n. 18 del 29 marzo 2022, recante ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Luca ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza del 1.4.2025, depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato la “sopravvenuta carenza di interesse al ricorso”, dando atto che per effetto della modificata del “Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico di strutture temporanee di arredo e dehors a servizio di pubblici esercizi di somministrazione e per il consumo sul posto”, oggetto del giudizio, è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso in epigrafe, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che parte resistente ha aderito in data 4.4.2025 alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al gravame e alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore peraltro munito della procura speciale a rinunciare agli atti del giudizio, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
di disporre, anche in ragione della richiesta delle parti ricorrenti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Bini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca ER | AN Bini |
IL SEGRETARIO